Legge sull'avvocatura di Basilea Campagna - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (45)
Testo normativo (45 Articoli)
1. Questa legge disciplina la rappresentanza delle parti davanti ai tribunali del Cantone di Basilea-Campagna.
2. Essa regola la vigilanza sugli avvocati e sulle avvocate, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo degli avvocati.
3. Essa attua le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati e delle avvocate (Legge federale sugli avvocati).
1. Ogni persona capace di agire ha il diritto di condurre personalmente le proprie controversie legali dinanzi ai tribunali del Cantone di Basilea Campagna o di affidare la conduzione del processo a un rappresentante liberamente scelto, sia esso professionale o non professionale.
2. Restano salve le disposizioni relative alla facoltà di rappresentanza e alla tutela legale.
1. Alla rappresentanza non professionale davanti ai tribunali del Cantone di Basilea-Campagna sono autorizzate le persone che soddisfano i seguenti requisiti
a. devono essere capaci di agire;
b. * non deve sussistere alcuna condanna penale per atti incompatibili con una rappresentanza davanti ai tribunali, a meno che tale condanna non compaia più nell'estratto del casellario giudiziale per le persone fisiche;
c. non devono esistere a loro carico certificati di perdita di beni.
2. Nell'interesse della persona rappresentata, il tribunale può, in singoli casi, revocare la facoltà di rappresentanza in caso di incapacità o mancanza di affidabilità.
3. Per la rappresentanza non professionale valgono, mutatis mutandis, le norme professionali applicabili agli avvocati e alle avvocate.
1. Sono abilitati alla rappresentanza professionale dinanzi ai tribunali del Cantone di Basilea-Campagna
a. * coloro che sono iscritti nel registro degli avvocati, restando riservati i §§ 31-33 di questa legge;
b. * ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC in procedimenti sommari e semplificati nonché in successivi procedimenti di ricorso
1. rappresentanti qualificati di un'organizzazione di inquilini o locatori oppure di un'amministrazione immobiliare in procedure relative al diritto locativo;
2. rappresentanti qualificati di un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro in procedimenti di diritto del lavoro;
c. * rappresentanti qualificati di organizzazioni di pazienti e disabili in procedimenti di diritto previdenziale;
d. * chi è capace di agire in procedimenti in materia fiscale dinanzi al Tribunale fiscale e delle espropriazioni e in successivi procedimenti di ricorso.
2. Si considera professionale la rappresentanza reiterata a pagamento.
3. Per la rappresentanza professionale si applicano, in via analogica, le regole professionali applicabili agli avvocati.
1. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati rilascia il brevetto di avvocato ai candidati e alle candidate che
a. possiedono la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio svizzero,
b. soddisfano i requisiti professionali secondo la Legge federale sugli avvocati per l'iscrizione all'albo degli avvocati,
c. soddisfano i requisiti personali, ad eccezione dell'esercizio indipendente della professione, secondo la Legge federale sugli avvocati per l'iscrizione all'albo degli avvocati e
d. hanno superato l'esame di avvocato del Cantone di Basilea Campagna.
1. La Commissione di vigilanza degli avvocati può revocare il brevetto di avvocato se le condizioni per la sua concessione sono venute meno successivamente o non erano soddisfatte al momento della sua concessione.
2. La Commissione può, su richiesta motivata, rilasciare nuovamente il brevetto di avvocato se il motivo della revoca è venuto meno.
3. In caso di dubbi sulle conoscenze professionali richieste, può eccezionalmente essere disposto un colloquio per verificare le capacità professionali.
4. Il procedimento relativo alla revoca del brevetto di avvocato è disciplinato per analogia dalle disposizioni sul diritto disciplinare.
1. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati può consentire ai candidati, che operano a scopo formativo in uno studio legale, di apparire come rappresentanti professionali dinanzi ai tribunali del Cantone Basilea-Campagna, se essi
a. hanno completato gli studi giuridici ottenendo una licenza o un master o un bachelor presso un'università svizzera o un titolo accademico equivalente in uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di riconoscimento reciproco;
b. soddisfano i requisiti personali, ad eccezione dell'esercizio indipendente della professione, secondo la legge federale sugli avvocati per l'iscrizione nel registro degli avvocati.
2. L'autorizzazione alla sostituzione viene concessa per 2 anni e può essere rinnovata, in casi motivati, per ulteriori 2 anni. L'autorizzazione alla sostituzione può essere revocata in casi motivati.
3. I titolari di un'autorizzazione alla sostituzione devono, caso per caso, presentare un mandato di sostituzione, rilasciato da un avvocato iscritto nel registro degli avvocati. La responsabilità per le azioni del sostituto ricade sull'avvocato.
1. All'esame di abilitazione all'avvocatura sono ammessi i candidati e le candidate che
a. abbiano completato un corso di studi giuridici con una licenza o un master con un bachelor in un'università svizzera o un corso di studi universitari equivalente in uno Stato con il quale la Svizzera ha fatto accordi di reciproco riconoscimento;
b. possano dimostrare una pratica giuridica di almeno 1 anno, di cui almeno 6 mesi nel Cantone di Basilea-Campagna; e
c. soddisfino i requisiti personali per l'iscrizione nel registro degli avvocati, con l'eccezione dell'esercizio professionale indipendente, secondo la legge federale sugli avvocati.
2. La decisione di ammissione spetta alla presidenza della commissione d'esame per l'avvocatura. Contro una decisione negativa può essere presentato ricorso alla commissione d'esame per l'avvocatura entro 5 giorni dalla comunicazione.
3. L'esame di abilitazione all'avvocatura può essere ripetuto al massimo una volta. I tentativi di esame in altri cantoni vengono conteggiati.
1. L'esame di avvocato ha lo scopo di verificare che la candidata o il candidato possiedano le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la professione di avvocato.
2. L'esame di avvocato è composto da una parte orale e una parte scritta. Deve essere orientato alla pratica del diritto federale e del diritto del Cantone di Basilea-Campagna.
3. Gli esami orali vengono eseguiti da 2 membri. 1 membro esamina e il 2° membro osserva e redige il verbale.
4. La direzione dei tribunali emana il regolamento d'esame su richiesta della commissione di vigilanza degli avvocati.
1. Per la conduzione dell'esame di abilitazione forense, la Commissione di vigilanza sull'avvocatura nomina, per un mandato di 4 anni, la Commissione d'esame per l'abilitazione forense.
2. La Commissione d'esame per l'abilitazione forense è composta da 13 membri. Essa è costituita da membri della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Basilea, dai tribunali e dall'amministrazione locale, nonché dall'avvocatura del Cantone Basilea-Campagna.
3. I membri dell'avvocatura devono essere iscritti in un registro degli avvocati.
4. La Commissione d'esame per l'abilitazione forense si costituisce autonomamente.
5. La Commissione d'esame per l'abilitazione forense decide sull'esito dell'esame. Chi non ha superato l'esame può presentare ricorso contro la decisione al Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato dell'esame.
1. Le persone che sono in possesso di un brevetto d'avvocato sono autorizzate a utilizzare il titolo professionale di avvocatessa, avvocato, avvocata, avvocato o avvocatessa, avvocato.
1. Chi, senza disporre di un brevetto da avvocato, utilizza nei confronti del pubblico la denominazione professionale di avvocata, avvocato, avvocatessa, avvocato o avvocatessa, avvocato o una denominazione simile, sarà punito con una multa.
1. Il registro degli avvocati per il Cantone di Basilea Campagna è tenuto dalla Commissione di Sorveglianza degli Avvocati.
2. Il registro degli avvocati può essere tenuto su carta o in formato elettronico. La sicurezza dei dati deve essere garantita.
1. Il contenuto del registro degli avvocati è disciplinato dalle disposizioni della legge federale sulla libertà di prestazione di servizi degli avvocati (Legge sugli avvocati, BGFA).
2. La nuova iscrizione di un'avvocata o di un avvocato nel registro degli avvocati deve essere pubblicata nel Foglio Ufficiale.
1. Nell'Albo degli Avvocati viene iscritto chi
a. dimostra di possedere i requisiti professionali e personali secondo le disposizioni della Legge Federale sugli Avvocati;
b. * dimostra di avere un'assicurazione di responsabilità professionale conforme alla natura e all'entità dei rischi connessi con l'attività, con una somma assicurata minima di CHF 1 milione all'anno, oppure fornisce una garanzia equivalente;
c. fornisce le ulteriori informazioni necessarie per l'iscrizione; e
d. dispone di un indirizzo professionale nel Cantone di Basilea Campagna.
2. I documenti richiesti per dimostrare i requisiti personali non devono essere più vecchi di 3 mesi al momento della presentazione della domanda.
3. È necessario fare riferimento in modo appropriato all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati su carta intestata, ecc.
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2. La cancellazione può avvenire su richiesta dell'avvocata o dell'avvocato, su richiesta di una terza parte o d'ufficio. Deve essere garantito il diritto di essere sentiti.
3. La cancellazione dell'iscrizione dell'avvocata o dell'avvocato nel registro degli avvocati deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale.
1. La retribuzione dell'avvocata o dell'avvocato da parte della clientela è determinata, salvo le regole professionali del Bundesanwaltsgesetz, in base all'accordo sui compensi con la clientela. La clientela deve essere informata delle possibili conseguenze relative al risarcimento delle parti.
2. I risarcimenti delle parti stabiliti dai tribunali sono determinati secondo il regolamento tariffario.
3. Il regolamento tariffario si applica anche al rapporto tra la clientela e l'avvocata o l'avvocato, salvo diverso accordo.
1. Il Tribunale cantonale emette il regolamento tariffario su richiesta della Commissione di sorveglianza degli avvocati. Deve essere sentita l'Associazione degli avvocati del distretto di Basilea Campagna.
2. Le tariffe devono essere calcolate in base al tempo necessario per la risoluzione della controversia legale, in base alla difficoltà e responsabilità connesse alla questione e all'importanza della stessa per il cliente.
1. Per le difese d'ufficio e le rappresentanze legali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato davanti ai tribunali, all'avvocatessa o all'avvocato deve essere riconosciuto un compenso adeguato.
2. Il compenso è determinato esclusivamente dalla tariffa ordinaria.
1. Per le avvocate e gli avvocati si applicano le disposizioni della legge federale sugli avvocati riguardanti le norme professionali, indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati.
2. Le avvocate e gli avvocati sono soggetti alla sorveglianza e al potere disciplinare, indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati.
1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti notifica alla commissione di sorveglianza degli avvocati quando avvocate e avvocati sono iscritti nel registro delle misure di protezione degli adulti.
2. Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano alla commissione di sorveglianza degli avvocati quando avvocate e avvocati sono iscritti nei registri dei certificati di carenza beni.
3. Le autorità giudiziarie penali notificano alla commissione di sorveglianza degli avvocati quando vi sono condanne penali nei confronti di avvocate e avvocati per atti incompatibili con la professione forense.
4. Per il resto, l'obbligo di notifica è disciplinato dalla Legge federale sugli avvocati.
1. La supervisione e la potestà disciplinare sugli avvocati e le avvocate sono esercitate dalla Commissione di Sorveglianza degli Avvocati, dal suo comitato e dalla sua presidenza.
2. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati è composta da 5 membri e 5 membri supplenti.
3. Essa è costituita da 3 membri della magistratura e 2 avvocati o avvocate iscritti all'albo degli avvocati. La stessa composizione vale anche per i membri supplenti. I membri della magistratura non possono far parte contemporaneamente dell'avvocatura.
1. La direzione dei tribunali nomina per una durata di 4 anni i membri della Commissione di vigilanza sugli avvocati. L'Ordine degli Avvocati di Basilea Campagna propone i membri dell'avvocatura, la cui adesione all'Ordine degli Avvocati di Basilea Campagna non è necessaria.
1bis. L'Ordine degli Avvocati di Basilea Campagna propone i membri dell'avvocatura; la loro adesione all'Ordine degli Avvocati di Basilea Campagna non è necessaria.
2. Gli avvocati e le avvocate non sono eleggibili se nei 5 anni precedenti un'eventuale elezione è stata adottata una misura disciplinare nei loro confronti. Se un membro viene sanzionato disciplinarmente durante il mandato, decade dalla carica.
3. La Commissione di vigilanza sugli avvocati elegge al suo interno il presidente e un comitato, composto da 2 giudici e 1 avvocato o 1 avvocata.
4. Per il resto, la Commissione di vigilanza sugli avvocati si costituisce autonomamente.
1. La deliberazione è disciplinata dalle disposizioni della Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG).
2. La segreteria della Commissione di sorveglianza degli avvocati è gestita dal Tribunale cantonale.
3. Una cancelliera o un cancelliere del Tribunale cantonale redige il verbale della Commissione di sorveglianza degli avvocati e del comitato, e ha diritto di voto consultivo durante le riunioni.
1. I membri della Commissione di Vigilanza degli Avvocati sono soggetti all'obbligo di riservatezza.
2. Lo stesso obbligo di riservatezza si applica ai membri dell'Associazione degli Avvocati del Canton Basilea Campagna riguardo ai procedimenti disciplinari loro comunicati.
1. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati è competente, nell'ambito della vigilanza e del regime disciplinare, per tutte le decisioni che non sono attribuite a un altro organo.
2. La Commissione di Sorveglianza degli Avvocati è particolarmente competente per
a. la cancellazione di un'iscrizione nel registro degli avvocati, qualora non siano più soddisfatti i requisiti personali secondo la legge federale sugli avvocati;
b. l’imposizione di misure disciplinari;
c. la richiesta di adozione del regolamento tariffario;
d. la richiesta di adozione del regolamento d'esame degli avvocati;
e. la richiesta di adozione del tariffario delle spese;
f. la nomina della commissione d'esame degli avvocati.
1. Il Comitato della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati decide su
a. l'iscrizione di un'avvocatessa o di un avvocato nel registro degli avvocati dopo una precedente cancellazione;
b. la cancellazione di un'iscrizione nel registro degli avvocati, nella misura in cui non sia competente la Commissione di Sorveglianza degli Avvocati;
c. l'esenzione degli avvocati iscritti nel registro degli avvocati dall'obbligo di segretezza professionale; in caso di tali istanze in relazione a richieste di onorari, l'esenzione viene generalmente concessa;
d. l'avvio di un procedimento disciplinare.
2. Il Comitato della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati è autorizzato a pronunciare un'ammonizione nei procedimenti disciplinari.
1. La Presidenza della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati decide su
a. il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione;
b. * l'ammissione all'esame di idoneità ai sensi della legge federale sugli Avvocati;
c. l'iscrizione all'albo degli avvocati;
d. l'inserimento delle avvocate e degli avvocati nell'elenco per avvocate e avvocati degli Stati membri dell'UE;
e. le richieste di consultazione dell'albo degli avvocati;
f. l'emissione di un divieto professionale provvisorio;
g. * la cancellazione di un'iscrizione dall'albo degli avvocati su richiesta propria;
h. * l'esonero delle avvocate e degli avvocati iscritti all'albo degli avvocati dall'obbligo del segreto professionale in relazione alle pretese di onorario, qualora la controparte non intenda presentare osservazioni, essendo che in tali casi l'esonero è in genere concesso.
1. Le misure disciplinari sono conformi alle disposizioni della Legge federale sugli avvocati.
2. La prescrizione per il perseguimento e la cancellazione delle misure disciplinari sono conformi alle disposizioni della Legge federale sugli avvocati.
3. La Commissione di vigilanza degli avvocati tiene un registro delle decisioni disciplinari.
1. Il Comitato della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati avvia il procedimento disciplinare d'ufficio o su denuncia. In casi di minima importanza, può decidere di non aprire un procedimento.
2. L'avvocata o l'avvocato interessato deve essere sentito e informato sulla decisione.
2bis. Alla denunciante o al denunciante deve essere comunicato esclusivamente l'avvio e la conclusione del procedimento.
3. Possono essere ascoltati testimoni o periti e acquisiti elementi di prova da terzi. Le disposizioni corrispondenti del codice di procedura penale si applicano mutatis mutandis.
4. Le spese del procedimento disciplinare sono a carico dell'avvocata o dell'avvocato in base al grado di colpevolezza.
1. Contro le decisioni definitive della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati, del suo comitato e della sua presidenza, si può presentare ricorso al Tribunale cantonale, Sezione del diritto costituzionale e amministrativo, entro 10 giorni.
1. La Presidenza della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati può disporre un divieto provvisorio di esercizio della professione, qualora, a causa di un procedimento penale o disciplinare avviato, risulti con probabilità prossima alla certezza che debba essere emesso un divieto di esercizio della professione.
2. In presenza di altri motivi importanti, può essere ugualmente emanato un divieto provvisorio di esercizio della professione.
3. Il divieto provvisorio di esercizio della professione può essere limitato alla revoca del potere di rappresentanza.
1. Possono essere imposte tasse fino a CHF 10'000.
2. La direzione dei tribunali emette un tariffario delle tasse su richiesta della commissione di sorveglianza degli avvocati.
1. I tribunali del Cantone Basilea Campagna richiedono, in caso di esercizio temporaneo della professione da parte di un'avvocata o di un avvocato provenienti da Stati membri dell'UE, la prova della qualifica di avvocata o avvocato nello Stato d'origine.
2. Il § 13 comma 1 lettera b si applica con le necessarie modifiche.
3. La Commissione di vigilanza sugli avvocati tiene un registro di queste prove ricevute.
1. Il Comitato della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati tiene un elenco pubblico dei membri degli Stati membri dell'UE che, in virtù di un'iscrizione in elenco, possono rappresentare le parti davanti ai tribunali con la loro denominazione professionale originale.
2. La domanda di iscrizione in questo elenco deve essere presentata entro un mese dalla costituzione di un indirizzo professionale nel Cantone di Basilea-Campagna. L'iscrizione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale.
3. La Presidenza della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati assicura il contatto con l'autorità di sorveglianza competente dello Stato di origine. La Presidenza può delegare questo compito ad altri membri della Commissione di Sorveglianza degli Avvocati o al loro segretario o segretaria.
4. Il § 13 paragrafo 1 lettera b si applica mutatis mutandis.
1. La Commissione d'esame degli avvocati determina caso per caso il contenuto della prova di idoneità e del colloquio per la verifica delle capacità professionali secondo le disposizioni della legge federale sugli avvocati.
2. L'obbligo di riservatezza applicabile ai membri della Commissione di sorveglianza degli avvocati si applica anche ai membri della Commissione d'esame degli avvocati, quando l'avvocato deve fornire nel colloquio per la verifica delle capacità professionali informazioni protette dal segreto professionale.
3. Le avvocate e gli avvocati che hanno superato la prova di idoneità o completato il colloquio sono autorizzati a utilizzare i titoli conformemente al § 10 di questa legge.
4. Il § 13 comma 1 lettera b si applica analogamente.
1. I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa legge saranno trattati secondo la legge precedente. Qualora le disposizioni della nuova legge siano più favorevoli per la persona interessata, queste saranno applicate.
2. Per l'iscrizione degli avvocati e delle avvocate nel registro degli avvocati, che hanno perso l'autorizzazione a esercitare secondo la vecchia normativa, si applica la nuova normativa.
1. Le avvocate e gli avvocati che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, dispongono di un'autorizzazione a comparire per il Cantone di Basilea-Campagna e hanno la loro sede professionale nel Cantone di Basilea-Campagna, devono essere iscritti nel registro degli avvocati.
2. Essi forniscono la prova dei requisiti personali secondo la legge federale sugli avvocati, nonché delle altre informazioni necessarie per una completa iscrizione nel registro degli avvocati.
1. Le autorizzazioni di rappresentanza concesse secondo la vecchia normativa decadono 6 mesi dopo l'entrata in vigore di questa legge.
1. I certificati di idoneità rilasciati secondo la vecchia normativa conservano la loro validità.
1. La Legge sul Procedimento Amministrativo del 13 giugno 1988 è così modificata: ...
1. La legge del 30 ottobre 1941 relativa all'introduzione del Codice penale svizzero è modificata come segue: ...
1. In seguito all'entrata in vigore della riforma giudiziaria, che include tra l'altro la creazione di un Tribunale cantonale mediante l'unione del Tribunale superiore e del Tribunale amministrativo, con deliberazione del consiglio di Stato, nei §§ 4, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 28 e 30 di questa legge, le denominazioni 'Tribunale superiore' e 'Tribunale amministrativo' sono sostituite rispettivamente dalla denominazione 'Tribunale cantonale'.
1. La Legge sugli Avvocati del 6 dicembre 1976 è abrogata.
1. Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore di questa legge.