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175.14 VEVV CH-BL

Ordinanza sulle transazioni elettroniche nella procedura amministrativa (VEVV) - Oggetto e ambito di applicazione (VEVV)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina il traffico elettronico nelle procedure davanti alle autorità ai sensi del § 2 comma 3 della Legge sul procedimento amministrativo del Canton Basilea-Campagna e del § 3 comma 1 lett. a della Legge sull'e-Government.

2. Fatte salve le diverse disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. La comunicazione elettronica avviene tramite la piattaforma di servizi online del Cantone di Basilea-Campagna (§ 7 e seguenti della Legge sull'E-Government) o tramite un'altra piattaforma di consegna riconosciuta. Resta riservato il § 4 comma 2 della Legge sull'E-Government.

2. Altre piattaforme di consegna riconosciute sono quelle riconosciute dalla Confederazione in base al Regolamento sulla trasmissione elettronica nell'ambito dei processi civili e penali nonché delle procedure di esecuzione e fallimento (VeÜ-ZSSV) del 18 giugno 2010.

3. Oltre alle piattaforme di consegna di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciute ulteriori piattaforme di consegna. La competenza per il riconoscimento è determinata dal Regolamento sull'E-Government.

1. Disposizioni Generali

1. Sono riconosciute come firme elettroniche per le presentazioni in forma elettronica le firme elettroniche qualificate, che si basano su un certificato qualificato di una fornitrice riconosciuta di servizi di certificazione ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (ZertES) del 18 marzo 2016.

2. Per le presentazioni da parte delle autorità sono inoltre riconosciute come firme elettroniche sigilli elettronici regolati, che si basano su un certificato regolato di una fornitrice riconosciuta di servizi di certificazione ai sensi della ZertES.

3. I provvedimenti delle autorità, che vengono notificati alle parti o ad altri partecipanti al procedimento per via elettronica, devono essere forniti senza firma con un sigillo elettronico regolato, che si basa su un certificato regolato di una fornitrice riconosciuta di servizi di certificazione ai sensi della ZertES. L'autorità può utilizzare firme elettroniche qualificate, che si basano su un certificato qualificato di una fornitrice riconosciuta di servizi di certificazione ai sensi della ZertES.

4. Le comunicazioni delle autorità possono essere dotate di un sigillo elettronico regolato ai sensi della ZertES o di un altro idoneo mezzo di prova dell'autenticità del documento.

5. Le autorità regolano la legittimazione all'uso delle firme elettroniche riconosciute per i provvedimenti e le comunicazioni secondo i paragrafi 3 e 4.

1. Disposizioni Generali

1. Le istanze possono essere presentate senza firme elettroniche riconosciute se l'autorità

a. mette a disposizione moduli online sul proprio sito web durante il procedimento, oppure

b. garantisce l'autenticazione del mittente e l'integrità della trasmissione con altri metodi adeguati, oppure

c. assicura l'integrità dei dati trasmessi in procedimenti a basso rischio.

2. Invece della firma, l'autorità può prevedere la possibilità di una conferma elettronica delle informazioni da parte del richiedente.

3. Restano salve le disposizioni relative all'uso delle firme elettroniche.

1. Presentazioni elettroniche alle autorità

1. Le comunicazioni in formato elettronico devono essere trasmesse all'autorità presso l'indirizzo di comunicazione da essa utilizzato sulla piattaforma di trasmissione (§ 2).

2. L'indirizzo di comunicazione e le procedure in cui sono ammesse comunicazioni in formato elettronico devono essere pubblicati su Internet.

**Invii Elettronici alle Autorità**

1. Le presentazioni devono essere trasmesse nel formato PDF, a meno che l'autorità non indichi un altro formato di file.

2. L'autorità può richiedere l'invio successivo in formato cartaceo, in particolare quando non è possibile elaborare presentazioni trasmesse elettronicamente o quando i documenti sono necessari, in particolare, per la verifica dell'autenticità. Concede un termine ragionevole per l'invio successivo.

Apertura elettronica da parte delle autorità

1. L'autorità può notificare una disposizione a una parte tramite mezzi elettronici, se la parte ha acconsentito a questo tipo di notifica ed è, ove necessario, registrata presso la piattaforma di notifica (§ 2).

2. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Una revoca non ha effetto sulle disposizioni già messe a disposizione per il ritiro sulla piattaforma di notifica.

3. Il consenso e la revoca devono essere espressi per iscritto o possono essere effettuati in un'altra maniera che consenta la prova mediante testo.

Apertura elettronica da parte delle autorità

1. L'autorità mette a disposizione il provvedimento sulla piattaforma di notificazione da essa utilizzata (§ 2) per il ritiro. I provvedimenti e gli allegati hanno generalmente il formato PDF.

2. Quando il provvedimento è pronto per il ritiro, un invito al ritiro elettronico viene inviato all'indirizzo di notificazione elettronica del destinatario o della destinataria. L'invito al ritiro contiene le seguenti informazioni

a. la data in cui il provvedimento è stato reso disponibile, e

b. l'indirizzo internet dove il provvedimento è disponibile per il ritiro, nonché

c. la data dell'ultimo giorno del termine di 7 giorni per il ritiro del provvedimento.

3. La notifica si considera effettuata al momento del download dalla piattaforma di notificazione.

4. Se il provvedimento non viene scaricato entro il termine di cui al comma 2 lett. c, il settimo giorno dopo la messa a disposizione è considerato il momento della notifica.

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