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175 CP CH-BL

Legge sulla procedura amministrativa di Basilea Campagna (VwVG BL) - Principio (CP)

80 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (80)

§ 1 VwVG BL - Principio § 2 VwVG BL - Termini § 3 VwVG BL - Presentazioni § 4 VwVG BL § 5 VwVG BL § 6 VwVG BL § 7 VwVG BL - Misure Precauzionali § 8 VwVG BL § 8a VwVG BL § 9 VwVG BL § 10 VwVG BL § 11 VwVG BL § 12 VwVG BL § 13 VwVG BL - Diritto di essere sentito § 14 VwVG BL - Consultazione degli atti § 15 VwVG BL § 15a VwVG BL § 16 VwVG BL § 17 VwVG BL § 18 VwVG BL § 19 VwVG BL § 20 VwVG BL § 20a VwVG BL § 21 VwVG BL - Anticipo delle spese § 22 VwVG BL § 23 VwVG BL - Assistenza Legale Gratuita § 24 VwVG BL § 25 VwVG BL § 26 VwVG BL - Diritto di essere ascoltato previamente § 27 VwVG BL - Oggetto del Ricorso in Generale § 28 VwVG BL - Reclamo contro provvedimenti intermedi § 29 VwVG BL § 30 VwVG BL § 31 VwVG BL - Legittimazione al reclamo § 32 VwVG BL - Motivi di ricorso § 33 VwVG BL § 34 VwVG BL § 35 VwVG BL - Direzione della Procedura § 36 VwVG BL § 36a VwVG BL § 37 VwVG BL § 38 VwVG BL § 39 VwVG BL § 40 VwVG BL § 41 VwVG BL § 42 VwVG BL - Ricorso per diniego di giustizia o ritardo nella giustizia § 43 VwVG BL § 44 VwVG BL § 45 VwVG BL § 46 VwVG BL § 46a VwVG BL § 46b VwVG BL § 47 VwVG BL - Disposizione transitoria § 48 VwVG BL - Modifica della Legge Comunale § 49 VwVG BL § 50 VwVG BL § 52 VwVG BL - Modifica della Legge sulla Fornitura Idrica § 53 VwVG BL - Modifica della Legge d'Introduzione alla Legge sull'Agricoltura § 54 VwVG BL - Modifica della Legge di introduzione sulla proprietà fondiaria agricola § 55 VwVG BL - Modifica della legge sulla caccia § 56 VwVG BL - Modifica della Legge sulla pesca § 57 VwVG BL § 58 VwVG BL § 59 VwVG BL § 60 VwVG BL § 61 VwVG BL § 62 VwVG BL - Modifica della legge sulla cura dell'alcolismo § 63 VwVG BL - Modifica della legge sui contributi edilizi residenziali § 64 VwVG BL - Modifica della Legge sulla Ristrutturazione degli Edifici Residenziali § 65 VwVG BL - Modifica della Legge sui Contributi per il Canone di Locazione § 66 VwVG BL § 67 VwVG BL - Modifica della Legge sulle Tasse di Circolazione § 68 VwVG BL § 69 VwVG BL - Modifica della legge cantonale sull'istruzione professionale § 70 VwVG BL - Modifica della Legge sullo Smaltimento delle Acque Reflue § 71 VwVG BL - Modifica della Legge sui Rifiuti § 72 VwVG BL - Modifica della legge sulla chiusura dei negozi § 73 VwVG BL § 74 VwVG BL § 75 VwVG BL - Entrata in vigore

Testo normativo (80 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Questa legge disciplina il procedimento per l'emanazione, la modifica o la revoca di provvedimenti da parte delle autorità amministrative (di seguito: autorità).

2. Salvo disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza, la legge non si applica al procedimento in materia amministrativa qualora, per la tutela di beni di polizia, sia necessario un provvedimento immediatamente esecutivo.

3. Restano salve le disposizioni divergenti o integrative contenute in altri decreti.

Ambito di applicazione

1. Per disposizione si intendono gli atti delle autorità presi in singoli casi, che si basano sul diritto pubblico e hanno come oggetto

a. la costituzione, modifica o revoca di diritti o obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, inesistenza o entità di diritti o obblighi;

c. il rigetto di richieste per la costituzione, modifica, revoca o accertamento di diritti o obblighi o la rinuncia ad esaminare tali richieste.

2. Sono considerate disposizioni anche le disposizioni esecutive (§ 45), le disposizioni intermedie (§ 28), le decisioni sui ricorsi (§ 41), le decisioni sui reclami (§ 37), le decisioni nel contesto di una revisione o riconsiderazione (§ 39) e la spiegazione (§ 44).

3. Per autorità ai sensi di questa legge si intendono

a. il consiglio di governo, le direzioni, la cancelleria di stato e le sedi operative e gli uffici a loro subordinati dell'amministrazione cantonale;

b. le autorità esecutive dei distretti;

c. le commissioni cantonali;

d. le istituzioni e le imprese cantonali, nella misura in cui dispongano per l’adempimento di compiti di diritto pubblico a loro assegnati;

e. privati e organizzazioni di diritto privato, nella misura in cui dispongano per l’adempimento di compiti di diritto pubblico a loro assegnati.

f.* gli organi comunali e gli uffici subordinati,

g.* gli organi dei consorzi,

h.* gli organi delle corporazioni di cittadini.

Principi Procedurali - Disposizioni Generali

1. Chiunque può presentare a un'autorità suggerimenti in una richiesta, chiedere una informazione o avanzare una richiesta giuridica.

2. L'autorità risponde alle richieste entro un termine ragionevole.

Principi Procedurali - Disposizioni Generali

1. Sono considerate parti

a. le persone i cui diritti o doveri sono influenzati dal provvedimento;

b. altre persone, organizzazioni o autorità, se hanno presentato un ricorso a loro disposizione o se sono state invitate al procedimento dall'autorità decidente su richiesta o d'ufficio.

2. Persone, organizzazioni o autorità, delle quali l'autorità decidente sa che hanno il diritto di ricorrere contro il provvedimento, saranno invitate a partecipare.

Principi Procedurali - Disposizioni Generali

1. Per il calcolo dei termini si applica la Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG).

2. I termini legali non possono essere prorogati; in caso di inadempienza, l'autorità non procede con l'istanza.

3. I termini fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza del termine. Nel fissare il termine, l'autorità minaccia le conseguenze dell'inadempienza; in caso di inadempienza si verificano solo le conseguenze minacciate.

4. Se una parte si rivolge tempestivamente a un'autorità incompetente, il termine si considera rispettato.

5. Se una parte è stata impedita senza colpa ad agire tempestivamente, può richiedere il ripristino del termine entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

6. In caso di presentazione elettronica di un'istanza o di notifica elettronica di un provvedimento, per rispettare un termine fa fede il momento in cui la piattaforma di servizi online o una piattaforma di notifica riconosciuta dal Cantone conferma la ricezione.

Principi Procedurali - Obblighi delle Autorità prima dell'Emanazione di un Provvedimento - Fondamenti

1. L'autorità verifica d'ufficio la propria competenza.

2. Se un'autorità ritiene di non essere competente per trattare una domanda, deve trasmetterla all'istanza competente. Ne informa le parti.

3. Se una parte comunica per iscritto all'autorità trasmittente di non essere d'accordo con la trasmissione della sua domanda, tale autorità emette una decisione di non entrare nel merito.

4. I conflitti di competenza tra autorità vengono decisi dal Consiglio di Stato.

Principi Procedurali - Obblighi delle Autorità prima dell'Emanazione di un Provvedimento - Fondamenti

1. Se l'autorità non è in grado di decidere immediatamente, poiché si prevede che il procedimento duri a lungo, può adottare misure cautelari per creare o mantenere una determinata situazione di fatto o di diritto per la durata del procedimento.

Principi Procedurali - Obblighi delle Autorità prima dell'Emanazione di un Provvedimento - Fondamenti

1. Chi deve adottare una decisione o prepararla si astiene dall'incarico quando

a. ha un interesse personale nella questione;

b.* è imparentato o affine in linea retta o collaterale fino al 3° grado, oppure è legato a una parte da matrimonio, fidanzamento, unione registrata o convivenza di fatto; lo scioglimento di un matrimonio, di un fidanzamento, di un'unione registrata o di una convivenza di fatto non elimina il motivo di astensione;

c. è rappresentante di una parte o ha operato per una parte nella stessa questione;

d. potrebbe essere considerato parziale per altre ragioni nella questione.

2. Se l'astensione è controversa, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta dell'astensione di un membro di un'autorità collegiale, detta autorità decide escludendo il membro interessato.

Principi Procedurali - Obblighi delle Autorità prima dell'Emanazione di un Provvedimento - Fondamenti

1. Se le domande presentate separatamente riguardano lo stesso oggetto, l'istanza procedurale competente può unire i procedimenti.

2. L'istanza procedurale competente può separare i ricorsi e le cause presentate congiuntamente, qualora dall'esecuzione congiunta del procedimento emergano difficoltà.

Principi Procedurali - Obblighi delle Autorità prima dell'Emissione di un Provvedimento - Accertamento dei Fatti e della Situazione Giuridica

1. L'autorità accerta i fatti d'ufficio.

2. Essa ammette le prove offerte, se queste appaiono idonee all'accertamento dei fatti.

3. Può avvalersi in particolare dei seguenti mezzi di prova

a. Documenti,

b. Informazioni delle parti o di terzi,

c. Informazioni di altre autorità nell'ambito dell'assistenza legale,

d. Sopralluogo,

e. Perizie.

**Principi Procedurali - Doveri delle Autorità prima dell'Emissione di un Provvedimento - Accertamento dei Fatti e della Situazione Giuridica**

1. Le autorità sono obbligate, nell'ambito delle disposizioni sulla protezione dei dati, a fornire assistenza legale reciproca (rilascio di documenti, fornitura di informazioni).

2. Nei procedimenti relativi a controversie di discriminazione, all'autorità procedente possono essere comunicati i dati personali di lavoratrici e lavoratori non coinvolti nel procedimento, nella misura in cui ciò sia necessario per dimostrare la discriminazione o la non discriminazione.

**Principi Procedurali - Doveri delle Autorità prima dell'Emissione di un Provvedimento - Accertamento dei Fatti e della Situazione Giuridica**

1. Prima che l'autorità emetta una decisione, valuta tutti gli argomenti rilevanti delle parti.

2. Applica il diritto d'ufficio. In particolare, verifica se sono soddisfatti i presupposti procedurali.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le parti possono farsi assistere in ogni fase del procedimento e, salvo ove sia richiesta un'azione personale, farsi rappresentare con procura scritta.

2. Se a un procedimento partecipano più di 10 parti con istanze identiche e basate su motivazioni simili, l'autorità può fissare loro un termine per la designazione di un rappresentante comune. Se le parti non rispettano l'ingiunzione, l'autorità designa un rappresentante tra le parti stesse.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le parti hanno diritto ad essere ascoltate.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le parti hanno diritto all'accesso ai fascicoli del procedimento, a meno che preminenti interessi pubblici o privati richiedano la loro riservatezza.

2. Il contenuto di un documento a cui l'accesso è negato deve comunque essere divulgato nella misura in cui ciò sia possibile senza violare gli interessi da tutelare.

3. Il Consiglio di Stato emana disposizioni complementari relative al diritto di accesso ai fascicoli e al rilascio di documenti.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le istanze delle parti con richieste legali devono essere presentate per iscritto e devono contenere una richiesta chiaramente definita, l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, una motivazione nonché la firma delle parti o del loro rappresentante.

1bis. Tali istanze possono essere presentate per via elettronica, se l'autorità lo consente nel procedimento in questione.

2. L'autorità respinge le istanze poco chiare o incomplete per il miglioramento. Fissa un breve termine supplementare e lo collega alla minaccia di decidere sulla base degli atti una volta scaduto il termine senza che sia stato utilizzato oppure, nel caso manchino richieste, motivazione, firma o procura, di non prendere in considerazione l'istanza.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le presentazioni elettroniche ai sensi del § 15 comma 1bis possono essere inoltrate utilizzando una firma elettronica tramite una piattaforma di consegna riconosciuta dal Cantone.

2. L’autorità può richiedere che la presentazione inviata elettronicamente, insieme ai documenti correlati, venga integrata interamente o parzialmente in forma cartacea.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti per la presentazione elettronica, in particolare

a. la firma elettronica;

b. i tipi di documenti e canali di comunicazione ammessi;

c. le condizioni sotto le quali l’autorità può eccezionalmente richiedere che una presentazione inviata elettronicamente venga integrata in forma cartacea.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. Le parti sono obbligate a collaborare all'accertamento dei fatti.

2. Se una parte in un procedimento, che ha avviato con propria richiesta o in cui ha presentato una richiesta autonoma, rifiuta di fornire la collaborazione ragionevolmente richiesta, l'autorità non è obbligata a dar seguito alla richiesta.

Principi Procedurali - Diritti e Doveri delle Parti

1. In caso di cambiamento di parte, il successore giuridico non ha diritto all'esercizio dei diritti di parte già esercitati dal suo predecessore.

**Principi procedurali - Contenuto e notifica dei provvedimenti**

1. Le disposizioni sono esplicitamente indicate come tali, motivate e munite di un'istruzione sui mezzi di impugnazione.

1bis. Le disposizioni che obbligano i privati a prestazioni pecuniarie possono essere denominate fatture.

2. L'autorità può rinunciare alla motivazione e all'istruzione sui mezzi di impugnazione se la disposizione soddisfa pienamente le richieste di tutte le parti.

**Principi procedurali - Contenuto e notifica dei provvedimenti**

1. Le disposizioni vengono comunicate per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti e all'istanza precedente.

1bis. La comunicazione delle disposizioni può avvenire per via elettronica, se la parte è d'accordo. Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti per la comunicazione elettronica delle disposizioni.

2. Le disposizioni vengono comunicate mediante pubblicazione nel Foglio Ufficiale cantonale, se una parte non è reperibile o se si tratta di una disposizione che si rivolge a un gran numero di parti.

3. Per i terzi aventi diritto di ricorso che non sono noti all'autorità, la scoperta dei fatti stabiliti dalla disposizione è equiparata alla comunicazione della disposizione stessa.

4. Le parti con domicilio o sede all'estero devono indicare, su richiesta dell'autorità, un domicilio per la notifica o un rappresentante in Svizzera. Se una parte non soddisfa questa richiesta, la notifica può essere sostituita dalla pubblicazione nel Foglio Ufficiale cantonale.

**Principi Procedurali - Costi**

1. Il procedimento di primo grado è gratuito, salvo disposizioni contrarie in altri atti normativi.

2. Le spese processuali possono essere addebitate a una parte

a. se ha violato il suo obbligo legale di cooperazione;

b. se ha presentato una richiesta palesemente inammissibile o palesemente infondata;

c. se in un procedimento con 2 o più parti, che serve principalmente alla tutela dei propri interessi privati, risulta soccombente.

3. Le spese per le misure probatorie possono essere addebitate a una parte se l'esito del procedimento lo giustifica.

4. Possono essere imposte spese processuali fino a CHF 5'000.-. Il Consiglio di governo emana una tariffa delle tasse.

**Principi Procedurali - Costi**

1. Il procedimento di reclamo è soggetto a spese, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Le spese procedurali sono generalmente imposte alla parte soccombente in misura adeguata.

3. Nessuna spesa procedurale è imposta all'istanza precedente o alle autorità ai sensi del § 2 comma 3 di questa legge.

4. Le spese procedurali possono essere riscosse fino a CHF 5'000.-. Queste comprendono le tasse per la decisione e i costi probatori. Il Consiglio di Governo emette una tariffa delle spese.

5. Il procedimento di reclamo è gratuito, salvo quanto previsto dal § 20 comma 2 di questa legge, per

a. * Reclami contro decisioni di opposizione delle autorità di assistenza sociale;

b. Reclami contro disposizioni delle autorità di assunzione ai sensi del § 71 della legge del 25 settembre 1997 sui rapporti di lavoro del personale del Cantone (Legge sul personale);

c. Reclami per violazione del diritto di voto;

d. Reclami contro decreti e decisioni dell'assemblea comunale e del consiglio comunale;

e. Opposizioni contro piani di utilizzo comunali e cantonali ai sensi dei §§ 13 comma 5 e 31 comma 3 della Legge sulla pianificazione territoriale e edilizia (RBG) dell'8 gennaio 1998;

f. Reclami contro il perimetro di ripartizione ai sensi del § 59 comma 3 della Legge sulla pianificazione territoriale e edilizia (RBG) dell'8 gennaio 1998;

g. Reclami contro il piano di nuova assegnazione ai sensi del § 69 comma 4 della Legge sulla pianificazione territoriale e edilizia (RBG) dell'8 gennaio 1998;

h. Reclami contro il perimetro ai sensi del § 28 comma 2 della Legge sull'agricoltura di Basilea-Campagna (LG BL) dell'8 gennaio 1998;

i. * Reclami contro opposizioni ai sensi del § 29a comma 5 della Legge sull'agricoltura di Basilea-Campagna (LG BL) dell'8 gennaio 1998;

j. * Reclami per violazione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Se non diversamente previsto, più persone devono sostenere le spese procedurali a loro congiuntamente imposte in parti uguali e in solido.

**Principi Procedurali - Costi**

1. L'accoglimento di una domanda può essere subordinato al pagamento di un'adeguata anticipazione delle spese

a. quando, dopo un esame sommario, la domanda risulta manifestamente irricevibile o manifestamente infondata,

b. quando la domanda è volta all'esecuzione di una misura istruttoria,

c. quando la domanda mira all'emissione di un provvedimento soggetto a tasse e la parte interessata ha il proprio domicilio all'estero.

**Principi Procedurali - Costi**

1. Nei procedimenti di primo grado, di norma, non vengono assegnate indennità di parte.

2. Nei procedimenti di ricorso e di opposizione hanno diritto a un'indennità di parte adeguata

a. la parte ricorrente o opponente che ottiene una vittoria totale o parziale, qualora l'autorità inferiore abbia commesso violazioni di legge o gravi errori procedurali;

b. altre parti che ottengono una vittoria totale o parziale con le loro richieste.

3. Il Cantone non ha in nessun caso diritto a un'indennità di parte. I comuni e altri enti incaricati di compiti pubblici hanno diritto a un'indennità di parte, qualora il ricorso a un avvocato sia stato giustificato.

4. Le indennità di parte vengono assegnate solo per il ricorso a un avvocato.

5. Il diritto all'indennità di parte viene meno, se la parte ha contribuito alla difettosità del provvedimento impugnato violando il suo obbligo legale di collaborare, oppure se il ricorso a un avvocato era manifestamente infondato.

6. L'indennità di parte è a carico dell'ente a cui appartiene l'autorità inferiore. Essa può essere addebitata in tutto o in parte alla controparte soccombente, qualora quest'ultima abbia avviato il procedimento con proprie richieste o abbia presentato richieste autonome.

**Principi Procedurali - Costi**

1. Se una parte dimostra in modo credibile la sua indigenza e la sua richiesta non appare evidentemente priva di possibilità di successo, su richiesta sarà esentata dal pagamento delle spese processuali, delle spese per provvedimenti probatori e delle spese di compensazione della parte.

2. Alle stesse condizioni, una parte ha il diritto di ottenere l'assistenza gratuita di un'avvocata o di un avvocato, qualora ciò appaia necessario per la tutela dei suoi diritti.

**Principi Procedurali - Costi**

1. La riscossione delle tasse in altri decreti è riservata.

2. Se il governo cantonale è autorizzato dalla costituzione del cantone a emanare norme esecutive del diritto federale, è anche competente per stabilire le tariffe delle tasse.

3. L'importo delle tasse è calcolato fondamentalmente in base ai costi amministrativi, che devono essere valutati secondo il principio della copertura totale dei costi.

4. L'importo delle tasse calcolato secondo il principio della copertura dei costi può essere aumentato o diminuito entro il quadro tariffario, tenendo conto dell'interesse privato e pubblico relativo all'atto amministrativo. In casi straordinari può essere imposta una tassa che superi il quadro tariffario fino a un massimo della metà.

5. Le spese e i costi superiori a CHF 500.- possono essere condonati fino a tale importo massimo, in presenza di difficoltà finanziarie o se risultano eccessivi alla luce delle circostanze complessive.

6. La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dall'emissione della decisione, o, in caso di ricorso, entro 30 giorni dalla definitività della decisione.

Procedimento di Primo Grado

1. L'autorità conduce il procedimento per l'adozione di un provvedimento su richiesta o d'ufficio.

2. La richiesta di adozione di un provvedimento deve essere accolta se viene dimostrato un interesse meritevole di tutela.

3. Se manca un interesse meritevole di tutela, l'autorità non entra nel merito della richiesta.

Procedimento di Primo Grado

1. L'autorità ascolta le parti prima di emanare una disposizione.

2. Non è tenuta ad ascoltare le parti prima di

a. disposizioni che possono essere impugnate mediante opposizione;

b. disposizioni con cui l'autorità accoglie pienamente le richieste di tutte le parti;

c. disposizioni urgenti, a meno che norme particolari non concedano alle parti il diritto di essere sentite preventivamente;

d. disposizioni interlocutorie che non sono autonomamente impugnabili mediante ricorso.

3. In una questione con interessi contrastanti di più parti, l'autorità ascolta ciascuna parte su tutte le argomentazioni rilevanti presentate da una controparte.

Procedura di Ricorso - Requisiti del Ricorso

1. Sono soggette a ricorso amministrativo

a. decisioni di prima istanza;

b. decisioni delle autorità comunali di ultima istanza;

bbis. * decisioni dei consigli scolastici delle scuole comunali, qualora il comune abbia optato per un modello di gestione con consiglio scolastico;

c. * decisioni delle autorità scolastiche di ultima istanza delle scuole cantonali;

d. * ...

2. Se una decisione può essere impugnata mediante opposizione, solo la decisione sul ricorso è soggetta a reclamo.

Procedura di Ricorso - Requisiti del Ricorso

1. Le ordinanze provvisorie possono essere impugnate autonomamente se hanno ad oggetto

a. la competenza,

b. l'astensione,

c. l'obbligo di informazione o di esibizione,

d. il rifiuto di accesso agli atti,

e. il mancato accoglimento di prove a rischio,

f. le misure cautelari e la revoca dell'effetto sospensivo,

g. il rifiuto del patrocinio a spese dello Stato.

2. Altre ordinanze provvisorie possono essere impugnate autonomamente solo se possono causare un danno irreparabile.

Procedura di Ricorso - Requisiti del Ricorso

1. **Istanza di ricorso è il Consiglio di Governo. Esso giudica i ricorsi contro:**

a. Decisioni delle autorità comunali di ultima istanza,

abis. * Decisioni degli organi di enti di diritto pubblico di ultima istanza,

ater. * Decisioni degli organi delle corporazioni patriziali di ultima istanza,

b. Decisioni delle autorità distrettuali,

c. Decisioni delle commissioni cantonali,

d. Decisioni delle direzioni,

e. Decisioni dei servizi cantonali e dei loro uffici,

f. * Decisioni delle altre autorità amministrative,

g. * Decisioni dei consigli scolastici delle scuole comunali,

h. * Decisioni dei consigli scolastici delle scuole cantonali relative a decisioni riguardanti singoli studenti, ad eccezione delle esclusioni scolastiche,

i. * Decisioni delle direzioni delle scuole cantonali in merito a decisioni relative al personale scolastico e alle esclusioni scolastiche.

2. **Con riserva del comma 3, non sono rilevanti disposizioni contrarie in altri decreti che prevedano le direzioni come istanza di ricorso.**

3. **Il Consiglio di Governo può, tramite ordinanza, delegare la sua competenza decisionale per determinati ambiti, nei quali è possibile il ricorso al Tribunale cantonale, a una direzione, a condizione che quest'ultima non abbia deciso in prima istanza.**

4. **Le istanze di ricorso inferiori sono i consigli scolastici delle scuole comunali, qualora la comune di residenza degli abitanti abbia scelto un modello di gestione con consiglio scolastico, nonché i consigli scolastici o le direzioni delle scuole cantonali. Se decidono come autorità scolastica di ultima istanza, le loro decisioni possono essere impugnate al Consiglio di Governo.**

5. **Restano riservate disposizioni contrarie in altri decreti, che prevedono commissioni di ricorso o autorità amministrative come particolari istanze di ricorso o tribunali come unica istanza di ricorso.**

Procedura di Ricorso - Requisiti del Ricorso

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a deferire un ricorso amministrativo al Tribunale cantonale (sezione diritto costituzionale e amministrativo) per la decisione, purché quest'ultimo sia competente e la persona ricorrente sollevi soltanto i motivi ammissibili dinanzi al Tribunale cantonale.

Procedura di Ricorso - Requisiti del Ricorso

1. È legittimato a presentare reclamo

a. chiunque sia interessato dal provvedimento impugnato e abbia un interesse degno di tutela alla sua modifica o revoca;

b. qualsiasi altra persona, organizzazione o autorità autorizzata a presentare reclamo da una disposizione speciale.

Procedura di Reclamo - Presentazione del Reclamo

1. La parte ricorrente può lamentare con il ricorso

a. Violazione di legge, inclusa l'eccesso, il difetto o l'abuso del potere discrezionale;

b. Accertamento errato o incompleto dei fatti;

c. Inadeguatezza.

2. Con il ricorso contro un'ordinanza di esecuzione, il ricorrente può lamentare solo l'illegalità o l'inadeguatezza dell'esecuzione.

3. Il ricorso per inadeguatezza è inammissibile se la questione rientra nell'ambito autonomo di un comune.

**Procedura di Reclamo - Presentazione del Reclamo**

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'istanza competente entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Terzi aventi diritto al ricorso, che non sono conosciuti dall'autorità, devono presentare il ricorso per iscritto all'istanza competente entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento o dalla scoperta dei fatti disciplinati dal provvedimento. Dopo 6 mesi dalla notifica del provvedimento alle parti, non è più possibile presentare ricorso.

3. Su richiesta della persona che presenta il ricorso, l'istanza che conduce il procedimento può concedere un termine per la motivazione successiva del ricorso.

Procedura di Reclamo - Presentazione del Reclamo

1. Il decorso del termine per la presentazione del reclamo e la presentazione stessa del reclamo hanno effetto sospensivo. Restano salve disposizioni divergenti in altri decreti.

2. L'istanza di reclamo può revocare l'effetto sospensivo, in toto o in parte, per motivi importanti. Sono considerati motivi importanti, in particolare

a. l'evidente inammissibilità del reclamo;

b. un interesse pubblico che richiede l'esecuzione immediata di un provvedimento oneroso;

c. un interesse privato all'efficacia immediata di un provvedimento favorevole, purché ciò non influenzi l'esito del procedimento, o qualora una verifica sommaria dimostri che il reclamo è evidentemente infondato;

d. un interesse privato che richiede l'efficacia immediata di un provvedimento poiché minaccia un danno imminente;

e. la persona interessata appare gravemente minacciata.

3. Qualora vi sia un interesse all'efficacia immediata di un provvedimento favorevole, la parte può dichiarare successivamente di rinunciare ai mezzi di impugnazione.

**Procedura di Ricorso - Procedura di Ricorso**

1. La conduzione del procedimento comprende

a. l'accertamento dei fatti e l'acquisizione delle prove;

b. l'emanazione di disposizioni procedurali;

c. la decisione su misure provvisorie nonché sulla revoca e sul ripristino dell'effetto sospensivo;

d. la presentazione di domande all'istanza di ricorso;

e. l'emanazione di provvedimenti di archiviazione, qualora

1. il ricorso venga ritirato;

2. la disposizione venga revocata o cada l'interesse protetto a una decisione sul ricorso per un altro motivo.

2. L'istanza di ricorso non può incaricare alcun dipendente di un'istanza di grado inferiore con il trattamento del ricorso.

3. Il Consiglio di Stato designa mediante regolamento le istanze procedurali.

**Procedura di Ricorso - Procedura di Ricorso**

1. Qualora il ricorso non risulti manifestamente inammissibile, esso viene trasmesso all'istanza precedente e alle eventuali controparti per le loro osservazioni.

2. Insieme alle proprie osservazioni, l'istanza precedente presenta gli atti.

**Procedura di Ricorso - Procedura di Ricorso**

1. La corte di grado inferiore può riesaminare il provvedimento impugnato durante il procedimento di ricorso.

Procedura di Ricorso - Decisione sul Ricorso

1. L'istanza di ricorso esamina il ricorso se i requisiti del ricorso sono soddisfatti.

2. Essa decide sulla questione nel merito o rinvia il caso all'istanza precedente con istruzioni vincolanti.

Procedura di Ricorso - Decisione sul Ricorso

1. A favore di una parte, il provvedimento contestato può essere modificato solo se ciò è necessario per il soddisfacimento delle pretese di una parte avversa o se principi generali del diritto amministrativo consentono la modifica del provvedimento.

2. L'istanza di ricorso comunica la modifica prevista alla parte interessata e le concede l'opportunità di esprimere il proprio parere, facendole presente la possibilità di ritirarsi.

3. ...

Procedure amministrative speciali - Riapertura del procedimento

1. Con la ripresa di un procedimento concluso, si esamina se un provvedimento passato in giudicato debba essere modificato o annullato.

2. Il procedimento di riesame davanti all'autorità competente di primo grado può essere avviato su richiesta di una parte o d'ufficio, mentre il procedimento di revisione davanti all'istanza di ricorso può essere avviato solo su richiesta di una parte.

3. Se l'autorità prende in considerazione una richiesta di riesame o di revisione e la ritiene fondata, annulla il provvedimento in tutto o in parte e decide nuovamente.

Procedure Amministrative Speciali - Riapertura del Procedimento

1. L'autorità competente in primo grado accoglie una richiesta di riesame, se

a. la situazione di fatto o di diritto sottostante alla decisione si è successivamente modificata sostanzialmente a favore di una parte,

b. esiste un motivo di revisione ai sensi del comma 2.

2. L'istanza di ricorso accoglie una richiesta di revisione, se

a. un reato o un delitto ha influenzato l'emissione della decisione;

b. nella procedura di emissione della decisione sono state violate disposizioni procedurali essenziali oppure non sono stati considerati fatti rilevanti evidenti nel dossier, e non è stato possibile sollevare una contestazione di tali difetti in procedimenti precedenti;

c. sono emersi fatti o prove rilevanti, la cui presentazione è stata impedita alla parte nel precedente procedimento senza sua colpa;

d. la decisione è gravemente e manifestamente viziata da un errore di diritto.

3. Le richieste di riesame e revisione devono essere presentate entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di riapertura. Dopo il decorso di 10 anni dall'emissione della decisione, tali richieste possono essere inoltrate solo nel caso del comma 2 lettera a.

Procedure amministrative speciali - Altri mezzi di ricorso e tutela giuridica

1. Qualora una legge lo preveda, il provvedimento di primo grado può essere impugnato mediante un'opposizione presso l'istanza che lo ha emanato.

2. Le disposizioni relative al procedimento di ricorso si applicano mutatis mutandis nel procedimento di opposizione.

Procedure amministrative speciali - Altri mezzi di ricorso e tutela giuridica

1. Se l'emanazione di un provvedimento viene ingiustamente rifiutata o ritardata, è possibile presentare un ricorso contro tale decisione.

2. È legittimato a presentare il ricorso chiunque sia colpito dall'inattività dell'autorità e abbia un interesse degno di tutela nell'emanazione del provvedimento.

3. Il ricorso per denegata giustizia e per ritardo della giustizia non è soggetto a termine; per il resto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative al procedimento di ricorso.

Procedure amministrative speciali - Altri mezzi di ricorso e tutela giuridica

1. Chiunque può segnalare all'autorità di vigilanza fatti che rendono necessario un intervento nei confronti di un'autorità.

2. La persona che effettua la segnalazione non ha i diritti di una parte, ma deve essere informata sull'esito della propria segnalazione.

Procedure amministrative speciali - Altri mezzi di ricorso e tutela giuridica

1. L'autorità spiega su richiesta di una parte una decisione poco chiara o contraddittoria.

2. Se il dispositivo della decisione deve essere modificato, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere nuovamente.

Esecuzione

1. Le disposizioni sono esecutive quando non possono più essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario o quando a un mezzo di ricorso è stata tolta l’efficacia sospensiva.

2. Il Consiglio di Governo emana disposizioni integrative sull’esecuzione delle disposizioni.

Esecuzione

1. L'autorità fissa alla persona obbligata un termine adeguato per l'adempimento e le minaccia l'esecuzione in caso di omissione, a meno che ciò non sia stato già disposto nella decisione sottostante.

2. Le decisioni che obbligano i privati al pagamento di somme o alla prestazione di garanzie sono eseguite, in caso di ritardo della persona obbligata, secondo le disposizioni della Legge Federale sull'Esecuzione e sul Fallimento (LEF); sono equiparate a sentenze giudiziarie ai sensi dell'art. 80 LEF.

3. In tutti gli altri casi, l'autorità, in caso di ritardo della persona obbligata, fa eseguire lo stato imposto dalla decisione a spese della persona obbligata dalla Direzione di Giustizia, Polizia e Difesa.

Esecuzione

1. Le crediti pubblici del Cantone possono essere fissati definitivamente entro 5 anni, o, in caso di sospensione o interruzione della prescrizione, entro 15 anni al massimo dall’adempimento del fatto costitutivo del credito.

2. I crediti pubblici del Cantone si prescrivono 5 anni dopo essere stati fissati con autorità di cosa giudicata, o, in caso di sospensione o interruzione della prescrizione, tuttavia al massimo 10 anni dopo la fine dell'anno in cui sono stati fissati con autorità di cosa giudicata.

3. La prescrizione non inizia a decorrere o rimane sospesa

a. durante un procedimento di opposizione, reclamo o revisione;

b. finché il credito pubblico è garantito o il pagamento è differito;

c. finché né la persona obbligata né quella responsabile in solido hanno domicilio o soggiorno in Svizzera.

4. La prescrizione inizia nuovamente con

a. ogni atto ufficiale mirante all'accertamento o alla rivendicazione del credito pubblico che viene portato a conoscenza di una persona obbligata o responsabile in solido;

b. ogni riconoscimento esplicito del credito pubblico da parte della persona obbligata o responsabile in solido;

c. la presentazione di una richiesta di remissione;

d. l'avvio di un procedimento penale.

5. Restano riservate le disposizioni divergenti in altri atti normativi.

Esecuzione

1. L'amministrazione fiscale gestisce centralmente i certificati di perdita che si trovano presso l'amministrazione cantonale, le autorità di perseguimento penale e i tribunali. I singoli uffici e tribunali le forniscono i documenti necessari a tal fine.

2. L'amministrazione fiscale può assumere la gestione dei certificati di perdita di enti e corporazioni di diritto pubblico del Cantone.

3. L'amministrazione fiscale può acquisire informazioni sulla solvibilità dei debitori presso fornitori privati. È necessario garantire che i fornitori non utilizzino le richieste dell'amministrazione fiscale per fini propri.

Esecuzione

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di questa modifica legislativa del 10 giugno 2004, si applicano le disposizioni precedenti.

Disposizioni finali

1. La legge del 28 maggio 1970 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 7 febbraio 1974 sulle imposte statali e comunali e l'equilibrio finanziario (Legge fiscale e finanziaria) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 12 gennaio 1981 sull'assicurazione degli edifici, dei terreni e dei beni mobili (Legge sull'assicurazione dei beni) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 3 aprile 1967 concernente l'approvvigionamento idrico dei comuni del Cantone di Basilea Campagna (Legge sull'approvvigionamento idrico) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge dell'8 maggio 1958 relativa all'introduzione della legge federale sulla promozione dell'agricoltura e la conservazione della classe agricola (LG) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge cantonale introduttiva del 9 ottobre 1952 alla legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge sulla caccia del 14 settembre 1967 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge sulla pesca del 24 giugno 1981 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge Scolastica del 26 aprile 1979 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 21 dicembre 1964 sui sussidi statali e sui prestiti di studio è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge Sanitaria del 10 dicembre 1973 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 22 giugno 1959 sulla giurisdizione amministrativa e in materia di previdenza sociale è così modificata: ...

Disposizioni finali

1. La Legge sull'Assistenza del 6 maggio 1974 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 29 aprile 1965 riguardante l'assistenza per gli alcolisti viene modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 21 maggio 1953 relativa al contributo per la realizzazione di abitazioni semplici per famiglie in modeste condizioni finanziarie e per alloggi per anziani è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge del 21 maggio 1953 sui contributi per le ristrutturazioni e risanamenti finalizzati alla creazione di ulteriori alloggi economici (Azione di Ristrutturazione e Risanamento) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 9 dicembre 1963 sull’erogazione di contributi all'affitto per le famiglie numerose e anziani in condizioni finanziarie modeste è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 12 gennaio 1981 sulla protezione antincendio è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 25 giugno 1981 sulle imposte di circolazione viene modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 6 settembre 1982 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo per le epizoozie è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 10 giugno 1985 sulla formazione professionale è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge del 22 aprile 1971 sullo smaltimento delle acque reflue è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge del 5 dicembre 1974 sulla Valorizzazione e Smaltimento dei Rifiuti (Legge sui Rifiuti) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge sulla chiusura dei negozi del 6 settembre 1976 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 30 ottobre 1941 relativa all'introduzione del Codice penale svizzero è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 28 aprile 1958 sul procedimento amministrativo è abrogata.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore di questa legge.

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