Legislator Giurisprudenza & Legislazione
170.112 GOR CH-BL

Regolamento d'organizzazione e di funzionamento dei tribunali del Cantone di Basilea Campagna (GOR) - Assegnazione dei casi alle presidenze (GOR)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Ripartizione dei casi

1. La presidenza di turno o annuale è responsabile dell'assegnazione dei casi alle presidenze.

2. Essa tiene conto, oltre alle disposizioni legali vincolanti, dell'equilibrio nel carico di lavoro.

3. Le deroghe all'assegnazione secondo il principio di equilibrio sono possibili per motivi oggettivi in casi specifici, con l'approvazione della presidenza che assume il caso.

3ter. L'approvazione della presidenza che assume il caso non è necessaria se, in casi paralleli, l'applicazione del principio di equilibrio potrebbe compromettere l'uniformità della giurisprudenza.

4. L'assegnazione dei casi alle vice-presidenze o ai membri del tribunale ai sensi del § 4 cpv. 1bis GOG è effettuata dalla presidenza incaricata del caso ai sensi del cpv. 1.

5. In caso di rinvio da parte dell'istanza di ricorso, il caso è assegnato alla stessa presidenza che era responsabile della decisione contestata.

Ripartizione dei casi

1. La presidenza incaricata del caso ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, è responsabile della formazione del collegio giudicante.

2. Essa tiene conto, oltre alle disposizioni legali inderogabili, principalmente della disponibilità dei giudici e successivamente dell'equilibrio del loro impiego all'interno del tribunale o della sezione.

3. Essa può, in casi individuali, per ragioni oggettive, considerare ulteriori criteri, in particolare specifiche competenze specialistiche in un determinato ambito o la composizione di genere del collegio giudicante, nella misura in cui ciò non sia già prescritto dalla legge.

Comparizione al Tribunale

1. I membri del tribunale e le parti coinvolte nel procedimento indossano un abbigliamento adeguato durante le udienze.

2. In particolare, i membri del tribunale non portano simboli religiosi o ideologici ben visibili durante le udienze pubbliche o in altri contatti con il pubblico.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche ad altre persone convocate dal tribunale (ad es. interpreti o esperti), purché siano sedute sul banco del giudice.

4. La direzione dell'udienza garantisce il rispetto di questa disposizione.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. Una comunicazione adeguata dei tribunali con i media deve garantire che il principio della trasparenza giudiziaria sia attuato. In tal modo, si intende promuovere una corretta informazione sulla magistratura e le sue sentenze, nonché la tutela delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. La comunicazione si orienta ai principi dello stato di diritto. I tribunali del Cantone di Basilea Campagna informano in modo oggettivo, trasparente e tempestivo. Rispettano gli interessi meritevoli di tutela delle parti e degli altri partecipanti al procedimento.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. La presidenza del Tribunale cantonale rappresenta i tribunali cantonali verso l’esterno. Dove possibile nel tempo, consulta preventivamente la direzione generale o il tribunale o la presidenza interessata.

2. Se è coinvolta la giurisprudenza di un singolo tribunale, quest’ultimo si presenta autonomamente nella comunicazione verso l’esterno. Si applica il principio per cui la sovranità comunicativa spetta al tribunale presso il quale è pendente il procedimento.

3. La persona responsabile della comunicazione con i media dei tribunali (Ufficio stampa) è il punto di contatto per i rappresentanti dei media. Nel caso in cui pervengano richieste che non riguardano la giurisprudenza ad un’altra sede, esse devono essere trasmesse all'Ufficio stampa.

4. L'Ufficio stampa fornisce informazioni di carattere generale, indirizza altre richieste all'ufficio competente, coordina il lavoro dei tribunali con i media e informa, se necessario, su cambiamenti e fatti rilevanti. Consiglia e supporta i tribunali in tutte le questioni mediatiche.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. I giornalisti accreditati hanno diritto alla consultazione delle decisioni conclusive del procedimento, previa prenotazione. La consultazione avviene presso la sede del tribunale competente durante l'orario di apertura. Se necessario, la direzione del procedimento adotta preventivamente misure per proteggere le parti coinvolte e gli interessi legittimi di riservatezza privati o pubblici. A tal fine possono essere imposti oneri di spese.

2. Nelle suddette condizioni, le decisioni conclusive del procedimento che non sono ancora passate in giudicato possono essere consultate, previa prenotazione, presso la cancelleria del tribunale competente, dopo la loro notifica alle parti, fintanto che il procedimento è ancora pendente presso il tribunale stesso.

3. I giornalisti accreditati possono richiedere copie delle decisioni per il loro lavoro. Sono responsabili dell'uso diligente delle copie, non devono distribuirle ulteriormente e devono provvedere alla loro distruzione immediata dopo l'uso. Sono fatte salve le particolari misure di protezione ai sensi del comma 1. A tal fine possono essere imposti oneri di spese.

4. In caso di disposizioni di decisione complesse, la direzione del procedimento competente può fornire ai giornalisti, su richiesta preventiva o d'ufficio, un estratto della disposizione della decisione. Sono fatte salve le particolari misure di protezione ai sensi del comma 1.

5. I tribunali possono prevedere un termine di embargo per la divulgazione delle informazioni.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. Le udienze pubbliche sono annunciate ai media in tempo utile con un riferimento all'oggetto del processo.

2. Nei procedimenti in cui il pubblico è escluso, possono essere ammessi tutti i media accreditati o solo alcuni, se necessario, con condizioni processuali.

3. All'inizio dell'udienza, la direzione del procedimento si accerta che i rappresentanti dei media in aula conoscano i nomi delle persone coinvolte nel tribunale. Durante l'udienza, si assicura che le dichiarazioni delle persone coinvolte siano acusticamente sufficientemente comprensibili.

4. Le riprese audio e video nel palazzo di giustizia e durante le udienze sono vietate.

5. La direzione del procedimento decide sull'ammissione di strumenti elettronici nell'aula del tribunale. Può, su richiesta, consentire ai media accreditati la trasmissione elettronica di testi in diretta.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. I professionisti dei media accreditati possono, con prenotazione anticipata, consultare il documento di accusa presso la sede del tribunale competente durante gli orari di apertura o ottenere una copia del documento di accusa. L'orario della consultazione e le eventuali eccezioni sono stabiliti dalla direzione del procedimento competente.

2. In caso di consegna del documento di accusa, i professionisti dei media interessati sono responsabili di un trattamento accurato del documento, non possono divulgarlo e devono provvedere alla sua distruzione immediata dopo l'uso.

3. I tribunali garantiscono che i professionisti dei media dispongano di tempo sufficiente per la consultazione in loco.

4. Il documento di accusa viene messo a disposizione dei professionisti dei media direttamente prima dell'inizio della udienza. Questo non può essere né fotografato né duplicato o memorizzato in altro modo. Deve essere restituito al momento dell'uscita dall'udienza.

5. Nei limiti del necessario, la direzione del procedimento prende preliminarmente misure per proteggere i partecipanti al procedimento e gli interessi giustificati di riservatezza privata o pubblica. Per questo può essere imposto un onere di spese.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. In casi di interesse pubblico, il tribunale tiene conto delle esigenze degli operatori dei media. Garantisce, nei limiti delle possibilità spaziali, che essi possano assistere all'udienza; gli operatori dei media accreditati godono di priorità. Il tribunale può, se necessario, redigere comunicati stampa o informare sulle decisioni procedurali.

2. Il tribunale può di propria iniziativa segnalare agli operatori dei media i procedimenti che per motivi sostanziali rivestono interesse pubblico.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. I tribunali del Cantone Basilea-Campagna dispongono di un sistema di accreditamento per gli operatori dei media.

2. L'accreditamento è valido per tutti i tribunali cantonali.

3. L'accreditamento è valido per ogni periodo di carica dei tribunali o per il resto di un periodo di carica. Viene revocato se i requisiti non sono più soddisfatti.

4. L'accreditamento viene deciso dalla direzione dei tribunali su richiesta dell'ufficio stampa.

5. L'ufficio stampa garantisce che tutti i tribunali dispongano sempre di un elenco aggiornato degli operatori dei media accreditati.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. La domanda di accreditamento deve essere indirizzata all'ufficio stampa per conto della direzione amministrativa dei tribunali.

2. Può ottenere l'accreditamento chi

a. opera come giornalista;

b. è attivo nella cronaca giudiziaria;

c. gode di buona reputazione; specificamente, gode di buona reputazione chi non ha iscrizioni rilevanti nel casellario giudiziale;

d. conferma per iscritto di rispettare, nella cronaca, la «Dichiarazione dei doveri e diritti dei giornalisti» emessa dal Consiglio della Stampa Svizzero.

3. Alla domanda di accreditamento deve essere allegata una conferma, legalmente firmata, dell'azienda mediatica interessata (datrice di lavoro/committente) così come le prove richieste ai sensi del comma 2.

4. Ogni modifica deve essere comunicata per iscritto all'ufficio stampa per conto della direzione amministrativa dei tribunali.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. La direzione del procedimento è autorizzata ad ammettere i rappresentanti dei media, su richiesta, a un singolo procedimento presso un tribunale.

2. I rappresentanti dei media ammessi caso per caso hanno nel procedimento in questione gli stessi diritti e doveri dei media accreditati.

3. La direzione del procedimento informa l'ufficio stampa delle ammissioni individuali effettuate.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. I professionisti dei media garantiscono una copertura mediatica discreta, obiettiva ed equilibrata, rispettando gli interessi legittimi delle persone coinvolte nel procedimento e i loro diritti della personalità. Essi osservano la presunzione di innocenza nel procedimento penale.

Diritti e Obblighi dei Professionisti dei Media

1. I mediatori accreditati, che violano le disposizioni di questo titolo o gli obblighi giornalistici di diligenza, o che non pubblicano una rettifica della loro copertura come ordinato dal tribunale, possono essere ammoniti dalla direzione dei tribunali. In casi gravi o in caso di violazioni ripetute, l'accreditamento può essere revocato per un periodo determinato o permanentemente.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →