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Legge sull'organizzazione giudiziaria (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Giustizia costituzionale e amministrativa (GOG)

54 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (54)

§ 1 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 2 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG § 4 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 4a Legge sull’organizzazione giudiziaria, LOG § 5 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 6 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 7 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 8 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 9 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 10 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG § 11 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 12 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 13 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 16 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG § 17 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 18 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 19 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 20 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 20a Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 21 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 22 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 23 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 24 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 25 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 25a Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 31 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 31a Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 32 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 33 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 34 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG § 35 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 36 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 37 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 38 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 39 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 40 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 41 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 42 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 43 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 44 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 45 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 46 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 47 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG § 48 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG § 49 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 50 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 52 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 53 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 53a Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG § 54 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, GOG § 55 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG **§ 56 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG** § 57 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG

Testo normativo (54 Articoli)

**Tribunali - Panoramica**

1. La giurisdizione in materia costituzionale, amministrativa e di assicurazione sociale è esercitata da

a. il Tribunale cantonale;

b. il Tribunale fiscale e delle espropriazioni;

c. il Tribunale delle misure coercitive.

**Tribunali - Panoramica**

1. La giurisdizione in materia civile è esercitata da

a. il tribunale cantonale;

b. i tribunali circoscrizionali civili;

c. i giudici di pace.

**Tribunali - Panoramica**

1. La giurisdizione in materia penale è esercitata da

a. il Tribunale cantonale;

b. il Tribunale penale;

c. il Tribunale per i minorenni;

d. il Tribunale delle misure coercitive.

2. ...

Tribunali - Organizzazione Generale, Competenza

1. I tribunali sono composti da presidenze, vicepresidenze e da giudici donne e uomini.

1bis. In singoli casi, la presidenza del tribunale può delegare funzioni presidenziali a un membro del tribunale, con il suo consenso.

2. A ciascun tribunale è assegnata una cancelleria del tribunale.

3. Il Consiglio del Cantone, su richiesta della conferenza dei tribunali, determina il numero delle presidenze e il loro carico massimo complessivo, nonché il numero dei giudici uomini e donne. Per il resto, ciascun tribunale generale si costituisce autonomamente. Sono salve le disposizioni del decreto riguardante l'organizzazione e le sezioni giudicanti dei tribunali.

Tribunali - Organizzazione Generale, Competenza

1. La rappresentanza delle presidenze avviene principalmente tramite le presidenze e vicepresidenze dello stesso tribunale. Sono fatte salve le disposizioni del § 4 comma 1bis e del § 17 comma 3.

2. Se in caso di impedimento prolungato di una presidenza di primo grado la rappresentanza secondo il comma 1 non è possibile, la direzione amministrativa può, con il loro consenso, nominare le presidenze o vicepresidenze di altri tribunali come rappresentanza temporanea per una durata fino a 6 mesi.

3. Qualora presso il Consiglio regionale sia stata presentata una richiesta per l'elezione di una presidenza straordinaria ai sensi del § 5, un incarico ai sensi del comma 2 può essere esteso dalla direzione amministrativa al massimo fino all'assunzione dell'incarico da parte della presidenza straordinaria eletta dal Consiglio regionale.

Tribunali - Organizzazione Generale, Competenza

1. Se le circostanze lo richiedono, il Consigliere regionale può eleggere per una durata limitata presidenti straordinari, vice presidenti straordinari e giudici straordinari in tutti i tribunali.

2. Si applicano i requisiti di eleggibilità di questa legge.

Tribunali - Organizzazione Generale, Competenza

1. A ciascun tribunale è assegnato il numero necessario di cancellieri. Questi svolgono principalmente le seguenti funzioni

a. la stesura del verbale delle udienze del tribunale;

b. la motivazione e la redazione delle sentenze e delle ordinanze del tribunale.

2. I cancellieri hanno voce consultiva e possono presentare istanze.

3. Il presidium può incaricare i cancellieri di assumere in via sostitutiva compiti istruttori e di condurre negoziazioni di conciliazione.

4. Il tribunale può conferire ai cancellieri funzioni direttive.

Tribunali - Organizzazione Generale, Competenza

1. La competenza locale e la competenza per materia dei tribunali sono determinate dai codici di procedura e dalle altre leggi.

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. Il Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria suprema del Cantone.

2. ...

3. Il Tribunale cantonale è soggetto alla supervisione generale del Parlamento.

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. Il Tribunale cantonale si compone di sezioni, che si suddividono in camere e presidenze.

2. Le camere di cinque giudici si riuniscono con la presidenza e 4 giudici, mentre le camere di tre giudici si riuniscono con la presidenza e 2 giudici.

3. Le sezioni sono completate da giudici delle altre sezioni e dalle presidenze e vicepresidenze dei tribunali di prima istanza. Sono fatte salve le disposizioni del § 34.

4. Il Consiglio di Stato disciplina gli ulteriori aspetti.

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. Gli organi della direzione del tribunale sono la conferenza del tribunale, la direzione amministrativa dei tribunali (di seguito direzione amministrativa) e l'amministrazione del tribunale.

2. La conferenza del tribunale e la direzione amministrativa prendono decisioni con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, il presidio del tribunale cantonale dà il voto decisivo.

3. Il presidio del tribunale cantonale rappresenta la conferenza del tribunale e la direzione amministrativa verso l'esterno e presiede le loro riunioni. In caso di impedimento, esso è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questo è impedito, da un altro membro della direzione amministrativa.

4. ...

5. ...

6. ...

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. La Conferenza dei tribunali è composta dalle presidenze di sezione del Tribunale cantonale, da 4 presidenze dei tribunali di primo grado, da 2 giudici cantonali membri onorari e da 2 membri onorari dei tribunali di primo grado.

2. La Conferenza dei tribunali svolge le seguenti funzioni

a. Emette il regolamento sulle tasse dei tribunali, il regolamento sulle tariffe nei procedimenti di mediazione gratuita e il regolamento sull'amministrazione giudiziaria.

b. Emette, su richiesta della commissione di vigilanza degli avvocati, il regolamento tariffario per gli avvocati.

c. Approva le proposte al Consiglio cantonale nonché i pareri su modifiche costituzionali, legislative o a decreti che riguardano l'organizzazione giudiziaria.

d. Si occupa di altre questioni di rilevanza superiore che le vengono sottoposte dalla direzione.

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. La direzione aziendale è composta da una presidenza di ciascun dipartimento del tribunale cantonale, nonché da un membro e un membro sostituto provenienti dal gruppo delle presidenze di primo grado.

2. La direzione rappresenta i tribunali, coinvolgendo le presidenze interessate, nei rapporti esterni.

2bis. La direzione esercita la sorveglianza sui tribunali di primo grado rispettando l'indipendenza giudiziaria. La rappresentanza delle presidenze di primo grado si astiene in questo contesto. Le altre presidenze di dipartimento possono essere consultate.

3. La direzione svolge in particolare i seguenti compiti

a. Assume le funzioni ad essa attribuite da questa legge.

b. * Assegna il salario iniziale alle presidenze dei tribunali di primo grado dopo un'audizione preliminare e in base al diritto del personale.

c. * Elabora il piano delle attività e finanziario dei tribunali per il Consiglio di Stato e il Parlamento cantonale e redige i piani del personale.

d. Emana regole sulla distribuzione delle cause all'interno dei tribunali in caso di disaccordo.

e. Prepara gli affari della conferenza dei tribunali.

f. Propone al Parlamento cantonale i giudici unici ai sensi del § 3 cpv. 2 della legge cantonale del 20 maggio 1996 sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri dal gruppo dei cancellieri del tribunale cantonale per l'elezione.

g. * Emanano il regolamento interno e organizzativo nonché i piani del personale dei tribunali e delle autorità giudiziarie e possono designare una presidenza presiedente nei tribunali di primo grado, qualora un tribunale di primo grado non si accordi su tale designazione.

h. * Approva annualmente il rapporto dei tribunali per il Parlamento cantonale.

i. * Seleziona i membri della commissione di vigilanza degli avvocati ed emana su richiesta di quest'ultima il regolamento d'esame nonché il regolamento sulle tasse della legge sugli avvocati.

j. * Garantisce, nel quadro della sua responsabilità gestionale, un controllo appropriato.

4. Consulta preliminarmente i tribunali interessati.

5. La direzione può emanare ai tribunali istruzioni vincolanti in questioni amministrative.

**Tribunali - Tribunale Cantonale, Direzione del Tribunale**

1. Alla direzione è subordinato un direttrice o un direttore dell'amministrazione giudiziaria.

2. Questa partecipa di norma alle riunioni della direzione e della conferenza di tribunale, con voce consultiva e diritto di proposizione.

3. L'amministrazione giudiziaria

a. prepara le attività della conferenza di tribunale e della direzione e funge da segreteria per entrambe;

b. svolge ulteriori compiti che le sono assegnati dalla conferenza di tribunale e dalla direzione.

4. ...

**Tribunali - Tribunali Circondariali Civili**

1. Il cantone è suddiviso nei seguenti circondari giudiziari civili

a. Circondario giudiziario civile di Basilea Campagna Est, comprendente i comuni dei distretti di Liestal, Sissach e Waldenburg;

b. Circondario giudiziario civile di Basilea Campagna Ovest, comprendente i comuni dei distretti di Arlesheim e Laufen.

2. Il Gran Consiglio stabilisce la sede dei tribunali circondariali civili con decreto.

Tribunali - Tribunali Distrettuali Civili

1. I tribunali circondariali civili si suddividono in camere di tre giudici e il presidium.

2. Le camere di tre giudici siedono con il presidium e 2 giudici o giudicesse.

3. Le camere di tre giudici e i presidi vengono integrati in prima istanza da membri dello stesso tribunale circondariale civile e in seconda istanza da membri dell'altro tribunale circondariale civile.

Tribunali - Giudici di Pace

1. Il cantone è suddiviso nei seguenti 15 circondari di pace

1 Aesch, comprendente i comuni di Aesch e Pfeffingen;

2 Reinach, comprendente il comune di Reinach;

3 Allschwil, comprendente i comuni di Allschwil e Schönenbuch;

4 Binningen, comprendente i comuni di Binningen e Bottmingen;

5 Arlesheim, comprendente i comuni di Arlesheim e Münchenstein;

6 Birsfelden, comprendente i comuni di Birsfelden e Muttenz;

7 Oberwil, comprendente i comuni di Biel-Benken, Ettingen, Oberwil e Therwil;

8 Laufen, comprendente i comuni di Blauen, Brislach, Burg im Leimental, Dittingen, Duggingen, Grellingen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Roggenburg, Röschenz, Wahlen e Zwingen;

9 Liestal, comprendente i comuni di Lausen e Liestal;

10 Bubendorf, comprendente i comuni di Bubendorf, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg e Ziefen;

11 Frenkendorf, comprendente i comuni di Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach e Hersberg;

12 Pratteln, comprendente i comuni di Augst e Pratteln;

13 Sissach, comprendente i comuni di Böckten, Buckten, Diepflingen, Häfelfingen, Itingen, Känerkinden, Läufelfingen, Nusshof, Rümlingen, Sissach, Tenniken, Thürnen, Wintersingen, Wittinsburg e Zunzgen;

14 Gelterkinden, comprendente i comuni di Anwil, Buus, Gelterkinden, Hemmiken, Kilchberg, Maisprach, Oltingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rünenberg, Tecknau, Wenslingen e Zeglingen;

15 Waldenburg, comprendente i comuni di Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Diegten, Eptingen, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, Reigoldswil, Titterten e Waldenburg.

Tribunali - Giudici di Pace

1. Per ogni circoscrizione di giudice di pace vengono eletti 2 giudici di pace. La direzione del tribunale cantonale può disporre l'elezione di ulteriori giudici di pace.

2. I giudici di pace hanno la loro sede presso il domicilio, a meno che la direzione del tribunale cantonale non disponga diversamente.

3. La direzione del tribunale cantonale designa per ogni circoscrizione di giudice di pace una giudice di pace amministrativa o un giudice di pace amministrativo. Egli o ella è responsabile del regolare andamento degli affari all'interno della circoscrizione di giudice di pace.

Tribunali - Tribunale penale

1. Il tribunale penale si suddivide in sezioni di cinque, sezioni di tre e presidenze.

2. Le sezioni di cinque si riuniscono con la presidenza e 4 giudici. Le sezioni di tre si riuniscono con la presidenza e 2 giudici.

3. Le sezioni di cinque e le sezioni di tre si integrano con gli altri giudici.

**Tribunali - Tribunale per i minorenni**

1. Il Tribunale dei Minori è composto da 1 Camera giudicante con 1 Presidenza e 4 giudici.

2. La Presidenza del Tribunale dei Minori è affidata alle Presidenze del Tribunale Penale; questa funzione è designata come parte integrante del compito.

**Tribunali - Tribunale delle Misure Coercitive**

1. Il tribunale delle misure coercitive è composto da una presidenza.

2. Le presidenze del tribunale penale esercitano la funzione del tribunale delle misure coercitive secondo l'art. 18 del Codice di procedura penale svizzero a turno annuale. Questa funzione è considerata come parte integrante del loro compito.

3. Le presidenze così come le vicepresidenze del tribunale penale possono rappresentare la presidenza del tribunale delle misure coercitive.

Tribunali - Tribunale Tributario e di Espropriazione

1. Il Tribunale delle Imposte e delle Espropriazioni è composto da 2 sezioni

a. il Tribunale delle Imposte;

b. il Tribunale delle Espropriazioni.

2. Ogni sezione gestisce i propri casi in modo autonomo.

3. ...

4. Le sezioni del Tribunale delle Imposte e delle Espropriazioni si completano con i giudici dell'altra sezione.

Tribunali - Altri Tribunali

1. Il presidente del distretto è responsabile di designare le autorità giudiziarie cantonali necessarie per l'esecuzione di nuove leggi federali e di regolare la procedura.

Tribunali - Amministrazione della giustizia

1. L'amministrazione della giustizia da parte dei tribunali comprende l'amministrazione dei procedimenti giudiziari e la gestione delle attività, in particolare

a. l'assunzione del personale del tribunale;

b. la gestione amministrativa e del personale all'interno del tribunale;

c. la suddivisione delle sezioni e delle divisioni, la loro composizione e l'assegnazione delle cause;

d. l'elaborazione del piano degli incarichi e del piano finanziario, nonché del rendiconto annuale del tribunale;

e. le funzioni della cancelleria del tribunale.

2. I tribunali esercitano autonomamente l'amministrazione della giustizia, a meno che non siano competenti altri organi.

Tribunali - Amministrazione della giustizia

1. Per la gestione finanziaria delle autorità giudiziarie si applica la legislazione sul bilancio finanziario, a meno che questa legge non contenga disposizioni particolari.

2. Le autorità giudiziarie

a. * dispongono in propria competenza dei crediti di bilancio deliberati dal Consiglio di Stato;

b. * decidono in propria competenza sugli scostamenti di credito e sui trasferimenti di credito;

c. * autorizzano in propria competenza le spese per le quali non è competente il Consiglio di Stato.

3. Le richieste di credito supplementare del Tribunale del Cantone sono sottoposte al Consiglio di Stato senza modifiche.

4. Il Consiglio di Stato può presentare al Consiglio di Stato una richiesta di modifica delle richieste di credito supplementare del Tribunale del Cantone.

Tribunali - Amministrazione della giustizia

1. Il Tribunale Cantonale trasmette il piano delle assegnazioni e finanziario per le autorità giudiziarie al Consiglio di Governo.

2. Il Consiglio di Governo include il piano delle assegnazioni e finanziario dei tribunali invariato in quello del Cantone.

3. Può presentare al Parlamento Cantonale una proposta di modifica del piano delle assegnazioni e finanziario dei tribunali.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. Il popolo elegge le giudici di pace e i giudici di pace.

a. * ...

b. * ...

2. Il consiglio di stato elegge

a. * le presidenze di sezione, le vicepresidenze di sezione e i membri del tribunale cantonale;

b. * tra tutte le presidenze di sezione la presidenza del tribunale cantonale e la vicepresidenza del tribunale cantonale, che non appartengono alla stessa sezione;

c. * le presidenze, le vicepresidenze e i membri del tribunale penale, del tribunale fiscale e dell'espropriazione e dei tribunali distrettuali civili, nonché i membri del tribunale minorile;

d. le presidenze straordinarie, le vicepresidenze straordinarie e i membri straordinari dei tribunali;

e. * su proposta della direzione del tribunale cantonale, i giudici unici secondo il § 3 comma 2 della legge cantonale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri, tra il personale giuridico del tribunale cantonale.

3. ...

4. ...

5. Il consiglio di stato regola i dettagli sulle elezioni effettuate dal consiglio di stato.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. I tribunali nominano gli organi della direzione giudiziaria, salvo che la competenza non spetti al consiglio distrettuale.

2. Le presidenze di ciascuna sezione del tribunale cantonale delegano la loro rappresentanza nella direzione aziendale, a meno che la sezione interessata non sia già rappresentata.

3. In caso di disaccordo in una sezione, le presidenze delle sezioni del tribunale cantonale eleggono con la maggioranza dei votanti il rappresentante o la rappresentante di tale sezione nella direzione aziendale.

4. Le presidenze dei tribunali di prima istanza eleggono tra i loro membri, con la maggioranza dei votanti, la loro rappresentanza nella direzione aziendale e un membro sostitutivo.

5. Le presidenze dei tribunali di prima istanza, i giudici cantonali straordinari e i giudici straordinari dei tribunali di prima istanza eleggono ciascuno tra i loro membri, con la maggioranza dei votanti, le loro rappresentanze nella conferenza giudiziaria.

6. In caso di parità di voti durante un'elezione interna al tribunale in un organo della direzione giudiziaria, decide il sorteggio.

7. La nomina interna al tribunale degli organi della direzione giudiziaria avviene per la durata del periodo d'incarico. È riservato un atto elettorale del consiglio distrettuale che nel frattempo modifichi la composizione dell'organo.

8. I tribunali disciplinano ulteriori dettagli in modo regolamentare.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. La direzione rientra nelle competenze di

a. la direttrice o il direttore dell'amministrazione del tribunale;

b. i cancellieri e le cancelliere nonché gli altri collaboratori e collaboratrici del tribunale cantonale;

c. i cancellieri e le cancelliere nonché gli altri collaboratori e collaboratrici dei tribunali di primo grado su richiesta del tribunale interessato.

2. La direzione del tribunale cantonale può trasferire la competenza per l'assunzione delle persone menzionate al comma 1 lett. b-c al tribunale interessato.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. I giudici devono possedere le conoscenze specialistiche necessarie per l'amministrazione della giustizia nel tribunale a cui appartengono.

2. Devono possedere una formazione giuridica completa

a. * i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali;

b. i cancellieri dei tribunali;

c. * ...

3. I giudici specializzati della sezione Tribunale Tributario del Tribunale Tributario e delle Espropriazioni possiedono conoscenze come esperti fiscali, fiduciari, revisori contabili o esperti in contabilità e controllo di gestione.

4. I giudici specializzati della sezione Tribunale delle Espropriazioni del Tribunale Tributario e delle Espropriazioni possiedono conoscenze tecniche in materia di costruzioni.

5. Il decreto stabilisce il numero dei giudici specializzati del Tribunale Tributario e delle Espropriazioni.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. ...

2. I membri del Tribunale tributario non possono appartenere contemporaneamente al consiglio distrettuale, al consiglio governativo, a una sezione del Tribunale cantonale incaricata di giudicare questioni costituzionali e amministrative, o al consiglio comunale, né ricoprire una carica pubblica nell'amministrazione statale, distrettuale o comunale.

2bis. Se le presidenze o vicepresidenze dei tribunali di primo grado vengono impiegate come giudici supplenti presso il Tribunale cantonale, non possono operare nello stesso ambito giuridico.

3. I dipendenti del Cantone e dei comuni non possono prendere posto in una sezione del Tribunale cantonale incaricata di giudicare questioni costituzionali e amministrative.

4. Giudici e cancellieri non possono rappresentare le parti davanti al tribunale al quale appartengono.

4bis. I membri del Tribunale cantonale e i suoi cancellieri, inoltre, non possono rappresentare le parti davanti ai tribunali e alle autorità se il procedimento può essere portato, per via di ricorso, davanti a una sezione del Tribunale cantonale alla quale il membro giudiziario o il cancelliere è assegnato.

5. Restano riservate le disposizioni di incompatibilità di altre leggi.

Disposizioni Generali - Elezioni e Nomine, Incompatibilità, Dichiarazione di Conflitti di Interesse

1. Fino all'assunzione della carica, i giudici e i cancellieri informano il tribunale per iscritto riguardo a

a. la loro attività professionale e il datore di lavoro;

b. l'appartenenza a organi direttivi e di sorveglianza di imprese commerciali, enti, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;

c. l'appartenenza a organi direttivi di organizzazioni economiche, professionali e politiche;

d. l'esercizio di cariche politiche a livello federale, cantonale e comunale.

2. Le modifiche devono essere comunicate continuamente al tribunale.

3. Il tribunale redige un registro delle informazioni fornite dai giudici e dai cancellieri. Questo registro è pubblico.

4. L'obbligo di dichiarazione non si applica ai giudici di pace.

### Disposizioni Generali - Ricusazione Please let me know if you need further assistance or specific legal terminology!

1. Le giudici e i giudici, nonché le cancelliere e i cancellieri, sono esclusi dall'esercizio delle loro funzioni, purché non si tratti di procedimenti civili o penali

a. in caso di partecipazione personale, ovvero in propria causa o in una questione dalla cui trattazione o decisione la persona interessata può trarre un vantaggio o un danno;

b. nelle questioni riguardanti la coniuge o il coniuge, nonché la partner registrata o il partner registrato, anche se il matrimonio o l'unione registrata siano stati sciolti per morte o divorzio o legalmente, la o il fidanzato e la partner di vita o il partner di vita;

c. nelle questioni riguardanti i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso, i patrigni, i figliastri e i fratellastri, i genitori adottivi e i figli adottivi, nonché nelle questioni in cui una di queste persone potrebbe essere soggetta ad un'azione di regresso;

d. nelle questioni riguardanti una persona giuridica di cui la persona interessata è membro di un organo;

e. se sono stati ascoltati come testimoni nella causa in questione, hanno redatto una perizia sulla causa, hanno partecipato ad una decisione in istanze inferiori o hanno agito come rappresentanti o mandatari nella causa in questione;

f. * se nel ruolo di responsabili della protezione dell'infanzia e degli adulti o in un'altra veste hanno compiuto l'atto la cui validità è contestata.

2. Per i procedimenti penali valgono le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero.

3. Per i procedimenti civili valgono le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

### Disposizioni Generali - Ricusazione Please let me know if you need further assistance or specific legal terminology!

1. Le persone menzionate nel § 36 possono essere ricusate da una parte o possono richiedere autonomamente l'astensione

a. * nei confronti di una persona giuridica di cui esse stesse, il proprio coniuge, la propria partner registrata o il proprio partner registrato, la propria convivente o il proprio convivente siano membri;

b. quando tra loro e una delle parti esista un rapporto di amicizia, inimicizia, o un rapporto di dovere o dipendenza;

c. quando esistono altre circostanze che possano farle apparire come non imparziali.

### Disposizioni Generali - Ricusazione Please let me know if you need further assistance or specific legal terminology!

**1. È controverso se sussiste un motivo di esclusione o viene invocato un motivo di ricusazione, decide:**

a. l'organo giudicante competente del tribunale sulla ricusazione di giudici e cancellieri, con esclusione della persona giudiziaria interessata;

a.bis * qualora sia in questione la ricusazione dell'intero organo giudicante

1. nei tribunali di prima istanza, l'organo giudicante competente nel merito della rispettiva sezione del tribunale cantonale;

2. nei tribunali di seconda istanza, l'organo giudicante più grande di un'altra sezione del tribunale cantonale.

a.ter * qualora sia in questione la ricusazione di tutti i membri del tribunale cantonale, un tribunale speciale di dimensioni uguali all'organo giudicante competente nel merito, eletto dal Landrat tra le presidenze e le vicepresidenze e, se necessario, tra gli altri membri dei tribunali di prima istanza.

b. la vicepresidenza sulla ricusazione della presidenza come giudice unico;

c. * ...

d. * la presidenza della sezione di diritto civile del tribunale cantonale sulla ricusazione dei giudici di pace;

e. * ...

**2. Contro la decisione sulla ricusazione in un procedimento di prima istanza può essere presentato ricorso al tribunale cantonale entro 10 giorni dall'apertura. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Per i procedimenti civili si applica in via supplementare il Codice di procedura civile svizzero. Competente per la valutazione è la sezione di diritto costituzionale e amministrativo.**

### Disposizioni Generali - Ricusazione Please let me know if you need further assistance or specific legal terminology!

1. Qualora tutte le giudici di pace o tutti i giudici di pace di un circondario giudiziario siano in conflitto di interessi, la direzione del tribunale cantonale dichiara competente un altro ufficio del giudice di pace.

2. Se la maggioranza dei membri di un tribunale distrettuale civile è in conflitto di interessi, la direzione del tribunale cantonale dichiara competente l'altro tribunale distrettuale civile.

3. Se i membri del tribunale penale, del tribunale minorile o del tribunale tributario e delle espropriazioni non sono sufficienti per la composizione completa in una determinata procedura, il consiglio cantonale elegge ulteriori giudici.

4. Qualora tutti i membri del tribunale cantonale siano in conflitto di interessi, il consiglio cantonale elegge un tribunale cantonale speciale tra le presidenze e le vicepresidenze e, ove necessario, tra gli altri membri dei tribunali di prima istanza.

Disposizioni Generali - Procedimenti Giudiziari dinanzi ai Tribunali

1. Le udienze di parte nei tribunali sono pubbliche, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Nei seguenti procedimenti sono ammesse esclusivamente le parti alle udienze di parte

a. davanti al giudice di pace;

b. * in materia di diritto di famiglia;

c. * ...

d. davanti al tribunale tributario;

e. in materia di assicurazioni sociali;

f. in altri procedimenti, quando risulta necessario nell'interesse privato o pubblico. Fino all'udienza principale, decide in merito la presidenza, mentre durante l'udienza principale, decide il tribunale. La presidenza oppure il tribunale possono ammettere i media con l'assegnazione di obblighi.

3. Per i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, sono applicabili le disposizioni della legge svizzera sulla procedura penale minorile.

Disposizioni Generali - Procedimenti Giudiziari dinanzi ai Tribunali

1. Le deliberazioni pubbliche delle sentenze si svolgono, salvo quanto previsto dal comma 2, nei seguenti procedimenti

a. in materia civile;

b. in materia costituzionale e amministrativa.

2. Nei procedimenti secondo il § 40 comma 2, solo le parti sono ammesse alle deliberazioni delle sentenze.

3. Le deliberazioni delle sentenze si svolgono in forma non pubblica e con l'esclusione delle parti nei seguenti procedimenti

a. in materia penale;

b. * nel campo del collocamento a fini assistenziali, in materia di assistenza post-ricovero e misure ambulatoriali, nonché misure di protezione del fanciullo e dell'adulto;

c. in materia di assicurazione sociale secondo le disposizioni del diritto federale.

4. Il tribunale può, in singoli casi e mediante una decisione speciale, svolgere le deliberazioni delle sentenze in altri procedimenti in forma non pubblica e con l'esclusione delle parti, se vi sono importanti motivi che lo richiedano.

5. In materia civile, le decisioni rese per iscritto sono rese accessibili al pubblico. La direzione del tribunale cantonale disciplina le modalità di accessibilità.

Disposizioni Generali - Procedimenti Giudiziari dinanzi ai Tribunali

1. Colloqui privati delle parti, dei loro rappresentanti legali o di terzi con l’intento di influenzare i membri del tribunale sono vietati.

**Disposizioni Generali - Regolamento delle Sedute, Presentazioni Irregolari**

1. I presidenti dei tribunali sono responsabili del mantenimento della calma e dell'ordine durante le udienze.

2. Essi ammoniscono le persone che disturbano le udienze o si comportano in modo inappropriato. Nei casi gravi e in caso di recidiva possono

a. togliere la parola, oppure

b. escludere dalla sessione i responsabili e, se necessario, farli allontanare dalla polizia.

3. I presidenti dei tribunali possono imporre sanzioni pecuniarie fino a CHF 1'000.-.

4. Le decisioni secondo i paragrafi 2 e 3 sono definitive.

5. Per quanto riguarda gli imputati nei procedimenti penali che vengono esclusi dalla sessione, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero sull'assenza colpevole dall'udienza principale.

6. Per i procedimenti civili si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

**Disposizioni Generali - Regolamento delle Sedute, Presentazioni Irregolari**

1. I presìdi respingono i documenti scritti contenenti un linguaggio inadeguato, fissando un breve termine per la loro modifica, accompagnato dalla minaccia di una sanzione in caso di infrazione. Se le modifiche richieste non vengono effettuate entro il termine stabilito, il documento si considera ritirato.

Disposizioni Generali - Media

1. I media sono obbligati a pubblicare una rettifica del loro servizio informativo, qualora sia stata ordinata dal tribunale competente.

1. Disposizioni Generali - Termini

1. Nel calcolo dei termini, il giorno in cui inizia il termine non viene conteggiato.

2. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo stato, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Sono considerati giorni festivi ai sensi di questa disposizione anche i giorni in cui gli uffici dell'amministrazione cantonale sono chiusi per l'intera giornata.

3. Il termine si considera rispettato se l'atto viene compiuto durante il suo corso. Le comunicazioni scritte e gli invii di denaro devono essere pervenuti alla destinazione entro l'ultimo giorno del termine o consegnati alla posta svizzera per la destinazione entro tale data.

4. Nel caso di comunicazioni scritte e invii di denaro che vengono effettuati entro il termine ma sono indirizzati ad un'autorità giuridica o amministrativa del Cantone di Basilea Campagna non competente, il termine si considera rispettato. Il rinvio all'autorità competente avviene senza indugio e d'ufficio.

**Disposizioni Generali - Decisione del Tribunale, Motivazione della Sentenza**

1. Il tribunale deve essere al completo per il dibattimento, la deliberazione e la decisione.

2. Nelle cause civili, con il consenso di tutte le parti, può essere emessa una sentenza valida anche se il tribunale non è al completo.

3. Alle udienze dei giudici singoli per le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, la partecipazione di un cancelliere o di una cancelliera non è obbligatoria.

**Disposizioni Generali - Decisione del Tribunale, Motivazione della Sentenza**

1. Ogni giudice è tenuto a esprimersi sulla questione e ad esercitare il diritto di voto.

2. Durante le deliberazioni, il presidente concede la parola a una giudice o a un giudice. Successivamente, si passa alla libera richiesta di parola, dando la precedenza a coloro che desiderano presentare una mozione contraria.

3. Il presidente esprime la propria opinione per ultimo, a meno che voglia presentare una mozione contraria.

**Disposizioni Generali - Decisione del Tribunale, Motivazione della Sentenza**

1. La maggioranza dei voti decide.

2. Se il numero dei giudici partecipanti alla votazione è pari e si verifica una parità di voti tra le diverse opinioni, prevale il voto decisivo della presidenza.

**Disposizioni Generali - Decisione del Tribunale, Motivazione della Sentenza**

1. Le norme processuali stabiliscono le condizioni sotto le quali le sentenze devono essere motivate per iscritto.

Disposizioni Generali - Tariffe e Indennità, Rendiconti di Spese, Obbligo di Pagamento Supplementare

1. I tribunali possono imporre tariffe fino a CHF 60'000.- per le loro attività.

2. L'entità delle tariffe si basa sul valore e sull'importanza della questione, nonché sulla quantità di lavoro e di tempo impiegati.

3. Le tariffe possono eccezionalmente essere aumentate fino a CHF 500'000.- se

a. i documenti sono voluminosi,

b. esistono relazioni giuridiche o fattuali complicate,

c. il valore della controversia è particolarmente elevato,

d. le cause penali sono associate a cause civili connesse.

4. Il Tribunale cantonale emette un tariffario delle spese.

5. Ogni tribunale determina autonomamente, caso per caso, l'indennizzo delle testimoni, dei testimoni, degli esperti e delle persone informate sui fatti.

Disposizioni Generali - Tariffe e Indennità, Rendiconti di Spese, Obbligo di Pagamento Supplementare

1. Le contabilizzazioni dei costi delle procedure concluse sono equiparate a provvedimenti ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento e ai sensi dell'art. 2 del Concordato del 28 ottobre 1971 sull'assistenza legale reciproca per l'esecuzione dei crediti di diritto pubblico.

Disposizioni Generali - Tariffe e Indennità, Rendiconti di Spese, Obbligo di Pagamento Supplementare

1. Una parte a cui è stato concesso il patrocinio legale gratuito o è stata nominata una difesa d'ufficio è obbligata al pagamento retroattivo non appena ne è in grado.

2. Il diritto si prescrive dopo 10 anni dalla conclusione del procedimento.

3. Competente per l'ordine di pagamento retroattivo è la presidenza che aveva concesso il patrocinio legale gratuito o la difesa d'ufficio.

4. Se il patrocinio legale gratuito o la difesa d'ufficio è stato concesso anche per il procedimento di ricorso o di appello giudiziale, la presidenza della sezione competente del tribunale cantonale decide sulla richiesta di pagamento retroattivo in tutte le istanze.

5. Se nel procedimento penale è stato concesso il patrocinio d'ufficio o il patrocinio legale gratuito per il procedimento di indagine, la presidenza del tribunale competente per la conclusione del procedimento decide sulla richiesta di pagamento retroattivo dalla fase investigativa e dalle istanze giudiziarie.

6. Se nel procedimento di indagine sono stati effettuati pagamenti, questi devono essere restituiti al pubblico ministero.

7. Contro l'ordine di pagamento retroattivo possono essere intrapresi gli stessi mezzi legali che sono disponibili contro il rifiuto del patrocinio legale gratuito o della difesa d'ufficio.

8. L'amministrazione del tribunale svolge gli accertamenti riguardanti i pagamenti retroattivi. Essa riceve informazioni dai registri fiscali, qualora vi sia un interesse legittimo, e può ottenere i dati necessari tramite una procedura di accesso. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Abrogazione e Modifica del Diritto Previgente

1. Vengono abrogati

1. Legge sull'ordinamento giudiziario: La legge del 30 ottobre 1941 relativa all'organizzazione delle autorità giudiziarie (legge sull'ordinamento giudiziario).

2. Delibera del Consiglio distrettuale riguardante la composizione della Procura della Repubblica e dell'Ufficio d'inchiesta di Arlesheim: La delibera del Consiglio distrettuale del 29 dicembre 1941 riguardante la composizione della Procura della Repubblica e dell'Ufficio d'inchiesta di Arlesheim.

3. Delibera del Consiglio distrettuale relativa al numero dei procuratori: La delibera del Consiglio distrettuale del 15 novembre 1971 relativa al numero dei procuratori.

4. Legge relativa alle modifiche nell'organizzazione della Corte Suprema e alla sorveglianza sull'esecuzione forzata e sul fallimento: La legge del 28 giugno 1897 relativa alle modifiche nell'organizzazione della Corte Suprema e alla sorveglianza sull'esecuzione forzata e sul fallimento.

Abrogazione e Modifica del Diritto Previgente

1. Sono modificati

1. Legge introduttiva alla legge sulla parità: La legge introduttiva del 27 novembre 1997 alla legge sulla parità (EIG GlG) è modificata come segue: ...

2. Legge cantonale sui provvedimenti coercitivi nel diritto degli stranieri: La legge cantonale del 20 maggio 1996 sui provvedimenti coercitivi nel diritto degli stranieri è modificata come segue: ...

3. Legge sui diritti politici: La legge del 7 settembre 1981 sui diritti politici è modificata come segue: ...

4. Legge sul Consiglio di Stato: La legge del 21 novembre 1994 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio di Stato (Legge sul Consiglio di Stato) è modificata come segue: ...

5. Legge sull'organizzazione amministrativa: La legge del 6 giugno 1983 sull'organizzazione del Consiglio esecutivo e dell'amministrazione cantonale (Legge sull'organizzazione amministrativa) è modificata come segue: ...

6. Decreto sulla legge sull'organizzazione amministrativa: Il decreto del 6 giugno 1983 sulla legge sull'organizzazione amministrativa è modificato come segue: ...

7. Legge sul personale: La legge del 25 settembre 1997 sui rapporti di lavoro dei collaboratori del Cantone (Legge sul personale) è modificata come segue: ...

8. Legge sull'Ombudsman: La legge del 23 giugno 1988 sull'Ombudsman è modificata come segue: ...

9. Legge sul procedimento amministrativo: La legge sul procedimento amministrativo del 13 giugno 1988 è modificata come segue: ...

10. Legge comunale: La legge del 28 maggio 1970 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) è modificata come segue: ...

11. Legge introduttiva al Codice Civile: La legge del 30 maggio 1911 sull'attuazione del Codice Civile (EIG CC) è modificata come segue: ...

12. Legge introduttiva al Codice delle obbligazioni: La legge del 19 novembre 1981 sull'attuazione del Codice delle obbligazioni (EIG CO) è modificata come segue: ...

13. Legge sul notariato: La legge sul notariato del 28 settembre 1997 è modificata come segue: ...

14. Codice di procedura civile: La legge del 21 settembre 1961 concernente il codice di procedura civile (CPC) è modificata come segue: ...

15. Legge sulle autorità e il procedimento nelle controversie relative a locazione e affitto di beni immobili: La legge del 22 marzo 1995 sulle autorità e il procedimento nelle controversie relative a locazione e affitto di beni immobili è modificata come segue: ...

16. Legge introduttiva alla LEF: La legge del 19 settembre 1996 concernente l'introduzione della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (EIG LEF) è modificata come segue: ...

17. Legge introduttiva al CP: La legge del 30 ottobre 1941 concernente l'introduzione del Codice Penale svizzero è modificata come segue: ...

18. Legge sulla giustizia minorile: La legge del 1 dicembre 1980 sulla giustizia minorile è modificata come segue: ...

19. Codice di procedura penale: La legge del 3 giugno 1999 concernente il codice di procedura penale (CPP) è modificata come segue: ...

20. Regolamento sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: Il regolamento del 29 marzo 1982 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è modificato come segue: ...

21. Codice di procedura amministrativa: La legge del 16 dicembre 1993 sulla Costituzione e il codice di procedura amministrativa (Codice di procedura amministrativa, CPA) è modificata come segue: ...

22. Legge sul bilancio finanziario: La legge sul bilancio finanziario del 18 giugno 1987 è modificata come segue: ...

23. Legge fiscale e finanziaria: La legge del 7 febbraio 1974 sulle imposte statali e comunali e il riequilibrio finanziario (Legge fiscale e finanziaria) è modificata come segue: ...

24. Decreto sulla legge fiscale e finanziaria: Il decreto del 19 settembre 1974 sulla legge fiscale e finanziaria è modificato come segue: ...

25. Decreto sulla legge federale sull'imposta preventiva: Il decreto del 13 marzo 1967 sulla legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva è modificato come segue: ...

26. Legge sull'assicurazione dei beni: La legge del 12 gennaio 1981 sull'assicurazione di edifici, terreni e mobili (Legge sull'assicurazione dei beni) è modificata come segue: ...

27. Legge sulla pianificazione e costruzione del territorio: La legge sulla pianificazione e costruzione del territorio (LPC) dell'8 gennaio 1998 è modificata come segue: ...

28. Legge sull'espropriazione: La legge del 19 giugno 1950 sull'espropriazione è modificata come segue: ...

29. Legge sulla costruzione e l'utilizzo delle acque: La legge del 2 settembre 1974 sulla costruzione e l'utilizzo delle acque è modificata come segue: ...

30. Legge sull'economia: La legge del 26 febbraio 1959 sul settore alberghiero e il commercio al dettaglio di bevande alcoliche (Legge sull'economia) è modificata come segue: ...

31. Decreto sulla legge sull'economia: Il decreto del 30 aprile 1959 sulla legge sull'economia è modificato come segue: ...

32. Legge sulla formazione professionale: La legge del 10 giugno 1985 sulla formazione professionale è modificata come segue: ...

33. Legge sulla polizia: La legge sulla polizia (LCP) del 28 novembre 1996 è modificata come segue: ...

34. Legge sulla protezione della natura e del paesaggio: La legge del 20 novembre 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: ...

35. Legge sulla protezione dei monumenti e del patrimonio: La legge del 9 aprile 1992 sulla protezione dei monumenti e del patrimonio è modificata come segue: ...

36. Legge introduttiva alla LAV/AI: La legge introduttiva del 22 settembre 1994 alle leggi federali sull'assicurazione vecchiaia e superstiti e sull'assicurazione invalidità (EIG LAV/AI - BL) è modificata come segue: ...

37. Legge sulle prestazioni complementari: La legge del 15 febbraio 1973 sulle prestazioni complementari alla LAV e AI è modificata come segue: ...

38. Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: La legge del 25 marzo 1999 sul collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione (LACD) è modificata come segue: ...

39. Legge sugli assegni familiari: La legge sugli assegni familiari del 5 giugno 1978 è modificata come segue: ...

40. Legge ospedaliera: La legge ospedaliera del 24 giugno 1976 è modificata come segue: ...

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