Ordinanza relativa alla legge sulle transazioni e la comunicazione elettronica (Ordinanza sul governo elettronico, Vo E-GovG) - Consiglio di Governo (ITO-RAT)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Il Consiglio di Governo stabilisce
a. * quali piattaforme di consegna sono riconosciute dal Cantone per lo scambio elettronico di dati e documenti nell'ambito delle procedure amministrative al di fuori della piattaforma di servizi online; queste sono elencate in un allegato a questo regolamento;
b. * ...
c. * ...
d. * quali identità elettroniche sono riconosciute dal Cantone; queste sono elencate in un allegato a questo regolamento.
2. Il Consiglio di Governo approva la conclusione di accordi con i comuni o altri enti responsabili di compiti pubblici per l'utilizzo della piattaforma di servizi online.
1. La Cancelleria dello Stato è responsabile di
a. il funzionamento applicativo della piattaforma di servizi online;
b. l'organizzazione e i processi per il mantenimento del funzionamento della piattaforma di servizi online;
c. lo sviluppo contenutistico della piattaforma di servizi online;
d. la determinazione del livello di protezione da implementare sulla piattaforma di servizi online;
e. le misure per prevenire l'abuso ai sensi del § 13 E-GovG.
2. La Cancelleria dello Stato disciplina in una direttiva relativa alla piattaforma di servizi online le prescrizioni
a. per l'acquisizione e la pubblicazione uniforme dei servizi e degli iter burocratici;
b. per conformarsi al Corporate Design;
c. per garantire la qualità dei contenuti pubblicati relativi ai servizi e agli iter burocratici a un livello superiore.
3. La Cancelleria dello Stato stabilisce le condizioni per l'utilizzo della piattaforma di servizi online da parte degli utenti.
1. L'Informatica Centrale è responsabile della creazione, gestione e sviluppo continuo dei servizi ICT tecnici, che costituiscono la base per il funzionamento della piattaforma di servizi online.
2. Per il resto, si applica l'ordinanza del 24 gennaio 2017 sull'informatica.
1. Il Consiglio ITO stabilisce i criteri per il riconoscimento delle piattaforme di consegna fuori dalla piattaforma di servizi online.
2. Esamina la richiesta della direzione o della cancelleria di Stato per l'utilizzo di ulteriori piattaforme di consegna ai sensi del § 4 comma 1 E-GovG per il consiglio di governo.
3. Il Consiglio ITO approva la richiesta della direzione o della cancelleria di Stato per l'utilizzo di soluzioni informatiche specifiche ai sensi del § 4 comma 2 E-GovG.
1. Le autorità ai sensi dell'E-GovG sono competenti e responsabili per i servizi e le pratiche amministrative nel loro ambito di competenza, che vengono gestiti tramite la piattaforma di servizio online, una piattaforma di consegna riconosciuta o una soluzione informatica specifica.
1. L'autorità competente può stabilire quale delle piattaforme riconosciute debba essere utilizzata per lo scambio di dati e documenti nell'ambito delle procedure amministrative.
2. Ogni autorità dispone di un accesso alle piattaforme di consegna riconosciute dal cantone, tramite le quali gli utenti possono comunicare elettronicamente con l'autorità.
1. Le parti contrattuali del Cantone devono presentare le loro fatture come dati strutturati se soddisfano almeno uno dei seguenti criteri
a. Offrono già la presentazione di dati strutturati.
b. Presentano complessivamente alle autorità cantonali più di 100 fatture all'anno.
2. L'amministrazione finanziaria può concedere eccezioni al punto 1 lett. b, se la presentazione di dati strutturati comporta per la parte contrattuale un onere sproporzionato.
3. L'amministrazione finanziaria stabilisce le ulteriori modalità con cui le parti contrattuali devono presentare elettronicamente le loro fatture al Cantone.
1. Se un'autorità dell'amministrazione cantonale prevede l'uso di moduli per usufruire di una prestazione, deve mettere tali moduli a disposizione in formato elettronico tramite la piattaforma di servizi online.
2. I moduli elettronici possono essere resi disponibili anche tramite soluzioni informatiche specifiche.
1. La durata della conservazione dei dati sulla piattaforma di servizi online è la seguente
a. * per dati aziendali che emergono al di fuori del conto BL in relazione a transazioni: non più di 60 giorni;
b. * per dati di registro: 12 mesi, fatte salve le disposizioni di legge speciali;
c. * per ulteriori dati memorizzati nel conto BL: per tutta la durata del contratto di utilizzo e fino a non più di 60 giorni dopo la sua cessazione.
2. Dopo il periodo di conservazione menzionato al paragrafo 1, i dati verranno cancellati dalla piattaforma di servizi online, fatte salve le disposizioni della legge dell'11 maggio 2006 sull'archiviazione [7].
1. I responsabili del servizio delle singole componenti della piattaforma di servizi online stabiliscono i dettagli per la registrazione nei rispettivi concetti di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati.
1. Le persone fisiche possono aprire un conto BL sulla piattaforma di servizi online, se possiedono un'identità elettronica riconosciuta dal consiglio di governo.
2. Con l'apertura del conto BL viene automaticamente assegnata una BL-ID, che serve all'identificazione interna.
3. Gli utenti di un conto BL possono predisporre una delega per l'utilizzo del loro conto BL in generale o per un singolo adempimento amministrativo, con il consenso della persona che conferisce la delega e della persona delegata.
4. La persona delegata deve disporre di un conto BL.
5. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.
1. Le utenti e gli utenti devono autenticarsi per l'utilizzo del conto BL tramite un'identità elettronica riconosciuta dal Consiglio di Stato.
2. L'identità elettronica include diversi livelli di fiducia a seconda della verifica dell'identità.
1. Nel conto BL vengono memorizzati i dati principali degli utenti, i dati di protocollo e i dati aziendali secondo l'allegato.
2. Per l'assegnazione univoca di un'utente o di un utente a una prestazione o a un atto amministrativo, è inoltre possibile memorizzare nel conto BL i dati di accesso conformemente all'allegato, purché gli utenti acconsentano.
1. I dati memorizzati nel conto BL vengono utilizzati per
a. la fornitura del conto BL;
b. l'accesso degli utenti ai servizi offerti tramite la piattaforma di servizi online;
c. la gestione dei servizi offerti tramite la piattaforma di servizi online;
d. la prestazione di supporto in caso di necessità;
e. lo sviluppo ulteriore della piattaforma di servizi online e dei servizi offerti tramite la stessa.
1. Con la risoluzione del contratto di utilizzo, il conto BL e i dati memorizzati vengono distrutti in conformità al § 11.
2. Gli utenti vengono informati in anticipo della distruzione.
3. In caso di procedimenti pendenti, le autorità competenti devono essere informate della distruzione.