Legge sulla gestione dei processi e la comunicazione elettronica (Legge sull'e-government, E-GovG) (E-Government-Gesetz, E-GovG) - Principio (BL-ID)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. La gestione elettronica degli affari e la comunicazione tra la popolazione, le imprese e le autorità assicurano un'efficiente prestazione dei servizi amministrativi e facilitano il traffico ufficiale.
2. Esse soddisfano i requisiti della legge sui diritti delle persone con disabilità BL.
1. Questa legge regola la gestione degli affari elettronici e la comunicazione («e-Government»)
a. tra persone fisiche e autorità;
b. tra persone giuridiche e autorità;
c. tra autorità tra di loro.
2. Regola in particolare l'organizzazione, il funzionamento e l'uso della piattaforma di servizi online del Cantone.
1. In questa legge, il termine
a. «Autorità»: l'amministrazione cantonale e le Autorità Speciali (Cancelleria dello Stato, Difensore Civico, Autorità di Vigilanza sulla Protezione dei Dati, Controllo Finanziario, Procura); inoltre, i comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici (§ 80 KV), che utilizzano la piattaforma di servizi online ai sensi dell'§ 16;
b. «Utenti»: le persone fisiche e giuridiche nonché le autorità richiedenti le prestazioni, che utilizzano la piattaforma di servizi online;
c. «Piattaforma di servizi online»: l'infrastruttura informatica attraverso la quale utenti e autorità fornitrici di prestazioni conducono e comunicano affari elettronicamente;
d. «Prestazione»: un'attività o un risultato fornito da un'autorità, comprese le decisioni ai sensi della legge sul procedimento amministrativo del Basilea Campagna (VwVG BL) del 13 giugno 1988;
e. «Iter amministrativo»: un'attività di un utente, come una segnalazione, un ordine, una richiesta o un ricorso, con la quale si sollecita elettronicamente la prestazione di un'autorità;
f. «Transazione»: un trasferimento elettronico di dati tra un utente e un'autorità.
1. Lo scambio elettronico di dati e documenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviene, a seconda delle indicazioni dell'autorità, tramite la piattaforma di servizi online o una piattaforma di consegna riconosciuta dal Cantone.
2. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità dispongono di soluzioni informatiche specifiche.
1. Le Autorità mettono a disposizione
a. in ambito di adempimenti amministrativi, un sistema di pagamento elettronico;
b. * la fatturazione elettronica da e verso di loro.
2. Il Consiglio di governo stabilisce i criteri secondo i quali le fatture devono essere presentate elettronicamente e determina le eccezioni.
1. In caso di invio elettronico di un modulo fornito dall'autorità competente, la firma è richiesta solo se prevista dalla legge.
1. La piattaforma di servizi online offre agli utenti le seguenti possibilità per la gestione delle operazioni commerciali e la comunicazione elettronica
a. informarsi sui servizi disponibili elettronicamente;
b. svolgere pratiche amministrative;
c. * utilizzare un account utente elettronico;
d. * impiegare un'identità elettronica;
e. utilizzare una firma elettronica;
f. * autenticarsi per l'uso di ulteriori servizi elettronici delle autorità.
1. Sulla piattaforma di servizi online sono archiviati
a. i dati per l'identificazione e l'autenticazione degli utenti;
b. i dati di contatto per la comunicazione elettronica con gli utenti;
c. i dati di contenuto trasmessi in relazione alle transazioni;
d. i dati di protocollo.
2. Gli eventi relativi alla piattaforma di servizi online (come accessi, tentativi di accesso e malfunzionamenti) sono registrati nella misura necessaria per
a. garantire la tracciabilità delle transazioni;
b. assicurare le attività del sistema e quindi il funzionamento della piattaforma di servizi online;
c. verificare la liceità del trattamento dei dati.
3. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli della durata dell'archiviazione dei dati e della registrazione.
1. L'uso ordinario della piattaforma di servizi online è gratuito per le utenti e gli utenti.
2. I costi di accesso, in particolare quelli relativi alle telecomunicazioni e ai mezzi di autenticazione, sono a carico delle utenti e degli utenti.
3. Se le utenti o gli utenti richiedono servizi che vanno oltre l'uso ordinario della piattaforma di servizi online, questi possono essere addebitati loro.
4. Il Consiglio di Governo può prevedere vantaggi di natura finanziaria per incentivare l'uso della piattaforma di servizi online.
1. Gli utenti possono richiedere un conto utente elettronico personale (conto BL), con il quale possono effettuare transazioni con le autorità tramite la piattaforma di servizi online.
2. Per l'utilizzo del conto BL, viene stipulato un contratto d'uso di diritto pubblico tra l'utente e il Cantone.
3. Il Consiglio di Governo stabilisce i requisiti e le modalità di apertura, utilizzo e chiusura del conto BL.
1. All'apertura del conto BL, l'utente riceve un'identificazione elettronica utente univoca, non parlante e invariabile (BL-ID).
2. Se un utente dispone di un'altra identificazione elettronica utente riconosciuta dal Cantone, questa può essere utilizzata al posto della BL-ID.
3. L'autorità può elaborare la BL-ID esclusivamente per consentire l'uso della piattaforma di servizi online ai sensi del § 7.
1. Le utenti e gli utenti possono recedere dal contratto di utilizzo del conto BL in qualsiasi momento, rispettando un termine di preavviso di 10 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione.
2. Il cantone può risolvere il contratto di utilizzo previa comunicazione all'utente
a. se l'utente non ha effettuato l'accesso al conto BL per 2 anni;
b. in caso di violazioni gravi o ripetute del contratto di utilizzo.
3. Alla cessazione del contratto di utilizzo, il conto BL e i dati ad esso relativi saranno cancellati conformemente al regolamento.
1. In caso di indicazioni concrete di abuso, il Cantone adotta le misure necessarie per prevenire l'abuso.
1. Le autorità assicurano con misure tecniche e organizzative adeguate che i dati sulla piattaforma di servizi online siano protetti contro la perdita, il furto e l'elaborazione non autorizzata.
2. Gli utenti della piattaforma di servizi online sono responsabili di proteggere adeguatamente il proprio sistema informativo, in particolare contro la perdita di dati, virus e altri software dannosi, nonché contro accessi non autorizzati e manipolazioni illecite dei dati.
1. Il cantone prevede, nella pianificazione di nuove applicazioni specialistiche o in caso di modifiche significative di quelle esistenti, come priorità l'utilizzo della piattaforma di servizi online, purché ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso.
1. Le comunità municipali e altri enti che svolgono funzioni pubbliche ([§ 80 KV](https://bl.clex.ch/data/100/de/art80)) possono utilizzare la piattaforma di servizi online per la loro gestione elettronica degli affari e la comunicazione.
2. Il Cantone disciplina con loro l'uso della piattaforma di servizi online tramite accordi, nella misura in cui non sia già regolato dalla legislazione.
3. Il Cantone può richiedere una tassa per l'uso della piattaforma di servizi online.
1. Il Cantone, così come i comuni e gli altri enti pubblici che, ai sensi del § 16, utilizzano la piattaforma di servizi online, sono responsabili per i servizi da loro forniti tramite essa, secondo la legge del 24 aprile 2008 sulla responsabilità del Cantone e dei comuni (legge sulla responsabilità).
2. Non sono responsabili per danni che derivano dall'impossibilità di utilizzare la piattaforma di servizi online o parti di essa.