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Legge sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione) (Archivierungsgesetz) - Scopo

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo articolo di legge mira alla trasparenza dell'azione statale, alla sicurezza giuridica, alla tutela dei diritti fondamentali, alla gestione amministrativa razionale, nonché alla ricerca e garantisce una trasmissione duratura, affidabile e autentica per il pubblico e lo Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina la gestione degli atti, l'archiviazione e l'uso dei documenti

a. delle autorità cantonali in conformità alla Costituzione cantonale del 17 maggio 1984[1] e alla Legge sulla procedura amministrativa del 13 giugno 1998[2];

b. degli organi delle corporazioni e degli istituti di diritto pubblico cantonale;

c. delle autorità e degli organi dei comuni residenziali, civici e patriziali secondo la Legge comunale del 28 maggio 1970[3] nonché degli organi delle corporazioni e degli istituti di diritto pubblico comunale;

d. dei privati, nella misura in cui agiscono nell'adempimento di compiti pubblici.

1. Disposizioni Generali

1. Documenti ai sensi della legge sono tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal supporto informativo, che sono state ricevute o create nell'adempimento dei compiti, nonché tutti gli strumenti e i dati complementari necessari per la comprensione e l'utilizzo di queste informazioni.

2. Sono considerati documenti di rilevanza archivistica quelli autentici che sono rilevanti dal punto di vista legale, politico, economico, sociale, storico o culturale.

3. I documenti archiviati ai sensi di questa legge sono patrimonio culturale inalienabile.

Tenuta dei Registri, Protezione e Archiviazione a Lungo Termine

1. Gli uffici ai sensi del § 2 gestiscono i loro documenti in modo tale che le loro azioni possano essere tracciate in qualsiasi momento.

2. Il Consiglio di Stato emana disposizioni sulla gestione dei documenti.

Tenuta degli Atti, Sicurezza e Conservazione a Lungo Termine

1. Gli enti obbligati alla conservazione custodiscono i loro documenti fino a una decisione riguardante il loro valore archivistico.

2. Senza il consenso dell'ente coinvolto, nessun documento può essere distrutto dall'Archivio di Stato.

3. In caso di disaccordo sulla conservazione, i documenti vengono archiviati.

Tenuta degli Atti, Sicurezza e Conservazione a Lungo Termine

1. Le posizioni ai sensi del § 2 lettera a offrono i loro documenti, che non necessitano più frequentemente, all'Archivio di Stato per la valutazione e l'acquisizione, se non archiviano autonomamente.

2. Preparano i documenti secondo le istruzioni dell'Archivio di Stato.

3. L'Archivio di Stato valuta i documenti offerti e determina, in collaborazione con l'ufficio consegnante, ciò che deve essere consegnato all'Archivio di Stato per l'archiviazione.

Tenuta degli Atti, Sicurezza e Conservazione a Lungo Termine

1. I comuni gestiscono i propri archivi secondo i princìpi di questa legge.

2. Gli archivi comunali svolgono per gli organi del rispettivo comune compiti analoghi a quelli che l'archivio di Stato esercita per gli organi del cantone.

3. I comuni stabiliscono criteri di valutazione; questi devono essere approvati dall'archivio di Stato prima della distruzione dei documenti.

4. L'archivio di Stato consiglia i comuni sull'archiviazione nei limiti delle sue capacità.

5. I comuni possono stipulare contratti di collaborazione tra loro o con l'archivio di Stato.

Tenuta dei Registri, Protezione e Archiviazione a Lungo Termine

1. Gli enti secondo l'articolo 2 lettere b e d gestiscono i propri archivi secondo i principi di questa legge.

2. Gli enti che archiviano autonomamente stabiliscono i criteri di valutazione; questi devono essere approvati dall'Archivio di Stato prima della distruzione dei documenti.

3. L'Archivio di Stato consiglia gli enti che archiviano autonomamente nei limiti delle sue possibilità.

4. Se l'archiviazione autonoma non soddisfa i requisiti della legge sugli archivi, il Consiglio di Governo può ordinare l'archiviazione presso l'Archivio di Stato.

Accesso

1. L'accesso ai documenti archiviati è regolato dalla Legge sull'informazione e la protezione dei dati.

2. I dati personali archiviati sono accessibili in forma non anonimizzata 10 anni dopo la morte di una persona, ma al più tardi 100 anni dopo la nascita o, se questa data non può essere determinata, 100 anni dopo la data di creazione di un documento, a meno che non vi sia un obbligo legale speciale di riservatezza o un prevalente interesse pubblico o privato contrario.

Accesso

1. Gli enti depositanti hanno sempre accesso ai propri documenti archiviati quando ne abbiano bisogno per l'esecuzione dei loro compiti.

2. Possono richiamare i documenti depositati per un periodo di tempo limitato. L'archivio di Stato determina il termine.

3. Rimangono riservate restrizioni derivanti da altre disposizioni legali.

4. I documenti depositati non possono più essere modificati.

Accesso

1. Quando una persona richiede l'accesso a documenti archiviati creati da meno di 30 anni o a dati personali per i quali il periodo di protezione previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, di questa legge non è ancora scaduto, deve presentare una richiesta presso l'Archivio di Stato.

**Accesso** In base alle disposizioni di legge vigenti, l'accesso ai documenti amministrativi è garantito al fine di promuovere la trasparenza e l'efficienza nella pubblica amministrazione. I cittadini hanno il diritto di accedere a tali documenti salvo nei casi in cui vi siano ragioni di riservatezza previste dalla normativa. La richiesta di accesso deve essere presentata in forma scritta e deve identificare chiaramente i documenti richiesti. L'amministrazione è tenuta a rispondere entro un termine specifico, fornendo l'accesso ai documenti o, in caso di rifiuto, indicandone le ragioni legali. Eventuali controversie relative al diritto di accesso possono essere risolte attraverso il ricorso a un'autorità di controllo competente o, se necessario, attraverso l'intervento del sistema giudiziario.

1. L'Archivio di Stato richiede il parere dell'ente consegnante ai sensi del § 30 comma 2 della legge sull'informazione e sulla protezione dei dati durante i termini di cui al § 11.

2. Un parere negativo dell'ente consegnante è vincolante per l'Archivio di Stato.

3. Gli enti che archiviano autonomamente applicano le disposizioni relative all'accesso ai documenti archiviati in modo analogo.

**Accesso** In base alle disposizioni di legge vigenti, l'accesso ai documenti amministrativi è garantito al fine di promuovere la trasparenza e l'efficienza nella pubblica amministrazione. I cittadini hanno il diritto di accedere a tali documenti salvo nei casi in cui vi siano ragioni di riservatezza previste dalla normativa. La richiesta di accesso deve essere presentata in forma scritta e deve identificare chiaramente i documenti richiesti. L'amministrazione è tenuta a rispondere entro un termine specifico, fornendo l'accesso ai documenti o, in caso di rifiuto, indicandone le ragioni legali. Eventuali controversie relative al diritto di accesso possono essere risolte attraverso il ricorso a un'autorità di controllo competente o, se necessario, attraverso l'intervento del sistema giudiziario.

1. Se una persona contesta l'esattezza dei dati archiviati, può richiedere che venga allegata una controreplica alla documentazione.

**Compiti dell'Archivio di Stato**

1. L'Archivio di Stato ha in particolare i seguenti compiti

a. la decisione sull'archivio di interesse,

b. la conservazione dei documenti del Cantone da conservare permanentemente,

c. la garanzia dell'accessibilità dei documenti conservati,

d. la funzione di centro di competenza per le questioni relative all'archiviazione elettronica e alla gestione dei documenti,

e. il controllo del rispetto delle norme di archiviazione,

f. il supporto e la promozione della ricerca storica e dell'archiviazione nel Cantone,

g. lo scambio professionale con altri archivi e istituzioni affini.

2. L'Archivio di Stato può archiviare documenti di interesse archivistico di persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Compiti dell'Archivio di Stato

1. L'Archivio di Stato applica generalmente tariffe per i suoi servizi.

2. Le tariffe sono determinate in base al tempo impiegato dall'Archivio di Stato e/o alla superficie d'archivio utilizzata.

Disposizioni finali

1. La legge del 7 marzo 1991 sulla protezione dei dati personali è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge sulla Polizia del 28 novembre 1996 è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore di questa legge.

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