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Legge sull'ombudsperson (Legge sull'ombudsperson) (Ombudsgesetz) - Compito (ZPO)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

1. Scopo e Campo di Applicazione

1. La figura del Difensore Civico assiste la popolazione nei rapporti con l'amministrazione e la giustizia. Si adopera principalmente per raggiungere un accordo amichevole.

2. Il Difensore Civico svolge questo compito attraverso

a. la sorveglianza sulla legittimità e l'opportunità degli atti amministrativi nel Cantone e nei Comuni, nonché delle procedure giudiziarie, e

b. l'incoraggiamento dell'amministrazione e della giustizia a mantenere un comportamento favorevole ai cittadini, proteggendole nel contempo da accuse ingiustificate.

3. Il Difensore Civico riceve segnalazioni da parte del personale riguardo a irregolarità (§ 38a Legge sul personale[3]).

1. Scopo e Campo di Applicazione

1. L'ambito di competenza dell'ombudsperson comprende

a. l'amministrazione del cantone, compreso il consiglio di governo;

b. le amministrazioni degli enti municipali e delle comunità civiche, comprese le autorità municipali ai sensi del § 6 comma 1 della legge comunale;

c. gli istituti e le imprese cantonali e comunali, così come i privati e le organizzazioni di diritto privato, nella misura in cui agiscano in modo sovrano nell'adempimento di compiti di diritto pubblico;

d. le autorità giudiziarie, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia o il decorso temporale dei procedimenti giudiziari.

2. Sono esclusi dall'ambito di competenza dell'ombudsperson

a. il consiglio di stato, i consigli municipali e le assemblee delle comunità civiche e municipali;

b. tutte le autorità riguardo alla loro attività di normazione;

c. tutte le autorità riguardo alle procedure di ricorso;

d. le chiese nazionali e le comunità religiose riconosciute dal cantone.

Elezione e Rapporto di Servizio

1. Il Consiglio di Stato elegge l'Ombudsperson con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Una commissione speciale del consiglio composta da 13 membri prepara l'elezione e presenta una proposta.

2. Sono eleggibili tutte le persone maggiorenni e con diritto di voto che possiedono la cittadinanza svizzera e risiedono nel Cantone di Basilea-Campagna.

3. ...

4. Il Consiglio di Stato elegge generalmente 2 persone, le quali condividono l'incarico e garantiscono reciprocamente la supplenza.

5. In caso di doppia nomina in job sharing, le due persone si accordano dopo l'elezione sulla distribuzione del carico di lavoro complessivo. Nessun carico di lavoro deve essere inferiore al 40 per cento dell'impiego.

6. Se non si raggiunge un accordo sulla distribuzione del carico di lavoro complessivo, la distribuzione avviene in parti uguali.

7. Se una delle due persone si dimette durante il mandato, il Consiglio di Stato provvede a una nuova nomina per il resto del periodo del mandato.

Elezione e Rapporto di Servizio

1. La figura dell'Ombudsperson non può esercitare alcuna attività che possa compromettere l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni o che sia altrimenti incompatibile con i compiti di Ombudsperson.

2. In particolare, non è compatibile con le funzioni di Ombudsperson

a. * una posizione di vertice in un partito politico;

b. * un altro incarico pubblico o un'occupazione presso enti che svolgono compiti pubblici nel Canton Basilea Campagna.

3. La commissione di revisione del Consiglio del Landrat può autorizzare attività secondarie all'esercizio della carica di Ombudsperson, purché sia garantita la funzione di supplenza. La commissione di revisione informa il Consiglio del Landrat in merito al rilascio dell'autorizzazione.

4. L'Ombudsperson deve informare per iscritto il Consiglio del Landrat riguardo agli interessi economici rilevanti prima dell'inizio del mandato. La Cancelleria dello Stato rende pubblico l'elenco degli interessi economici rilevanti.

Elezione e Rapporto di Servizio

1. Il Consiglio distrettuale stabilisce la retribuzione del Difensore civico.

1bis. ...

2. La sede ufficiale del Difensore civico è Liestal.

Organizzazione

1. L'Ombudsman assume i collaboratori nell'ambito del credito di bilancio approvato dal Consiglio cantonale.

2. I collaboratori operano esclusivamente secondo le istruzioni dell'Ombudsman.

Organizzazione

1. Per la gestione finanziaria dell'Ombudsman si applica la legislazione finanziaria, nella misura in cui questa legge non contenga disposizioni particolari.

2. L'Ombudsman

a. dispone, in autonomia, dei crediti di bilancio approvati dal Consiglio regionale;

b. delibera in autonomia sulle eccedenze di credito e sui trasferimenti di credito;

c. autorizza, in autonomia, le spese per le quali non è competente il Consiglio regionale;

d. assicura un controllo adeguato.

3. Le richieste di credito supplementare dell'Ombudsman vengono presentate al Consiglio regionale senza modifiche.

4. Il Consiglio dei ministri può presentare al Consiglio regionale una proposta di modifica delle richieste di credito supplementare dell'Ombudsman.

Organizzazione

1. L'Ombudsperson redige un proprio piano delle attività e finanziario.

2. Il Consiglio di Stato recepisce il piano delle attività e finanziario dell'Ombudsperson invariato in quello del Cantone.

3. Il Consiglio di Stato può presentare al Gran Consiglio una proposta di modifica del piano delle attività e finanziario dell'Ombudsperson.

Organizzazione

1. Per l'astensione dell'Ombudsperson si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti della Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG). Essa decide autonomamente riguardo al proprio astensione.

2. Se entrambe le Ombudspersonen si astengono, il Consiglio cantonale nomina un sostituto su proposta della direzione. Per l'elezione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.

**Procedura**

1. Il Difensore civico interviene su richiesta di una persona interessata. Può anche intervenire su suggerimento di un'autorità nel suo ambito di competenza (§ 2 comma 1) o di propria iniziativa.

2. Il Difensore civico può esaminare una questione in corso o già conclusa.

**Procedura**

1. Quando una persona presenta una questione al Consiglio di Stato o a una delle sue commissioni, questione che rientra anche nel campo di competenza del Difensore civico, la direzione del Consiglio di Stato o la commissione si informa presso il Difensore civico se la questione è attualmente in attesa presso di lui.

2. Se la questione è effettivamente in attesa anche presso il Difensore civico, la direzione del Consiglio di Stato o la commissione e il Difensore civico coordinano le azioni successive.

3. Di regola, la questione è dapprima esaminata da

a. il Difensore civico in caso di problematiche individuali;

b. il Consiglio di Stato o una delle sue commissioni in caso di problematiche di natura generale.

**Procedura**

1. Se il mediatore decide di esaminare una questione, chiarisce i fatti del caso, informa l'ente interessato e verifica la legalità e l'opportunità del suo comportamento.

2. Per chiarire i fatti, il mediatore può anche effettuare ispezioni e, eccezionalmente, ricorrere a esperti, qualora la valutazione di un caso richieda conoscenze particolari.

3. Le autorità sono obbligate a fornire informazioni e a presentare i documenti al mediatore senza tener conto del segreto d'ufficio. Fatte salve le disposizioni restrittive della Confederazione, il segreto professionale e un diritto di rifiuto di testimonianza analogo a quello previsto dal Codice di procedura penale svizzero (CPP).

4. Il mediatore e il suo personale sono soggetti allo stesso obbligo di riservatezza delle autorità che forniscono le informazioni.

5. Le autorità hanno il diritto di esprimere il loro parere.

**Procedura**

1. Il Mediatore può

a. * fornire consulenza alla persona richiedente per il suo comportamento futuro;

b. * discutere la questione con le autorità e, se del caso, coinvolgere terzi nelle discussioni;

c. * formulare una raccomandazione scritta alle autorità coinvolte. Questa viene anche trasmessa all'autorità superiore, alla persona richiedente e, a discrezione, ad altre autorità e parti coinvolte.

1bis. Se il Mediatore emette una raccomandazione ad un'autorità, quest'ultima informa il Mediatore e, se del caso, i richiedenti di norma entro 4 settimane riguardo alle conclusioni tratte.

2. Il Mediatore non ha alcun potere direttivo nei confronti di altre autorità.

**Relazione** Note: In legal contexts, "Berichterstattung" is often translated to "relazione" in Italian, in terms of reporting or report preparation within legal procedures. If "Berichterstattung" is used within a specific context or title, please provide further details for a more precise translation.

1. **La persona garante presenta ogni anno al Consiglio del Lander un rapporto scritto sulla sua attività d'ufficio. Questo rapporto viene inoltrato anche ai Consigli comunali e ai Consigli dei cittadini.**

2. **La persona garante segnala, tra l'altro, carenze nel diritto vigente e nell'attività amministrativa e propone miglioramenti.**

3. **Il rapporto d'ufficio necessita dell'approvazione da parte del Consiglio del Lander.**

4. **La persona garante può in qualsiasi momento presentare rapporti individuali al Consiglio del Lander, al Consiglio di governo, al Tribunale cantonale e alle autorità comunali.**

**Relazione** Note: In legal contexts, "Berichterstattung" is often translated to "relazione" in Italian, in terms of reporting or report preparation within legal procedures. If "Berichterstattung" is used within a specific context or title, please provide further details for a more precise translation.

1. L’Ombudsman può esporre oralmente le proprie questioni al Consiglio di Stato, al Consiglio del Governo, al Tribunale Cantonale e alle autorità comunali.

**Relazione** Note: In legal contexts, "Berichterstattung" is often translated to "relazione" in Italian, in terms of reporting or report preparation within legal procedures. If "Berichterstattung" is used within a specific context or title, please provide further details for a more precise translation.

1. L'Ombudsperson non fornisce informazioni su fatti per i quali è tenuta al segreto nell'esaminare i suoi rapporti.

Disposizioni finali

1. La legge del 30 ottobre 1941 relativa all'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'ordinamento giudiziario) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 21 settembre 1961 relativa al Codice di procedura civile (CPC) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 30 ottobre 1941 riguardante il Codice di Procedura Penale (CPP) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 5 giugno 1978 sul pubblico impiego (Legge sui funzionari) è modificata come segue: ...

Disposizione Transitoria

1. Il primo mandato del Difensore civico dura fino al 31 marzo 1990.

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