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Ordinanza sulle indennità per i titolari di cariche accessorie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali - Ambito di Applicazione

38 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (38)

§ 1 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Incarichi Secondari e per i Membri dei Gruppi di Lavoro Cantonali § 2 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Incarichi Secondari e per i Membri dei Gruppi di Lavoro Cantonali § 3 Regolamento sulle retribuzioni per i titolari di cariche accessorie e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 4 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Uffici Secondari e per i Membri dei Gruppi di Lavoro Cantonali § 5 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Cariche Secondarie e per i Membri dei Gruppi di Lavoro Cantonali § 6 Regolamento sulle indennità per i titolari di cariche secondarie e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 7 Regolamento sulle Indennità per le Titolari e i Titolari di Uffici Secondari e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 8 Regolamento sulle indennità per i titolari di cariche secondarie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 8a Regolamento sulle remunerazioni per le titolari e i titolari di cariche ausiliarie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 8b Regolamento sulle remunerazioni per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 8c Regolamento sulle remunerazioni per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 8d Ordinanza sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 8e Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Cariche Accessorie e per i Membri dei Gruppi di Lavoro Cantonali § 9 Regolamento sulle retribuzioni per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 10 Regolamento sulle remunerazioni per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 11 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 12 Regolamento sulle remunerazioni per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 13 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 14 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 15 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Uffici Secondari e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 18 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 18a Regolamento sulle retribuzioni per i titolari di cariche secondarie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 19 Regolamento sui compensi per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 20 Regolamento sulle remunerazioni per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 21 Regolamento sulle indennità per le titolari e i titolari di incarichi secondari e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 22 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 23 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Uffici Accessori e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 24 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi secondari e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 25 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Cariche Secondarie e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 27 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 28 Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 29 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Uffici Secondari e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 30 Regolamento sulle Rimunerazioni per i Titolari di Uffici Secondari e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 30a Ordinanza sulle indennità per i titolari di cariche accessorie e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 30b Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali § 31 Regolamento sulle Indennità per i Titolari di Uffici Part-time e per i Membri di Gruppi di Lavoro Cantonali § 32 Regolamento sulle indennità per le titolari e i titolari di incarichi secondari e per i membri di gruppi di lavoro cantonali § 33 Regolamento sulle indennità per i titolari di cariche accessorie e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali

Testo normativo (38 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica ai titolari delle cariche ausiliarie cantonali nonché ai membri dei gruppi di lavoro cantonali.

2. Il regolamento si applica anche agli attuari delle commissioni.

3. Il regolamento si applica, salvo disposizioni contrarie in altri decreti.

1. Disposizioni Generali

1. Le titolari e i titolari di uffici secondari cantonali hanno diritto a un'indennità.

2. L'attività in un gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato o da una direzione può essere remunerata secondo i criteri generali di cui al § 10. Le rappresentanze di interessi di norma non sono remunerate.

1. Disposizioni Generali

1. I collaboratori ai sensi della normativa del personale non hanno diritto a un compenso, se l'esercizio di un incarico accessorio o l'attività in un gruppo di lavoro fa parte delle loro mansioni.

2. L'autorità di nomina decide in merito all'appartenenza dell'esercizio di un incarico accessorio o dell'attività in un gruppo di lavoro alle mansioni.

3. Se i collaboratori ricevono un compenso per l'esercizio di un incarico accessorio o per l'attività in un gruppo di lavoro, l'autorità di nomina può richiedere un rimborso delle spese, se vengono utilizzati mezzi o personale del Cantone per l'esercizio.

4. I collaboratori sono obbligati a informare l'autorità di nomina sull'utilizzo di mezzi o personale del Cantone.

1. Disposizioni Generali

1. Si applicano le disposizioni del Regolamento sul rimborso delle spese del 15 giugno 1999.

2. L'articolo 11, comma 1, si applica mutatis mutandis.

1. Disposizioni Generali

1. Si applicano le disposizioni del Regolamento sugli orari di lavoro del 4 gennaio 2000. § 16 commi 2 e 3 rimangono riservati.

2. § 11 comma 1 si applica analogamente.

Incarico Ausiliario come Mandato Singolo

1. La retribuzione per l'esercizio di un incarico secondario cantonale sotto forma di mandato individuale è determinata dai principi del sistema salariale stabiliti nel decreto sulla legge sul personale dell'8 giugno 2000.

Incarico Secondario come Mandato Individuale

1. Giudici di pace ricevono un'indennità forfettaria di CHF 140.- per mezza giornata di partecipazione a una conferenza.

Incarico Ausiliario come Mandato Singolo

1. La retribuzione per le procuratrici straordinarie e i procuratori straordinari, che esercitano attività autonoma nel contesto di un incarico, si orienta al principio dell'assistenza legale gratuita e della difesa d'ufficio conformemente al regolamento tariffario per avvocate e avvocati del 17 novembre 2003.

2. La retribuzione secondo il comma 1 viene stabilita dal Consiglio di Stato nell'ambito della decisione di nomina.

3. La retribuzione per le procuratrici straordinarie e i procuratori straordinari, che svolgono la funzione come dipendenti, è disciplinata dal § 7.

Mandato Singolo come Incarico Secondario

1. La retribuzione per operazioni di polizia sanitaria avviene in base al tempo impiegato secondo le tabelle salariali vigenti, in base alla fascia salariale (LB) e alla posizione nella fascia salariale per

a. * gli esperti e le esperte di valutazione LB 17 / EW 20;

b. * l'ispettrice cantonale delle api o l'ispettore cantonale delle api LB 15 / EW 20;

c. * le ispettrici e gli ispettori delle api LB 17 / EW 20;

d. * gli aiutanti nelle operazioni di risanamento LB 22 / EW 20;

e. * le custodi o i custodi di caccia LB 17 / EW 20;

f. * i titolari di licenza di caccia LB 22 / EW 20.

2. La Direzione dell'Economia e della Sanità determina caso per caso se le custodi di caccia e i titolari di licenza di caccia riceveranno una retribuzione.

3. Per compiti speciali di polizia sanitaria non menzionati, la Direzione dell'Economia e della Sanità può determinare la retribuzione caso per caso previa consultazione con l'Ufficio del Personale.

4. I dipendenti del Cantone incaricati temporaneamente di compiti speciali di polizia sanitaria svolgono queste attività come parte del loro rapporto di lavoro ordinario senza alcun compenso speciale.

Incarico Ausiliario come Mandato Singolo

1. Gli esperti convocati per chiarire specifiche circostanze e per esaminare particolari modalità di detenzione degli animali ricevono un compenso di CHF 150.- per ora.

Incarico Ausiliario come Mandato Individuale

1. Per i prelievi di campioni e le indagini sullo stato degli animali, effettuati su disposizione della veterinaria cantonale o del veterinario cantonale, le indennità sono le seguenti

a. * Tassa base per ogni allevamento: CHF 50.-;

b. * Campione di sangue per animale: CHF 15.-;

c. * Campione di latte singolo per animale: CHF 10.-;

d. * Campione di latte del serbatoio o del bidone: CHF 5.-;

e. * Campioni di feci/tamponi singoli: CHF 10.-;

f. * Prelievo di campioni di placenta in caso di aborto: CHF 25.-;

g. * Invio di cadaveri o parti di essi per l'esame: CHF 33.-;

h. * Iniezioni: CHF 5.-;

i. * Iniezioni durante campagne di vaccinazione o vaccinazioni di massa: CHF 4.-;

j. * Rilascio di certificati/documenti di accompagnamento per misure di polizia sanitaria: CHF 35.-;

k. * Rapporti di vaccinazione richiesti per ogni animale vaccinato: CHF 1.-.

2. Per l'indagine sulla tubercolosi, le indennità sono le seguenti

a. * Tassa base per ogni allevamento (2 visite, inclusa la redazione e la consegna dei rapporti di indagine): CHF 100.-;

b. * Tuberculinizzazione, se necessario con doppio campione, inclusi controllo ed esame clinico, per animale: CHF 15.-.

3. ...

4. Questi importi includono l'imballaggio e l'invio dei campioni, la redazione dei rapporti di accompagnamento ai campioni inviati e il contrassegno degli animali con marchi auricolari. L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa in questi importi.

5. Le spese di spedizione dei campioni o dei cadaveri possono essere addebitate separatamente. Sono rimborsate solo sulla base di documenti di fatturazione.

6. Se il tempo normalmente necessario per il prelievo dei campioni in stalle aperte viene notevolmente superato, l'indennità può essere calcolata in base al tempo, su richiesta, a CHF 200.- all'ora.

7. Per altre operazioni di polizia sanitaria non specificamente menzionate, come ad esempio l'assistenza nell'eradicazione di focolai di malattie, l'indennità è di CHF 200.- all'ora.

8. Tutti questi importi includono l'indennità per gli spostamenti tra diversi luoghi d'intervento.

9. Le spese per il vaccino in caso di vaccinazione obbligatoria o i costi dei medicinali devono essere indicati separatamente.

**1. Incarico Secondario come Mandato Individuale**

1. Le veterinarie e i veterinari ufficiali ricevono una remunerazione di CHF 200.- all'ora per le attività svolte su incarico della veterinaria cantonale o del veterinario cantonale.

2. Per la fornitura dell'accesso informatico all'amministrazione federale e lo studio autonomo regolare delle disposizioni legislative pertinenti, viene corrisposta una somma annua di CHF 2'500.-.

3. Per i corsi o visite di aggiornamento obbligatori e la partecipazione a riunioni, vengono riconosciute le seguenti tariffe

a. eventi di mezza giornata: CHF 300.-;

b. eventi di intera giornata: CHF 500.-;

c. riunione per ora: CHF 80.-.

**Generale**

1. I presidenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono responsabili del calcolo delle retribuzioni, del compenso per il servizio di pronto intervento e del rimborso delle spese.

2. Il calcolo della retribuzione avviene di norma annualmente.

3. Salvo diversa disposizione del regolamento, la retribuzione viene computata su base oraria.

4. Il calcolo delle retribuzioni su base oraria viene effettuato con arrotondamento alla mezz'ora più vicina.

**Generale**

1. Membri delle commissioni, che non sono specificamente designati nel regolamento, ricevono le seguenti compensazioni

a. per le riunioni, le ispezioni oculari, lo studio degli atti e altre attività: CHF 35.- all'ora;

b. per l'assunzione della presidenza, oltre al tasso orario ordinario: CHF 35.- all'ora;

c. per l'assunzione della relazione o della stesura del verbale: ulteriori CHF 17.50 all'ora.

**Generale**

1. Invece dei metodi previsti dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità elettorale può stabilire un compenso annuale forfettario massimo di CHF 1'000.- all'anno.

2. I compensi annuali forfettari sono corrisposti in proporzione se l'attività non viene esercitata per tutto l'anno.

**Generale**

1. Se le operazioni vengono svolte tramite il circuito di circolazione, verrà corrisposto un compenso in base al tempo effettivo impiegato.

**Generale**

1. L'autorità elettorale può, in casi eccezionali, corrispondere ai membri che subiscono una comprovata perdita di guadagno a causa del lavoro in una commissione o gruppo di lavoro, un'ulteriore retribuzione oraria o una somma forfettaria.

Compenso Speciale

1. I membri della Commissione di Conciliazione per le questioni di locazione ricevono le seguenti remunerazioni

a. per riunioni, ispezioni in loco e altre attività: CHF 60.- all'ora;

b. per lo studio degli atti: CHF 120.- per seduta.

2. La determinazione dei compensi per i vicepresidenti avviene tramite una delibera separata del Consiglio di Governo.

Compenso Speciale

1. Membri della commissione di conciliazione per le controversie di discriminazione nella vita lavorativa ricevono le seguenti indennità

a. per le sedute, i sopralluoghi e altre attività: CHF 60.- all'ora;

b. per lo studio degli atti: CHF 120.- per seduta.

2. La determinazione dell'indennità per la persona che presiede e per il suo sostituto viene stabilita tramite una delibera separata del consiglio di governo.

Compenso Speciale

1. Il presidio riceve un compenso di CHF 70.- all'ora per le sedute plenarie e per la partecipazione ai colloqui con la Rettrice o il Rettore.

2. Il presidio riceve un'indennità forfettaria di CHF 2'500.- all'anno solare.

3. Il presidio riceve un compenso di CHF 35.- all'ora per le riunioni delle sottocommissioni svolte su incarico e nell'ambito del mandato legale del consiglio scolastico.

4. I membri ricevono un compenso di CHF 35.- all'ora per le sedute plenarie e per le riunioni delle sottocommissioni su incarico del presidio. Questo compenso è valido per tutti i membri, con o senza diritto di voto, ad eccezione dei rappresentanti del servizio competente e dei rappresentanti della direzione scolastica.

5. Lo studio dei fascicoli e tutte le altre prestazioni dei membri vengono compensati con CHF 70.- per ciascuna seduta plenaria.

6. La stesura del verbale da parte di un membro del consiglio scolastico è compensata con CHF 52.50 all'ora.

Compenso Speciale

1. Le rappresentanze del consiglio scolastico, del collegio dei docenti e, al livello di istruzione secondaria II, degli studenti nei comitati elettorali per l'assunzione dei membri delle direzioni scolastiche ricevono CHF 35.- all'ora per il loro lavoro nel comitato elettorale.

Compenso Speciale

1. Le rappresentanze degli insegnanti e degli studenti ricevono un compenso di CHF 35.- all'ora per le sedute plenarie.

2. Lo studio dei documenti così come tutti gli altri obblighi delle rappresentanze degli insegnanti e degli studenti vengono compensati con CHF 35.- per seduta.

Compenso Speciale

1. I membri del consiglio dell'istruzione ricevono un compenso di CHF 49.50 per ora per le riunioni plenarie e per le riunioni delle sottocommissioni su incarico del consiglio dell'istruzione.

2. Lo studio degli atti e tutte le altre attività dei membri vengono remunerati con CHF 100.- per ogni riunione plenaria.

3. La remunerazione del lavoro della presidenza di una commissione del consiglio dell'istruzione su incarico del consiglio dell'istruzione, che viene assunta da un membro del consiglio, è regolata dalla decisione relativa all'incarico di progetto della Direzione dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport.

Compenso Speciale

1. Le rappresentanti e i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono un compenso forfettario per riunioni, sopralluoghi e altre prestazioni pari a CHF 60.- per ogni ora iniziata. Tale compenso copre in particolare tutte le spese e tutte le attività di preparazione, come ad esempio lo studio dei documenti. Il § 4 non si applica.

Compenso Speciale

1. Membri della Commissione di Ricorso Edilizio ricevono le seguenti indennità

a. per riunioni, sopralluoghi e altre attività: CHF 60.- all'ora;

b. per lo studio degli atti: CHF 120.- per seduta.

2. La determinazione dell'indennità per il presidente avviene nell'ambito della delibera di nomina.

Compenso Speciale

1. I membri esaminatori ricevono per ciascuna candidata o candidato le seguenti retribuzioni

a. per la predisposizione e valutazione di un compito a casa di 5 giorni: CHF 500.-;

b. per la predisposizione, valutazione e revisione di un elaborato in forma di esame scritto, con la commissione d'esame forense che decide la ripartizione tra colui che prepara l'esame e colui che lo rivede,: CHF 400.-;

c. predisposizione e valutazione di un esame orale: CHF 60.-.

2. I membri osservatori e verbalizzanti ricevono per ciascuna candidata o candidato una retribuzione di CHF 40.- per 1 esame orale.

Compenso Speciale

1. I membri ricevono un compenso di CHF 60.- all'ora per riunioni, audizioni, studio degli atti, partecipazione a decisioni circolari e altri compiti ufficiali.

2. La presidente o il presidente riceve un supplemento di CHF 120.- per riunione.

3. L'assunzione della relazione è compensata con un supplemento di CHF 50-200.-, da stabilirsi dalla presidenza per ciascuna relazione.

4. In casi straordinari, la presidenza può aumentare in modo adeguato il compenso per la relazione in rapporto all'impegno richiesto.

Compenso Speciale

1. I membri della Commissione notarile ricevono un compenso di CHF 60 all'ora per riunioni, audizioni, studio degli atti, partecipazione a decisioni in circolazione e altre funzioni ufficiali.

2. La presidente o il presidente della Commissione notarile o di un comitato riceve un'indennità aggiuntiva di CHF 120 per riunione.

3. L'assunzione della relazione viene remunerata con un'indennità stabilita dalla presidenza, compresa tra CHF 50 e 200 per relazione. In casi straordinari, la presidenza può aumentare adeguatamente la remunerazione per la relazione in base alla domanda.

4. Gli esaminatori dell'esame notarile ricevono le seguenti remunerazioni per ciascun candidato

a. per la formulazione e la valutazione di una prova scritta CHF 300;

b. per la formulazione e la valutazione di un esame orale CHF 60;

c. per lo studio degli atti nelle decisioni in circolazione e il tempo di riunione CHF 60 all'ora.

5. Per le collaboratrici e i collaboratori dell'amministrazione cantonale, la partecipazione alla Commissione notarile rientra nel mandato d'ufficio. Non vengono erogati compensi aggiuntivi.

Compenso Speciale

1. I membri ricevono le seguenti retribuzioni

a. per le riunioni, le ispezioni e altre attività

1. per mezza giornata CHF 140.-;

2. per ogni ulteriore ora CHF 35.-;

b. per lo studio degli atti per ogni ora CHF 35.-.

2. La determinazione della retribuzione per la persona che presiede e per il suo sostituto avviene nell'ambito della delibera di nomina.

Compenso Speciale

1. I membri ricevono un’indennità annua forfettaria di CHF 430.- per l’esame dei rapporti di gestione e di revisione delle casse di compensazione familiare autorizzate.

Compenso Speciale

1. La Presidente o il Presidente riceve una remunerazione di CHF 65.- all'ora per le sessioni, lo studio degli atti e tutte le altre prestazioni nell'ambito della sua attività di esperto.

2. I membri della commissione e la segretaria o il segretario ricevono una remunerazione di CHF 60.- all'ora per le sessioni, lo studio degli atti e tutte le altre prestazioni nell'ambito della loro attività di esperti.

3. La segretaria o il segretario riceve, oltre al tempo delle sessioni, anche il tempo impiegato per la tenuta dei verbali, la preparazione dei sopralluoghi e delle udienze di ricorso, l'elaborazione di proposte di decisioni del Consiglio di Stato nonché l'elaborazione di pareri destinati al Tribunale cantonale.

4. La Presidente o il Presidente riceve un supplemento di CHF 120.- per ogni sessione.

Compenso Speciale

1. La remunerazione delle esperte e degli esperti esterni avviene nell'ambito di un rapporto contrattuale. L'importo della remunerazione viene stabilito nell'ambito della delibera elettorale.

Compenso Speciale

1. La Presidente o il Presidente della Commissione Specializzata di Vigilanza sul Ministero Pubblico e sulla Procura dei Minori riceve un compenso di CHF 120.- all'ora per le riunioni, lo studio degli atti e tutte le altre attività nell'ambito delle loro funzioni.

2. I membri della Commissione Specializzata di Vigilanza sul Ministero Pubblico e sulla Procura dei Minori ricevono un compenso di CHF 80.- all'ora per le riunioni, lo studio degli atti e tutte le altre attività nell'ambito delle loro funzioni.

Compenso Speciale

1. Per la disponibilità operativa costante, ai membri dello Stato Maggiore del Cantonale viene corrisposta un'indennità forfettaria annua di CHF 500.- ciascuno.

2. Il compenso dei membri dello Stato Maggiore del Cantonale è pari a CHF 35.- all'ora.

3. I dipendenti del Cantone possono, previa consultazione con il loro superiore, svolgere l'attività accessoria presso lo Stato Maggiore del Cantonale

a. durante l'orario di lavoro e far accreditare il tempo effettivo impiegato sul loro orario di lavoro oppure

b. al di fuori dell'orario di lavoro e ricevere il compenso completo secondo il comma 2.

Compenso Speciale

1. I membri delle seguenti commissioni ricevono un compenso di CHF 60.- all'ora

a. Commissione d'esame per la medicina complementare;

b. Commissione specialistica per psicoterapeuti dei due Basilea;

c. Commissione per la valutazione delle indagini sui rischi;

d. Commissione per la costruzione degli areali;

e. Commissione di nomenclatura;

f. * ...

2. I membri delle commissioni ricevono, oltre al tempo delle riunioni, anche il tempo necessario per la loro attività di esperti, per la preparazione degli esami e per lo studio dei documenti, purché ciò sia ordinato dalla Presidente, dal Presidente o dalla Commissione.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento sulle indennità per i titolari di incarichi accessori e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali del 30 marzo 2004 viene abrogato.

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