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153.18 ARA CH-BL

Ordinanza sull'indennità per mandati a persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente - Ambito di Applicazione (ARA)

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (33)

§ 1 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati ai Lavoratori Dipendenti § 2 Regolamento sulla remunerazione dei mandati a lavoratori dipendenti § 3 Regolamento sulla remunerazione degli incarichi per lavoratori dipendenti § 4 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi a Lavoratori Dipendenti § 5 Regolamento sulla retribuzione degli incarichi per lavoratori dipendenti - Inconvenienti § 6 Regolamento sulla remunerazione degli incarichi per lavoratori dipendenti § 7 Regolamento sulla Remunerazione di Mandati a Lavoratori Dipendenti § 8 Regolamento sulla remunerazione di mandati a lavoratori dipendenti § 9 Regolamento sulla remunerazione di mandati a lavoratori dipendenti § 10 Regolamento sulla remunerazione dei mandati a lavoratori dipendenti § 11 Regolamento sul Compenso per Mandati a Lavoratori Dipendenti § 12 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati ai Lavoratori Dipendenti § 13 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi ai Lavoratori Dipendenti § 14 Regolamento sulla remunerazione per incarichi a lavoratori dipendenti § 15 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati agli Artisti con Impiego Dipendente § 16 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi per Lavoratori Dipendenti § 17 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi a Lavoratori Dipendenti § 18 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati agli Occupati Dipendenti § 19 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati a Lavoratori Dipendenti § 20 Regolamento sull'indennità per incarichi a lavoratori dipendenti § 21 Regolamento sulla remunerazione dei mandati per i lavoratori dipendenti § 22 Regolamento sulla remunerazione dei mandati a lavoratori dipendenti § 23 Regolamento sulla retribuzione degli incarichi a lavoratori dipendenti § 24 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi per i Lavoratori Dipendenti § 25 Regolamento sulla Remunerazione di Mandati a Lavoratori Dipendenti § 26 Regolamento sulla remunerazione dei mandati a lavoratori dipendenti § 28 Regolamento sulla Retribuzione degli Incarichi per Lavoratori Dipendenti § 29 Regolamento sulla remunerazione dei mandati per lavoratori dipendenti § 30 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi ai Lavoratori Dipendenti § 32 Regolamento sulla Remunerazione degli Incarichi per Lavoratori Dipendenti § 33 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati ai Lavoratori Dipendenti § 34 Regolamento sulla Remunerazione dei Mandati a Lavoratori Dipendenti § 35 Regolamento sulla remunerazione dei mandati ai lavoratori dipendenti

Testo normativo (33 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica ai lavoratori dipendenti che assumono mandati per il Canton Basilea Campagna e non sono dipendenti ai sensi del § 1 e § 2 della legge del 25 settembre 1997 sui rapporti di lavoro dei collaboratori e delle collaboratrici del Cantone (Legge sul personale).

1. Disposizioni Generali

1. Gli incaricati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono denominati Mandatari.

2. I rapporti contrattuali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento sono denominati Rapporti di Mandato.

3. La determinazione di un'attività lavorativa subordinata è soggetta alle disposizioni del diritto svizzero in materia di assicurazioni sociali e fiscale.

1. Disposizioni Generali

1. Il rapporto di mandato è concordato contrattualmente.

2. Dal contratto sorge solo un diritto al compenso per le prestazioni effettuate.

3. Un compenso per le prestazioni non effettuate è corrisposto solo se era stato esplicitamente concordato in tal caso e se le prestazioni non sono state effettuate per cause non imputabili ai mandatari, a causa del comportamento del Cantone di Basilea Campagna.

1. Disposizioni Generali

1. La retribuzione avviene di norma sulla base delle ore lavorate.

2. Le retribuzioni calcolate su base oraria vengono registrate con precisione al mezz'ora.

3. In caso contrario, la retribuzione è concordata come forfait.

1. Disposizioni Generali

1. Laddove non siano previste disposizioni divergenti e non siano stati concordati importi forfettari, l'importo ordinario della retribuzione per gli incarichi svolti in giorni festivi e tra le ore 20:00 e le ore 06:00 è aumentato di CHF 10.- per ora.

2. Le indennità di reperibilità sono concesse solo se tali indennità sono esplicitamente previste per l'attività corrispondente nel presente regolamento e se la retribuzione non è stata concordata come forfait.

1. Disposizioni Generali

1. Le spese possono essere rimborsate al massimo secondo le tariffe del Regolamento del 15 giugno 1999 sul rimborso delle spese.

2. Di norma non viene rimborsato il costo per il viaggio di andata e ritorno al luogo di intervento.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di attività accessoria di lieve entità secondo la legislazione sulle assicurazioni sociali AHV, di regola si rinuncia alla riscossione dei contributi AHV/IV/EO/AD. Su richiesta del mandante, anche un'attività accessoria di lieve entità può essere sottoposta alle assicurazioni sociali.

2. I mandanti sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni professionali e, al raggiungimento del limite legale, anche contro gli infortuni non professionali.

3. In caso di rapporto di mandato ininterrotto, si applicano le disposizioni della cassa pensioni per i dipendenti del Cantone.

1. Disposizioni Generali

1. Gli incaricati hanno diritto all'erogazione delle indennità familiari (assegni per i figli e assegni di formazione) in conformità con la legge introduttiva del 7 maggio 2009 alla legge federale sugli assegni familiari.

2. Dal rapporto di mandato non nasce alcun diritto agli assegni educativi.

1. Disposizioni Generali

1. Dal rapporto di mandato non nasce alcun diritto alle ferie o ai permessi retribuiti.

1. Disposizioni Generali

1. Dal rapporto di mandato non sorge alcun diritto a una tredicesima mensilità.

1. Disposizioni Generali

1. Il calcolo del compenso avviene di norma mensilmente, ma almeno una volta all'anno.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di malattia o infortunio, i mandatari hanno diritto al pagamento delle prestazioni concordate, tuttavia non oltre la risoluzione del contratto.

2. In caso di maternità, i mandatari hanno diritto alle prestazioni secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (EOG).

3. Inoltre, i mandatari mantengono i loro diritti derivanti dalle assicurazioni sociali.

1. Disposizioni Generali

1. Se nel contratto non è concordato un termine diverso, ciascuna parte può recedere unilateralmente dal contratto per la fine del mese successivo.

1. Disposizioni Generali

1. Una particolare compensazione per mandati a dipendenti del Cantone di Basilea Campagna può avvenire solo se il mandato non rientra nei compiti del dipendente e viene svolto al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Per l'assunzione di mandati, i dipendenti del Cantone di Basilea Campagna devono ottenere in anticipo un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività accessoria dalla loro autorità di assunzione.

1. Disposizioni Generali

1. Salvo quanto diversamente previsto, non vi è alcun adeguamento automatico delle tariffe di retribuzione all'inflazione.

2. Il Consiglio di Stato verifica regolarmente le tariffe di retribuzione e le adatta alle circostanze.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio del personale può emanare linee guida per l'applicazione di questo regolamento.

1. Disposizioni sui Compensi

1. Per le attività di traduzione affidate a interpreti e traduttori qualificati è prevista una retribuzione oraria di CHF 70.-.

2. Per incarichi particolarmente impegnativi può essere concessa una retribuzione oraria aumentata di CHF 90.- agli interpreti e traduttori con esperienza professionale pluriennale e laurea universitaria completata.

Tariffe di compensazione

1. L'attività di controllo viene compensata a salario orario nella fascia salariale 20, valore di riferimento 9.

1. Disposizioni sui Compensi

1. La tariffa di compensazione ammonta a CHF 42.- all'ora.

2. Con il forfait sono compensate eventuali spese.

Tariffe di compensazione

1. L'attività peritale nel settore dell'affidamento e dell'adozione dei minori è compensata in maniera forfettaria a CHF 140.- all'ora in base al tempo effettivamente impiegato.

Tariffe di compensazione

1. L'attività di esperto nella scuola secondaria di secondo grado viene retribuita a ore, in base al tempo effettivamente impiegato.

2. Per le esperte e gli esperti non al servizio del cantone, il compenso orario per gli esami di maturità, di diploma e per gli esami di maturità professionale è determinato in base alla fascia salariale della funzione principale per le materie scientifiche e al valore di esperienza 7.

3. Per le esperte e gli esperti non al servizio del cantone, il compenso per la collaborazione nei procedimenti di qualificazione (esami intermedi e esami finali di apprendistato) della formazione professionale di base si determina come segue

a. * Esperte ed esperti d'esame: CHF 45.- all'ora;

b. * Capo esperte ed esperti: CHF 60.- all'ora.

4. Il tempo impiegato per l'attività di esperto comprende: preparazione dell'esame, partecipazione agli esami, correzioni, discussioni e conferenze.

Tariffe di compensazione

1. La direzione organizzativa dei lavori di orientamento (11º anno scolastico) nei licei del Cantone Basilea Campagna è remunerata secondo la fascia salariale 13, valore di esperienza 8.

Tariffe di compensazione

1. La Direzione dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport può erogare compensi nell'ambito del bilancio per le seguenti categorie

a. Conferenze, letture di poesie e recitazioni;

b. Spiegazioni durante visite guidate ed escursioni.

2. Il compenso ammonta, inclusa una discussione successiva, per la categoria a

a. fino a 30 minuti: CHF 90.-;

b. fino a 60 minuti: CHF 160.-;

c. fino a 90 minuti: CHF 220.-;

d. fino a 120 minuti: CHF 280.-;

e. oltre 120 minuti: CHF 350.-.

3. Il compenso per la categoria b ammonta a CHF 60.- per una durata fino a 60 minuti, oltre tale durata a CHF 120.-.

4. Ai dipendenti del Cantone non viene riconosciuta alcuna remunerazione. Ai dipendenti a tempo parziale nell'amministrazione cantonale, purché agiscano al di fuori dell'ambito del loro incarico ufficiale, può essere erogato un tale compenso.

1. Disposizioni sui Compensi

1. Le retribuzioni per le ore straordinarie delle insegnanti a tempo indeterminato e per l'istruzione continua degli insegnanti impiegati avviene in base al corso impartito secondo un criterio unitario.

2. Le retribuzioni per le lezioni di insegnamento sono

a. Corsi di lingue, corsi di matematica, corsi di informatica, corsi di formazione professionale specifica, corsi di formazione generale: CHF 103,05;

b. Corsi di dattilografia, corsi di laboratorio, corsi di sport: CHF 81,70.

3. Le retribuzioni secondo il paragrafo 2 sono basate sull'indice dei salari del Cantone di Basilea-Campagna del 2001 e vengono adeguate in base alla tabella salariale.

Tariffe di compensazione

1. Le remunerazioni di esperte ed esperti esterni avvengono sulla base di una retribuzione oraria secondo la fascia salariale 10, valore di riferimento 10.

Tariffe di compensazione

1. L'assistenza agli insegnanti da parte di personale specializzato o mentori è retribuita con CHF 52.50 all'ora.

2. Nell'ambito della scuola dell'obbligo, i costi devono essere preventivati dall'Ufficio delle scuole pubbliche; nell'ambito delle scuole superiori, dalle scuole stesse.

Tariffe di compensazione

1. La retribuzione per ora di corso di 60 minuti è di CHF 150.-.

2. La retribuzione per giornata di insegnamento è di CHF 1'200.-. È considerata giornata di insegnamento un corso con almeno 7 ore di corso di 60 minuti in un giorno.

3. In caso di più di 16 partecipanti, può essere impiegato un co-responsabile del corso.

4. Con la retribuzione sono coperti i costi di preparazione e le eventuali spese. Sono esclusi i costi di viaggio da e verso il luogo del corso quando il responsabile del corso proviene da un luogo al di fuori della rete del tariffario del Keinverbund Nordwestschweiz.

1. Disposizioni sui Compensi

1. Le tariffe giornaliere per la conduzione del corso sono

a. CHF 2'000.- al giorno per seminari di sviluppo del personale;

b. CHF 2'200.- al giorno per corsi di formazione per la leadership;

c. CHF 1'200.- al giorno per seminari IT/utenti computer;

d. CHF 100.- all'ora per corsi di sport e salute.

2. Per eventi di formazione di mezza giornata, la tariffa giornaliera si riduce della metà.

3. I/le docenti di corsi interi e di mezza giornata possono richiedere un massimo di CHF 200.- per spese effettivamente sostenute (esclusi i costi per il viaggio verso il luogo di lavoro) per ciascuna sessione di formazione.

Tariffe di compensazione

1. Per la direzione di corsi sportivi e altre attività nell'ambito dell'istruzione sportiva e della promozione dello sport si applicano i seguenti criteri di indennizzo

a. Relazioni: a ore CHF 150.-, intera giornata massimo CHF 1'200.-;

b. Preparazione e ripasso (incluse spese generali): forfait CHF 150.-;

c. Riunioni preliminari dei corsi e altre riunioni: forfait CHF 25-50.-;

d. Rimborso delle spese per la propria tessera sportiva invernale/stagionale: intera giornata massimo CHF 25.-;

e. Supervisione, affiancamento e valutazione delle tesi di diploma: forfait CHF 300.-;

f. Direzione di un evento: a ore CHF 50.-; intera giornata: massimo CHF 200.-; Compenso forfettario per associazioni/organizzazioni: forfait CHF 200.-;

g. Supervisione e accompagnamento da parte di dipendenti dell'Ufficio Sport: a ore CHF 40.-; intera giornata massimo CHF 200.-;

h. Corsi di formazione

1. * Direzione responsabile del corso, intera giornata, minimo 6 ore: CHF 360.-;

2. Preparazione e ripasso: GK, forfait: CHF 250.-, MF, forfait: CHF 130.-;

3. * Direzione della classe: intera giornata, minimo 6 ore: CHF 360.-; a ore per interventi più brevi: CHF 60.-;

i. * Direzione del corso nella formazione continua degli insegnanti: criteri secondo § 28 per le direzioni dei corsi di aggiornamento scolastico dell'Ufficio delle Scuole Popolari;

j. Direzione del campo

1. * Direzione del campo nelle settimane sportive: intera giornata, 6-12 ore, con pernottamento: CHF 300.-; intera giornata, 6-12 ore, senza pernottamento: CHF 220.-;

2. * Direzione del campo senza formazione riconosciuta per settimane sportive: intera giornata, con pernottamento: CHF 150.-; intera giornata, senza pernottamento: CHF 100.-;

3. Ricognizione: intera giornata, con pernottamento: CHF 200.-; intera giornata, senza pernottamento: CHF 150.-;

k. Direzione della classe

1. * Direzione della classe per dirigenti e specialisti J+S/ESA con formazione (ad es. pedagogisti sociali, fisioterapisti): intera giornata, con pernottamento: CHF 200.-; intera giornata, senza pernottamento: CHF 170.-;

2. Giorno finale in base all'impegno: a ore: CHF 25-50.-;

3. Specialisti, ad es. guide alpine: intera giornata, con pernottamento: CHF 450.-;

l. Capo principale Talent Eye

1. Direzione di un allenamento di 75 minuti incl. preparazione e ripasso: forfait CHF 100.-;

2. Allenamento di prova normale (affiancamento e supervisione): forfait CHF 100.-;

3. Allenamento di prova prolungato (previo accordo): forfait massimo CHF 150.-;

4. Colloqui con i genitori, preparazione ed esecuzione: a ore CHF 50.-;

5. Forfait riunione: forfait CHF 50.-;

6. Test di ammissione, intermedio, finale (incl. preparazione): forfait fino a 3 ore CHF 100.-; forfait da 3 ore CHF 200.-;

m. Assistente Talent Eye e responsabile dei test

1. Direzione di un allenamento di 75 minuti: forfait CHF 100.-;

2. Test di ammissione, intermedio, finale per test: forfait CHF 100.-.

1. Disposizioni sui Compensi

1. La conduzione di un corso è retribuita come segue

a. * Corsi di gruppo con CHF 310.-;

b. * Corsi individuali con CHF 232,50.

2. La preparazione di corsi, intervisioni e supervisioni è retribuita con CHF 62.- all'ora.

3. Colloqui individuali e di coppia sono retribuiti con CHF 93.- all'ora.

Disposizioni finali

1. I contratti in corso sono adeguati alle disposizioni del presente regolamento nel rispetto dei termini di disdetta.

Disposizioni finali

1. Vengono modificate

a. Il regolamento del 15 marzo 2005 relativo alle tariffe scolastiche nelle scuole del Cantone Basilea Campagna è modificato come segue: ...

b. Il regolamento del 26 marzo 1991 relativo alle retribuzioni per l'insegnamento nei corsi di formazione continua delle scuole professionali tecnico-industriali è modificato come segue: ...

c. Il regolamento del 17 marzo 2009 sulla organizzazione e l'esecuzione delle procedure di qualificazione della formazione professionale di base è modificato come segue: ...

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