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153.15 CH-BL

Ordinanza sul rimborso delle spese - Ambito di applicazione

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

**Generale**

1. Laddove non diversamente specificato, le seguenti disposizioni si applicano a tutte le persone soggette alla legge sui rapporti di lavoro del personale del Cantone (Legge sul Personale) del 25 settembre 1997.

2. La Direzione delle Finanze e delle Chiese può emanare direttive per l'applicazione.

**Generale**

1. I superiori, così come le dipendenti e i dipendenti, devono assicurarsi che le spese da rimborsare siano limitate al necessario.

2. Quando per determinate spese sono previste indennità forfettarie, vengono rimborsate esclusivamente queste.

3. Se le spese, per le quali è generalmente possibile un rimborso secondo questo regolamento, sono compensate da una terza persona o da un centro di contabilità (come all'interno di costi di corsi, progetti o inviti), il diritto al rimborso decade.

4. I mezzi di trasporto pubblici devono essere utilizzati come prima scelta. L'uso di veicoli motorizzati privati è consentito se

a. in tal modo si risparmiano notevolmente tempo o costi, oppure

b. l'impiego di tale veicolo risulta più efficiente per ragioni organizzative del lavoro.

**Generale**

1. Le autorità competenti regolano chi è responsabile per le autorizzazioni delle spese.

2. Di norma, l'autorizzazione dell'istanza competente per le spese deve essere richiesta prima che queste vengano effettuate.

3. Piccole spese che derivano direttamente dall'espletamento dei compiti sono generalmente considerate autorizzate, a meno che non ci siano istruzioni contrarie da parte dell'istanza competente.

**Generale**

1. Il consiglio di governo può decidere di utilizzare indennità forfettarie anziché un conteggio individuale delle spese.

2. La decisione stabilisce quali spese sono coperte dalle indennità forfettarie e quali possono essere ancora richieste.

3. Con l'erogazione di un'indennità forfettaria, le piccole spese fino a CHF 50.- di questo tipo non potranno più essere richieste in alcun caso.

4. Le decisioni relative alle indennità forfettarie sono comunicate all'amministrazione fiscale e all'ufficio del personale.

**Generale**

1. Il rendiconto spese deve essere firmato dai dipendenti, con la possibilità di equiparare una firma elettronica a quella autografa.

2. Gli importi non forfettizzati devono essere comprovati tramite giustificativi; da ciò sono esclusi i costi per l'uso del trasporto pubblico.

**Generale**

1. Le note spese devono essere verificate dagli uffici designati dalle autorità di assunzione.

2. Il controllo finanziario rimane riservato.

**Viaggi di Servizio**

1. Viaggi di servizio aventi diritto a indennizzo devono derivare direttamente e necessariamente dall'esecuzione dell'incarico lavorativo oppure essere intrapresi al fine di partecipare a corsi, conferenze, convegni, fiere di settore, riunioni di associazioni professionali e simili.

2. I viaggi dal luogo di residenza al luogo di lavoro contrattualmente concordato e ritorno non sono considerati viaggi di servizio. L'autorità competente può concedere eccezioni.

**Viaggi di Servizio**

1. Per l'utilizzo dei trasporti pubblici, le indennità sono erogate come segue

a. per le destinazioni nell'area della comunità tariffaria della Svizzera nord-occidentale, i costi per i viaggi in 2a classe;

b. * per altri viaggi in treno, i costi di viaggio in 2a o 1a classe. In questo, vengono erogati i costi relativi alla classe effettivamente utilizzata.

2. Se le spese per il trasporto pubblico in un anno solare superano il doppio del prezzo di un abbonamento metà-prezzo annuale (prezzo al 1° gennaio dell'anno in questione), per l'importo eccedente sono rimborsati solo i prezzi metà-prezzo e, in caso di viaggi all'estero, eventuali prezzi ridotti.

2bis Ai titolari di abbonamenti metà-prezzo e generali privati viene erogato lo stesso importo come se non avessero tale abbonamento.

2ter Se ai dipendenti viene fornito un abbonamento trasferibile (abbonamento generale impersonale, U-Abo, ecc.), questo è da utilizzare e non sorge alcun ulteriore diritto a un'indennità.

3. Per l'uso di veicoli a motore privati, vengono erogate per ogni chilometro effettivamente percorso per viaggi di servizio e interventi di picchetto le seguenti indennità

a. Automobile CHF 0.70

b. Motociclette CHF 0.25

4. Per i viaggi in aereo, sono rimborsati i costi del volo più economico.

5. Se si preferisce l'uso del veicolo privato anziché dei mezzi di trasporto pubblici, sebbene questi ultimi sarebbero stati più convenienti, sono erogate solo le indennità secondo il paragrafo 1.

6. ...

**Viaggi di Servizio**

1. Qualora si verifichi un danno a un veicolo a motore fornito dal Cantone o a un veicolo privato utilizzato per scopi di servizio che non sia coperto da terzi, le autorità di assunzione o la Direzione dell'educazione, cultura e sport nelle scuole devono sostenere una franchigia di CHF 500.-.

2. L'autorità di assunzione o la Direzione dell'educazione, cultura e sport per il personale docente possono, su richiesta della commissione per la regolamentazione della franchigia per danni ai veicoli, addebitare in tutto o in parte la franchigia ai dipendenti, se il danno è stato causato da loro in modo illecito e intenzionale o per grave negligenza.

3. Le segnalazioni di danni a veicoli forniti dal Cantone devono essere presentate immediatamente all'ufficio dei lavori pubblici, allegando un rapporto dell'incidente, uno schizzo della situazione e il modulo di danno firmato dal responsabile del servizio. L'ufficio dei lavori pubblici invia immediatamente una copia della segnalazione di danno in arrivo all'ufficio di coordinamento delle assicurazioni su beni e responsabilità civile e li informa tempestivamente, al termine dei sinistri casco, sull'importo del danno.

3bis. Le segnalazioni di danni a veicoli privati utilizzati per scopi di servizio devono essere comunicate all'ufficio di coordinamento delle assicurazioni su beni e responsabilità civile presso l'amministrazione finanziaria, allegando i documenti menzionati al paragrafo 3.

4. Se si verifica un danno di responsabilità civile durante l'uso di un veicolo a motore privato, al dipendente deve essere rimborsata la perdita del bonus assicurativo, a condizione che non possa essergli imputata grave negligenza. La Direzione delle finanze e delle chiese decide, dopo aver consultato l'autorità di assunzione competente e il dipendente che ha causato il danno, se accollarsi il sovrappremio derivato dal declassamento o il risarcimento pagato dall'assicurazione di responsabilità civile.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese particolari

1. In caso di un impegno di servizio che non può essere adempiuto né nel luogo di lavoro fisso né nel luogo di residenza, i dipendenti hanno diritto a un'indennità forfettaria secondo quanto previsto dal § 10.

2. Se per motivi organizzativi di lavoro è necessario pernottare fuori, esiste il diritto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per l'alloggio e la prima colazione.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese particolari

1. Le indennità forfettarie per il vitto ammontano per

a. Prima colazione in caso di partenza necessaria dal domicilio prima delle 06:00 o in caso di pernottamento precedente, purché la colazione non sia inclusa nei costi del pernottamento: CHF 7.-;

b. Pranzo: CHF 20.-;

c. Cena in caso di pernottamento fuori sede o di ritorno necessario dopo le 19:30: CHF 20.-.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese particolari

1. I collaboratori che organizzano riunioni, conferenze, negoziazioni, audizioni, sopralluoghi o assemblee sono risarciti per le spese di consumazioni appropriate nella misura effettivamente sostenuta.

2. Se eccezionalmente insorgono spese per terzi a carico di una collaboratrice o di un collaboratore, queste sono risarcibili fino a un importo massimo di CHF 60.- per persona. Il rimborso spese per terzi che lavorano anch’essi per il Cantone è escluso da questa disposizione.

3. Se vengono stabiliti compensi forfettari da parte di terzi organizzatori, si applicano queste tariffe.

4. Ai collaboratori che, in base al § 9, hanno diritto a un’indennità forfettaria e che non possono scegliere dove mangiare, sono eccezionalmente rimborsati i costi effettivi, se forniscono una motivazione oggettiva.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese particolari

1. L'acquisto di abbigliamento da lavoro specifico e richiesto dal Cantone avviene di norma da parte dell'autorità di assunzione. Qualora l'acquisto avvenga eccezionalmente da parte della dipendente o del dipendente, l'autorità di assunzione fornirà un rimborso adeguato dietro presentazione della fattura.

2. La pulizia e la manutenzione dell'abbigliamento da lavoro specifico e richiesto dal Cantone sono generalmente a carico dell'autorità di assunzione. Qualora ciò debba avvenire eccezionalmente da parte della dipendente o del dipendente, l'autorità di assunzione stabilisce una compensazione annuale forfettaria o si fa carico delle spese dietro presentazione della fattura.

3. Per la manutenzione e la pulizia della divisa della polizia, la Direzione della Sicurezza stabilisce una compensazione annuale forfettaria.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese speciali

1. Altre spese funzionali di modico valore, che non possono essere effettuate tramite un punto di acquisto previsto né tramite fattura, vengono rimborsate ai dipendenti dietro presentazione della ricevuta originale o di una ricevuta personale, qualora la presentazione di una ricevuta originale non sia possibile o ragionevole.

Vitto e alloggio, spese accessorie, spese speciali

1. Le autorità di assunzione possono riconoscere ai dipendenti, che in ragione della loro funzione non possono prestare servizio nei vigili del fuoco, un'indennità pari all'importo del contributo sostitutivo del servizio antincendio.

2. L'indennità è soggetta a imposizione fiscale e previdenziale.

Rimborso spese per spese specifiche scolastiche

1. Per le settimane di lavoro, gli scambi di classe e i soggiorni linguistici che si svolgono al di fuori del comune scolastico di appartenenza, è concesso il rimborso spese ad un massimo di 2 docenti per classe.

2. Per i campi scuola al livello secondario II, ai capi gruppo (massimo 2 per classe) verrà corrisposta una somma forfettaria per il vitto e l'alloggio. La somma forfettaria è stabilita dall'ufficio della formazione professionale, delle scuole medie superiori e delle università.

3. Per i viaggi di istruzione al livello secondario II, è concesso il rimborso spese ad un massimo di 2 docenti per classe. L'importo del rimborso spese è stabilito dall'ufficio della formazione professionale, delle scuole medie superiori e delle università.

Rimborso spese per spese specifiche scolastiche

1. Per l'uso di mezzi informatici privati come strumenti di lavoro, il personale docente delle scuole secondarie di I e II grado riceve un contributo forfettario annuale.

2. Il contributo forfettario ammonta per anno scolastico a

a. CHF 200.- per un impegno tra il 51-100 %;

b. CHF 100.- per un impegno tra il 15-50 %;

c. CHF 50.- per un impegno inferiore al 15 %.

3. I membri delle direzioni delle scuole secondarie di I e II grado ricevono un contributo forfettario di CHF 200.- all'anno per l'uso di dispositivi mobili privati. Sono esclusi da tale beneficio i collaboratori ai quali il Cantone fornisce un dispositivo corrispondente.

4. I requisiti per l'erogazione del contributo sono il rispetto dei requisiti minimi per l'uso di dispositivi privati, stabiliti dal Comitato di Gestione dell'Informatica Scolastica (CGIS), e la firma dell'apposita direttiva.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento riguardante il rimborso spese (Regolamento Spese) del 13 dicembre 1983 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999.

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