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Ordinanza sui diritti salariali dei collaboratori in caso di incapacità lavorativa per malattia o infortunio - Ambito di Applicazione

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (24)

§ 1 Regolamento sui Diritti Salariali dei Dipendenti in Caso di Inabilità al Lavoro dovuta a Malattia o Infortunio § 2 Regolamento sui Diritti Salariali dei Collaboratori in caso di Inabilità al Lavoro per Malattia o Infortunio § 3 Regolamento sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio - Contratto di lavoro a tempo indeterminato § 3a Regolamento sui Diritti di Retribuzione dei Dipendenti in caso di Incapacità Lavorativa per Malattia o Infortunio § 4 Regolamento sui Diritti Salariali delle Dipendenti e dei Dipendenti in caso di Incapacità Lavorativa per Malattia o Infortunio § 5 Regolamento sui diritti salariali delle dipendenti e dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio § 5a Regolamento sui diritti salariali dei collaboratori in caso di impossibilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio § 6 Regolamento sui Diritti Salariali delle Dipendenti e dei Dipendenti in caso di Inabilità al Lavoro per Malattia o Infortunio § 7 Regolamento sui Diritti Retributivi dei Dipendenti in Caso di Inabilità al Lavoro a Causa di Malattia o Infortunio § 8 Regolamento sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio § 9 Regolamento sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio § 10 Regolamento sui Diritti di Retribuzione dei Dipendenti in Caso di Incapacità Lavorativa per Malattia o Infortunio § 11 Regolamento sui diritti salariali delle dipendenti e dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio § 12 Decreto sui Diritti Salariali dei Dipendenti in Caso di Inabilità al Lavoro per Malattia o Infortunio - Obbligo di Informazione § 13 Ordinanza sui diritti salariali dei dipendenti in caso di inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio § 14 Regolamento sui diritti salariali delle dipendenti e dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio § 15 Regolamento sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio § 16 Regolamento sui diritti salariali delle collaboratrici e dei collaboratori in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio § 17 Regolamento sui Diritti di Retribuzione dei Dipendenti in Caso di Inabilità al Lavoro a Causa di Malattia o Infortunio § 18 Regolamento sulle rivendicazioni salariali di dipendenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio § 19 Regolamento sui Diritti Retributivi delle Lavoratrici e dei Lavoratori in Caso di Inabilità al Lavoro a Causa di Malattia o Infortunio § 19a Regolamento sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa per malattia o infortunio § 20 Regolamento sui diritti salariali delle dipendenti e dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio § 21 Regolamento sui Diritti alla Retribuzione dei Dipendenti in caso di Inabilità al Lavoro dovuta a Malattia o Infortunio

Testo normativo (24 Articoli)

**Generale**

1. Questo regolamento si applica alle collaboratrici e ai collaboratori secondo il § 1 e § 3 della legge sul personale.

2. Questo regolamento si applica ai giudici a titolo accessorio, nella misura in cui è applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

3. Rimangono salve le disposizioni divergenti contenute in altre leggi, decreti o regolamenti.

**Generale**

1. Inabilità al lavoro si intende un impedimento totale o parziale nell'esercizio dei doveri contrattuali di lavoro a causa di malattia o infortunio.

2. Le ferie o cure prescritte dal medico (come le cure termali) possono essere considerate del tutto o in parte come inabilità al lavoro.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di inabilità lavorativa dopo il periodo di prova, la retribuzione concordata contrattualmente, comprensiva di eventuali indennità sociali, è corrisposta dal 1° giorno di inabilità lavorativa e per un massimo di 730 giorni per evento. Fatte salve le disposizioni di cui al § 4 paragrafo 2.

2. L'inabilità lavorativa che viene interrotta dalla ripresa del lavoro per meno di 90 giorni di calendario è considerata continuativa, a meno che non risulti da certificato medico di fiducia che sia dovuta a malattie o incidenti diversi.

3. In caso di variazione del grado di occupazione, per il calcolo della retribuzione è determinante la media delle ore lavorate nei 6 mesi immediatamente precedenti l'insorgenza della malattia o dell'incidente.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. Ai collaboratori e alle collaboratrici eletti dal popolo, dal consiglio del distretto, dal consiglio di governo o dal tribunale cantonale, in caso di incapacità lavorativa, verrà corrisposto il salario concordato contrattualmente, inclusi eventuali supplementi sociali, a partire dal 1° giorno di incapacità lavorativa e per un massimo di 730 giorni per ciascun caso.

2. Le disposizioni del § 3 comma 2 e comma 3 si applicano mutatis mutandis.

3. Se il rapporto di lavoro termina a causa della mancata rielezione o perché il/la collaboratore/collaboratrice non si sottopone alla rielezione a causa di incapacità lavorativa e l'incapacità lavorativa si protrae oltre il termine del periodo di mandato, il diritto al salario si estingue solo al momento del recupero della capacità lavorativa, al più tardi comunque alla scadenza dell'obbligo di pagamento del salario ai sensi del comma 1.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. Nel contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di inabilità al lavoro, sussiste il seguente diritto al pagamento del salario

a. per una durata contrattuale fino a 1 mese: nessun diritto;

b. per una durata contrattuale superiore a 1 mese e fino a 3 mesi: salario per 1 settimana (corrispondente a 7 giorni di calendario);

c. per una durata contrattuale superiore a 3 e fino a 14 mesi: salario pieno per 3 mesi e salario a metà per ulteriori 3 mesi;

d. per una durata contrattuale superiore a 14 mesi: pagamento del salario secondo § 3.

1bis Nei contratti a tempo determinato consecutivi e senza interruzioni nell'ambito del diritto del personale cantonale, il diritto al pagamento del salario si determina in base alla durata complessiva cumulativa dei contratti a tempo determinato consecutivi.

2. La durata del pagamento del salario in caso di inabilità al lavoro durante il periodo di prova segue i principi del comma 1.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. Le autorità di assunzione possono ridurre, negare o richiedere la restituzione dei pagamenti salariali nei seguenti casi

a. indurre intenzionalmente un'inabilità lavorativa;

b. comportamento negligente durante l'inabilità lavorativa comunicata;

c. visita medica intenzionalmente ritardata;

d. influenza negativa sul decorso della guarigione imputabile a sé stessi;

e. mancato rispetto dell'obbligo di informazione e notifica;

f. rifiuto di cedere le pretese contro terzi.

2. Se, in caso di inabilità lavorativa per infortunio, vengono ridotte o non erogate prestazioni assicurative in conformità alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI) del 20 marzo 1981, ciò vale anche per il pagamento del salario ai sensi dei § 3 e § 4.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. I dipendenti che risultano inabili al lavoro a causa di un infortunio o di una malattia ricevono un'indennità di malattia pari al loro precedente salario netto percepito.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. Se un rapporto di lavoro termina per licenziamento ordinario da parte dell'autorità competente e l'incapacità lavorativa persiste, il diritto alla retribuzione si estingue solo al ritorno della capacità lavorativa, comunque non oltre la scadenza dell'obbligo di pagamento del salario ai sensi dei § 3 e § 4.

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa

1. Il Consiglio di Governo può, su richiesta dell'Ufficio del Personale, concedere nei casi di difficoltà un pagamento salariale pieno o ridotto oltre la durata menzionata nei § 3 e § 4.

Assicurazione contro gli infortuni

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni rimane pienamente valida fino all'inizio di un nuovo impiego, ma non oltre 31 giorni di calendario.

2. Durante un congedo non retribuito fino a 31 giorni di calendario, i dipendenti rimangono assicurati contro le conseguenze di infortuni. Se il congedo non retribuito si protrae per più di 31 giorni di calendario, l'autorità di assunzione, a nome e per conto del dipendente, stipula un'assicurazione collettiva concordata ai sensi del VVG dal 32° giorno di calendario fino all'ultimo giorno del congedo non retribuito, ma non oltre 730 giorni.

Prestazioni di Terzi

1. Durante il periodo di pagamento del salario, le indennità giornaliere e le rendite derivanti da assicurazioni malattia, infortuni, invalidità e responsabilità civile spettano al datore di lavoro. Durante il periodo in cui viene corrisposto il mezzo salario, solo la parte che eccede il salario pieno spetta al datore di lavoro.

2. Le richieste di riparazione morale e le compensazioni per danni all'integrità spettano in ogni caso alla dipendente o al dipendente.

Prestazioni di Terzi

1. Alla dipendente o al dipendente con un danno alla salute coperto, totalmente o parzialmente, dall'assicurazione militare o da un'istituzione equiparata, l'autorità di assunzione corrisponde lo stipendio secondo quanto previsto dai § 3 e § 4 al termine del servizio.

Obblighi delle dipendenti e dei dipendenti

1. Ogni inabilità lavorativa deve essere immediatamente comunicata all'ufficio superiore.

2. L'autorità di assunzione tiene un controllo scritto sulle assenze.

Obblighi delle dipendenti e dei dipendenti

1. Se l'incapacità lavorativa dura più di 5 giorni di calendario, è necessario fornire un certificato medico, dal quale risultino la probabile durata dell'assenza e il grado di incapacità lavorativa.

1bis. In caso di assenze brevi ripetute, un certificato medico può essere richiesto in casi giustificati già prima.

2. I costi del certificato medico sono a carico della dipendente o del dipendente.

3. Il certificato medico deve essere presentato all'autorità di assunzione. Viene inserito nel dossier personale.

Obblighi delle dipendenti e dei dipendenti

1. Se, al termine della durata presumibile dell'assenza certificata dalla dottoressa o dal dottore, non è possibile riprendere il lavoro, è necessario presentare immediatamente un nuovo certificato.

Obblighi delle dipendenti e dei dipendenti

1. Le prestazioni ai sensi della LAMal, dell'assicurazione militare federale, dell'assicurazione invalidità federale e di istituzioni simili in patria e all'estero, nonché ogni modifica delle prestazioni, devono essere comunicate senza indugio all'autorità di assunzione al momento del loro annuncio o esecuzione.

Varie

1. L'autorità di nomina può disporre l’esame della dipendente o del dipendente da parte di un medico fiduciario.

2. I costi di questo esame sono a carico dell'autorità di nomina.

3. Se il medico fiduciario giunge a una diversa valutazione medica dell'incapacità lavorativa rispetto a quella del medico consultato dalla dipendente o dal dipendente, il referto del medico fiduciario è determinante.

4. Gli esami effettuati da un medico fiduciario possono essere disposti durante il periodo di continuazione del pagamento dello stipendio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Varie

1. Le collaboratrici e i collaboratori devono, su richiesta, esonerare i medici curanti dall'obbligo di segretezza nei confronti dei medici di fiducia.

2. Il medico di fiducia è tenuto alla riservatezza e deve rispettare il segreto professionale ai sensi dell'Art. 321 del Codice Penale Svizzero nei confronti dei dipendenti dell'autorità di assunzione.

Varie

1. Se una dipendente o un dipendente si ammala o subisce un infortunio durante le ferie in modo tale da causare un'incapacità lavorativa, i giorni di ferie persi a causa del problema di salute possono essere recuperati se

a. il problema di salute dura più di 3 giorni di calendario,

b. i giorni di malattia o infortunio sono confermati da un certificato medico rilasciato nel luogo di villeggiatura e

c. non vi è colpa grave propria.

2. La problematica di salute deve essere comunicata immediatamente all'autorità competente per l'impiego.

Disposizioni finali e transitorie

1. In caso di incapacità lavorativa preesistente a causa di malattia o infortunio al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, la durata del mantenimento della retribuzione ai sensi del § 3 e del § 4 verrà calcolata a partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa.

Disposizioni finali e transitorie

1. La durata della continuazione del pagamento del salario ai sensi del § 4 paragrafo 1bis non si applica, se l'incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio è avvenuta prima dell'entrata in vigore di questa disposizione.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con il presente regolamento vengono abrogati

a. Il regolamento del Consiglio del Governo del 24 maggio 1977 sui diritti salariali dei dipendenti in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio;

b. Il regolamento del 1° marzo 1988 relativo ai dipendenti temporanei.

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