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Ordinanza sul piano sociale - Scopo e Ambito di Applicazione

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Se i programmi di riduzione o le ristrutturazioni portano alla soppressione o all'adattamento di posti ai sensi del § 19 cpv. 3 lett. b della legge sul personale, comportando il licenziamento di presumibilmente più di 4 dipendenti, le autorità di assunzione sono obbligate a prevedere misure di accompagnamento conformi a questo regolamento e al loro finanziamento.

2. Le misure di accompagnamento possono essere richieste esclusivamente dai dipendenti direttamente interessati dai programmi di riduzione o ristrutturazione.

3. I dipendenti ai quali è stato assegnato un ambito di lavoro ragionevole ai sensi del § 19 cpv. 3 lett. b della legge sul personale non rientrano nell'ambito di applicazione.

1. Disposizioni Generali

1. Nell’adozione della decisione su quale gruppo di misure compensative sia il più idoneo, non devono essere presi in considerazione la funzione, il grado di occupazione, l’età, il sesso, le condizioni familiari, nonché gli obblighi privati e sociali dei dipendenti coinvolti.

2. Tutte le misure compensative si basano su accordi individuali tra l’autorità di assunzione e i dipendenti coinvolti.

1. Disposizioni Generali

1. La responsabilità principale per l'attuazione delle misure di attenuazione ai sensi di questo regolamento è dell'autorità competente per le assunzioni.

2. Tutte le autorità di assunzione sono obbligate a sostenersi reciprocamente nell'attuazione delle misure di attenuazione. In particolare, devono considerare con priorità i collaboratori interessati in caso di vacanze, ai sensi dell'attuazione della rioccupazione interna secondo § 4 cpv. 1 lett. a. Nel settore dell'istruzione, al posto dell'autorità di assunzione subentra la Direzione dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport.

3. L'Ufficio del personale accompagna gli accordi rispettivi tra gli interessati e le autorità competenti per le assunzioni, fornisce consulenza e mette a disposizione strumenti di supporto. Valuta insieme alla commissione del piano sociale l'attuazione di questo regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Sono disponibili 3 diversi gruppi di misure di attenuazione per mitigare le conseguenze della riduzione del personale, che devono essere considerate nel seguente ordine di priorità

a. Supporto per il reimpiego interno;

b. Supporto nella ricerca di lavoro esterno;

c. ulteriori misure che attenuano le conseguenze della perdita del posto di lavoro.

2. Per ogni caso è disponibile solo 1 gruppo di misure. È esclusa la possibilità di cumulo delle misure di attenuazione - anche consecutivamente.

1. Disposizioni Generali

1. Dopo la comunicazione individuale sulla soppressione dei posti, l'autorità di nomina e i dipendenti interessati, in collaborazione con l'ufficio del personale, concordano le misure di attenuazione.

2. Sulla base di una valutazione individuale e di una valutazione delle misure di attenuazione, viene selezionato il gruppo appropriato di misure di attenuazione. Si deve rispettare l’ordine di priorità secondo § 4 comma 1.

3. Entrambe le parti possono giungere alla conclusione che i colloqui sulla convenzione sono falliti e che non si arriverà a un accordo.

4. Gli accordi e le ulteriori informazioni disponibili in questo contesto, inclusi i provvedimenti eventualmente già scartati, sono portati a conoscenza delle parti della commissione paritetica del piano sociale prima della firma.

5. Nell'ambito della sua presa di conoscenza, la commissione del piano sociale esercita una funzione di controllo. Garantisce che le condizioni quadro legali siano rispettate e, se necessario, formula raccomandazioni all'autorità di nomina.

6. Gli accordi falliti sono portati a conoscenza del consiglio di governo.

1. Disposizioni Generali

1. Gli accordi sono conclusi per iscritto. Essi comprendono

a. le misure di attenuazione pianificate;

b. l'entità delle misure di attenuazione;

c. il momento di inizio delle misure di attenuazione;

d. i termini per l'attuazione delle misure di attenuazione;

e. eventuali obblighi di rimborso;

f. le responsabilità;

g. il momento entro il quale l'impiego nella posizione precedente termina al più tardi;

h. eventuali termini abbreviati per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti interessati;

i. il momento in cui avviene la risoluzione formale del rapporto di lavoro;

j. la conferma della presa di conoscenza da parte dei dipendenti interessati delle disposizioni del piano sociale;

k. la conferma della presa di conoscenza da parte della commissione del piano sociale degli accordi adottati.

1. Disposizioni Generali

1. Con gli accordi sono coperti tutti i diritti dei dipendenti interessati rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Restano riservate le misure di salvaguardia dei casi di difficoltà menzionate nel regolamento.

2. Le prestazioni concordate terminano non appena gli accordi scadono, o dopo l'assunzione di una posizione.

3. Se non si raggiungono accordi, i dipendenti interessati non possono avanzare pretese per prestazioni derivanti dal presente regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Gli accordi non possono essere modificati successivamente.

2. Se sussistono motivi gravi che rendono impossibile l'esecuzione degli accordi o non li fanno apparire più sensati, nuovi accordi possono essere stipulati solo dopo che la commissione per il piano sociale ne abbia preso atto.

1. Disposizioni Generali

1. I dipendenti vengono informati della soppressione della loro posizione il più rapidamente possibile.

2. Gli accordi vengono presi il più rapidamente possibile dopo la comunicazione della soppressione della posizione.

3. Entro e non oltre 2 settimane dalla comunicazione della soppressione della posizione, devono essere rilasciati certificati intermedi ai dipendenti interessati.

4. Se i dipendenti trovano un nuovo impiego prima della scadenza del periodo di preavviso, il periodo di preavviso viene ridotto, a richiesta dei dipendenti e, se possibile operationalmente, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Misure di Attenuazione - Supporto per il Reimpiego Interno

1. La misura consiste nella considerazione prioritaria per le vacanze interne. Inoltre, può essere composta da

a. la determinazione di un ufficio o di una persona di supporto;

b. misure di formazione e perfezionamento professionale e un'eventuale estensione del rapporto di lavoro di massimo 6 mesi.

2. Eventuali attività di formazione o perfezionamento professionale saranno a carico del credito di progetto del programma di alleggerimento o della ristrutturazione del Cantone di Basilea-Campagna. In aggiunta, si applicano le normali disposizioni per il finanziamento delle attività di formazione e perfezionamento professionale.

3. Dopo un collocamento di lavoro con successo o dopo 2 offerte di lavoro rifiutate dai candidati interni alla ricerca, termina questa misura.

4. Se un nuovo lavoro porta a uno stipendio inferiore, a partire dall'inizio del lavoro, la differenza di stipendio verrà pagata come indennità per 12 mesi a carico del credito di progetto del programma di alleggerimento o della ristrutturazione.

Misure di Attenuazione - Supporto per il Reimpiego Interno

1. Le decisioni di rifiuto delle candidature di persone in cerca di lavoro da parte dell'autorità di assunzione devono essere motivate e comunicate agli interessati e alla persona responsabile della gestione dei casi.

Misure di Ammortizzamento - Supporto nella Ricerca di Lavoro Esterna

1. Se il reinserimento interno non è possibile, si verificherà se sia opportuno fornire supporto per la ricerca di un impiego esterno.

2. Il supporto consiste in una consulenza individuale di ricollocamento per il futuro professionale del dipendente interessato.

3. La misura può comprendere in particolare

a. una valutazione individuale della posizione professionale;

b. formazione per la candidatura;

c. assistenza individuale nella ricerca di lavoro e nelle candidature;

d. consulenza di orientamento professionale.

4. Se necessario, il rapporto di lavoro può essere prorogato, oltre il termine di preavviso ordinario, per un massimo di 3 mesi per l'esecuzione della misura.

5. I servizi per i dipendenti interessati saranno forniti da un fornitore di servizi esterno scelto dall'autorità competente per l’assunzione.

Misure di Attenuazione - Ulteriori misure per mitigare le conseguenze della perdita del posto di lavoro

1. Se una rioccupazione interna o il supporto nella ricerca di lavoro esterno non sono fattibili, si possono concordare le seguenti misure di mitigazione

a. un pensionamento anticipato facilitato;

b. una indennità di licenziamento conforme al § 25 comma 1 lettera b della legge sul personale[5];

c. il finanziamento di una formazione o aggiornamento professionale.

Misure di Attenuazione - Ulteriori misure per mitigare le conseguenze della perdita del posto di lavoro

1. Se il rapporto di lavoro termina 6 mesi o meno prima del primo momento possibile per un pensionamento anticipato, esso può essere prorogato fino a quel momento.

2. Il contributo massimo alla Cassa pensioni del Canton Basilea Campagna per l'acquisto della riduzione della rendita a seguito di pensionamento anticipato agevolato è calcolato come segue in stipendi lordi mensili

Anni di servizio: 3.-9. / 10.-14. / 15.-19. / 20.-24. / da 25 in poi

Contributo: 3 / 6 / 8 / 10 / 12

3. Il contributo ai sensi del paragrafo 2 è ridotto di conseguenza se è superiore al massimo possibile per l'acquisto della riduzione della rendita secondo il regolamento previdenziale della Cassa pensioni del Canton Basilea Campagna. Se, anziché una rendita, viene ritirato del capitale, l'acquisto massimo è calcolato sulla parte di rendita rimanente.

4. Gli anni di servizio accreditabili sono quelli completati al momento della data di cessazione.

5. Si considera stipendio lordo mensile il tasso salariale valido al momento della data di cessazione secondo la tabella salariale nel decreto del personale.

Misure di Attenuazione - Ulteriori misure per mitigare le conseguenze della perdita del posto di lavoro

1. L'indennità di uscita viene calcolata come segue in mensilità lorde

Anni di servizio: 3.-9. | 10.-14. | 15.-19. | 20.-24. | a partire da 25.

anno di età compiuto

36. fino a 40 incluso: 2 | 3 | 4 | 5 | 5

41. fino a 50 incluso: 3 | 4 | 5 | 7 | 9

da 51 in poi: 5 | 6 | 7 | 8 | 10

2. L'indennità di uscita è di norma riferita alla data di cessazione pronunciata dall'autorità di assunzione.

3. L'indennità di uscita non è dovuta se i dipendenti interessati si dimettono prima della data di cessazione pronunciata dall'autorità di assunzione.

Misure di Attenuazione - Ulteriori misure per mitigare le conseguenze della perdita del posto di lavoro

1. L'accordo sul finanziamento di un percorso di formazione o istruzione può comprendere la copertura totale o parziale dei costi di formazione e un prolungamento del pagamento del salario fino a un massimo di 6 mesi.

Disposizioni varie

1. Le misure organizzative nelle ristrutturazioni sono studiate in modo tale che, di norma, vengano soppresse solo intere posizioni.

2. Se non viene interrotto l'intero impiego presso il cantone, ma solo una parte di esso, le prestazioni finanziarie sono calcolate in base alla riduzione del grado di occupazione.

Disposizioni varie

1. Se i dipendenti interessati da una riduzione del personale dichiarano la loro disponibilità a mantenere il rapporto di lavoro fino a una data stabilita, è possibile concordare, nell'ambito dell'accordo, anche un premio di permanenza.

2. L'assegnazione del premio di permanenza si basa sui principi del premio di rendimento.

3. Il premio di permanenza è orientato verso la data stabilita.

Disposizioni varie

1. L'autorità preposta alle assunzioni può decidere, in aggiunta alla misura scelta per attenuare, di concedere una delle seguenti prestazioni straordinarie per casi di particolare difficoltà

a. un'indennità di uscita;

b. il finanziamento di un'istruzione o di una formazione continua;

c. il contributo ad un'assicurazione sociale.

2. Se viene decisa un'indennità di uscita oppure il finanziamento di un'istruzione o di una formazione continua come prestazione per casi di particolare difficoltà, si applicano, per analogia, i principi conformi ai §§ 15 e 16.

Disposizioni varie

1. Se il rapporto di lavoro dei dipendenti termina prima della data di licenziamento stabilita dall'autorità di impiego, anche le prestazioni del piano sociale terminano al termine del rapporto di lavoro.

2. Se i dipendenti non partecipano attivamente all'attuazione delle misure concordate, l'autorità di impiego può richiedere al consiglio di governo di porre fine anticipatamente alle misure. In tali casi, la commissione del piano sociale fornisce una raccomandazione al consiglio di governo.

Disposizioni varie

1. In caso di interventi di sfruttamento di grande entità, può essere istituito un ente speciale predisposto per coordinare e supervisionare le misure.

Disposizioni varie

1. I costi per le misure di compensazione derivanti da programmi di riduzione o ristrutturazioni devono essere previsti in un credito gestito dall'Ufficio del Personale. In esso sono previsti anche i costi delle eventuali misure di emergenza.

2. I costi per le misure di compensazione non devono superare il limite stabilito dal § 25 della Legge sul Personale.

3. L'entità o la portata delle prestazioni è determinata in base al grado di occupazione.

4. Il grado di occupazione determinante si calcola come la media degli ultimi 12 mesi.

Commissione per il Piano Sociale

1. La commissione paritetica per il piano sociale è composta da 2 rappresentanti dei lavoratori e 2 rappresentanti dei datori di lavoro, con un rappresentante dei datori di lavoro che presiede, nonché 1 membro supplente per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. I membri, inclusi il/la presidente, così come i membri supplenti, sono eletti dal Consiglio di Stato tra il personale del Cantone di Basilea Campagna.

Commissione del piano sociale

1. Ogni membro e la persona presidente hanno ciascuno 1 voto. In caso di parità di voti, decide la persona presidente.

2. La delibera della commissione per il piano sociale avviene di regola in occasione di una riunione. In casi urgenti, una delibera può essere adottata tramite circolazione elettronica.

3. La commissione per il piano sociale è in grado di negoziare e deliberare quando è presente almeno 1 rappresentante dei lavoratori e 1 rappresentante dei datori di lavoro.

4. Una delibera adottata tramite circolazione è valida se almeno 1 rappresentante dei lavoratori e 1 rappresentante dei datori di lavoro hanno espresso il loro voto entro il termine indicato. Le delibere circolari vengono registrate a fini conoscitivi nella riunione successiva.

Commissione del piano sociale

1. La partecipazione alla commissione è considerata tempo di lavoro. I membri della commissione sono esonerati dal loro dovere dalle autorità che li hanno assunti per svolgere il lavoro della commissione.

2. Il Dipartimento del personale nomina la persona che presiede.

3. Il segretariato della commissione per il piano sociale è gestito dal Dipartimento del personale.

Commissione per il Piano Sociale

1. L'Ufficio del Personale emana linee guida vincolanti per l'attuazione uniforme di questo regolamento.

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