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Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'esecuzione della legislazione federale sulle guide alpine e sull'offerta di altre attività a rischio - Oggetto

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (13)

§ 1 Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'esecuzione della legislazione federale in materia di guida alpina e offerta di altre attività a rischio § 2 Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale relativa alla professione di guida alpina e all'offerta di altre attività a rischio § 3 Accordo tra i Cantoni di Basilea-Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale relativa alla professione di guida alpina e all'offerta di ulteriori attività a rischio § 4 Accordo tra i Cantoni di Basilea-Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale sulla professione di guida alpina e sulla fornitura di ulteriori attività a rischio § 5 Accordo tra i Cantoni Basilea Campagna e Berna sull'esecuzione della legislazione federale in materia di guide alpine e offerta di ulteriori attività a rischio § 6 Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'Esecuzione della Legislazione Federale relativa all'Alpinismo e all'Offerta di Altre Attività a Rischio § 7 Accordo tra i Cantoni Basilea-Campagna e Berna sull'Attuazione della Legislazione Federale sull'Attività delle Guide Alpine e l'Offerta di Altre Attività a Rischio § 8 Accordo tra i Cantoni Basilea Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale sulla professione di guida alpina e sull'offerta di altre attività a rischio § 9 Accordo tra i Cantoni Basilea Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale in materia di attività di guida alpina e offerta di ulteriori attività a rischio § 10 Accordo tra i Cantoni di Basilea-Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale in materia di guida alpina e offerta di altre attività a rischio § 11 Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'attuazione della legislazione federale sull'attività delle guide alpine e l'offerta di altre attività a rischio § 12 Accordo tra i Cantoni di Basilea-Campagna e Berna riguardo all'attuazione della legislazione federale sulla professione di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio § 13 Accordo tra i Cantoni di Basilea Campagna e Berna sull'esecuzione della legislazione federale in materia di professione di guida alpina e offerta di altre attività a rischio

Testo normativo (13 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone Basilea Campagna delega al Cantone Berna l'adempimento dei compiti per i quali, secondo la Legge sulle attività a rischio e il Regolamento sulle attività a rischio, i cantoni sono competenti.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone di Berna assume i seguenti compiti

a. Trattamento delle domande per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni (Articolo 7 RiskG nonché Articoli 14, 15, 20 e 21 RiskV);

b. Iscrizione e gestione dei dati nell'elenco delle autorizzazioni dell'Ufficio federale dello sport (Articolo 17 comma 3 RiskV);

c. Adozione delle misure necessarie in caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di legge (Articolo 18 comma 1 RiskV);

d. Fissazione e monitoraggio dei termini per la rettifica delle carenze (Articolo 18 comma 2 RiskV);

e. Divieto di attività e revoca di autorizzazioni previo accordo con il Cantone di Basilea-Campagna (Articolo 10 RiskG e Articolo 18 comma 3 RiskV);

f. Presentazione di denunce penali in caso di conoscenza di possibili infrazioni finalizzate all'ottenimento fraudolento di un'autorizzazione mediante informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti (Articolo 15 comma 1 lettera a RiskG);

g. Presentazione di denunce penali in caso di conoscenza di possibili infrazioni riguardanti l'offerta di attività a rischio senza autorizzazione, a condizione che la violazione abbia avuto luogo nel territorio del Cantone di Berna (Articolo 15 comma 2 lettera b RiskG).

Dovere di diligenza e responsabilità

1. Il Cantone di Berna garantisce al Cantone di Basilea-Campagna un'esecuzione accurata dei compiti che gli sono stati affidati. Egli fornisce le prestazioni con la stessa qualità che riserva ai propri affari.

Dovere di diligenza e responsabilità

1. Il Cantone di Basilea-Campagna è responsabile, nei confronti di terzi, per il danno che i dipendenti del Cantone di Berna hanno causato nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. Il Cantone di Berna è responsabile, nei rapporti interni con il Cantone di Basilea-Campagna, secondo il proprio diritto, per il danno che i suoi dipendenti hanno causato o arrecato al Cantone di Basilea-Campagna nell'esercizio dei compiti loro assegnati (richieste di regresso).

3. Per un'azione di regresso nei confronti dei dipendenti del Cantone di Berna, si applica il diritto sulla responsabilità del Cantone di Berna.

Organizzazione

1. Il Cantone di Berna comunica e agisce come l'autorità competente del Cantone di Basilea-Campagna.

2. Garantisce che i dati del Cantone di Basilea-Campagna possano essere estratti in qualsiasi momento.

Organizzazione

1. Il Cantone di Berna informa il Cantone di Basilea Campagna ogni anno, entro la fine di gennaio dell'anno successivo, sull'attuazione della legge sulle attività a rischio e del regolamento sulle attività a rischio.

2. Il Cantone di Berna segnala immediatamente al Cantone di Basilea Campagna qualsiasi evento significativo.

Organizzazione

1. Per l'esecuzione delle procedure di autorizzazione, nonché per questioni tecniche e organizzative, nel Canton Berna l'Ufficio dell'Economia Bernese (beco) è il diretto punto di contatto.

2. Per quanto riguarda il Canton Basilea Campagna, l'Ufficio Cantonale dell'Industria, del Commercio e del Lavoro (KIGA Baselland) è responsabile dell'attuazione di questo accordo.

Finanziario

1. Il Cantone di Basilea Campagna trasferisce al Cantone di Berna l'intero ricavato delle tasse, che si ottiene per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni.

2. I tassi delle tasse applicabili sono quelli previsti dall'articolo 19 del RiskV e, in aggiunta, il regolamento sulle tasse del Cantone di Berna.

Finanziario

1. Il Cantone di Basilea Campagna indennizza il Cantone di Berna per un onere straordinario associato all'emissione di un divieto da parte dell'autorità o alla revoca di un'autorizzazione, purché tale onere non sia coperto da una tassa ai sensi dell'articolo 19 comma 2 RiskV.

2. All'inizio di un procedimento, il Cantone di Berna consulta il Cantone di Basilea Campagna e stabilisce l'onere previsto.

3. Si applicano le tariffe del regolamento delle tasse del Cantone di Berna.

Protezione giuridica e risoluzione delle controversie

1. Contro le disposizioni del Cantone di Berna può essere presentato ricorso presso il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna entro dieci giorni dalla notifica della disposizione.

2. L'amministrazione della giustizia e le possibilità di ricorso contro una decisione di reclamo sono disciplinate dalle norme del Cantone di Basilea Campagna.

3. Il Cantone di Berna è obbligato a mettere a disposizione del Cantone di Basilea Campagna i documenti necessari in un procedimento.

Protezione giuridica e risoluzione delle controversie

1. I Cantoni di Basilea Campagna e Berna si impegnano a risolvere le controversie relative al presente contratto preferibilmente al di fuori delle vie legali. Essi si offrono di apportare le modifiche necessarie al contratto.

Disposizioni finali

1. Questo accordo è a tempo indeterminato.

2. Può essere risolto da ciascuna parte mediante notifica scritta, con un preavviso di un anno, alla fine di un anno solare.

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