Accordo sulla collaborazione tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna nella promozione orientata ai progetti dell'arte e della cultura - Oggetto
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Questo accordo disciplina le strutture di finanziamento congiunte dei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna nel settore della promozione artistica e culturale orientata ai progetti.
1. Le persone che ricoprono il ruolo di responsabili nel contesto di questo accordo sono considerate la responsabile o il responsabile del dipartimento competente per la promozione culturale del Cantone di Basilea-Città, nonché la responsabile o il responsabile della direzione competente per la promozione culturale del Cantone di Basilea-Campagna.
2. È considerato cantone direttivo il Cantone che gestisce la segreteria di uno strumento di promozione.
3. Sono considerate dipartimenti di promozione culturale gli uffici competenti per la promozione culturale all'interno dell'amministrazione del Cantone di Basilea-Città e del Cantone di Basilea-Campagna.
1. I due cantoni istituiscono i seguenti strumenti comuni di promozione per l'erogazione di aiuti finanziari
a. Cinema e arti mediali,
b. Arti performative,
c. Letteratura,
d. Musica,
e. Sviluppo strutturale.
1. I fondi di finanziamento secondo il § 3 sono alimentati da risorse finanziarie paritetiche provenienti dai due Cantoni, le quali sono soggette alla normale procedura di autorizzazione in conformità alle disposizioni del rispettivo diritto cantonale.
2. Le deroghe al principio di parità sono possibili per motivi di politica finanziaria e culturale.
1. Ogni fondo di finanziamento è gestito da un ufficio amministrativo.
2. I compiti dell'ufficio amministrativo sono svolti o dal dipartimento di promozione culturale del Cantone di Basilea Città o dal dipartimento di promozione culturale del Cantone di Basilea Campagna.
3. Le responsabili o i responsabili determinano congiuntamente quale dipartimento di promozione culturale gestisce ciascun ufficio amministrativo.
4. L'ufficio amministrativo svolge compiti amministrativi. La comunicazione con i richiedenti è riservata all'ufficio amministrativo fino all'eventuale rilascio di una disposizione o alla conclusione di un accordo.
5. L'ufficio amministrativo è responsabile dell'erogazione dei compensi di partecipazione alle riunioni in conformità al § 6.
1. I membri delle commissioni specialistiche e delle giurie professionali hanno diritto ai compensi per le sedute, ad eccezione dei rappresentanti cantonali.
2. L'ammontare delle indennità è determinato secondo le direttive del cantone amministrativo.
1. L'assegnazione dei contributi è disciplinata dalle disposizioni del presente accordo, dalle linee guida e dai regolamenti di procedura relativi ai rispettivi strumenti di finanziamento, nonché dalle altre disposizioni pertinenti del cantone amministrativo. Ciò vale in particolare per la protezione dei dati, il procedimento amministrativo e le vie legali.
1. I contributi autorizzati vengono regolarmente pubblicati dai cantoni gestori, tra le altre cose, tramite comunicati stampa.
1. Sono promossi progetti artistici e culturali professionali.
2. I progetti devono avere un legame con la regione di Basilea.
3. Non sono sostenuti i progetti per i quali sono già stati concessi contributi da un altro ufficio di finanziamento cantonale o bicantonal di Basilea Città e Basilea Campagna.
4. Non sono sostenuti inoltre i progetti di istituzioni culturali che ricevono contributi operativi da uno dei due cantoni.
5. I richiedenti devono dimostrare di essersi impegnati in modo adeguato per ottenere finanziamenti di terzi e propri per il progetto. Eccezioni a tale requisito possono essere previste nelle linee guida dei singoli strumenti di finanziamento.
6. Le direttrici o i direttori emanano congiuntamente linee guida con disposizioni esecutive per ciascun strumento di finanziamento.
1. Per ciascun fondo di finanziamento viene istituito un comitato tecnico.
2. I comitati tecnici sono responsabili per l'esame sostanziale delle domande nei rispettivi fondi di finanziamento e rilasciano una raccomandazione alle due direzioni dei dipartimenti di promozione culturale basandosi sulle linee guida.
3. Hanno il diritto di proporre alle due direttrici o direttori modifiche delle linee guida con le disposizioni di finanziamento del loro fondo di finanziamento.
1. I comitati specializzati sono composti di norma da 7 membri. Eventuali eccezioni sono decise congiuntamente dai presidenti.
2. La direzione dei dipartimenti di promozione culturale designa un membro per ciascuno dei loro dipartimenti come rappresentante del cantone. Per loro non si applica alcuna limitazione di mandato.
3. I membri che non appartengono ai dipartimenti di promozione culturale vengono eletti con una decisione elettorale comune dei presidenti per una durata di mandato di 4 anni. È possibile un'unica rielezione per altri 2 anni.
4. Requisiti per l’elezione sono una buona conoscenza del panorama culturale regionale e nazionale nel rispettivo ambito, una competenza professionale dimostrata oltre a competenze sociali.
5. La rappresentanza del cantone direttivo assume la presidenza del comitato specializzato.
6. I presidenti emanano congiuntamente regolamenti interni che disciplinano in dettaglio l'organizzazione e i compiti dei comitati specializzati.
1. L'Ufficio accetta le domande e le esamina formalmente. Se le condizioni formali sono soddisfatte, trasmette le domande al comitato tecnico competente per l'esame sostanziale. Se le condizioni formali non sono soddisfatte, trasmette la domanda direttamente alla direzione del Dipartimento esecutivo per la promozione culturale per la decisione.
2. Il comitato tecnico, dopo aver completato l'esame sostanziale, fornisce una raccomandazione di accoglimento o di rigetto della domanda alle due direzioni dei Dipartimenti per la promozione culturale.
3. Le due direzioni dei Dipartimenti per la promozione culturale possono decidere congiuntamente, in casi particolari, di coinvolgere esperti consulenti, quando per la valutazione di una domanda sono necessarie conoscenze specifiche. Il comitato tecnico competente e l'ufficio competente hanno diritto di presentare una richiesta.
4. Su raccomandazione del comitato tecnico, le due direzioni dei Dipartimenti per la promozione culturale prendono una decisione congiunta riguardo al finanziamento. In assenza di un accordo, la domanda di finanziamento si considera respinta.
5. La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti dal Dipartimento esecutivo per la promozione culturale. I contributi di sostegno concessi vengono erogati dal Dipartimento esecutivo per la promozione culturale in conformità con la legislazione applicabile mediante decreto o contratto di diritto pubblico. In caso di decisioni negative, i richiedenti possono richiedere al Dipartimento esecutivo per la promozione culturale l'emissione di una decisione motivata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
1. Saranno sostenuti i progetti che servono allo sviluppo, alla professionalizzazione e alla stabilizzazione delle istituzioni culturali.
2. I progetti devono avere un legame con la regione di Basilea.
3. Le responsabili o i responsabili emanano congiuntamente una direttiva con le ulteriori disposizioni esecutive per il sostegno.
1. L'ufficio accetta le domande e le esamina formalmente. Se i requisiti formali sono soddisfatti, trasmette le domande con una raccomandazione di finanziamento alle due direzioni delle sezioni di promozione culturale per la decisione. Se i requisiti formali non sono soddisfatti, trasmette la domanda direttamente alla direzione della sezione di promozione culturale esecutiva per la decisione.
2. Le due direzioni delle sezioni di promozione culturale possono decidere congiuntamente, in casi particolari, che vengano coinvolti esperti consulenti quando per la valutazione di una domanda è necessaria una conoscenza specialistica specifica. L'ufficio competente ha un diritto di presentazione.
3. Per il resto si applica § 12, comma 5.
1. Le direttrici o i direttori possono bandire congiuntamente singole sovvenzioni all'interno dei seguenti strumenti di finanziamento
a. Film e arte mediale,
b. Arti performative,
c. Letteratura,
d. Musica.
2. In generale, si applicano le disposizioni dei §§ 9-12.
3. Le direttrici o i direttori emettono congiuntamente per ogni sovvenzione individuale disposizioni di bando, che integrano le linee guida e possono occasionalmente discostarsi sia dalle linee guida stesse che dai principi stabiliti dai §§ 9-12 di questo accordo.
1. Al posto dei comitati specialistici, le direttrici o i direttori possono istituire congiuntamente delle giurie specialistiche. Le giurie specialistiche assumono le funzioni del comitato specialistico (cfr. § 10 comma 2).
2. Le giurie specialistiche sono composte da 5-7 persone.
3. Esse sono costituite da
a. 1 rappresentante per ciascuno dei due dipartimenti di promozione culturale,
b. almeno 1 altro membro del comitato specialistico della specifica area di finanziamento e
c. almeno 1 altra persona con un comprovato legame con il rispettivo settore.
4. Vengono elette tramite una decisione comune delle direttrici o dei direttori per l'esecuzione del rispettivo bando.
5. Inoltre, si applica il § 11 comma 4 e 5.
1. Le domande per finanziamenti successivi sono considerate domande per il supporto all'analisi.
2. Le linee guida regolano la forma in cui, nel rispettivo strumento di finanziamento, è possibile un finanziamento successivo.
1. L'ufficio riceve le domande e le esamina formalmente. Se i requisiti formali sono soddisfatti, inoltra le domande con una raccomandazione per l'approvazione alle due direzioni delle sezioni di promozione culturale per la decisione. Se i requisiti formali non sono soddisfatti, inoltra la domanda direttamente alla direzione della sezione esecutiva di promozione culturale per la decisione.
2. Per il resto si applica il § 12 comma 5.
1. L'accordo entrerà in vigore il 1° luglio 2024 e sarà concluso a tempo indeterminato.
2. Può essere modificato o annullato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle parti. Inoltre, può essere risolto unilateralmente con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno solare.
1. Le disposizioni dell'accordo sui comitati congiunti specialistici nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna per il finanziamento orientato al progetto dell'arte e della cultura del 5/18 agosto 2008 si applicano alle richieste presentate prima del 1° luglio 2024.
1. L'accordo deve essere pubblicato nelle raccolte legislative dei due cantoni.
2. L'accordo sui comitati specializzati comuni nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna per la promozione dell'arte e della cultura orientata ai progetti del 5/18 agosto 2008 (stato: 19 agosto 2008) è abrogato.