Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (IVHSM) - Scopo (IVHSM)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. I cantoni stabiliscono, nel senso di un'assistenza medica conforme alle necessità, di alta qualità e fornita in modo economico, di garantire il coordinamento della concentrazione della medicina altamente specializzata. Questa comprende quei settori medici e quelle prestazioni che sono caratterizzati dalla loro rarità, dall'elevato potenziale innovativo, dall'alto impegno personale o tecnico, o da procedure di trattamento complesse. Per l'assegnazione, devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri menzionati, di cui uno deve sempre essere quello della rarità.
2. Per raggiungere lo scopo menzionato nel paragrafo 1 e in adempimento delle pertinenti disposizioni federali, i cantoni concordano una pianificazione e un'assegnazione comune della medicina altamente specializzata.
1. I membri della Conferenza dei direttori cantonali della sanità dei cantoni sottoscrittori scelgono un organo decisionale (organo decisionale HSM), al quale è affidata l'attuazione dell'accordo. Questo organismo istituisce un'unità tecnica e un ufficio di progetto.
1. L'organo deliberativo è composto dai seguenti membri dell'assemblea plenaria della GDK
a. i cinque membri dei cantoni contraenti con ospedale universitario Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud e Ginevra;
b. cinque membri degli altri cantoni contraenti, di cui almeno due devono rappresentare cantoni contraenti con un grande ospedale centrale che svolge compiti di prestazione inter-cantonale.
2. I membri, inclusa la presidenza, sono eletti dai membri della GDK dei cantoni contraenti per una durata di 2 anni. È possibile una rielezione. La rappresentanza è disciplinata dalle disposizioni negli statuti della GDK sulla rappresentanza nelle assemblee plenarie.
3. L'organo deliberativo determina le aree della medicina altamente specializzata che necessitano di una concentrazione a livello nazionale, e prende le decisioni di pianificazione e assegnazione.
4. A tal fine, redige un elenco delle aree della medicina altamente specializzata e dei centri incaricati di fornire le prestazioni definite. L'elenco viene verificato periodicamente. È considerato come l'elenco ospedaliero comune dei cantoni contraenti secondo l'Art. 39 KVG. Le decisioni di assegnazione sono a tempo determinato.
5. Le decisioni dell'organo deliberativo si basano su proposte dell'organo tecnico. L'organo deliberativo osserva i criteri secondo l'Art. 4 paragrafo 4. I suoi deliberati, secondo l'Art. 3 paragrafi 3 e 4, richiedono il parere preliminare dell'organo tecnico.
6. L'organo deliberativo può impartire incarichi all'organo tecnico.
7. I membri mirano a prendere decisioni consensuali. Se ciò non è possibile, per una decisione è necessario il consenso di almeno quattro membri dei cantoni contraenti con ospedale universitario e di quattro membri degli altri cantoni contraenti.
1. L'organo tecnico HSM è composto da un massimo di 15 esperti indipendenti, nella cui nomina devono essere considerati diversi candidati idonei provenienti dall'estero. L'organo decisionale stabilisce i requisiti per gli esperti e definisce la procedura di selezione. I membri dichiarano i loro interessi in un registro dei legami di interesse.
2. La selezione degli esperti, incluso il presidio, avviene ad personam da parte dell'organo decisionale HSM per una durata di 2 anni. È possibile una rielezione.
3. L'organo tecnico HSM ha i seguenti compiti
1. osservare le nuove evoluzioni;
2. presentare e verificare domande di inclusione ed esclusione nell'ambito HSM;
3. definire i requisiti che devono essere soddisfatti per l'esecuzione di un servizio o di un'area di servizi, riguardo al numero di casi, alle risorse umane e strutturali e alle discipline di supporto;
4. preparare le decisioni dell'organo decisionale; ciò include in particolare i lavori preparatori per l'assegnazione in base ai criteri sopra descritti e l'esame delle proposte di soluzione;
5. presentare all'organo decisionale le corrispondenti domande, giustificandole in modo specifico e scientifico;
6. riferire annualmente all'organo decisionale sullo stato dei suoi lavori.
4. L'organo tecnico HSM considera, nell'adempimento dei compiti indicati al paragrafo 3, i seguenti criteri
1. Per l'inclusione nella lista delle aree HSM
a. Efficacia;
b. Utilità;
c. Durata di vita tecnologica ed economica;
d. Costo della prestazione.
2. Per la decisione di assegnazione
a. Qualità;
b. Disponibilità di personale altamente qualificato e formazione del team;
c. Disponibilità delle discipline di supporto;
d. Economicità;
e. Potenziale di sviluppo.
3. Per la decisione sull'inclusione nella lista delle aree HSM e l'assegnazione
a. Rilevanza del collegamento con la ricerca e l'insegnamento;
b. Competitività internazionale.
5. Gli esperti mirano a prendere decisioni consensuali. Se ciò non è possibile, le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti, purché almeno due terzi dei membri siano presenti. L'organo decisionale stabilisce le regole di astinenza.
1. Il segretariato del progetto HSM viene istituito dall'organo deliberante.
2. Esso supporta dal punto di vista organizzativo e tecnico i lavori svolti dall'organo deliberante e dall'organo tecnico in relazione alla pianificazione della medicina altamente specializzata e li coordina.
1. L'organo deliberante e l'organo tecnico adottano ciascuno un regolamento interno che stabilisce i dettagli relativi all'organizzazione, al funzionamento e al procedimento decisionale. Il regolamento dell'organo tecnico richiede l'approvazione dell'organo deliberante.
1. Per ottenere sinergie, è importante assicurarsi che le prestazioni altamente specializzate siano concentrate in pochi centri universitari o multidisciplinari.
2. La pianificazione secondo questo accordo deve essere coordinata con quella nel settore della ricerca. È necessario creare e coordinare incentivi alla ricerca.
3. Le interdipendenze tra varie aree mediche altamente specializzate devono essere considerate nella pianificazione.
4. La pianificazione include quelle prestazioni che sono cofinanziate dalle assicurazioni sociali svizzere.
5. La pianificazione deve tenere conto delle necessità di accesso per le emergenze.
6. La pianificazione considera le prestazioni fornite dal sistema sanitario svizzero per l'estero.
7. Nella pianificazione si possono sfruttare le possibilità di cooperazione con i paesi limitrofi.
8. La pianificazione può avvenire in fasi.
1. Nell'assegnazione delle capacità si devono osservare le seguenti direttive
a. L'intera capacità disponibile in Svizzera deve essere dimensionata in modo tale che non possa essere superato il numero di trattamenti prevedibili, valutati con un'analisi critica completa.
b. Il numero risultante di casi di trattamento per ciascun istituto per periodo di tempo non deve essere inferiore alla massa critica nei termini di sicurezza medica e di economicità.
c. È possibile tener conto delle opportunità di collaborazione con centri all'estero.
1. I cantoni contraenti trasferiscono la loro competenza ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e KVG (Legge federale sull'assicurazione malattie) al fine di emanare l'elenco ospedaliero per l'area della medicina altamente specializzata all'organo decisionale HSM (Medicina Altamente Specializzata).
2. A partire dal momento della determinazione di un'area della medicina altamente specializzata secondo l'articolo 3, commi 3 e 4, e della sua assegnazione da parte dell'organo decisionale HSM a centri incaricati di fornire le relative prestazioni, le autorizzazioni all'elenco ospedaliero divergenti dei cantoni sono considerate revocate nella misura corrispondente.
1. Le spese relative all'attività degli organi menzionati nella Sezione 2, nonché del segretariato, sono sostenute proporzionalmente dai cantoni aderenti all'accordo in base alla loro popolazione.
1. I cantoni contraenti si impegnano a risolvere dissensi e controversie, per quanto possibile, in maniera amichevole.
2. Per il resto, si applicano le disposizioni dell'Accordo Quadro Intercantonale (AQI) sulla risoluzione delle controversie.
1. Contro le decisioni riguardanti la determinazione dell'elenco ospedaliero comune ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 53 LAMal.
2. A tali decisioni si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di procedura amministrativa.
1. L'adesione all'accordo diventa efficace con la comunicazione al GDK.
2. Ogni cantone firmatario può recedere dall'accordo mediante dichiarazione al GDK. Il recesso diventa efficace alla fine dell'anno solare successivo alla dichiarazione.
3. La dichiarazione di recesso può essere effettuata non prima della fine del 5° anno dall'entrata in vigore dell'accordo e cinque anni dopo l'adesione.
1. La presidenza dell'organo deliberativo fornisce annualmente ai cantoni firmatari un rapporto sullo stato di attuazione del presente accordo.
1. La Conferenza delle Direttrici e dei Direttori Cantonali della Sanità (GDK) attua l'accordo quando vi aderiscono 17 Cantoni, inclusi i Cantoni con ospedale universitario (Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud e Ginevra). Per i Cantoni che aderiscono successivamente, l'accordo entra in vigore con la comunicazione secondo l'Art. 13 comma 1.
1. L'accordo è valido a tempo indeterminato.
2. Esso cessa di essere in vigore se il numero dei membri scende al di sotto di 17 o se uno dei cantoni con ospedale universitario (Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud o Ginevra) si ritira.
1. Se i cantoni firmatari dell'accordo stabiliscono che è necessaria una modifica dell'accordo, avviano le relative negoziazioni. Su richiesta di tre cantoni firmatari dell'accordo, la GDK avvia l'adeguamento dell'accordo. La modifica entra in vigore una volta che tutti i cantoni firmatari dell'accordo vi abbiano aderito.