Accordo sull'istituzione di una commissione d'etica comune per la Svizzera nordoccidentale e centrale (Accordo sulla commissione d'etica della Svizzera nordoccidentale e centrale - EKNZ) - EKNZ - Commissione Etica della Svizzera Nordoccidentale e Centrale (EKNZ) (EKNZ)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. I Cantoni firmatari del presente accordo designano la Commissione Etica della Svizzera Nordoccidentale e Centrale (EKNZ) come commissione etica comune ai sensi dell'art. 54 cpv. 2 HFG.
2. La EKNZ è gestita dal Cantone di Basilea-Città.
1. L'adesione all'EKNZ avviene mediante la rinuncia a una propria commissione etica e la firma del presente accordo.
2. I cantoni che desiderano aderire all'EKNZ in un momento successivo possono richiedere un'adesione presso l'organo di vigilanza.
3. L'organo di vigilanza esamina la domanda e raccomanda alle direzioni sanitarie dei cantoni dell'accordo l'accettazione o il rifiuto della richiesta.
4. L'ammissione all'EKNZ avviene tramite decisione unanime delle direzioni sanitarie dei cantoni dell'accordo.
1. Le direzioni della sanità dei cantoni dell'accordo esercitano la sorveglianza sulla EKNZ.
2. A tal fine, istituiscono un organo di vigilanza intercantonale.
3. Nei cantoni dell'accordo Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Lucerna e Soletta, l'organo di vigilanza è rappresentato da un membro ciascuno, mentre gli altri cantoni sono rappresentati insieme da un solo membro.
4. Oltre all'attività di vigilanza generale, l'organo di vigilanza svolge in particolare i seguenti compiti
a. Elezione della presidenza e della vicepresidenza;
b. Elezione degli altri membri del comitato della EKNZ e degli altri membri della EKNZ;
c. Approvazione del bilancio, del rendiconto annuale inclusivo della relazione di revisione e del rapporto annuale sull'attività della EKNZ;
d. Approvazione del regolamento aziendale, delle tariffe e delle indennità della EKNZ;
e. Esame delle domande di adesione di altri cantoni con raccomandazione decisionale alle direzioni della sanità dei cantoni dell'accordo.
5. Un regolamento, che dovrà essere approvato dalle direzioni della sanità dei cantoni dell'accordo, disciplina l'organizzazione, la procedura e le competenze dell'organo di vigilanza.
1. La EKNZ adempie ai compiti assegnatigli dal diritto federale (Art. 45 e seguenti HFG) nei cantoni convenzionati.
2. A tal fine, può prendere visione di tutta la documentazione rilevante per l'esperimento.
3. Predispone un regolamento organizzativo e procedurale, un regolamento sulle tasse e un regolamento sulle indennità.
1. La EKNZ rilascia autorizzazioni conformemente all'art. 45 HFG.
2. I responsabili della sperimentazione nonché gli altri partecipanti a un progetto di ricerca non sono sollevati dalle loro responsabilità etiche, scientifiche e legali dalla decisione della EKNZ.
1. L'EKNZ è composta da almeno 20 membri.
2. Essa è costituita in modo tale da disporre delle competenze tecniche e delle esperienze necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.
3. Si mira a una composizione equilibrata in base all'appartenenza cantonale, al genere e ai gruppi professionali necessari.
1. Gli organi dell'EKNZ sono
a. la Presidente o il Presidente,
b. una Vicepresidenza composta da due persone,
c. il Comitato.
2. La Presidenza e la Vicepresidenza fanno parte del Comitato. Inoltre, può essere membro del Comitato, in particolare, la direzione del segretariato scientifico.
3. I cantoni partecipanti devono essere adeguatamente rappresentati nel Comitato; a tal fine, il Comitato può includere ulteriori membri della commissione etica.
4. L'EKNZ dispone di un ufficio e di un segretariato scientifico. L'assunzione dei collaboratori è effettuata dal Dipartimento della Salute del Cantone di Basilea Città.
5. L'EKNZ può istituire ulteriori organi per compiti specifici. Maggiori dettagli sono definiti nel regolamento interno.
1. La presidente o il presidente, le due vicepresidenti o i vicepresidenti, gli altri membri del comitato così come gli altri membri dell'EKNZ sono eletti dall'organo di vigilanza.
2. Nella valutazione delle candidate e dei candidati, i cantoni dell'accordo hanno un diritto di proposta.
3. Il mandato dei membri della commissione, della vicepresidenza e della presidenza è di quattro anni, con il mandato in ciascuna funzione limitato a tre periodi di mandato.
1. Laddove la HFG e il diritto regolamentare pertinente non dispongano diversamente, per il procedimento dinanzi alla EKNZ si applica il regolamento interno sull'organizzazione e la procedura della EKNZ.
2. Inoltre, le competenze e il diritto procedurale applicabile sono determinati dal cantone di accordo in cui si trova il principale luogo di esame della domanda in questione.
1. L'EKNZ riferisce all'organismo di vigilanza annualmente con un rapporto annuale sul bilancio, sul conto annuale e sulle sue altre attività, in particolare sulla formazione e l'aggiornamento dei membri.
2. Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, l'organismo di vigilanza può richiedere ulteriori rapporti e informazioni dall'EKNZ.
3. L'EKNZ mantiene una statistica sui progetti di ricerca a lei sottoposti.
1. L'EKNZ conserva tutta la documentazione relativa ai progetti di ricerca che le sono stati sottoposti per almeno dieci anni. Sono fatte salve obblighi di conservazione più estesi.
1. L'EKNZ riscuote commissioni per la valutazione dei progetti di ricerca che vanno da 250 a 15'000 franchi. L'ammontare delle commissioni è determinato in base all'impegno di tempo e lavoro richiesto, all'importanza e difficoltà della questione, nonché agli altri interessi delle parti nella verifica e valutazione.
2. Un regolamento delle commissioni disciplina i dettagli.
1. La EKNZ elabora un regolamento di indennizzo che disciplina il compenso per i membri della commissione e per gli esperti consultati.
1. Sede dell'EKNZ è Basilea.
1. L'EKNZ redige annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto annuale esaminato da un revisore da essa scelto.
1. L'EKNZ riceve da ciascun Cantone convenzionato un contributo annuale di base.
2. I Cantoni convenzionati Aargau, Basilea Campagna, Basilea Città, Lucerna e Soletta versano ciascuno 20.000 Fr. all'anno, mentre i Cantoni convenzionati con minore attività di ricerca versano un contributo annuale di base di 5.000 Fr.
3. I contributi di base devono essere versati in anticipo.
4. Inoltre, l'EKNZ opera in modo autonomo ed è finanziata tramite tasse che coprono i costi.
1. Questo accordo viene stipulato per una durata di quattro anni.
2. Si rinnova automaticamente per ulteriori quattro anni, a meno che non venga disdetto nei termini previsti. Il periodo di preavviso è di un anno.
3. Questo accordo sostituisce tutti gli accordi esistenti in relazione alla gestione delle commissioni etiche. Tali accordi saranno abrogati alla data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Esso entra in vigore il 1º gennaio 2014 ed è da pubblicarsi.