Regolamento dell'ordinamento di servizio della Direzione dell'istruzione pubblica, della cultura e dello sport (Regolamento BKSD) (Reglement BKSD) - Strumenti di gestione
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. La direttrice o il direttore può utilizzare i seguenti strumenti di gestione per dirigere il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS)
a. Direzione aziendale: direttrice o direttore, segretaria generale o segretario generale, vice segretaria generale o vice segretario generale;
b. Conferenza direttiva e riunione dirigenziale: tutti i responsabili dei servizi e i responsabili delle divisioni del segretariato generale, vice segretaria generale o vice segretario generale;
c. Scambio bilaterale tra direttrice o direttore e i rispettivi responsabili dei servizi;
d. Conferenza dell'educazione: direttrice o direttore, segretaria generale o segretario generale, vice segretaria generale o vice segretario generale, responsabili dei servizi del Dipartimento delle Scuole Popolari (DSP) e della Formazione Professionale, Scuole Secondarie e Università (SSU), responsabili principali del SSU, direzione dei principali settori di Gestione e Formazione Continua e Servizio di Psicologia Scolastica del DSP, così come i dipartimenti di Educazione, Personale, Comunicazione e Legale del segretariato generale e ospiti se necessario;
e. Coordinamento degli affari urgenti dei servizi con la direttrice o il direttore se necessario.
2. Le responsabili e i responsabili dei servizi utilizzano strumenti di gestione specifici per i rispettivi servizi per la direzione degli stessi.
1. La Direttrice o il Direttore della Direzione firma i contratti di lavoro dei responsabili delle unità operative e le disposizioni, gli accordi e i certificati di lavoro a loro relative con firma singola.
2. La Direttrice o il Direttore della Direzione, rappresentato dal Partner HR Business, firma congiuntamente con la responsabile o il responsabile dell'unità operativa competente i contratti di lavoro, le disposizioni e gli accordi relativi al personale, nonché i certificati di lavoro delle direttrici e dei direttori principali di reparto. Lo stesso vale per i contratti di lavoro, le disposizioni e gli accordi relativi al personale di tutti gli altri dipendenti delle unità operative, salvo diversa regolamentazione della competenza. Le direzioni operative possono delegare la loro facoltà di firma ai responsabili principali di reparto.
3. La responsabile o il responsabile dell'unità operativa stabilisce chi firma i certificati di lavoro di tutti gli altri dipendenti dell'unità operativa, esclusi i responsabili principali di reparto. I certificati di lavoro devono sempre essere firmati collettivamente.
1. La direttrice o il direttore della direzione firma le disposizioni della direzione, salvo che non siano delegate, in particolare le seguenti
a. Approvazione di regolamenti e contratti comunali;
b. Capitolati d’oneri degli organi conformemente al § 4 commi 6, 7 e 8 del regolamento sui servizi della direzione dell’educazione, della cultura e dello sport del 14 dicembre 2021;
c. Certificati di maturità.
2. La facoltà di firma per disposizioni che comportano una spesa è regolata dal regolamento sulla competenza per le autorizzazioni di spesa nella direzione dell’educazione, della cultura e dello sport del 14 marzo 2018.
3. La facoltà di firma per disposizioni senza conseguenze di spesa deriva innanzitutto dal diritto materiale.
4. Se il diritto materiale non prevede alcuna regolamentazione, la direttrice o il direttore della direzione delega la facoltà di firmare le altre disposizioni della direzione a
a. l’unità legale del segretariato generale per le disposizioni procedurali nell’ambito delle istruzioni di ricorso conformemente al § 35 comma 1 lettere a-c ed e della legge sulla procedura amministrativa di Basilea-Campagna (VwVG BL) del 13 giugno 1986;
b. il servizio competente o la scuola cantonale per disposizioni sull'accesso alle informazioni conformemente al § 31 comma 4 della legge sull’informazione e sulla protezione dei dati (Legge sull’informazione e sulla protezione dei dati, IDG) del 10 febbraio 2011;
c. l’autorità superiore competente per disposizioni relative all’esonero dal segreto professionale conformemente all’art. 321 del Codice penale svizzero (StGB) del 21 dicembre 1937 e dal segreto d’ufficio conformemente all’art. 320 StGB;
d. la segretaria generale o il segretario generale per tutte le altre disposizioni nell’ambito delle competenze del segretariato generale;
e. la direttrice o il direttore del servizio per tutte le altre disposizioni nell’ambito delle competenze del loro rispettivo servizio.
5. La direttrice o il direttore del servizio può ulteriormente delegare la facoltà di firma che le/gli spetta conformemente al comma 4 lettere d ed e.
1. L'autorità di firma per gli accordi sui servizi e altri contratti, che siano direttamente o indirettamente collegati ad una spesa, è disciplinata dal regolamento sulla competenza per le autorizzazioni di spesa nella Direzione dell'istruzione, della cultura e dello sport del 14 marzo 2018. Fatte salve le disposizioni divergenti nel diritto materiale.
2. Sono inoltre esclusi gli accordi sui servizi e altri contratti per i quali l'autorizzazione alla spesa è di competenza del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio. In questi casi, l'autorità di firma è riservata alla Direttrice o al Direttore della Direzione. Fatte salve le disposizioni divergenti nel diritto materiale. Sono inoltre esclusi gli accordi relativi a servizi di consulenza per un importo superiore a CHF 30'000.-, per i quali è prevista un'autorizzazione alla spesa della Direttrice o del Direttore della Direzione. In questi casi, l'autorità di firma è riservata alla direzione della Divisione.
3. L'autorità di firma per gli accordi sui servizi e i contratti senza implicazioni di spesa è riservata alla direzione della Divisione. Gli accordi sui servizi e i contratti con contenuto di rilevanza fondamentale, politica o pubblica devono essere portati a conoscenza della Direttrice o del Direttore della Direzione prima della firma.
4. Gli accordi sui servizi e i contratti vengono firmati collettivamente da due persone.
5. La Direttrice o il Direttore della Direzione firma gli accordi sui servizi e i contratti insieme con la Direttrice della Divisione o il Direttore della Divisione. Sono esclusi gli accordi sui servizi e i contratti di cooperazione inter-cantonale, per i quali una firma singola è considerata appropriata.
6. La Direttrice della Divisione o il Direttore della Divisione, oppure il soggetto indicato nel regolamento di spesa, firma tutti gli altri accordi sui servizi e i contratti nell'ambito di competenza della loro rispettiva Divisione, con una funzione da indicare.
7. La Direttrice della Divisione o il Direttore della Divisione disciplinano internamente la loro autorizzazione di firma in un registro delle firme nell'allegato del regolamento della Divisione.
1. La Direttrice o il Direttore firma la sua corrispondenza non delegata, nonché tutta la corrispondenza di contenuto fondamentale, politico o di pubblico interesse, le richieste al Consiglio di Governo, le lettere di premio fedeltà e le dichiarazioni riguardanti le richieste al Fondo Swisslos destinate alla Direzione della Sicurezza con firma singola.
2. La Segretaria generale o il Segretario generale firma la sua corrispondenza non delegata e i rapporti di coadiuvazione della Direzione con firma singola.
3. Le collaboratrici e i collaboratori firmano la restante corrispondenza di competenza professionale con firma singola o collettiva secondo il registro delle firme o la descrizione del posto.
4. Le dichiarazioni ai tribunali sono firmate dalla Segreteria generale.
1. Le rappresentanze firmano con il proprio nome.
1. Accordi di prestazione e altri contratti, nonché disposizioni con un volume finanziario superiore a CHF 30'000.- devono essere sottoposti al Segretariato Generale per la verifica legale e finanziaria prima della firma. Sono escluse da ciò le disposizioni relative a prestazioni dipendenti dalla necessità ai sensi del § 39 cpv. 5 lett. f e g del Regolamento sul bilancio finanziario del 14 novembre 2017.
2. Inoltre, le disposizioni che presentano rilevanza politica o questioni giuridicamente sensibili devono essere sottoposte al Segretariato Generale per la verifica legale.
1. I documenti devono essere gestiti in conformità con il Regolamento sulla tenuta dei documenti del 17 dicembre 2002.
2. Il Dipartimento Finanziario del Segretariato Generale deposita tutti gli accordi di prestazione nel database dei trasferimenti.
1. Alla Direzione sono assegnati gli organi secondo l'Allegato 1.
2. La Direzione rappresenta il Cantone nelle rappresentanze statali secondo l'Allegato 2.