Regolamento d'organizzazione della Direzione dell'istruzione pubblica, della cultura e dello sport (Do BKSD) - Ambito di Applicazione (BKSD)
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
1. Questo regolamento di servizio disciplina l'organizzazione e la gestione delle unità amministrative della direzione per l'istruzione, la cultura e lo sport.
1. La Direzione dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport (BKSD, «la Direzione») esercita le sue competenze principali nei seguenti ambiti di intervento
a. Istruzione a tutti i livelli;
b. Infanzia e gioventù;
c. Servizi per persone con disabilità;
d. Cultura;
e. Sport.
1. La struttura della Direzione in uffici si conforma all’art. 8 del Regolamento sulla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone Basilea Campagna del 19 dicembre 2017.
2. L'organigramma della Direzione è illustrato nell'allegato 1.
**1. La Direttrice o il Direttore gestisce la Direzione con mandati di prestazione e regolamenti da aggiornare regolarmente.**
2. La supplenza della Direttrice o del Direttore in questioni amministrative spetta alla Segretaria generale o al Segretario generale.
3. La Direttrice o il Direttore, rispettivamente la Segretaria generale o il Segretario generale come delegati, trasferiscono agli uffici i mandati che rientrano nel loro ambito di competenza.
4. Si tengono riunioni di direzione per la coordinazione dei compiti della Direzione.
5. La Direttrice o il Direttore mantiene lo scambio con i gruppi di riferimento sovraordinati. Può delegare tale compito a uno o più uffici.
6. Alla Direzione sono assegnati gli organismi previsti da leggi e regolamenti.
7. La Direttrice o il Direttore può istituire ulteriori organismi di supporto (ad esempio, commissioni o gruppi di esperti) per l'adempimento dei compiti degli uffici.
8. Per gli organismi ai sensi dei commi 6 e 7 si applicano analogamente i paragrafi 6, 7, 8 e 12 del Regolamento sulle commissioni governative del 22 agosto 2017. La Direttrice o il Direttore emette un capitolato d'oneri che regola compiti, responsabilità e competenze. Può delegarlo alle direzioni degli uffici. Le disposizioni di altri decreti rimangono riservate.
9. La Direttrice o il Direttore e i dirigenti degli uffici possono delegare dipendenti e altre persone come rappresentanze statali in organismi intercantonali o internazionali, nonché in organi direttivi strategici di aziende private o di diritto pubblico. Negli organi direttivi strategici si applicano analogamente il paragrafo 17 del Regolamento sulla legge sulle partecipazioni (PCGV) del 12 dicembre 2017 e le disposizioni della legge sulle partecipazioni (PCGG) del 15 giugno 2017 riguardanti il mandato.
10. La Direttrice o il Direttore può istituire gruppi di lavoro nell'ambito di progetti e, se necessario, gruppi di lavoro con un compito a tempo determinato e membri esterni. Può delegare l'istituzione al responsabile dell'ufficio.
11. La Direttrice o il Direttore regola i dettagli nel regolamento sull'ordinamento del servizio.
1. L'autorità di assunzione per le dirigenti e i dirigenti principali è la direttrice o il direttore.
2. L'autorità di assunzione di tutte le altre collaboratrici e collaboratori è la direttrice o il direttore insieme alla responsabile o al responsabile della sede di servizio.
3. Le sedi di servizio coinvolgono il dipartimento del personale del Segretariato Generale della BKSD prima di fare qualsiasi promessa contrattuale.
4. La direttrice o il direttore regolano l'autorità di firma per contratti di lavoro, disposizioni e accordi in materia di personale, nonché referenze lavorative nel regolamento relativo all'ordine di servizio.
1. La direttrice o il direttore del servizio gestisce il servizio conformemente al mandato di prestazione e al regolamento del servizio della direttrice o del direttore di dipartimento ed è responsabile di
a. la pianificazione, l'esecuzione e il controllo delle attività nell'ambito di competenza del servizio;
b. il coinvolgimento delle altre unità amministrative competenti nell'esecuzione operativa delle attività;
c. lo sviluppo ulteriore delle aree di competenza a lei o a lui assegnate.
1. La direttrice o il direttore dell'ufficio nomina una vice direttrice o un vice direttore. La nomina richiede l'approvazione della direttrice o del direttore delle direzioni.
2. La vice direttrice o il vice direttore assume la direzione dell'ufficio in assenza della direttrice o del direttore dell'ufficio.
3. La direttrice o il direttore delle direzioni disciplina i dettagli relativi alla sostituzione nel regolamento di servizio della BKSD.
4. La direttrice o il direttore dell'ufficio disciplina la distribuzione interna dei compiti, competenze e responsabilità dei dipendenti tramite descrizioni di posizioni. Lei o lui può delegare questo ai responsabili dei principali dipartimenti e dei dipartimenti.
5. La struttura organizzativa interna (incluso l'organigramma) viene regolata nei regolamenti degli uffici.
1. La direttrice o il direttore regola la competenza per l'emanazione di disposizioni nel regolamento dell'ordinamento del servizio.
2. I dipendenti autorizzati all'emanazione di disposizioni esercitano una funzione pubblica. Essi emanano e firmano le disposizioni corrispondenti in nome dell'ente con la rispettiva denominazione funzionale.
3. L'ente che ha emanato la disposizione rilascia, su richiesta, il certificato di efficacia ai sensi della legislazione sul procedimento amministrativo del Cantone.
1. La Direttrice o il Direttore regola la facoltà di sottoscrivere accordi di prestazione e altri contratti nel regolamento sull'ordinamento di servizio.
2. La facoltà di concludere accordi di prestazione e altri contratti è disciplinata dalla legislazione in materia di finanza pubblica nonché dal regolamento sulle competenze per le approvazioni di spesa nella Direzione dell'Istruzione, Cultura e Sport del 14 marzo 2018.
1. La competenza di presentare istanze al consiglio di governo spetta alla direttrice o al direttore di direzione.
1. Il Segretariato Generale è sotto la responsabilità della Segretaria Generale o del Segretario Generale e comprende i seguenti dipartimenti
a. Istruzione;
b. Finanze;
c. Informatica/Informatica delle scuole Baselland (IT.SBL);
d. Comunicazione;
e. Personale;
f. Amministrazione, Acquisti e Logistica;
g. Legale;
h. Spazi e Infrastruttura.
2. Il Segretariato Generale è supportato nello svolgimento delle sue mansioni dalle divisioni specialistiche Assistenza e Coordinamento delle attività.
1. Il Segretariato Generale (SG) ha i seguenti compiti
a. supporto completo alla direzione per la Direttrice o il Direttore;
b. consulenza e supporto agli uffici e alle scuole.
2. Ha competenza di indirizzo tecnico nei confronti degli uffici.
3. Il SG è incaricato, in collaborazione con gli uffici, di garantire una visione complessiva nei settori di attività della BKSD e nelle operazioni interdipartimentali, ed è in particolare l'ufficio di pianificazione, coordinamento, assicurazione di qualità e controllo dei processi della Direzione.
4. Inoltre, il SG è responsabile di tutte le operazioni assegnate alla Direzione o rientranti nell'ambito di competenza della stessa, a meno che non siano delegate a un altro ufficio. In particolare, gestisce tra i diversi livelli di istruzione
a. l'informatica scolastica;
b. gli accordi scolastici;
c. progetti educativi e monitoraggio dell'istruzione.
1. L'Ufficio per l'Infanzia, la Gioventù e i Servizi per i Disabili (AKJB) è suddiviso in
a. il Dipartimento principale Infanzia e Gioventù;
b. il Dipartimento principale Servizi per i Disabili.
1. L'AKJB è responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della garanzia, dell'assicurazione della qualità e dell'efficacia economica dell'offerta di servizi per bambini, giovani e persone con disabilità. Finanzia, promuove, coordina e fornisce servizi per bambini, giovani e persone con disabilità.
2. È il punto di contatto ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo intercantonale per le istituzioni sociali (IVSE) del 13 dicembre 2002, il punto di contatto con l'Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e misure ai sensi dell'art. 26 dell'Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione per l'esecuzione delle pene e delle misure (LSMV) del 21 novembre 2007, nonché il punto di riferimento per le politiche per l'infanzia e la gioventù nei confronti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza sulla promozione del lavoro parascolastico con bambini e giovani (KJFV) del 17 ottobre 2012.
1. La Divisione principale Infanzia e Gioventù è responsabile dei compiti assegnati dalla Confederazione e dal Cantone alla direzione nei settori dell'assistenza residenziale e ambulatoriale all'infanzia e alla gioventù, del lavoro sociale scolastico, della consulenza, dell'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia e alla scuola, della promozione dell'infanzia e della gioventù, del sostegno precoce e del coordinamento e sviluppo dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù.
2. I compiti della Divisione principale Infanzia e Gioventù sono determinati in particolare
a. per l'assistenza residenziale all'infanzia e alla gioventù dalla Legge sull'assistenza sociale e giovanile (Gesetz über die Sozial- und die Jugendhilfe, SHG) del 21 giugno 2001 e dal Regolamento sull'assistenza all'infanzia e alla gioventù del 3 dicembre 2013, dalla Legge federale sulle prestazioni della Confederazione per l'esecuzione penale e di misure del 5 ottobre 1984 e dal Regolamento sulle prestazioni della Confederazione per l'esecuzione penale e di misure (LSMV) del 21 novembre 2007, nonché dall'Accordo intercantonale per gli istituti sociali (IVSE) del 13 dicembre 2002 e dal Regolamento sull'accoglienza dei bambini affidati (PAVO) del 19 ottobre 1977;
b. per le offerte formative residenziali e la consulenza dalla Legge sull'educazione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sulla promozione speciale, la scuola speciale e la prima educazione pedagogico-speciale (Vo SoPä) del 22 giugno 2021, nonché dall'Accordo intercantonale per gli istituti sociali (IVSE) del 13 dicembre 2002;
c. per l'assistenza ambulatoriale all'infanzia e alla gioventù dalla Legge sull'assistenza sociale e giovanile (SHG) del 21 giugno 2001 e dal Regolamento sull'assistenza all'infanzia e alla gioventù del 3 dicembre 2013;
d. per il sostegno precoce dalla Legge sull'educazione del 6 giugno 2002 e dal Regolamento sulla promozione speciale, la scuola speciale e la prima educazione pedagogico-speciale (Vo SoPä) del 22 giugno 2021;
e. per l'autorizzazione e la supervisione di case per bambini e giovani, nonché per l'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia e alla scuola e la supervisione dei servizi di assistenza familiare dalla normativa federale sull'accoglienza dei bambini affidati (Regolamento sui bambini affidati, PAVO) del 19 ottobre 1977 e dal Regolamento sull'autorizzazione e supervisione delle case (Regolamento delle case) del 25 settembre 2001;
f. per l'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia e alla scuola dalla Legge sull'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia del 21 maggio 2015 e dal Regolamento sull'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia del 13 dicembre 2016;
g. per il lavoro sociale scolastico dalla Legge sull'educazione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sul servizio sociale scolastico al livello primario del 23 marzo 2021 e dal Regolamento sul servizio sociale scolastico ai livelli secondario I e II del 16 marzo 2004;
h. per la promozione dell'infanzia e della gioventù dalla Legge federale sulla promozione del lavoro extrascolastico con bambini e giovani (Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù, KJFG) del 30 settembre 2011 e dal Regolamento sulla promozione del lavoro extrascolastico con bambini e giovani (Regolamento sulla promozione dell'infanzia e della gioventù, KJFV) del 17 ottobre 2012.
1. La Divisione principale Offerte per Disabili è responsabile per l’assicurazione della partecipazione sociale delle persone con disabilità, fornendo prestazioni efficaci, appropriate ed erogate economicamente. Essa attua le disposizioni del diritto federale, integrandolo nell'ambito dei suoi obiettivi e in base al diritto cantonale, in particolare tramite la regolamentazione dei servizi ambulatoriali e di altri servizi, nonché per la determinazione delle necessità derivanti dalla disabilità. Organizza viaggi per le persone con mobilità ridotta che non possono utilizzare in modo autonomo i trasporti pubblici, e li sussidia attraverso contributi.
2. I compiti della Divisione principale Offerte per Disabili derivano in particolare
a. per le prestazioni di istituti, laboratori e centri diurni dalla Legge federale sulle istituzioni per la promozione dell'integrazione delle persone invalide (IFEG) del 6 ottobre 2006, dall'Accordo intercantonale per le strutture sociali (IVSE) del 13 dicembre 2002, dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (ELG) del 6 ottobre 2006, dalla Legge sull'assistenza ai disabili (Legge sull'assistenza ai disabili, BHG) del 29 settembre 2016 e dal Regolamento sull'assistenza ai disabili (BHV) del 6 dicembre 2016;
b. per la determinazione delle necessità individuali, prestazioni ambulatoriali e altri servizi dalla Legge sull'assistenza ai disabili (Legge sull'assistenza ai disabili, BHG) del 29 settembre 2016 e dal Regolamento sull'assistenza ai disabili (BHV) del 6 dicembre 2016;
c. per i viaggi delle persone con mobilità ridotta dall'Accordo sulla concessione di contributi ai viaggi per persone con mobilità ridotta del 25 agosto 2015 e dal Regolamento sulla concessione di contributi ai viaggi per persone con mobilità ridotta del 5 luglio 2016.
1. L'Ufficio per la Cultura (AfK) è articolato in
a. il Dipartimento principale Città Romana Augusta Raurica;
b. il Dipartimento principale Archeologia e Museo Cantonale;
c. il Dipartimento principale Promozione Culturale;
d. il Dipartimento principale Biblioteca Cantonale.
1. L'Ufficio della Cultura attua la promozione culturale del Cantone di Basilea Campagna, in particolare la conservazione e la cura del patrimonio culturale, la promozione della creazione artistica e culturale contemporanea, la disponibilità di un'offerta culturale di base a favore della popolazione, nonché la mediazione e lo scambio di cultura in pubblico.
1. I compiti del Dipartimento principale Augusta Raurica derivano dalla Legge sulla promozione culturale (Legge sulla promozione culturale, LPC BL) del 4 giugno 2015, dal Regolamento sulla promozione culturale (Regolamento sulla promozione culturale, RPC) del 20 dicembre 2016, dalla Legge sulla protezione e la ricerca di siti e oggetti archeologici (Legge sull'archeologia, LArch) dell'11 dicembre 2002 e dal Contratto sulla città romana di Augusta Raurica (Contratto romano) del 24 marzo 1998.
2. Inoltre, essa svolge la coordinazione, la cooperazione e l'informazione in compiti museali e archeologici specifici con le autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e, se del caso, dell'estero.
1. I compiti del Dipartimento principale di Archeologia e Museo derivano dalla Legge sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione culturale, LPC BL) del 4 giugno 2015, dal Regolamento sulla promozione della cultura (Regolamento sulla promozione culturale, RPC) del 20 dicembre 2016 e dalla Legge sulla protezione e la ricerca dei siti e degli oggetti archeologici (Legge sull'archeologia, LAr) dell'11 dicembre 2002.
2. Inoltre, si occupa del coordinamento, della cooperazione e dell'informazione in ambiti specifici museali e archeologici con le autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e, se del caso, dell'estero.
1. I compiti del Dipartimento principale di Promozione Culturale derivano dalla Legge sulla Promozione Culturale (Legge sulla Promozione Culturale, LPC BL) del 4 giugno 2015 e dal Regolamento sulla Promozione Culturale (Regolamento sulla Promozione Culturale, RPC) del 20 dicembre 2016.
2. È l'interlocutore per tutte le questioni nel settore della promozione dell'arte e della cultura contemporanea. In particolare, svolge i compiti assegnati dalla Legge sulla Promozione Culturale e dal Regolamento sulla Promozione Culturale. Inoltre, fornisce consulenza ai richiedenti in merito alla presentazione dei loro progetti e si impegna a favore di misure di promozione strutturale a beneficio di artisti e operatori culturali.
1. I compiti della divisione principale Biblioteca Cantonale derivano dalla Legge sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, KFG BL) del 4 giugno 2015 e dal Regolamento sulla promozione della cultura (Regolamento sulla promozione della cultura, KFV) del 20 dicembre 2016.
2. Inoltre, essa si occupa del coordinamento, della cooperazione e dell'informazione relativamente a compiti bibliotecari specifici con le autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e, ove necessario, dell'estero.
1. L'Ufficio per le scuole popolari si suddivide in
a. il Dipartimento principale di Vigilanza e Qualità;
b. il Dipartimento principale di Gestione e Formazione Continua;
c. il Dipartimento principale di Pedagogia Speciale;
d. il Dipartimento principale del Servizio di Psicologia Scolastica;
e. il Dipartimento di Supporto.
1. L'AVS è l'autorità cantonale per le scuole pubbliche, il punto di riferimento per i consigli scolastici e le direzioni scolastiche, nonché l'ufficio cantonale indipendente per le questioni di psicologia scolastica.
2. Ad essa spetta in particolare la responsabilità per le questioni operative, pedagogiche e di pedagogia speciale, nonché la gestione della supervisione, qualità, sviluppo, funzionamento e formazione continua della scuola pubblica al fine di garantire un accompagnamento, coordinamento e sviluppo ottimale della scuola pubblica a livello cantonale, oltre alla consulenza psicologica scolastica per tutti i livelli scolastici.
3. Ad essa fanno capo le scuole secondarie e le scuole speciali cantonali.
1. L'Unità Principale di Sorveglianza e Qualità è responsabile della supervisione cantonale sulla scuola pubblica (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria), le scuole di musica oltre che le scuole private e l'istruzione privata.
2. Le sue funzioni derivano in particolare dalla Legge sull'Istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la scuola secondaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per le scuole di musica del 13 maggio 2003, dal Regolamento sulle scuole private e l'istruzione privata del 26 giugno 2018 e dal Regolamento sul percorso scolastico (Regolamento sul Percorso) dell'11 giugno 2013.
1. Il Dipartimento principale per l'Operatività e Formazione continua è responsabile di tutte le questioni operative scolastiche, pedagogiche e di formazione continua del livello primario e secondario I, ad eccezione delle scuole speciali, nonché di tutte le questioni operative scolastiche e pedagogiche delle scuole di musica, nella misura in cui queste non siano trasferite ad altri organi per legge o regolamento.
2. Le sue funzioni derivano in particolare dalla Legge sull'istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per la scuola materna e primaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la scuola secondaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la scuola di musica del 13 maggio 2003, dal Regolamento sulle scuole private e sull'istruzione privata del 26 giugno 2018, dal Regolamento sul percorso scolastico (Regolamento sul percorso scolastico) dell'11 giugno 2013 e dal Regolamento per la direzione scolastica e i segretariati scolastici del 13 maggio 2003.
1. Il Dipartimento Principale di Pedagogia Speciale è responsabile per tutte le questioni di pedagogia speciale nelle scuole elementari, nella misura in cui queste non siano assegnate ad altri organi da leggi e regolamenti.
2. I suoi compiti derivano in particolare dalla Legge sull'Istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per l'asilo e la scuola primaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la scuola secondaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento sulla Promozione Specifica, l'Istruzione Speciale e la Pre-educazione Pedagogica Terapeutica (Regolamento sulla Pedagogia Speciale, Vo SoPä) del 22 giugno 2021, dal Regolamento sulle scuole private e l'istruzione privata del 26 giugno 2018, dal Regolamento sul percorso scolastico (Regolamento sul Percorso) dell'11 giugno 2013 e dal Regolamento per la direzione scolastica e le segreterie scolastiche del 13 maggio 2003.
1. La Sezione principale del Servizio di Psicologia Scolastica (SPD) fornisce consulenza come ufficio cantonale indipendente, a livello specialistico, a studenti e studentesse, ai loro genitori, insegnanti e autorità scolastiche su questioni scolastiche e di sviluppo.
2. I suoi compiti derivano in particolare dalla Legge sull'Istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per l'asilo e la scuola primaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la scuola secondaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento sul ginnasio (scuola di maturità e scuola media professionale) del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la formazione professionale del 17 marzo 2009, dal Regolamento sulla promozione speciale, sull'istruzione speciale e sulla prima educazione pedagogica (Regolamento di Pedagogia Speciale, Vo SoPä) del 22 giugno 2021, dal Regolamento sulla carriera scolastica (Regolamento di carriera) dell'11 giugno 2013 e dal Regolamento sul Servizio di Psicologia Scolastica del 22 aprile 2008.
1. **Il Dipartimento di Supporto è responsabile dei settori Finanza, Controllo e Ottimizzazione dei Processi, Gestione Specifica delle Pratiche, Informazione e Amministrazione dell'AVS. Inoltre, supporta la direzione del servizio nel Project Management e nella consulenza in materia di affari politici.**
2. **Le sue funzioni derivano in particolare dalla Legge sull'Istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per la Scuola Materna e la Scuola Primaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento per la Scuola Secondaria del 13 maggio 2003, dal Regolamento sulla Promozione Speciale, l'Istruzione Speciale e l'Educazione Precoce Pedagogica (Regolamento sulla Pedagogia Speciale, Vo SoPä) del 22 giugno 2021, dal Regolamento sulle Scuole Private e l'Istruzione Privata del 26 giugno 2018, dal Regolamento sul Percorso Scolastico (Regolamento del Percorso) dell'11 giugno 2013 e dal Regolamento sulla Direzione Scolastica e i Segretariati Scolastici del 13 maggio 2003.**
1. L'ufficio BMH si articola in
a. la divisione principale Formazione Professionale;
b. * la divisione principale Scuole Professionali e Medie;
c. * la divisione principale Università;
d. * la divisione principale Centro Carriera;
e. * l'ufficio di staff BMH.
1. L'ufficio BMH è l'autorità cantonale per il settore dell'istruzione post-obbligatoria nonché per l'orientamento professionale, universitario e di carriera nel Cantone.
2. È in particolare responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della garanzia, della sorveglianza, dell'assicurazione della qualità e dell'efficienza dell'offerta di servizi nel settore dell'istruzione post-obbligatoria così come dell'orientamento professionale, universitario e di carriera nel Cantone.
3. Rappresenta la formazione professionale, le scuole professionali e medie, le università nonché l'orientamento professionale, universitario e di carriera in pubblico e di fronte alle autorità.
4. Esercita la sorveglianza sui licei, le scuole professionali e l'istruzione professionale superiore. Inoltre, è responsabile di eventuali riconoscimenti.
1. La Divisione principale della Formazione Professionale è responsabile dei compiti cantonali all'interno della partnership collaborativa (Confederazione, Cantoni e Organizzazioni del mondo del lavoro) nei settori della formazione professionale e dell'integrazione professionale. Inoltre, è responsabile dell'assegnazione dei contributi formativi.
2. Le sue competenze derivano in particolare
a. * per la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore dalla Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFP) del 13 dicembre 2002 con tutte le disposizioni esecutive e i piani quadro, dalla Legge federale sulla formazione continua (LFC) del 20 giugno 2014, dalla Legge sulla formazione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sulla formazione professionale del 17 marzo 2009 e da altri decreti cantonali e convenzioni intercantonali riguardanti la formazione professionale di base.
b. * per le offerte di transizione e l'integrazione professionale dalla Legge sulla formazione del 6 giugno 2002 e dal Regolamento sulla formazione professionale del 17 marzo 2009;
c. * per i contributi formativi dalla Legge sui contributi formativi del 5 dicembre 1994, dal Regolamento sulla Legge sui contributi formativi del 23 maggio 1995 e dalle convenzioni intercantonali.
d. * ...
3. ...
4. ...
1. La Sezione principale delle Scuole Professionali e Medie è fondamentalmente responsabile per i compiti cantonali nel settore dei licei (scuole di maturità e scuole medie professionali) nonché delle scuole professionali.
2. Ad essa sono subordinate i licei cantonali e le scuole professionali cantonali.
3. I suoi compiti risultano in particolare
a. * per i licei dal Regolamento sul riconoscimento dei certificati di maturità liceale (Regolamento di riconoscimento della maturità, RRM) del 15 febbraio 1995, dalla Legge sull'istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sul liceo (scuola di maturità e scuola media professionale) del 13 maggio 2003 e da ulteriori decreti cantonali, accordi intercantonali e regolamenti riguardanti le scuole medie;
b. * per la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore dalla Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFP) del 13 dicembre 2002 con tutti i decreti esecutivi e i piani di studio quadro, dalla Legge sull'istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento per la formazione professionale del 17 marzo 2009 e da ulteriori decreti cantonali nonché accordi intercantonali riguardanti la formazione professionale di base.
1. La Divisione Principale Istruzione Superiore è responsabile della titolarità per l'Università di Basilea, per la Fachhochschule Nordwestschweiz e per l'Istituto Svizzero di Medicina Tropicale e Salute Pubblica, nonché per il supporto finanziario alla Fondazione Università popolare.
2. ...
3. I suoi compiti derivano in particolare da
a. * la legge federale sulla promozione delle università e la coordinazione nel settore universitario svizzero (Legge sulla promozione e coordinazione delle università, HFKG) del 30 settembre 2011 con tutti i decreti esecutivi, il contratto tra i cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sulla titolarità comune dell'Università di Basilea del 27 giugno 2006, il contratto tra i cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta sull'Università di Scienze Applicate della Svizzera nordoccidentale (FHNW) del 9 novembre 2004, il contratto tra i cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sulla titolarità comune dell'Istituto Svizzero di Medicina Tropicale e Salute Pubblica del 5 aprile 2016, lo statuto della Fondazione Università Popolare e Università per Anziani di entrambi i Basilea (VHS BB) del 28 agosto 2002, così come altri accordi intercantonali relativi al settore universitario.
b. * ...
1. Il Dipartimento principale del Centro per le Carriere è responsabile delle attività cantonali nel campo dell'orientamento professionale, degli studi e delle carriere, nonché dell'istruzione generale continua.
2. I compiti derivano in particolare
a. per l'orientamento professionale, degli studi e delle carriere, dalla Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) del 13 dicembre 2002 con tutti i relativi decreti di esecuzione, dalla Legge sull'istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sulla formazione professionale del 17 marzo 2009 e da altri decreti cantonali;
b. per l'istruzione generale continua dalla Legge federale sulla formazione continua (LFC) del 20 giugno 2014 e dalla Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (Legge sugli stranieri e sull'integrazione, LStrI) del 16 dicembre 2005 con tutti i suoi decreti di esecuzione, dalla Legge sull'istruzione del 6 giugno 2002, dal Regolamento sull'istruzione generale continua del Cantone di Basilea Campagna (Regolamento LFC BL) del 28 novembre 2017, dalla Legge sull'introduzione delle disposizioni d'integrazione della Legge federale sugli stranieri (Legge d'integrazione) del 19 aprile 2007 e dalla Regolamento alla Legge d'integrazione (Regolamento sull'integrazione) del 18 dicembre 2007.
1. L'Ufficio di Coordinamento BMH è responsabile, in collaborazione con i dipartimenti principali, delle aree di finanza, monitoraggio, affari politici, sviluppo organizzativo e strategico, gestione dei progetti e comunicazione all'interno del BMH.
2. Le sue funzioni derivano dalle basi giuridiche rilevanti per i dipartimenti principali conformemente ai § 32 comma 2, § 33 comma 3, § 34 comma 3 e § 34a comma 2.
1. L'Ufficio dello Sport è suddiviso nelle seguenti sezioni
a. Servizi ed Eventi;
b. Promozione Sportiva.
1. L'Ufficio Sport si occupa di tutte le mansioni e le attività affidate alla Direzione nel campo della promozione sportiva in generale, della politica sportiva e dello sviluppo dello sport, in particolare nel settore dello sport per bambini, giovani e adulti, e del Fondo Sportivo Swisslos.
2. Le sue competenze derivano dalla Legge sulla promozione dello sport del 7 marzo 1991, dal Regolamento sulla promozione dello sport del 9 febbraio 2021, dal Regolamento sul Fondo Sportivo Swisslos del 21 gennaio 2020 e dalla Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, SpoFöG) del 17 giugno 2011.