Regolamento d'organizzazione della Direzione della sicurezza (Do SID) - Ambito di Applicazione (SID)
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
1. Questo regolamento del servizio disciplina l'organizzazione e i compiti della Direzione della sicurezza e dei suoi uffici.
2. La direttrice o il direttore della Direzione della sicurezza disciplina le disposizioni a riguardo in un regolamento.
1. La suddivisione in uffici si conforma al § 10 del Regolamento sull'organizzazione governativa e amministrativa di Basilea Campagna.
1. La Direttrice o il Direttore dirige la Direzione con l'ausilio di mandati di prestazione e altri strumenti di gestione.
2. La supplenza della Direttrice o del Direttore negli affari amministrativi è assunta dalla Segretaria generale o dal Segretario generale.
3. Per il coordinamento dei compiti della Direzione si tengono riunioni di direzione.
1. Il/la dirigente del servizio è responsabile della contabilità dei costi e delle prestazioni ai sensi del § 31 della legge sulla gestione finanziaria.
2. La competenza per le autorizzazioni di spesa è disciplinata dal regolamento sulle competenze per le autorizzazioni di spesa nella Direzione della Sicurezza.
1. La direttrice o il direttore della struttura nonché la sua sostituta o il suo sostituto è competente per la firma dei provvedimenti che devono essere emanati nell'ambito delle competenze della struttura.
2. Lei o lui può delegare la competenza a emanare provvedimenti in determinati ambiti di compiti, con l'approvazione della direttrice o del direttore della Direzione, a singole unità organizzative della struttura.
3. La struttura che ha emanato il provvedimento rilascia, su richiesta, il certificato di esecutività secondo la legislazione sul procedimento amministrativo.
1. La Direttrice o il Direttore stabilisce le competenze per la stipulazione dei contratti in un regolamento.
1. La responsabile dell'ufficio o il responsabile dell'ufficio designa, con l'approvazione della direttrice o del direttore, la sua supplente o il suo supplente.
1. Le autorità di nomina sono disciplinate nel regolamento del personale.
2. Per il Primo Procuratore della Repubblica, le Procuratrici e i Procuratori della Repubblica, le Procuratrici e i Procuratori Capo, così come per la Procuratrice Capo o il Procuratore Capo per i Minorenni e le ulteriori Procuratrici e Procuratori per i Minorenni, la Direzione della Sicurezza assume le funzioni amministrative che il diritto del personale trasferisce alle autorità di nomina.
3. La Direttrice o il Direttore regola, nel Regolamento dell'Ordine di Servizio della Direzione della Sicurezza, i poteri di firma per i contratti di lavoro, i provvedimenti e gli accordi di diritto del personale, così come per le referenze di lavoro.
4. Sono fatte salve le intese della Direttrice o del Direttore con i servizi su la delega di competenze di diritto del personale.
1. La direttrice o il direttore della Direzione della Sicurezza è responsabile dell'emanazione per iscritto di ordini di servizio di picchetto per i responsabili delle unità operative.
2. La direttrice o il direttore della Direzione della Sicurezza è responsabile dell'emanazione per iscritto di ordini di servizio di picchetto per tutti gli altri rapporti di lavoro.
3. La persona competente può delegare la competenza a emanare l'ordine.
1. Il Primo Procuratore o la Prima Procuratrice e il Procuratore Leader per i Minori o la Procuratrice Leader per i Minori possono disporre il servizio di turno o delegare questa competenza.
1. La Direttrice o il Direttore della Direzione dispone la dispensa dal segreto d'ufficio per le Responsabili o i Responsabili degli uffici.
2. La Responsabile o il Responsabile degli uffici dispone la dispensa dal segreto d'ufficio per i collaboratori.
1. Il Segretariato Generale è strutturato come segue
a. Compiti di staff;
b. Comunicazione;
c. Normativa;
d. Finanze e gestione aziendale;
e. Consulenza risorse umane;
f. Digitalizzazione;
g. Informatica con il team di competenza gestione amministrativa (KT GEVER);
h. Segreteria;
i. Ufficio oggetti smarriti e servizio di valorizzazione;
j. Ufficio passaporti;
k. Autorizzazioni;
l. Famiglie;
m. Protezione dell'infanzia e della gioventù;
n. Vigilanza diritto civile (inclusa l'istruzione della vigilanza amministrativa nel registro di commercio e nel settore esecutivo e fallimentare);
o. Fondo Swisslos.
1. Il Segretariato Generale ha in particolare i seguenti compiti
a. supporto completo alla direzione della direttrice o del direttore;
b. consulenza e supporto agli uffici;
c. pianificazione, coordinamento e garanzia della qualità all'interno della direzione;
d. trasformazione digitale e sviluppo organizzativo nella direzione;
e. introduzione a livello cantonale e gestione del sistema di amministrazione delle pratiche (GEVER Fabasoft);
f. trattamento di tutte le pratiche della direzione che non sono assegnate a un ufficio specifico.
1. La direttrice o il direttore del Servizio legale del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio è nominata o nominato dal Consiglio di Stato.
2. I lavori di segreteria per il Servizio legale del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio sono curati dalla segreteria del Segretariato Generale della Direzione della Sicurezza.
1. Il Servizio Giuridico del Consiglio di Governo e del Consiglio di Stato ha in particolare i seguenti compiti
a. Istruzione dei ricorsi nell'ambito della preparazione delle decisioni dei ricorsi del Consiglio di Governo, nella misura in cui questo compito non sia svolto dalla direzione competente per materia;
b. Collaborazione all'elaborazione di atti normativi;
c. Fornitura di consulenza legale e redazione di pareri giuridici e rapporti intermedi a favore del Consiglio di Stato, del Consiglio di Governo e delle direzioni;
d. Redazione di memorie legali per i tribunali del Cantone e della Confederazione nonché rappresentanza del Consiglio di Governo e del Consiglio di Stato in giudizio.
2. Il Consiglio di Stato, il Consiglio di Governo e il capo o la capo della direzione possono assegnare al Servizio Giuridico del Consiglio di Governo e del Consiglio di Stato ulteriori compiti di natura legale.
1. La Polizia del Cantone di Basilea-Campagna è strutturata come segue
a. Direzione (Comandante della Polizia);
b. Polizia di Sicurezza;
c. Polizia Criminale;
d. Polizia Stradale;
e. Pianificazione e Operazioni;
f. Aree di Comando.
1. I compiti e le competenze della polizia di Basilea Campagna sono disciplinati dalla legge sulla polizia e sul procedimento penale, nonché da altre leggi federali e cantonali che attribuiscono compiti e competenze alla polizia.
1. La Procura dei Minorenni è composta da
a. il procuratore capo dei minorenni o la procuratrice capo dei minorenni;
b. i procuratori dei minorenni e le procuratrici dei minorenni;
c. gli incaricati delle indagini;
d. gli assistenti sociali e le assistenti sociali;
e. la segreteria.
1. L'Ufficio del Procuratore dei Minori ha i compiti e le competenze che gli sono attribuiti dalla legislazione nel settore dell'amministrazione della giustizia minorile.
1. La Procura della Repubblica si articola come segue
a. Direzione affidata alla Prima Procuratrice o al Primo Procuratore;
b. Dipartimento reati comuni;
c. Dipartimento reati speciali;
d. Dipartimento crimini economici;
e. Dipartimento decreti penali;
f. Servizi centrali.
1. I compiti del pubblico ministero sono disciplinati dalla legislazione penale, dal Codice di procedura penale svizzero e dalla legge di attuazione del Codice di procedura penale svizzero.
2. Il pubblico ministero gestisce l'ufficio di coordinamento cantonale per il casellario giudiziale (KOST) ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 della legge sul casellario giudiziale.
1. L'Ufficio per l'Esecuzione Penale è strutturato come segue
a. Esecuzione delle pene e delle misure
1. Dipartimento per l'Esecuzione delle Pene e delle Misure;
2. Dipartimento Pene Brevi e Forme Speciali di Esecuzione;
b. Servizio di Probatione;
c. Carceri;
d. Assistenza alle Vittime;
e. Centro d'Intervento contro la Violenza Domestica
1. Dipartimento Settore Specializzato in Violenza Domestica e Sessualizzata;
2. Dipartimento Programmi Educativi;
3. Dipartimento Gestione della Protezione;
f. Autorità di Esecuzione del Diritto Civile e Amministrativo;
g. Centro per Misure riguardo ai Giovani Adulti Arxhof
1. Formazione Professionale e Attività;
2. Servizio Psicologico Forense;
3. Pedagogia Sociale;
h. Servizio di Stato Maggiore.
1. L'Ufficio per l'Esecuzione Giudiziaria ha in particolare i seguenti compiti
a. Disposizioni relative all'esecuzione delle pene e delle misure;
b. Disposizioni relative al sistema carcerario;
c. Disposizioni relative all'assistenza durante la libertà condizionale;
d. Disposizioni relative all'esecuzione di decisioni civili e amministrative;
e. Disposizioni relative al risarcimento e alla soddisfazione ai sensi della legge sull'assistenza alle vittime.
2. I compiti e le competenze dell'Ufficio per l'Esecuzione Giudiziaria si basano sulla pertinente legislazione specialistica.
1. L'Ufficio per il Militare e la Protezione Civile è articolato come segue
a. Formazione;
b. Operazioni;
c. Stato maggiore.
2. Il Direttore o la Direttrice dell'Ufficio per il Militare e la Protezione Civile dirige lo Stato Maggiore Cantonale.
3. La persona di riferimento per gli affari militari nel Cantone è il Comandante di Distretto; tale persona detiene un grado di ufficiale nell'esercito.
1. L'Ufficio per il Militare e la Protezione Civile ha in particolare i seguenti compiti
a. Registrazione e orientamento degli obbligati alla leva;
b. supporto amministrativo alla reclutamento;
c. controllo degli obblighi di servizio militare e protezione civile;
d. compensazione del servizio militare;
e. gestione delle infrastrutture cantonali di formazione per l'esercito e la protezione civile;
f. nel settore del tiro militare fuori servizio
1. controllo dell'obbligo di tiro;
2. riconoscimento delle associazioni di tiro;
3. autorizzazione d'esercizio per gli impianti di tiro;
4. nomina delle commissioni di tiro;
5. assegnazione di contributi agli impianti di tiro regionali;
g. direzione della pianificazione, attuazione, coordinamento e gestione delle questioni relative alla protezione della popolazione;
h. assicurazione della prontezza operativa e conduzione dello Stato Maggiore Cantonale di condotta;
i. assicurazione della prontezza operativa dei comandanti di sito di evento e dei comandi di sito di evento;
j. assicurazione della prontezza operativa dei mezzi cantonali dell'unità operativa Protezione Civile (PC);
k. formazione, addestramento e verifica degli stati maggiori, delle formazioni e del personale specializzato nei settori assegnati;
l. esecuzione delle leggi federali e cantonali riguardanti la protezione civile nonché nei settori assegnati;
m. coordinamento delle misure nei settori assegnati con la Confederazione, i cantoni vicini, i comuni, l'esercito, i paesi esteri vicini e i privati;
n. assicurazione del delegato cantonale dell'Approvvigionamento Economico Nazionale.
1. L’amministrazione del diritto civile è suddivisa come segue
a. Direzione
1. Adozioni e cambiamenti di nome;
b. * Dipartimento Servizi Centrali
1. Finanze;
2. * Servizi;
3. IT/Digitalizzazione;
c. Ufficio del Catasto;
d. Ufficio del Registro delle Imprese;
e. Ufficio di Stato Civile;
f. Ufficio delle Successioni;
g. Dipartimento Principale Ufficio Esecuzioni e Fallimenti
1. Dipartimento Esecuzioni;
2. Dipartimento Fallimenti.
1. L'amministrazione del diritto civile ha in particolare i seguenti compiti
a. Gestione del catasto;
b. Gestione del registro di commercio e in particolare
1. Disposizioni riguardanti la gestione del registro di commercio;
c. Procedimenti esecutivi e fallimentari, in particolare emanazione delle disposizioni amministrative in questo settore;
d. Protocollo di iscrizione per il pegno del bestiame;
e. Registro delle riserve di proprietà;
f. Aste pubbliche di terreni;
h. Successioni e in particolare
1. Autorizzazione relativa alla proroga del termine di deliberazione secondo l'art. 576 nonché l'art. 587 comma 2 CC;
g. Stato civile;
i. Adozioni e cambiamenti di nome, in particolare
1. Disposizioni nel settore delle adozioni;
2. Richieste di informazioni da parte di persone adottate;
3. Disposizioni nel settore delle procedure di cambiamento di nome;
j. Segreteria della commissione notarile;
k. Gestione del registro delle navi;
l. Conservazione dei mandati precauzionali;
m. Esame delle autorizzazioni riguardanti il diritto fondiario agricolo e dichiarazione relativa all'eventuale rinuncia al ricorso;
n. Esame delle autorizzazioni riguardanti l'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero e dichiarazione relativa all'eventuale rinuncia al ricorso.
1. Il controllo dei veicoli a motore è suddiviso come segue
a. Registrazione dei veicoli;
b. Abilitazione dei conducenti;
c. Finanze e logistica;
d. Organizzazione e informatica;
e. Stato maggiore.
2. L'autorità di controllo dei veicoli a motore ha le competenze conferitele dalla legislazione nell'esecuzione delle disposizioni federali sulla circolazione stradale e delle norme sugli oneri del traffico.
1. L’Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza è articolato come segue
a. Asilo e Ritorno;
b. Ingresso e Soggiorno;
c. Diritto di Cittadinanza;
d. Dipartimento per l'Integrazione;
e. Misure e Diritto;
f. Servizi Centrali;
g. Staff.
1. L'ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza ha in particolare i seguenti compiti
a. Esecuzione delle normative federali in materia di stranieri e asilo;
b. Esecuzione dell'espulsione penale secondo gli articoli 66a-66d del Codice Penale Svizzero;
c. Esecuzione della legislazione sulla cittadinanza;
d. Emanazione di provvedimenti in materia di acquisizione e perdita della cittadinanza secondo la legislazione cantonale sulla cittadinanza;
e. Decisione sull'esistenza di una questione controversa di cittadinanza svizzera e cantonale;
f. Pianificazione e attuazione del programma cantonale di integrazione e ulteriori questioni di integrazione nell'ambito di una competenza indipendente della divisione specialistica per l'Integrazione;
g. Punto di contatto per questioni di integrazione nei confronti della Confederazione.