Legislator Giurisprudenza & Legislazione
144.28 CH-BL

Ordinanza sul parcheggio su aree dello Stato - Ambito di applicazione

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

**Generale**

1. Questo regolamento si applica a tutti i parcheggi accessibili per veicoli a motore (automobili) su proprietà appartenenti al cantone o da esso affittate, fatte salve le istituzioni di diritto pubblico indipendenti.

**Generale**

1. Per il parcheggio di veicoli a motore su aree statali, in genere, vengono riscossi dei costi sia dai terzi che dai collaboratori e collaboratrici del cantone.

2. Non sussiste alcun diritto legale a un posto auto.

Regolamentazione del parcheggio per terze persone

1. Chi, in qualità di terza persona, utilizza un posto auto su un'area statale, è generalmente tenuto a pagare una tassa di parcheggio. L'importo e la struttura della tassa dipendono dalla località, sono stabiliti dall'Ufficio Edilizia ed ammontano per il parcheggio a breve termine tra CHF 1 e CHF 2 all'ora. In caso di abuso verrà applicata una tassa aggiuntiva.

Normativa sui parcheggi per i dipendenti del Cantone

1. Chi, in qualità di collaboratrice o collaboratore del Cantone, utilizza un parcheggio sul terreno statale per il proprio veicolo a motore in modo permanente, deve pagare la seguente tariffa, indipendentemente dal grado di occupazione

a. per un parcheggio coperto CHF 90 al mese IVA inclusa;

b. per un parcheggio scoperto CHF 50 al mese IVA inclusa.

2. Gli insegnanti delle scuole cantonali pagano, indipendentemente dal grado di occupazione, una tariffa forfettaria di CHF 50 al mese IVA inclusa per il parcheggio. L'autorizzazione al parcheggio è valida su tutti i parcheggi delle scuole cantonali presso le quali l'insegnante insegna.

3. Chi per il percorso lavorativo - utilizzando il trasporto pubblico - impiega complessivamente meno di 30 minuti, non riceverà un parcheggio assegnato. Sono esenti da questa restrizione i dipendenti che

a. svolgano lavoro a turni, notturno o durante il fine settimana,

b. siano costretti per motivi di salute all'uso del veicolo a motore,

c. mettano regolarmente a disposizione il proprio veicolo privato per viaggi di servizio (cfr. § 6),

d. siano soggetti a gravi limitazioni dall'orario del trasporto pubblico.

4. Chi, in qualità di collaboratrice o collaboratore del Cantone, parcheggia su terreno statale al di fuori della sua area di parcheggio autorizzata per scopi lavorativi, deve pagare la tariffa corrispondente e può richiederne il rimborso tramite la dichiarazione delle spese.

Normativa sui parcheggi per i dipendenti del Cantone

1. Il permesso di parcheggio è valido solo durante l'orario di lavoro, è personale e non trasferibile.

2. Durante le ferie e i giorni di riposo il permesso non è valido. In caso di abuso del permesso di parcheggio, verrà applicato un supplemento.

3. In caso di ripetuto abuso, il contratto di locazione del permesso di parcheggio può essere risolto, e in caso di abuso grave, può essere risolto senza preavviso.

Normativa sui parcheggi per i dipendenti del Cantone

1. Chi mette regolarmente a disposizione il proprio veicolo a motore privato per spostamenti di servizio ha priorità nell'assegnazione del parcheggio e deve corrispondere la seguente tariffa ridotta

a. per un parcheggio coperto: CHF 50 al mese incl. IVA;

b. per un parcheggio scoperto: CHF 30 al mese incl. IVA.

2. La disponibilità regolare si verifica quando il veicolo a motore privato è messo a disposizione per una corsa di servizio in media almeno una volta alla settimana.

Normativa sui parcheggi per i dipendenti del Cantone

1. Nei parcheggi assegnati in modo specifico al personale, viene applicato un supplemento alla tassa ordinaria di CHF 20 al mese, IVA inclusa.

Regolamento di parcheggio per i membri del Consiglio Distrettuale e per i giudici ausiliari

1. Le prefezioni e i prefetti pagano una tariffa forfettaria di CHF 100 a semestre, IVA inclusa, per il parcheggio del loro veicolo a motore nel Parking Gutsmatte.

2. Al di fuori delle sedute del consiglio regionale e delle commissioni, il diritto di parcheggio non è valido.

Regolamento di parcheggio per i membri del Consiglio Distrettuale e per i giudici ausiliari

1. I giudici e le giudici con incarico accessorio pagano una tariffa forfettaria di CHF 100 per semestre IVA inclusa per parcheggiare il loro veicolo a motore nel parcheggio del tribunale di Liestal e nel Parking Gutsmatte.

2. Al di fuori delle sessioni giudiziarie, l'autorizzazione al parcheggio non è valida.

Esecuzione

1. Chi soddisfa i requisiti per un permesso di parcheggio non acquisisce alcun diritto alla concessione di un posto auto.

2. Il numero delle assegnazioni è determinato in base alla disponibilità dei parcheggi locali.

Esecuzione

1. L’assegnazione dei posti auto e le relative tariffe da pagare sono decise dall'Ufficio delle costruzioni o da un servizio delegato del Cantone.

2. Chi invoca un'eccezione ai sensi del § 4 comma 4 o una condizione preferenziale ai sensi del § 6 di questo regolamento necessita di una conferma scritta da parte della direttrice o del direttore del servizio. Per verificare la disponibilità vengono effettuati controlli a campione dall'Ufficio delle costruzioni.

3. Condizione per il diritto al parcheggio ai sensi del § 4 e § 7 di questo regolamento è la stipula di un contratto di locazione con l'Ufficio delle costruzioni.

4. ...

5. Le tariffe per i posti auto assegnati vengono detratte dal salario.

6. Il diritto al parcheggio cessa con la risoluzione del contratto di locazione relativo al diritto di parcheggio, alla cessazione del mandato o del rapporto di lavoro.

Esecuzione

1. Il controllo del diritto di parcheggio avviene tramite le targhe di controllo registrate in relazione a un contratto di locazione.

Esecuzione

1. L'Ufficio delle costruzioni civili assicura che, ovunque i parcheggi siano utilizzati sporadicamente da dipendenti o da terzi, siano installati dispositivi (ad esempio, parchimetri, barriere) per la riscossione delle tariffe.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 10 novembre 1992 sul parcheggio su aree statali è abrogato.

2. I contrassegni di parcheggio emessi con il precedente regolamento perdono validità dal 1º gennaio 2020.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore, fatta salva la disposizione di cui al § 4 comma 2 di questo regolamento, il 1º giugno 2012.

2. Il § 4 comma 2 di questo regolamento entra in vigore il 1º agosto 2012.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →