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Ordinanza sulla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute - Scopo e Campo di Applicazione

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

**Generale**

1. Questo regolamento disciplina i principi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

**Generale**

1. Direzioni ai sensi del presente regolamento sono anche la Cancelleria dello Stato, il Tribunale cantonale e l'Ufficio del difensore civico.

2. Servizi ai sensi del presente regolamento sono anche i tribunali di primo grado, le autorità di perseguimento penale e le scuole del Cantone.

**Generale**

1. La Direzione delle Finanze e delle Chiese (FKD) stipula un accordo di prestazione con l'Assicurazione Edilizia del Cantone di Basilea Campagna (BGV) sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione della salute.

**Generale**

1. L'Accordo sulle Prestazioni concretizza le prestazioni della BGV, la loro compensazione e la collaborazione del Servizio per la Sicurezza sul Lavoro e la Protezione della Salute con il Cantone.

2. L'Accordo sulle Prestazioni disciplina in particolare

a. le prestazioni della BGV (in particolare i compiti dettagliati del Servizio per la Sicurezza sul Lavoro e la Protezione della Salute);

b. la compensazione di tali prestazioni;

c. la consultazione del FKD nella selezione del responsabile del Servizio.

Ufficio per la Sicurezza sul Lavoro e la Tutela della Salute

1. Il Servizio specializzato per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute assicura, congiuntamente agli uffici e alle direzioni nonché ai loro collaboratori, la prevenzione, il mantenimento e la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, nonché la sicurezza tecnica.

2. In particolare, ha i seguenti compiti

a. funge da centro di coordinamento e informazione e assicura sinergie;

b. consiglia il governo, le direzioni, gli uffici, i professionisti e i responsabili della sicurezza;

c. elabora analisi, valuta i risultati delle statistiche, presenta raccomandazioni di miglioramento e proposte per obiettivi;

d. guida e organizza gruppi di lavoro;

e. redige un rapporto annuale per il governo;

f. coordina la formazione concettuale e il perfezionamento, li assume per quanto possibile e coinvolge professionisti del cantone;

g. offre supporto tecnico nella redazione di regolamenti di lavoro e istruzioni;

h. garantisce l'esecuzione dei controlli;

i. in caso di un'eventuale adesione del cantone a una soluzione settoriale, è previsto che coordini l'attuazione e rappresenti il cantone negli organismi inter-cantonali.

3. L'accordo di prestazione concretizza questi compiti.

Servizio Specializzato per la Sicurezza sul Lavoro e la Tutela della Salute

1. Se l'ufficio competente, nell'esercizio delle sue funzioni, accerta direttamente l'esistenza di pericoli o rischi, deve disporre misure immediate proporzionate e temporanee e può obbligare qualsiasi persona a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la propria attività lavorativa se questa è legata a un pericolo o a un rischio immediato. In tali casi, l'ufficio competente deve contattare immediatamente i superiori responsabili e la direzione del servizio.

2. Se l'ufficio competente, nell'esecuzione del suo incarico, rileva un'infrazione che non richiede un intervento immediato, elabora, in collaborazione con il servizio competente, una proposta di soluzione.

3. Se, nonostante il continuo mancato rispetto delle disposizioni, non si trova una soluzione, l'ufficio competente informa la direzione e, se necessario, l'ispettorato del lavoro.

4. Con incarico del FKD, l'ufficio competente può rappresentare il cantone nei confronti di terzi.

Servizio Specializzato per la Sicurezza sul Lavoro e la Tutela della Salute

1. La direzione del servizio specializzato collabora direttamente con tutti i professionisti e i superiori del Cantone. I dipendenti del Cantone sono responsabili di informare correttamente i loro superiori.

2. Deve coinvolgere i dipendenti del Cantone incaricati d'ufficio della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute nello svolgimento dei loro compiti.

Ufficio per la Sicurezza sul Lavoro e la Tutela della Salute

1. Tutte le disposizioni cantonali riguardanti il segreto professionale e la protezione dei dati si applicano in modo analogo anche all'ufficio competente e alle persone da esso incaricate.

**Compiti e Organizzazione**

1. L'attività dell'Ufficio per la Sicurezza sul Lavoro e la Protezione della Salute non esonera in alcun modo le direzioni, i servizi e i loro collaboratori dai loro obblighi di diligenza e dal dovere di garantire la sicurezza tecnica.

Compiti e Organizzazione

1. Nelle sedi di servizio viene nominata una o un Responsabile della Sicurezza (SIBE).

2. I compiti del SIBE sono i seguenti

a. Qualora si presentino pericoli o rischi, essi operano secondo l'articolo 13 del presente regolamento;

b. comunicano le cause degli infortuni e dei danni materiali all'ufficio competente;

c. mantengono aggiornati i documenti del manuale sulla sicurezza e la protezione della salute sul lavoro;

d. sono responsabili dell'organizzazione pratica delle misure di emergenza e del primo soccorso;

e. fungono da collegamento tra il personale da un lato e l'ufficio competente dall'altro; inoltre, sono il punto di riferimento per il personale;

f. motivano il personale nel campo dell'igiene del lavoro e della sicurezza;

g. partecipano a corsi di formazione e aggiornamento.

3. I mansionari dei SIBE vengono redatti o integrati seguendo la procedura ordinaria con il supporto tecnico dell'ufficio competente, conformemente ai relativi compiti.

Compiti e Organizzazione

1. L'attuazione delle misure è di competenza degli uffici. Essi sono responsabili di garantire la protezione di tutti i dipendenti nel loro ambito.

2. Essi assicurano, nel loro ambito, il rispetto delle disposizioni, nonché delle decisioni e delle raccomandazioni delle autorità di vigilanza.

3. In collaborazione con l'unità specialistica e i responsabili della sicurezza, essi garantiscono un'informazione adeguata a tutti i dipendenti nel loro ambito.

4. Essi lavorano per una riduzione del numero di infortuni e malattie professionali e collaborano alle misure di prevenzione.

**Compiti e Organizzazione**

1. I dipendenti collaborano nell'attuazione delle norme e le rispettano.

2. Essi possono

a. informare i responsabili della sicurezza su eventuali violazioni delle misure di protezione prescritte;

b. comunicare ai responsabili della sicurezza irregolarità o difetti che mettono a rischio l'igiene, la sicurezza o la protezione della salute;

c. presentare ai responsabili della sicurezza richieste o proposte per migliorare l'igiene, la sicurezza e la protezione della salute nel loro ambito di attività.

Procedura per l'accertamento di pericoli e rischi

1. Se i responsabili della sicurezza individuano pericoli o rischi immediati, devono disporre misure immediate proporzionate e temporanee e possono obbligare qualsiasi persona a interrompere completamente o parzialmente la propria attività lavorativa, se questa è associata a un pericolo o a un rischio immediato. In tali casi, devono contattare immediatamente i superiori responsabili e la direzione dell'ufficio.

2. Se i responsabili della sicurezza individuano pericoli o rischi che non richiedono un intervento immediato, trasmettono il caso con un parere all'ufficio competente. L'ufficio competente, in collaborazione con i professionisti dell'amministrazione e dell'ufficio, elabora una proposta di soluzione e la presenta successivamente all'ufficio.

3. Se il pericolo o il rischio non viene risolto e non si può trovare una soluzione, l'ufficio competente informa la direzione e, se necessario, l'ispettorato del lavoro.

Procedura per l'accertamento di pericoli e rischi

1. Il regolamento del consiglio di governo del 24 agosto 1976 per la commissione per la promozione della prevenzione degli infortuni e della sicurezza tecnica nell'amministrazione cantonale (Commissione di Sicurezza) è abrogato.

Procedura per l'accertamento di pericoli e rischi

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

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