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140.41 KoVRdCReC CH-BL

Ordinanza sulle commissioni del Consiglio di Stato (Ordinanza sulle commissioni, KoV) (Kommissionsverordnung, KoV) - Scopo (KoV)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

**Generale**

1. Questo regolamento ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza del lavoro commissionale, in particolare tramite la composizione competente ed equilibrata delle commissioni governative, la prevenzione dei conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e la verifica periodica dell'opportunità delle commissioni.

**Generale**

1. Le commissioni del Consiglio di Stato consigliano e supportano il Consiglio di Stato e l'amministrazione cantonale.

2. Esse prendono decisioni nella misura in cui sono autorizzate a farlo da una legge.

3. Le commissioni possono essere istituite in particolare quando l'adempimento dei compiti

a. richiede conoscenze specifiche,

b. richiede il coinvolgimento dei comuni o di altri soggetti interessati oppure

c. deve essere eseguito da persone non subordinate a direttive.

**Generale**

1. Sono considerate commissioni ai sensi del presente regolamento i gruppi

a. che svolgono una funzione permanente,

b. i cui membri sono eletti in toto o in parte dal Consiglio di Governo e

c. che sono composti in toto o in parte da membri esterni all'amministrazione.

2. Se il Consiglio di Governo elegge i membri di una commissione solo in parte o è vincolato a proposte di nomina di terzi, si impegna affinché la composizione dell'intero gruppo soddisfi i requisiti di questo regolamento.

3. Considerati terzi ai sensi del presente regolamento sono i comuni e ulteriori enti, associazioni e organizzazioni al di fuori dell'amministrazione cantonale.

**Generale**

1. Per la remunerazione dei membri della commissione si applica il regolamento del 23 marzo 2010 sulle indennità per i titolari di cariche secondarie e per i membri dei gruppi di lavoro cantonali.

**Generale**

1. La Cancelleria di Stato pubblica nell'elenco delle autorità il nome della commissione nonché i nomi e i cognomi dei membri della commissione.

Obblighi Generali

1. In merito alla sua elezione, un membro della commissione informa per iscritto l'autorità elettorale e la commissione riguardo a

a. la sua attività professionale e il datore di lavoro;

b. l'appartenenza agli organi direttivi o di vigilanza di imprese economiche, enti, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico;

c. l'appartenenza agli organi dirigenti di organizzazioni economiche, professionali e politiche;

d. l'esercizio di cariche politiche a livello federale, cantonale e comunale.

2. Qualsiasi modifica deve essere comunicata continuamente alla commissione.

3. Le informazioni secondo il comma 1 non vengono pubblicate.

4. Per i collaboratori la cui attività nella commissione fa parte della funzione, l'obbligo di rivelazione dei legami di interesse si determina secondo la legge sul personale[4].

Obblighi Generali

1. I membri della commissione si astengono dai lavori commissionali

a. quando hanno un interesse personale nella questione;

b. quando potrebbero essere parziali nella questione per altri motivi, in particolare a causa di parentela o convivenza.

2. L'obbligo di astensione si applica alla preparazione, alla consultazione e alla deliberazione (§ 58 comma 2 della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna).

Obblighi Generali

1. I membri della commissione sono tenuti alla riservatezza su questioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle attività della commissione, nella misura in cui sussista un prevalente interesse pubblico o privato alla segretezza.

2. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo la cessazione dell'appartenenza alla commissione.

Linee Guida sulla Composizione

1. I posti vacanti nelle commissioni sono pubblicamente annunciati; in caso di elezioni generali di rinnovo, tutti i posti di una commissione sono considerati vacanti.

2. Il bando deve essere formulato in modo tale da rivolgersi equamente a donne e uomini.

3. Non devono essere banditi

a. i posti nelle commissioni legati a una funzione di collaboratore, e

b. i posti nelle commissioni per i quali il consiglio di governo è vincolato a una proposta di candidatura di terzi.

Requisiti per la Composizione

1. Per ogni commissione esiste un profilo dei requisiti che include le competenze e le esperienze richieste per i suoi membri.

Requisiti per la Composizione

1. A condizione che i requisiti del profilo richiesto siano soddisfatti, donne e uomini devono essere rappresentati in almeno il 30% ciascuno in ogni commissione.

2. Inoltre, nella composizione delle commissioni devono essere considerate diverse fasce d'età.

Requisiti per la Composizione

1. La durata del mandato dei membri della commissione è limitata a 4 periodi completi di mandato, ciascuno di 4 anni.

2. Il periodo di mandato inizia generalmente il 1º aprile.

3. Sono esentati dal limite di durata del mandato

a. I collaboratori per i quali l'attività nella commissione fa parte delle proprie funzioni, e

b. I membri della commissione la cui elezione implica che il consiglio di governo sia vincolato a una proposta di terzi.

Linee Guida sulla Composizione

1. Se nella nomina dei membri della commissione si discosta dal profilo richiesto vigente o da altre disposizioni, la delibera del governo interessato deve contenere una motivazione oggettiva.

Verifica della Composizione e della Pertinenza

1. Le direzioni e la Cancelleria dello Stato mantengono elenchi delle commissioni con indicazioni sul nome, anno di nascita, sesso e data della prima elezione del membro.

2. La Cancelleria dello Stato elabora un'analisi della composizione delle commissioni basata sugli elenchi delle commissioni

a. ogni 4 anni in vista delle elezioni di rinnovo completo, e

b. dopo il completamento del rinnovo completo.

3. Le direzioni e la Cancelleria dello Stato adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni.

4. Pari opportunità BL è disponibile per consulenze.

Verifica della Composizione e della Pertinenza

1. Uguaglianza BL redige periodicamente un rapporto di monitoraggio sulle commissioni governative con commenti e raccomandazioni.

2. Uguaglianza BL deve essere inclusa nella distribuzione di tutte le decisioni del Consiglio di Stato relative alle nomine nelle commissioni governative.

3. Il rapporto di monitoraggio viene sottoposto al Consiglio di Stato per informazione e successivamente pubblicato.

Verifica della Composizione e della Pertinenza

1. Le direzioni e la cancelleria dello Stato esaminano le commissioni in vista delle elezioni generali di rinnovo ogni 4 anni, valutando la loro necessità, i loro compiti e la loro composizione.

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