Ordinanza sulla regolamentazione delle competenze per la firma delle istruzioni
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Per l'ordinanza di pagamenti dal tesoro dello Stato e da casse di istituto o aziendali sono competenti
a. per tutti i dipartimenti, istituti e aziende: il capoufficio e, in caso d'impedimento, il sostituto e, in caso d'impedimento del sostituto, il segretario generale;
b. per il Consiglio degli Stati e il Consiglio cantonale così come per la Cancelleria di Stato: il cancelliere e, in caso d'impedimento, il vice cancelliere;
c. per il Consiglio di Stato: il presidente e, in caso d'impedimento, il vice presidente;
d. per le autorità giudiziarie: il presidente e, in caso d'impedimento, il cancelliere del tribunale.
2. Per l'ordinanza di introiti e ricavi vale la stessa ripartizione delle competenze; lo stesso vale per i documenti di compensazione interni.
3. In caso di dubbi, designa gli aventi diritto all'ordinanza il direttore della direzione o il presidente del tribunale superiore.
1. L'attuale diritto di firma per le operazioni postali e bancarie non è influenzato da questa disposizione.
1. I funzionari autorizzati a firmare come rappresentanti firmano solo in caso di impedimento del funzionario autorizzato a impartire ordini, vale a dire in caso di assenza dovuta a ferie, malattia o servizio militare.
1. Per l'approvazione dei giustificativi delle spese e altri giustificativi di spese personali dei responsabili delle istruzioni conformemente al § 1 sono competenti
a. * per i responsabili degli uffici e segretari generali: il capo della direzione;
b. per il presidente del governo: il vicepresidente;
c. per i presidenti del tribunale: il direttore della giustizia.
1. I documenti giustificativi (spese, entrate o ricavi) devono essere firmati dal soggetto autorizzato.
2. L'uso di facsimili non è consentito.
3. La firma deve essere apposta accanto al timbro di autorizzazione.
1. Il Titolare dell'Autorizzazione conferma con la firma la correttezza dell'istruzione. Prima di procedere (firma), deve assicurarsi che il documento sia stato ritenuto corretto sotto il profilo materiale, formale e contabile e che la spesa sia opportuna e giustificata.
1. I documenti di spesa, la cui correttezza materiale, formale e contabile non è confermata direttamente sul documento stesso, non possono essere eseguiti, anche se portano la firma del funzionario autorizzato alle liquidazioni.
1. Il funzionario che conferma l'esattezza materiale di un documento deve verificare se le prestazioni fatturate corrispondono all'ordine in termini di qualità, tipologia, prezzi, maggiorazioni e deduzioni e se queste sono state eseguite correttamente.
2. Per i pagamenti privi di contropartita (ad esempio, sovvenzioni, contributi a fondo perduto) la verifica materiale deve essere effettuata sulla base delle leggi, dei regolamenti, delle delibere del consiglio di governo o dei regolamenti specifici. Queste basi legali devono essere annotate sul documento.
3. L'esattezza materiale conferma espressamente anche la disponibilità del credito necessario.
4. Il funzionario che conferma l'esattezza formale deve verificare che i documenti siano predisposti correttamente. Tra le caratteristiche della correttezza formale vi sono, tra l'altro, la corretta datazione, l'indicazione dell'indirizzo del destinatario, la descrizione chiara della prestazione e le indicazioni relative allo scopo dell'utilizzo.
5. Il funzionario che conferma l'esattezza aritmetica deve controllare tutte le operazioni di calcolo e verificare i sovrapprezzi dell'IVA, gli sconti di cassa e le detrazioni sui ribassi.
6. L'esattezza materiale, formale e aritmetica dei documenti deve essere confermata dal funzionario sul documento stesso mediante firma.
1. I pagamenti in acconto devono generalmente essere effettuati nella misura del 90% del lavoro svolto su richiesta dell'impresa e contro la presentazione della prova di esecuzione.
2. Le fatture parziali nel settore delle costruzioni devono essere evitate a causa del rischio di doppi pagamenti.
1. Tutte le disposizioni di pagamento devono essere eseguite in modo tale da evitare la scadenza di sconti cash o l'insorgenza di richieste di interessi di mora. In ogni caso, esse devono essere trasmesse per l'esecuzione alle competenti divisioni entro 4 settimane dal ricevimento, salvo il rispetto delle condizioni contrattuali.
1. Questa decisione entra in vigore il 1 marzo 1972 e sostituisce tutte le disposizioni ad essa contrarie. Essa deve essere pubblicata.