Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Campagna (Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna, RVOG BL) - Composizione (RVOG)

24 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (24)

§ 1 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea Campagna, RVOG BL § 2 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea Campagna, RVOG BL - Compiti del Consiglio di Stato § 3 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione di Basilea Campagna, RVOG BL § 4 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Campagna, LOGA BL - Assegnazione delle direzioni, sostituzione § 5 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea Campagna, RVOG BL § 6 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea Campagna, LOGA BL § 7 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna, RVOG BL - Presidenza, Partecipazione § 8 Legge sull'Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del Cantone Basilea-Campagna, RVOG BL - Deliberazione § 9 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea-Campagna, RVOG BL § 10 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Canton Basilea Campagna, RVOG BL § 11 Legge sull'Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Basilea Campagna, LOGA BC § 12 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basel-Landschaft, RVOG BL § 13 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone Basilea Campagna, RVOG BL § 14 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Canton Basilea Campagna, LOGA BL § 15 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone Basilea Campagna, LOGA BL § 16 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna, RVOG BL § 17 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea-Campagna, LOGA BL § 18 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione del Cantone Basilea Campagna, LOGA BL § 19 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Campagna, RVOG BL § 20 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna, RVOG BL § 21 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del Cantone di Basilea Campagna, RVOG BL § 22 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione del Basilea Campagna, RVOG BL - Collaborazione § 23 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea Campagna, LOBC § 24 Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Basilea-Campagna, RVOG BL

Statutory Text (24 Provisions)

Consiglio di Governo - Composizione, Compiti

1. Il Consiglio di governo è composto da 5 membri.

2. Ogni membro del governo è a capo di una direzione dell'amministrazione cantonale e, in qualità di tale, è soggetto al Consiglio di governo come organo collegiale.

Consiglio di Governo - Composizione, Compiti

1. Le funzioni del Consiglio di Stato sono disciplinate dalla Costituzione cantonale, in particolare dagli §§ 73 e seguenti, oltre che dalla legislazione.

2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Consiglio di Stato dà priorità alla pianificazione, al coordinamento e alla gestione dell'azione statale.

3. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza costante e sistematica sull'amministrazione cantonale. Regola la procedura per lo svolgimento delle indagini amministrative.

Consiglio di Governo - Composizione, Compiti

1. La direttrice o il direttore adempie ai doveri d'ufficio, in particolare

a. Determina periodicamente i compiti e gli obiettivi della direzione e dei suoi uffici, nonché elabora programmi a medio e lungo termine;

b. Prende le decisioni e le misure organizzative necessarie per raggiungere questi obiettivi;

c. Verifica periodicamente l'organizzazione e i programmi e apporta le correzioni necessarie in caso di discrepanze;

d. Garantisce l'esecuzione di tutte le normative legali e, se necessario, propone modifiche alle stesse;

e. Informa continuamente il consiglio di governo su tutti gli eventi importanti nella direzione e prepara le decisioni che spettano al consiglio di governo;

f. Coordina e gestisce le attività degli uffici;

g. Garantisce un uso efficiente ed efficace delle risorse e il rispetto delle linee guida pianificate nella direzione e nei suoi uffici.

Consiglio di Stato - Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato assegna a ciascuno dei suoi membri la direzione di un dipartimento.

2. Designa un vice direttore o una vice direttrice per ogni dipartimento.

3. L'assegnazione avviene

a. all'inizio di ogni mandato;

b. dopo elezioni sostitutive; oppure

c. quando particolari circostanze lo giustificano.

Consiglio di Stato - Organizzazione

1. La Presidente del Governo o il Presidente del Governo dirige l'attività del Consiglio di Governo e lo rappresenta all'esterno.

2. Essa o esso assicura

a. la gestione coordinata, pertinente e tempestiva degli affari governativi;

b. la preparazione delle trattative del Consiglio di Governo;

c. il coordinamento con il Parlamento cantonale;

d. l'informazione interna ed esterna.

3. Se la Presidente del Governo o il Presidente del Governo è impedita o impedito nello svolgimento delle sue funzioni, la Vicepresidente o il Vicepresidente ne assume la rappresentanza. Se anche essi sono impediti, il membro del governo con maggiore anzianità disponibile si occupa delle funzioni presidenziali.

Consiglio di Stato - Amministrazione

1. Il consiglio dei ministri si riunisce ogni volta che le questioni lo richiedono. Di norma, si riunisce una volta alla settimana.

2. Le riunioni del governo non sono pubbliche.

3. Esse sono convocate su ordine della presidente o del presidente del governo.

4. Almeno 2 membri del consiglio dei ministri possono in qualsiasi momento richiedere la convocazione di una seduta straordinaria.

Consiglio di Stato - Amministrazione

1. La presidente o il presidente del consiglio di governo presiede le sedute del consiglio di governo.

2. Alle sedute governative partecipano i membri del consiglio di governo, nonché i cancellieri/cancelliere, che redigono il verbale e svolgono una funzione consultiva.

3. Il consiglio di governo può avvalersi di esperti interni o esterni all'amministrazione per acquisire informazioni.

Consiglio di Stato - Amministrazione

1. Il consiglio di governo è in grado di deliberare quando sono presenti almeno 3 membri con diritto di voto.

2. Ogni membro con diritto di voto è obbligato a esprimere il proprio voto.

3. Il consiglio di governo decide a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, spetta alla presidente o al presidente il voto decisivo.

4. Le deliberazioni del consiglio di governo vengono verbalizzate.

1. Consiglio di Amministrazione - Gestione Operativa

1. In casi urgenti, la Presidente o il Presidente del governo può ordinare che una decisione sia presa tramite procedura circolare.

2. Le delibere circolari richiedono l'approvazione di almeno 3 membri del governo.

3. Se la procedura circolare non è attuabile per motivi di tempo e una questione non tollera alcun rinvio, la Presidente o il Presidente del governo può prendere una decisione presidenziale al posto dell'autorità complessiva.

4. Le decisioni presidenziali devono essere sottoposte senza ritardo all'approvazione del Consiglio del governo.

Consiglio di Stato - Amministrazione

1. I regolamenti, le decisioni importanti e le elezioni adottate dal Consiglio di Governo devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

2. ...

Consiglio di Stato - Amministrazione

1. Se il presidente del distretto non stabilisce la data dell'entrata in vigore nel decreto stesso, essa viene determinata dal consiglio di governo.

Uffici del Consiglio di Governo - Cancelleria di Stato

1. La Cancelleria di Stato è l'ufficio generale dello Stato maggiore del Consiglio di governo e del Gran Consiglio (§ 79 comma 3 della Costituzione cantonale).

2. La vigilanza sulla Cancelleria di Stato è esercitata da un membro del governo designato dalla direzione del Gran Consiglio su richiesta del Consiglio di governo per la durata di una legislatura.

3. La Cancelleria di Stato è diretta dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato (§ 79 comma 3 della Costituzione cantonale).

4. La supplenza è assunta dalla 2a cancelliera o dal 2o cancelliere; ella o egli è assunto dal Consiglio di governo.

Uffici del Consiglio di Governo - Cancelleria di Stato

1. Il Consiglio di Stato e il Consiglio cantonale stabiliscono per le loro competenze i compiti della Cancelleria di Stato.

2. Sono in particolare di competenza della Cancelleria di Stato

a. l'espletamento dei compiti di staff e amministrativi del Consiglio di Stato e del Consiglio cantonale, nonché delle loro delegazioni;

b. la preparazione e l'esecuzione delle elezioni e delle votazioni;

c. la pubblicazione degli atti normativi;

d. la pubblicazione della raccolta delle leggi e del bollettino ufficiale;

e. l'informazione interna ed esterna.

3. La Cancelleria di Stato riceve tutte le istanze indirizzate al Consiglio cantonale o al Consiglio di Stato e le trasmette alle autorità competenti.

1. Uffici di Staff del Governo - Cancelleria di Stato

1. La cancelliera o il cancelliere emana un regolamento di servizio della Cancelleria di Stato. Questo richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato designa i collaboratori della Cancelleria di Stato autorizzati a effettuare le autenticazioni.

1. Uffici del Consiglio di Governo - Servizio Legale del Consiglio di Governo e del Consiglio del Cantone

1. Il Servizio legale del Consiglio di Stato e del Consiglio del Distretto è l'ufficio di staff del Consiglio di Stato e del Consiglio del Distretto per questioni legali.

2. Il Consiglio di Stato e il Consiglio del Distretto stabiliscono i compiti per le loro rispettive aree.

Amministrazione Cantonale - Fondamenti

1. Il Consiglio di Stato

a. assicura un'organizzazione amministrativa adeguata con procedure efficienti e promuove la capacità di prestazione e rinnovamento dell'amministrazione;

b. osserva i principi di una gestione amministrativa moderna e, in particolare, il principio di coerenza tra compiti, competenze e responsabilità;

c. coordina e dirige l'attività amministrativa delle direzioni e adatta l'organizzazione dell'amministrazione alle condizioni mutate.

Amministrazione cantonale - Fondamenti

1. L'amministrazione cantonale

a. opera secondo la Costituzione e la legge, rispettando i principi di economicità, prossimità al cittadino e sostenibilità;

b. orienta la sua azione agli obiettivi e alle priorità del Consiglio di Stato;

c. monitora costantemente gli sviluppi importanti, valuta tempestivamente la necessità di intervento, propone al Consiglio di Stato obiettivi, mezzi e misure adeguati e sviluppa possibili modalità di attuazione.

Amministrazione cantonale - Fondamenti

1. Per la registrazione, gestione, indicizzazione e monitoraggio delle loro comunicazioni d'affari e dei loro affari, nonché per la relativa comunicazione, ogni autorità dell'amministrazione cantonale istituisce un sistema di informazione e documentazione secondo le disposizioni della legislazione cantonale.

2. Questo sistema può contenere dati particolarmente degni di protezione e profili della personalità, nella misura in cui tali dati risultano dalle comunicazioni d'affari o dalla natura dell'affare.

3. L'autorità cantonale competente può memorizzare dati personali solo se questi sono utilizzati per

a. gestire i loro affari;

b. organizzare i flussi di lavoro;

c. stabilire se tratta dati su una determinata persona;

d. facilitare l'accesso alla documentazione.

4. Tutti i settori dell'amministrazione cantonale hanno accesso ai dati personali, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al § 9 della legge sull'informazione e sulla protezione dei dati.

### Amministrazione Cantonale - Le Direzioni

1. Il Consiglio di governo designa le direzioni e assegna loro i settori di competenza.

2. Nell'assegnazione dei compiti prende in considerazione in particolare i seguenti aspetti

a. correlazione dei compiti;

b. adempimento efficiente delle mansioni e distribuzione equilibrata del carico di lavoro;

c. equilibrio sostanziale e politico tra le direzioni.

3. Il Consiglio di governo decide in via definitiva sui conflitti di competenza tra le direzioni.

4. Il Consiglio di governo può trasferire poteri delle direzioni ai loro uffici.

5. Resta salva l'assegnazione legale dei compiti amministrativi a istituti e aziende cantonali o a privati.

### Amministrazione Cantonale - Le Direzioni

1. Il Consiglio di Governo stabilisce in linea di massima l'organizzazione delle direzioni.

2. Le direzioni partecipano alla preparazione degli affari di governo e svolgono i compiti loro assegnati per legge, decreto, regolamento o decisione del Consiglio di Governo.

3. Supervisano e controllano le unità amministrative a loro sottoposte.

### Amministrazione Cantonale - Le Direzioni

1. Le direzioni e le altre unità amministrative sono obbligate a collaborare nell'adempimento dei loro compiti.

2. I membri delle commissioni dichiarano i loro legami d'interesse prima della nomina da parte del Consiglio di Stato; chi si rifiuta non è eleggibile. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.

Amministrazione cantonale - Altri soggetti incaricati di compiti pubblici

1. L'adempimento dei compiti pubblici può essere trasferito a terzi, se il compito può essere svolto in modo più efficace ed economico al di fuori dell'amministrazione cantonale.

2. Il trasferimento di un compito pubblico richiede una base legale e in particolare la garanzia

a. della sorveglianza;

b. della tutela giuridica;

c. del segreto d'ufficio;

d. della protezione dei dati.

**Amministrazione Cantonale - Esecuzione della Legge**

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive relative a questa legge, in particolare riguardo a

a. il regolamento interno del Consiglio di Stato;

b. la denominazione delle direzioni e dei loro ambiti di competenza;

c. la struttura organizzativa delle direzioni, compresa la denominazione degli uffici;

d. lo svolgimento delle indagini amministrative.

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