Ordinanza relativa alla legge sulla promozione precoce dell'apprendimento delle lingue (Vo GfS) - Bambini con Necessità di Supporto Linguistico
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Bambini con esigenze di potenziamento linguistico ai sensi di questo regolamento sono i bambini con residenza nel Cantone, che indipendentemente dalla loro lingua madre o nazionalità, possiedono conoscenze insufficienti della lingua tedesca ai fini dell'iscrizione a scuola secondo il risultato della valutazione del livello linguistico.
1. Le offerte generali di promozione precoce del linguaggio sono tutti i servizi di cura e promozione, nei quali i bambini vengono assistiti e promossi al di fuori della famiglia.
2. Le offerte riconosciute di promozione precoce del linguaggio sono gruppi di gioco e asili nido, che soddisfano i criteri di qualità ai sensi del § 3 della legge sulla promozione precoce del linguaggio del 14 settembre 2023, rispettivamente del § 3 di questo regolamento, e che sono stati riconosciuti dai comuni.
3. Nell'ambito degli obblighi di promozione del linguaggio, i comuni devono collaborare con le offerte riconosciute di promozione precoce del linguaggio.
1. Per il riconoscimento di un gruppo di gioco o di un asilo nido come offerta di promozione precoce della lingua ai sensi del § 3 della legge sulla promozione precoce della lingua del 14 settembre 2023, si applicano cumulativamente le seguenti condizioni
a. L'offerta si basa su un concetto di promozione linguistica.
b. La lingua di comunicazione e di accudimento è prevalentemente il tedesco.
c. La promozione linguistica è integrata nella routine quotidiana di accudimento e avviene in modo adeguato all'età.
d. L'offerta è disponibile durante l'anno solare per 38 settimane, almeno 2 volte a settimana per mezza giornata con una durata di almeno 2 1/2 ore ciascuna.
e. L'accudimento avviene secondo principi educativi ampiamente riconosciuti.
f. Almeno 1 delle persone di accudimento in servizio possiede una formazione continua nella promozione precoce della lingua. La formazione continua comprende almeno 40 ore.
g. Almeno 1 persona qualificata per la promozione precoce della lingua partecipa annualmente a un'offerta di supervisione offerta a livello cantonale.
2. Il riconoscimento conferisce il diritto di collaborare con i comuni residenziali nell'ambito di un obbligo di promozione linguistica e di ricevere il contributo minimo cantonale.
3. La domanda di riconoscimento viene presentata ai rispettivi comuni di ubicazione.
4. Il riconoscimento è valido per un periodo di 4 anni e deve essere nuovamente richiesto prima della scadenza di questo periodo.
5. I richiedenti sono obbligati a presentare la documentazione necessaria per l'esame della domanda e a comunicare immediatamente al comune qualsiasi modifica rilevante per il riconoscimento.
1. I comuni residenziali istituiscono un ufficio per la promozione precoce della lingua e la collaborazione con il cantone, le offerte di promozione precoce della lingua e con i tutori. Essi comunicano l'ufficio competente al cantone.
2. I comuni residenziali possono trasferire i compiti dell'ufficio di riferimento per la promozione precoce della lingua e le competenze ad esso correlate a terzi.
1. I comuni esaminano i documenti necessari per il riconoscimento delle offerte di promozione linguistica precoce, decretano il riconoscimento e lo comunicano al Cantone.
2. Utilizzano per l'esame dei requisiti di riconoscimento la lista di controllo del Cantone.
3. Il Cantone può verificare il riconoscimento.
1. Le autorità comunali segnalano l'esito del contatto con i tutori legali, che non hanno partecipato alla valutazione delle competenze linguistiche ai sensi del § 7 comma 7 della legge sulla promozione linguistica precoce del 14 settembre 2023, al Cantone per iscritto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte del Cantone.
1. Le comunità locali possono richiedere al cantone un finanziamento iniziale ai sensi del § 15 di questo regolamento. La domanda deve essere presentata entro la fine di agosto dell'anno solare di riferimento.
2. A tal fine, utilizzano un modulo di domanda fornito dal cantone.
1. Per garantire la gratuità dell'offerta di promozione linguistica ai sensi del § 4 comma 3 della Legge sulla promozione linguistica precoce del 14 settembre 2023 nell'ambito di un obbligo di promozione linguistica, i comuni residenziali erogano almeno compensazioni a gruppi di gioco e asili nido secondo le tariffe locali vigenti per ciascuna forma di assistenza determinate annualmente.
2. I comuni residenziali possono prevedere eccezioni all'obbligo di promozione linguistica, in particolare per i bambini che
a. soggiornano nel Cantone solo per un periodo limitato e non devono essere iscritti nelle scuole del Cantone; oppure
b. hanno un bisogno di supporto pedagogico o terapeutico accertato in un altro ambito, pertanto dipendono da misure di supporto e la loro fruizione non è allineata temporalmente o professionalmente con un obbligo di promozione linguistica.
1. Responsabile dell'attuazione dei compiti cantonali nella promozione linguistica precoce è la Direzione della Sicurezza.
1. Il Consiglio di Stato si orienta, nel determinare il valore di risultato a partire dal quale sussiste un bisogno di promozione linguistica, sulla raccomandazione tecnica della fornitrice o del fornitore della valutazione del livello linguistico.
2. In casi giustificati, esso può discostarsi dalla raccomandazione.
1. La Direzione della Sicurezza invita i tutori legali a partecipare alla valutazione del livello linguistico.
2. I tutori legali sono tenuti a compilare il questionario in modo veritiero e a restituirlo entro il termine stabilito.
3. La Direzione della Sicurezza trasmette ai comuni i dati personali dei bambini per i quali la valutazione del livello linguistico non è stata completata.
4. La Direzione della Sicurezza può delegare alcuni compiti della valutazione del livello linguistico ai comuni o a terzi.
5. La Direzione della Sicurezza informa i comuni, i tutori legali e il pubblico, in forma adeguata, sui risultati della valutazione del livello linguistico.
1. La Direzione della Sicurezza mette a disposizione i seguenti documenti
a. Lista di controllo per la verifica dei requisiti di riconoscimento;
b. Panoramica delle offerte riconosciute;
c. Modulo di domanda per il contributo di base;
d. Modulo di domanda per il finanziamento iniziale;
e. Regolamento modello per l'introduzione di un obbligo di promozione linguistica.
1. Il Cantone stipula accordi di prestazione con uno o più fornitori di corsi di formazione e aggiornamento nella promozione precoce del linguaggio.
2. Garantisce che sia disponibile un numero sufficiente di offerte di formazione e aggiornamento, affinché i gruppi di gioco e i nidi d'infanzia abbiano la possibilità di essere riconosciuti.
3. La frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento regolamentati a livello cantonale per la promozione precoce del linguaggio è aperta a tutti i collaboratori delle strutture di gioco e dei nidi d'infanzia con sede nel Cantone di Basilea Campagna in vista del riconoscimento.
4. Il Cantone può svolgere ulteriori corsi di aggiornamento o sovvenzionare ulteriori offerte di formazione e aggiornamento.
5. Le sovvenzioni per la formazione e aggiornamento da parte della Direzione della sicurezza per la promozione precoce del linguaggio sono subordinate alle sovvenzioni di formazione e aggiornamento già esistenti del Cantone.
1. I gruppi di gioco e gli asili nido riconosciuti, o su loro richiesta i rispettivi Comuni di residenza, possono presentare una domanda per un contributo base annuale.
2. Il contributo base ammonta a CHF 1.000.- all'anno per ogni gruppo di gioco o asilo nido richiedente. Se più gruppi di gioco o asili nido appartengono a un unico ente gestore, il contributo base viene erogato solo una volta.
3. La domanda per ottenere il contributo base viene presentata ogni anno per l'anno in corso.
1. Il Cantone sostiene, su richiesta, i comuni nei limiti di un finanziamento iniziale per l'avvio e lo sviluppo di offerte di promozione linguistica precoce.
2. Il finanziamento iniziale è limitato a 3 anni e inizia nel primo anno successivo alla valutazione del livello linguistico.
3. Il finanziamento iniziale è concesso sotto forma di contributo forfettario per ogni bambino con esigenze di promozione linguistica nel rispettivo comune.
4. Il contributo forfettario dipende dall'ammontare complessivo dei fondi cantonali disponibili nel quadro del finanziamento iniziale.
5. L'ammontare del finanziamento iniziale annuale non può superare l'importo che il comune richiedente investe annualmente nella promozione linguistica precoce.
6. Sono computabili come investimenti comunali nella promozione linguistica precoce
a. prestazioni finanziarie dei comuni ai gruppi di gioco e agli asili nido in relazione alla promozione linguistica precoce;
b. prestazioni finanziarie dei comuni ai detentori dell'autorità parentale in relazione alla promozione linguistica precoce; e
c. altre spese finanziarie dei comuni per lo sviluppo e la costruzione dell'infrastruttura della promozione linguistica precoce, anche se queste vanno a fornitori di servizi esterni.
7. Il Cantone informa i comuni dell'importo a cui hanno diritto.
8. Il pagamento avviene alla fine di ciascun anno solare.
1. Il Cantone può utilizzare i dati impiegati per la valutazione del livello linguistico anche per l'analisi e la pubblicazione dei risultati, a condizione che venga garantita la valutazione anonima.
2. La statistica pubblicata può contenere informazioni su sesso, luogo di residenza, nazionalità e percentuale dei bambini con necessità di sostegno linguistico.