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CH-BL
§ 9 Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Informazione dei comuni residenziali (Art. 56 cpv. 2 LStrI, § 5 cpv. 2 LInteg[[1]](#articletitle_text_fn_1518336_2_1_c))
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
§ 9 Ordinanza sull'integrazione · Informazione dei comuni residenziali (Art. 56 cpv. 2 LStrI, § 5 cpv. 2 LInteg[[1]](#articletitle_text_fn_1518336_2_1_c))
1. La Direzione della Sicurezza garantisce che i comuni residenziali siano informati e documentati in modo tempestivo sulle offerte per la promozione dell'integrazione.
2. I comuni residenziali predispongono la documentazione sulle offerte per la promozione dell'integrazione.
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Ordinanza di applicazione della legge sull'integrazione (Ordinanza sull'integrazione) (Integrationsverordnung) - Integrazione (Art. 4 par. 1 + 2 AuG[[1]](#articletitle_text_fn_1518328_2_1_c), § 2 IntegrG[[2]](#articletitle_text_fn_1518328_2_2_c))
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