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CH-BL
§ 3 Legge cantonale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - Autorità Giudiziaria Cantonale Competente
Ambito di applicazione e autorità competenti
§ 3 Legge Cantonale sulle Misure Coercitive nel Diritto degli Stranieri — Autorità Giudiziaria Cantonale Competente
1. La Presidenza della Sezione di Diritto Costituzionale e Amministrativo del Tribunale Cantonale è l'autorità giudiziaria cantonale competente ai sensi della legislazione federale.
2. La Presidenza può trasferire questa funzione anche ad altri membri della sezione e ai cancellieri o cancelliere del Tribunale Cantonale, che sono stati eletti dal Consiglio del Cantone come giudice unico per le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.