Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
112 CH-BL

§ 16 Legge cantonale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - Perquisizione

1. Ingresso e Uscita, Perquisizione
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (17 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 16 Legge Cantonale sulle Misure Coercitive nel Diritto degli Stranieri — Perquisizione

1. La perquisizione di una persona straniera e dei suoi effetti personali durante una procedura di espulsione o allontanamento è effettuata dalla polizia di Basilea-Campagna su incarico dell'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza. L'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza può effettuare esso stesso la perquisizione degli effetti personali qualora tale misura sembri necessaria per la protezione dei dipendenti.

2. Il decorso del termine di ricorso e la presentazione del ricorso non hanno effetto sospensivo.

3. La presidenza della sezione di Diritto Costituzionale e Amministrativo del Tribunale cantonale può incaricare la polizia di Basilea-Campagna della perquisizione di un'abitazione o di altri locali.

4. L'ordinanza di perquisizione della presidenza è definitiva, fatti salvi i mezzi di ricorso federali.

← § 15 Legge Cantonale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri Legge cantonale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - Ambito di applicazione § 17 Legge Cantonale sulle Misure Coercitive nel Diritto degli Stranieri →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →