§ 16 Legge cantonale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - Perquisizione
§ 16 Legge Cantonale sulle Misure Coercitive nel Diritto degli Stranieri — Perquisizione
1. La perquisizione di una persona straniera e dei suoi effetti personali durante una procedura di espulsione o allontanamento è effettuata dalla polizia di Basilea-Campagna su incarico dell'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza. L'Ufficio per la Migrazione, l'Integrazione e il Diritto di Cittadinanza può effettuare esso stesso la perquisizione degli effetti personali qualora tale misura sembri necessaria per la protezione dei dipendenti.
2. Il decorso del termine di ricorso e la presentazione del ricorso non hanno effetto sospensivo.
3. La presidenza della sezione di Diritto Costituzionale e Amministrativo del Tribunale cantonale può incaricare la polizia di Basilea-Campagna della perquisizione di un'abitazione o di altri locali.
4. L'ordinanza di perquisizione della presidenza è definitiva, fatti salvi i mezzi di ricorso federali.