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CH-BL
§ 10 Legge cantonale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri - Disposizioni Comuni
**Procedura**
§ 10 Legge Cantonale sulle Misure Coercitive nel Diritto degli Stranieri — Disposizioni Comuni
1. Nella misura in cui lo richiede la comprensione linguistica, l'autorità competente coinvolge un traduttore o una traduttrice.
2. La presidenza della sezione del diritto costituzionale e amministrativo del Tribunale cantonale conduce un'udienza orale prima di ogni decisione alla presenza della persona arrestata, dell'eventuale rappresentante legale e di un rappresentante dell'Ufficio per la migrazione, l'integrazione e la cittadinanza.
3. La decisione della presidenza è definitiva, salvo i mezzi di ricorso federali.