111.11
ARGARV
CH-BL
§ 9 Ordinanza sulla registrazione e sui registri (ARV) - Trasmissione dei dati dal registro degli abitanti ([§ 11 comma 1](https://bl.clex.ch/data/111/de/art11) ARG)
Registro Cantonale delle Persone
§ 9 ARV - Trasmissione dei dati dal registro degli abitanti ([§ 11 comma 1](https://bl.clex.ch/data/111/de/art11) ARG) · Trasmissione dei dati dal registro degli abitanti ([§ 11 comma 1](https://bl.clex.ch/data/111/de/art11) ARG)
1. Le municipalità devono segnalare entro 5 giorni lavorativi i dati corretti, qualora ricevano un messaggio di errore dal registro cantonale delle persone.
2. Devono comunicare, su richiesta dell'ufficio competente per i registri, l'insieme dei dati attuali del registro anagrafico.