111.11
ARGARV
CH-BL
§ 5a Ordinanza sulla registrazione e sui registri (ARV) - Dichiarazione di partenza, modifica e iscrizione ([§§ 4 e 5 par. 1](https://bl.clex.ch/data/111/de/art4) ARG)
Segnalazioni fisiche - Disposizioni generali
§ 5a ARV — Dichiarazione di partenza, modifica e iscrizione ([§§ 4 e 5 par. 1](https://bl.clex.ch/data/111/de/art4) ARG)
1. Obbligati a notificare la cancellazione, la modifica e la registrazione sono tutte le persone ai sensi del § 4 ARG.
2. Effettuano la cancellazione, modifica e registrazione personalmente presso l'amministrazione comunale competente. Fatti salvi il § 5b e le disposizioni di legge contrarie.
3. La registrazione è consentita solo dopo la cancellazione.