§ 18 Ordinanza sulla registrazione e sui registri (ARV) - Richiesta di Concessione dei Diritti di Consultazione
§ 18 ARV — Richiesta di Concessione dei Diritti di Consultazione
1. La direzione competente per la posizione o la cancelleria statale presenta al consiglio di governo una richiesta per la concessione dei diritti di interrogazione. La competenza è determinata ai sensi del § 19.
2. La richiesta comprende formalmente l'integrazione dell'Allegato II, in cui per ciascun ente o ambito di competenza avente diritto all'interrogazione è richiesto
a. i database accessibili per l'interrogazione;
b. gli stati dei dati accessibili per l'interrogazione;
c. i dati accessibili per l'interrogazione delle singole caratteristiche, citati secondo la legge federale sull'armonizzazione dei registri e la legge cantonale sull'immatricolazione e registrazione;
d. eventualmente, la comunicazione dell'identificatore personale cantonale;
e. eventualmente, la registrazione delle interrogazioni escludendo quella della persona interrogata.