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Ordinanza sulla legge d'introduzione alla legge sulla parità dei sessi (Ordinanza sulla parità) (Gleichstellungsverordnung) - Organizzazione

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. L'autorità cantonale di conciliazione per le controversie di discriminazione nella vita lavorativa è organizzativamente subordinata alla Direzione dell'economia e della sanità.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. I posti vacanti nella Commissione di Conciliazione vengono comunicati alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro o dei lavoratori.

2. Occorre specificare se si intende rappresentare i datori di lavoro o i lavoratori del settore privato o pubblico.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. Le candidate e i candidati devono possedere conoscenze sulle questioni dell'uguaglianza di genere.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. Le candidate e i candidati che non sono proposti da un'organizzazione devono dichiarare se rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori del settore privato o pubblico.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. Le organizzazioni che presentano proposte di candidatura possono essere tenute a proporre una doppia candidatura, cioè sia una candidatura femminile che una maschile.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. Il Consiglio di Stato sottopone le candidature e le proposte di nomina della Commissione per la parità tra donna e uomo per parere.

2. La Commissione può richiedere l'accesso alle candidature.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. La durata del mandato per i membri della commissione è generalmente limitata a quattro periodi di mandato.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. Per l'astensione e la sostituzione dei membri della commissione si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e, in senso analogo, della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

**1. Ufficio di Conciliazione**

1. L'ufficio di conciliazione pubblica annualmente la composizione della commissione di conciliazione, riporta in forma anonima i casi trattati e mantiene una statistica sulla propria attività.

Ufficio del personale

1. Se il procedimento è rivolto contro il Cantone, quest'ultimo è generalmente rappresentato dall'Ufficio del personale.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 13 agosto 1991 sulla Remunerazione per Attività di Commissione Speciale viene modificato come segue: ...

2. Il Regolamento di Servizio del 12 dicembre 1995 del Segretariato Direzionale della Direzione dell'Economia Pubblica e della Sanità viene modificato come segue: ...

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 28 maggio 1996 relativo alla Legge federale sulla parità tra donna e uomo (GlG) è abrogato.

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