Oggetto (GEBRBBSA)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Questo Regolamento stabilisce
a) le tariffe che la Sorveglianza bernese sulle fondazioni e il secondo pilastro (BBSA) applica per le sue attività, e
b) **\* ...
1. Tariffe per tutte le istituzioni sottoposte a vigilanza
1.1 * 1. Richiamo per la presentazione di documenti (in particolare la relazione annuale o parti di essa o altri documenti): CHF 100
1.2 * 2. Richiamo per la presentazione di documenti (in particolare la relazione annuale o parti di essa o altri documenti) con minaccia di misure di vigilanza: CHF 150
2. Tariffe quadro per enti previdenziali e istituzioni che servono alla previdenza professionale
2.1 * Sottoposizione alla vigilanza (incl. esame dell'atto e approvazione dello stesso) o contributo di vigilanza: CHF 1000-5000
2.2 * Iscrizione nel registro della previdenza professionale o cancellazione dell'iscrizione (incl. approvazione del rapporto finale): CHF 500-5000
2.3 * Verifica preliminare di atti o delle loro modifiche o approvazione delle modifiche all'atto: CHF 1000-5000
2.4 * Verifica preliminare, esame o approvazione di regolamenti o delle loro modifiche: CHF 500-10'000
2.5 * Fusione, revoca o liquidazione totale: CHF 1000-30'000
2.6 * Liquidazione parziale: CHF 1000-20'000
2.7 * Minaccia o imposizione di misure di vigilanza: CHF 500-30'000
2.8 * Trattamento delle richieste di revisione secondo l'articolo 53d paragrafo 6 della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e reclami di vigilanza: CHF 1000-10'000
3. Tariffe quadro per fondazioni classiche
3.1 * Sottoposizione alla vigilanza (incl. esame dell'atto e approvazione dello stesso) o contributo di vigilanza: CHF 1000-3000
3.2 * Verifica preliminare di atti o delle loro modifiche o approvazione delle modifiche all'atto: CHF 1000-3000
3.3 * Verifica preliminare o esame di regolamenti o delle loro modifiche: CHF 500-3000
3.4 * Fusione, revoca o liquidazione totale: CHF 1000-5000
3.5 * Minaccia o imposizione di misure di vigilanza: CHF 500-3000
3.6 * Esenzione dall'obbligo di designare un organo di revisione: CHF 300-1000
3.7 * Trattamento di reclami di vigilanza: CHF 1000-10'000
4. Tariffe quadro per casse di compensazione familiari
4.1 * Riconoscimento come cassa di compensazione familiare (incl. esame di statuti/regolamenti): CHF 800-3000
4.2 * Ammissione come cassa di compensazione familiare (incl. esame di statuti/regolamenti): CHF 600-3000
4.3 * Verifica preliminare o esame di statuti/regolamenti o delle loro modifiche: CHF 500-3000
4.4 * Fusione o scioglimento: CHF 600-3000
4.5 * Minaccia o imposizione di misure di vigilanza: CHF 500-3000
4.6 * Trattamento di reclami di vigilanza: CHF 1000-10'000
1. Per la tassa di base dell'anno 2017 è applicabile la tariffa vigente nel 2017.
2. Per la tassa di base degli anni dal 2014 al 2016 inclusi è applicabile la tariffa vigente in quegli anni.
1. La BBSA riscuote tariffe per i suoi servizi e attività speciali.
2. La tariffa copre i costi per l'erogazione dei servizi e delle attività speciali.
3. Le tariffe sono esigibili al momento della fatturazione o all'apertura della disposizione. Devono essere pagate entro 30 giorni.
1. Per la tassa di base dell'anno 2020 si applica il tariffario vigente nell'anno 2020.
1. La definizione di servizi e attività speciali è disciplinata dall'articolo 15, paragrafo 1, BBSAG.
1. L'ammontare delle tasse è determinato secondo le tariffe indicate nell'Allegato 1.
2. Se nell'Allegato 1 è stabilita una tariffa quadro, la BBSA fissa le tasse entro il quadro in base al tempo impiegato.
3. Per servizi e attività speciali, per i quali nell'Allegato 1 non è stabilita alcuna tariffa o tariffa quadro, la tassa è calcolata in base al tempo impiegato.
4. La tariffa oraria per le tasse varia da 100 a 280 franchi in base al livello di funzione della persona esecutrice.
1. Se un'istituzione soggetta a vigilanza dà adito a un controllo straordinario o a accertamenti complessi che non sono coperti dalle tariffe previste nell'Allegato 1, la BBSA impone un supplemento tariffario da 2000 a 100'000 franchi.
2. Il supplemento è determinato in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si conforma all'articolo 4, comma 4.
1. La BBSA riscuote dagli enti vigilati una tassa base annuale.
2. La tassa base annuale serve
a) a coprire i costi per l'esame ordinario della relazione annuale degli enti vigilati,
b) a costituire il fondo di riserva,
c) a rimborsare il capitale di dotazione e
d) a coprire gli altri costi, come quelli infrastrutturali e organizzativi, che non sono coperti dall'introito di tasse per servizi e attività speciali.
3. La tassa base annuale viene fatturata dopo la ricezione della relazione annuale. Essa è dovuta al momento della fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.
4. Se la relazione annuale di un ente vigilato richiede accertamenti complessi, la BBSA applica una sovrattassa compresa tra 2000 e 100'000 franchi, oltre alla tassa base annuale.
5. La sovrattassa viene determinata in base al tempo impiegato. La tariffa oraria è stabilita secondo l'articolo 4 paragrafo 4.
1. La tassa annuale di base si compone di un importo fisso di base di 500 franchi e di un importo variabile.
1. L'approccio variabile si calcola in base al totale di bilancio
Totale di bilancio in CHF CHF
fino a 100'000 25 *
da 100'001 a 500'000 260 *
da 500'001 a 1'000'000 1040 *
da 1'000'001 a 5'000'000 1885 *
da 5'000'001 a 10'000'000 2535 *
da 10'000'001 a 20'000'000 3900 *
da 20'000'001 a 50'000'000 4875 *
da 50'000'001 a 100'000'000 5720 *
da 100'000'001 a 250'000'000 7150 *
da 250'000'001 a 500'000'000 8775 *
da 500'000'001 a 1'000'000'000 11'050 *
da 1'000'000'001 a 5'000'000'000 14'690 *
da 5'000'000'001 a 10'000'000'000 18'200 *
da 10'000'000'001 a 15'000'000'000 24'050 *
da 15'000'000'001 a 20'000'000'000 30'030 *
da 20'000'000'001 a 25'000'000'000 36'075 *
da 25'000'000'001 a 30'000'000'000 42'120 *
oltre 30'000'000'001 48'100 *
La tassa annuale di base si compone di un importo fisso di base di 280 franchi e di un importo variabile.
1. L'approccio variabile si basa sul totale di bilancio
fino a 100'000 CHF 25
da 100'001 a 500'000 CHF 215
da 500'001 a 1'000'000 CHF 490
da 1'000'001 a 5'000'000 CHF 965
da 5'000'001 a 10'000'000 CHF 1575
da 10'000'001 a 20'000'000 CHF 2215
da 20'000'001 a 100'000'000 CHF 2775
da 100'000'001 a 500'000'000 CHF 3465
oltre 500'000'001 CHF 4025
1. La tassa annuale di base ammonta a 1315 franchi per ciascuna cassa di compensazione familiare.
1. Se il ricavo delle commissioni supera l'intero costo della BBSA in un esercizio, dopo l'eventuale accantonamento o parziale scioglimento del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 17 BBSAG, di oltre il cinque percento, la BBSA restituisce ai Sorvegliati almeno la percentuale del superamento eccedente il cinque percento del surplus delle commissioni.
2. Se il surplus delle commissioni ai sensi del comma 1 è del cinque percento o inferiore, la BBSA può rimborsarlo completamente o parzialmente ai Sorvegliati.
3. Il surplus delle commissioni da distribuire è rimborsato ai Sorvegliati in proporzione alle commissioni di base riscosse.
4. La BBSA deduce il rimborso del surplus delle commissioni nella fattura successiva per la tassa annuale di base.
Il Ricavo delle Tasse comprende tutti i proventi della BBSA relativi agli articoli dal 2 all'11. Non sono inclusi nei Ricavi delle Tasse gli interessi attivi e i proventi derivanti dagli eventi della BBSA.
Il Costo Totale comprende tutte le spese della BBSA sottratte le spese di terzi direttamente attribuibili, che sono connesse agli eventi della BBSA.
1. Per la tariffa base dell'anno 2015 si applica la regolamentazione delle tariffe in vigore nell'anno 2015.
2. Per la tariffa base degli anni dal 2012 al 2014 inclusi si applica la regolamentazione delle tariffe in vigore in quegli anni.
1. Il Regolamento delle tasse della Vigilanza bernese delle LPP e delle fondazioni del 21 ottobre 2011 (BSG 212.223.3) è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2015.
2. Viene inserito nella Raccolta Ufficiale del Cantone di Berna.