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212.223 BBSAGLABSPF CH-BE

Oggetto (BBSAG)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (22)

Art. 1 Legge sulla vigilanza bernese in materia di previdenza professionale e fondazioni (BBSAG) Art. 2 Legge sulla vigilanza bernese sulla previdenza professionale e le fondazioni (BBSAG) Art. 3 Legge sull'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e sul BVG del Cantone di Berna (BBSAG) - Compiti Art. 4 Legge sulla vigilanza bernese LPP e delle fondazioni (BBSAG) - Strumenti di vigilanza Art. 5 Legge sulla Sorveglianza Bernese delle Fondazioni e delle Istituzioni del BVG (BBSAG) - Direzione dell'Istituto Art. 6 Legge sulla vigilanza bernese sui fondi di previdenza e sulle fondazioni (BBSAG) Art. 7 Legge sulla Sorveglianza delle Fondazioni e dei Fondi di Previdenza del Cantone di Berna (BBSAG) - Consiglio di Sorveglianza Art. 8 Legge sulla vigilanza BVG e sulle fondazioni del Cantone di Berna (BBSAG) - 2. Composizione, Durata del Mandato Art. 9 Legge sulla Sorveglianza Bernese delle Casse Pensioni e delle Fondazioni (BBSAG) Art. 10 Legge sulla vigilanza bernese sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (LVB-IP) - Direzione Art. 11 Legge sulla sorveglianza bernese della previdenza professionale e delle fondazioni (BBSAG) - Organo di revisione Art. 12 Legge sulla vigilanza bernese LPP e delle fondazioni (BBSAG) - Personale Art. 13 Legge sulla Vigilanza del Secondo Pilastro e delle Fondazioni del Canton Berna (BBSAG) - Tasse Art. 14 Legge sulla Vigilanza Bernese sulle Fondazioni e gli Istituti di Previdenza (BBSAG) - 2. Tassa di Base Annuale Art. 15 Legge sulla Sorveglianza Bernese della LPP e delle Fondazioni (BBSAG) - 3. Tasse per Servizi e Attività Speciali Art. 16 Legge sulla vigilanza bernese sulle fondazioni e sulla previdenza professionale (BBSAG) - Tassa di sovrintendenza superiore Art. 17 Legge sulla vigilanza bernese sulle previdenze professionali e fondazioni (BBSAG) - Fondo di riserva Art. 18 Legge sulla vigilanza bernese sulla LPP e sulle fondazioni (BBSAG) - Rendiconto finanziario Art. 19 Legge sulla vigilanza bernese della LPP e delle fondazioni (BBSAG) - Capitale di dotazione e prestiti Art. 20 Legge sulla vigilanza bernese sulle fondazioni e sul BVG (BBSAG) Art. 21 Legge sulla vigilanza sulle fondazioni e sui piani di previdenza professionale del Cantone di Berna (BBSAG) - Modifica degli atti legislativi Art. 22 Legge sulla vigilanza bernese sulla LPP e sulle fondazioni (BBSAG) - Entrata in vigore

Testo normativo (22 Articoli)

Oggetto

Questo legge regola la forma giuridica, l'organizzazione, i diritti e i doveri dell'autorità di sorveglianza cantonale sugli istituti di previdenza, le fondazioni e le casse di compensazione familiare.

1. Disposizioni Generali

1. «Autorità di Vigilanza Bernese sulle Fondazioni e la Previdenza Professionale (BBSA)» è un ente di diritto pubblico del Cantone di Berna, dotato di personalità giuridica propria, con sede nel Cantone di Berna.

1. Disposizioni Generali

1. L'BBSA è l'autorità di vigilanza su

a. gli istituti di previdenza e gli enti che, per il loro scopo, servono alla previdenza professionale (Art. 61 cpv. 1 LPP),

b. le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti CCS, che per la loro destinazione appartengono al Cantone o a più Comuni e non sono fondazioni familiari o fondazioni ecclesiastiche (Art. 84 cpv. 1 CCS e Art. 9 della legge del 28 maggio 1911 concernente l'introduzione del Codice civile svizzero [LEF CCS[4]]),

c. le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti CCS, che per la loro destinazione appartengono a un Comune e non sono fondazioni familiari o fondazioni ecclesiastiche, se il Comune ha attribuito la vigilanza all'BBSA (Art. 6 cpv. 2 LEF CCS),

d. le casse di compensazione familiare (Art. 17 cpv. 2 LAFam).

2. Essa è l'autorità di trasformazione per le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti CCS, che non sono fondazioni familiari o fondazioni ecclesiastiche e sono sottoposte alla vigilanza di un Comune.

3. Tramite convenzione intercantonale, l'BBSA può ricevere l'attribuzione della vigilanza da altri Cantoni su

a. gli istituti di previdenza e gli enti che, per il loro scopo, servono alla previdenza professionale,

b. le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti CCS, che non sono fondazioni familiari o fondazioni ecclesiastiche.

1. Disposizioni Generali

1. Per la vigilanza sugli enti di previdenza professionale, nonché sugli enti che per scopo servono alla previdenza professionale, l'Ufficio Federale di Vigilanza sui Fondi di Previdenza Professionale (BBSA) ha a disposizione i mezzi di vigilanza secondo l'articolo 62a BVG.

2. Per la vigilanza sulle fondazioni secondo l'articolo 3 comma 1 lettere b e c e comma 3 lettera b, il BBSA dispone in particolare dei seguenti mezzi di vigilanza

a. Richiesta di informazioni, relazioni e documenti,

b. Emissione di istruzioni agli organi,

c. Ammonizione o avvertimento agli organi,

d. Annullamento e modifica delle decisioni degli organi,

e. Revoca degli organi e nomina di un'amministratrice o amministratore fiduciario, ovvero di un'amministratrice o amministratore ad interim,

f. Disposizione di perizie,

g. Disposizione di esecuzioni sostitutive,

h. Presentazione di denunce penali.

3. Per la vigilanza sulle casse di compensazione familiare, l'Ufficio Federale di Vigilanza sui Fondi di Previdenza Professionale (BBSA) ha a disposizione i mezzi di vigilanza secondo l'articolo 19 comma 3 della Legge dell'11 giugno 2008 sugli assegni familiari (KFamZG).

1. Disposizioni Generali

1. La BBSA è finanziariamente autosufficiente. Svolge le sue attività in modo economico ed efficiente.

Organizzazione e Personale

1. Gli organi della BBSA sono

a il Consiglio di Sorveglianza,

b la Direzione Generale,

c l’Organo di Revisione.

Organizzazione e Personale

1. Il Consiglio di Sorveglianza è l'organo supremo della BBSA.

2. Ha i seguenti compiti

a) Stipula un accordo di prestazioni con la direzione.

b) È responsabile della costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro del direttore o della direttrice.

c) Emette il regolamento aziendale, del personale e delle tariffe.

d) Supervisiona la direzione.

e) Approva il rapporto annuale, il bilancio annuale e il budget annuale.

f) Determina l'utilizzo del risultato operativo e stabilisce la parte del rendimento da assegnare al fondo di riserva.

g) Nomina l'ufficio di revisione contabile.

h) Prende atto del rapporto dell'ufficio di revisione contabile.

i) Determina, conformemente alla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'istituto di previdenza presso il quale i dipendenti della BBSA sono assicurati contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità.

k) Stabilisce l'ammontare del compenso dei membri del consiglio di sorveglianza nell'ambito del comma 3.

l) Presenta annualmente al Consiglio di Governo del Cantone di Berna e ai governi dei cantoni con cui esiste un accordo intercantonale (Art. 3, comma 3) il bilancio annuale, il rapporto annuale, la sua valutazione del rischio finanziario per il cantone e il rapporto dell'ufficio di revisione contabile della BBSA.

3. Il compenso per i membri della presidenza ammonta annualmente a un massimo di 15 000 franchi ciascuno e per gli altri membri a un massimo di 10 000 franchi ciascuno. Il Consiglio di Sorveglianza pubblica il compenso totale nel rapporto annuale.

4. Il Consiglio di Governo del Cantone di Berna trasmette i documenti di cui al comma 2 lettera l alla Commissione di revisione del Gran Consiglio del Cantone di Berna dopo averne preso atto.

Organizzazione e Personale

1. Il consiglio di sorveglianza è composto da cinque membri, che sono indipendenti dalle istituzioni sorvegliate. Il consiglio di governo stabilisce il profilo dei requisiti dei membri mediante una delibera.

2. Il consiglio di governo nomina i membri per un mandato di quattro anni. È consentita la rielezione multipla. Si assicura una rappresentanza adeguata dei cantoni, con i quali esiste un accordo intercantonale (Art. 3 cpv. 3).

3. Può revocare i membri del consiglio di sorveglianza in qualsiasi momento per motivi importanti.

4. Il consiglio di sorveglianza si costituisce autonomamente.

Organizzazione e Personale

1. Nell'accordo sulle prestazioni con la direzione aziendale devono essere stabiliti, in particolare, gli obiettivi di prestazione e di efficacia superiori e gli indicatori per la loro misurazione.

Organizzazione e Personale

1. La Direzione è l'organo esecutivo della BBSA. Essa è soggetta alla supervisione del Consiglio di Sorveglianza e si compone di un Direttore Generale o di una Direttrice Generale.

2. Essa svolge tutte le funzioni che la legge non assegna espressamente ad un altro organo. In particolare, ha i seguenti compiti

a. È responsabile del rispetto dell'accordo di prestazione.

b. Ha la responsabilità di un'amministrazione finanziaria e contabile corretta.

c. È competente per la creazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro del personale della BBSA.

d. Prepara le questioni per il Consiglio di Sorveglianza.

e. Emana le disposizioni, purché tale compito non sia delegato ai collaboratori subordinati attraverso il regolamento interno.

Organizzazione e Personale

1. La società di revisione controlla annualmente se

a il bilancio annuale rispetta le disposizioni di legge e i principi contabili riconosciuti e

b esiste un sistema di controllo interno.

2. La gestione del consiglio di sorveglianza non è oggetto dell'esame da parte della società di revisione.

3. La società di revisione riferisce al consiglio di sorveglianza sul risultato della verifica.

Organizzazione e Personale

1. La BBSA assume la direzione e il personale fondamentalmente secondo la normativa sul personale del Cantone di Berna. Delle deroghe possono essere previste per motivi economici nel regolamento del personale nei settori del sistema salariale e della cessazione del rapporto di lavoro.

2. Se la direzione si discosta, nei settori menzionati nel comma 1, dalla normativa sul personale del Cantone di Berna, deve ottenere il consenso del consiglio di sorveglianza.

**Finanziario**

1. La BBSA riscuote tariffe per le sue attività ai sensi dell'Articolo 3. Queste consistono in

a) una tariffa base annuale,

b) tariffe per servizi e attività speciali.

2. Le tariffe devono essere stabilite dal Consiglio di Sorveglianza in modo tale che le entrate derivanti dalle tariffe, insieme alle entrate ai sensi dell'Articolo 16, coprano tutti i costi della BBSA.

**Finanziario**

1. La tassa annuale di base è a carico delle istituzioni sottoposte a vigilanza.

2. Per gli istituti di previdenza, gli enti che servono a scopi previdenziali professionali, e le fondazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b e c e capoverso 3 lettera b, la tassa annuale di base si compone di

a) una quota fissa di base, uguale per tutti, e

b) una quota variabile, calcolata in base al totale dell'attivo di bilancio dell'anno precedente.

3. Per le casse di compensazione familiare, la tassa annuale di base consiste in un importo fisso, uguale per tutti.

4. La tassa annuale di base non può superare

a) 60.000 franchi per gli istituti di previdenza e gli enti che servono a scopi previdenziali professionali,

b) 4.900 franchi per le fondazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b e c e capoverso 3 lettera b,

c) 2.250 franchi per le casse di compensazione familiare.

**Finanziario**

1. Sono considerate servizi e attività speciali in particolare

a l'emissione di provvedimenti,

b le indagini in relazione alle richieste di autorizzazione di vigilanza,

c l'esame dei contratti,

d la verifica preliminare e la verifica di regolamenti e documenti e delle loro modifiche,

e l'adozione di misure di vigilanza.

2. Le tasse per i servizi e le attività speciali devono essere pagate dall'istituzione sottoposta a vigilanza o da terzi che causano o richiedono tali servizi o attività.

3. Esse sono calcolate in base all'impegno lavorativo. Il tasso orario ammonta a un massimo di 280 franchi.

**Finanziario**

La BBSA riceve dagli istituti di previdenza il contributo di vigilanza annuale proporzionale, che deve versare all'autorità di vigilanza superiore.

L'ammontare della quota di ciascun istituto di previdenza è determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento del Consiglio federale del 10 e 22 giugno 2011 sulla vigilanza nella previdenza professionale (BVV).

Finanziario

1. La BBSA dispone di un fondo di riserva pari a un fatturato annuo. Serve a coprire eventuali perdite e richieste di risarcimento danni.

**Finanziario**

1. La BBSA dispone di una contabilità finanziaria e operativa e di una pianificazione finanziaria.

2. Il bilancio annuale è redatto e strutturato secondo i principi della corretta tenuta dei conti. Esso comprende uno stato patrimoniale, un conto economico e un allegato.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. L'BBSA deve restituire il capitale di dotazione e il prestito concessi dal Cantone in applicazione del precedente diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2031.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il fondo di riserva deve essere accumulato fino al 31 dicembre 2026 nell'importo previsto dall'articolo 17.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti atti normativi sono modificati

1. Legge del 28 maggio 1911 concernente l’introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB)[7]

2. Legge dell'11 giugno 2008 sugli assegni familiari (KFamZG)[8]

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

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