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212.121 KZSTVOCECRCSC CH-BE

Circoli di Stato Civile (KZSTV)

31 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (31)

Art. 1 Regolamento Cantonale dello Stato Civile (RCSC) Art. 2 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (KZStV) Art. 3 Ordinanza cantonale sullo stato civile (OCStC) Art. 4 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Servizio di Stato Civile e Cittadinanza Art. 5 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Autorità Cantonale di Vigilanza in Materia di Stato Civile Art. 6 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (KZStV) - Uffici dello Stato Civile Art. 7 Ordinanza cantonale sullo stato civile (OCStC) - Ufficio dello stato civile presso la sede del tribunale Art. 8 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Ufficio di Stato Civile presso il luogo di apertura del testamento Art. 9 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Ufficio dello Stato Civile del Circondario di Berna-Mittelland Art. 10 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) Art. 11 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) Art. 12 Regolamento cantonale dello stato civile (KZStV) Art. 13 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Verifica degli Atti Art. 14 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Conferma della registrazione di un decesso Art. 15 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (KZStV) - Certificato di Morte Medico Art. 16 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Tribunali e Autorità Amministrative Art. 17 Verordnung des Zivilgesetzes (KZStV) - Bambino Abbandonato Art. 18 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Morte Art. 19 Ordinanza cantonale sullo stato civile (OCStC) - Decisioni e atti esteri relativi allo stato civile Art. 20 Regolamento cantonale sullo stato civile (KZStV) Art. 21 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) Art. 22 Regolamento Cantonale sullo Stato Civile (RCSC) - Luoghi Speciali Art. 23 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (KZStV) - Organizzazione Art. 24 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCSC) Art. 25 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Principi Art. 26 Ordinanza cantonale sullo stato civile (OCStC) Art. 27 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) - Indicazione della Cittadinanza nel Registro di Stato Civile Art. 28 Ordinanza Cantonale sullo Stato Civile (OCStC) Art. 29 Ordinanza cantonale sullo stato civile (OCStC) - Modifica delle disposizioni Art. 30 Regolamento Cantonale sullo Stato Civile (RCStC) Art. 31 Regolamento Cantonale sullo Stato Civile (RCSC) - Entrata in vigore

Testo normativo (31 Articoli)

Circoli di Stato Civile

Nel cantone esistono i circondari dello stato civile descritti nell'allegato 1 con i nomi e le sedi stabiliti in esso.

1. Competenze

1. La Direzione della Sicurezza valuta i ricorsi ai sensi dell'articolo 60 e seguenti della legge del 23 maggio 1989 sulla giustizia amministrativa (VRPG) contro le decisioni dell'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile e degli uffici di stato civile.

1. Competenze

1. L'Ufficio per i Servizi Demografici

a) adotta provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile Svizzero (CC)[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_2137004_2_4_c),

b) valuta le denunce di vigilanza ai sensi dell'articolo 101 VRPG contro gli atti ufficiali dell'autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile e degli uffici di stato civile.

2. Gestisce il Servizio di Stato Civile e Cittadinanza.

1. Competenze

1. Il Servizio dello stato civile e cittadinanza è responsabile per

a. l'approvazione delle eccezioni al grado minimo di occupazione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 ZStV,

b. l'approvazione e l'organizzazione dei locali ai sensi dell'articolo 1a ZStV e degli articoli 21 fino al 24,

c. la costituzione di un ufficio dello stato civile speciale ai sensi dell'articolo 2 ZStV,

d. l'assegnazione del numero necessario di ufficiali di stato civile agli uffici dello stato civile e la nomina dei responsabili nonché la regolamentazione della sostituzione ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ZStV,

e. la fissazione dei termini e la decisione ai sensi dell'articolo 4 commi 4 e 5 ZStV,

f. l'autorizzazione alla distruzione dei documenti ai sensi dell'articolo 32 ZStV,

g. l'intervento d'ufficio ai sensi dell'articolo 86 comma 1 ZStV,

h. la conservazione, archiviazione e sicurezza dei registri dello stato civile ai sensi degli articoli 92a fino al 92c ZStV nonché la conservazione, archiviazione e distruzione dei documenti ai sensi degli articoli 31 fino al 33 ZStV,

i. la determinazione degli orari di apertura dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile e degli uffici dello stato civile nonché gli orari delle cerimonie.

2. Egli dirige l'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile e gli uffici dello stato civile.

1. Competenze

1. L'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile è competente per

a) l'adempimento dei compiti previsti dagli articoli 41, 42 e 45 del Codice civile svizzero (ZGB) e dei compiti assegnati dallo ZStV che non sono attribuiti ad un'altra autorità ai sensi degli articoli da 2 a 4,

b) la valutazione delle infrazioni all'articolo 91 dello ZStV,

c) l'approvazione delle comunicazioni sistematiche alle comunità patriziali secondo l'articolo 20.

1. Competenze

1. Gli uffici dello stato civile sono responsabili per

a) il completamento dei compiti secondo l'articolo 44 paragrafo 1 del CCS,

b) tutti i compiti assegnati loro dalla ZStV.

1. Competenze

1. L'ufficio dello stato civile presso la sede del tribunale di prima istanza è competente per

a) la registrazione delle sentenze dei tribunali bernesi relative allo stato civile e il riconoscimento dei figli davanti a un tribunale bernese,

b) la registrazione delle sentenze del Tribunale Superiore e del Tribunale Federale nei casi di ricorso di procedimenti previsti dalla lettera a.

1. Competenze

1. L'ufficio dello stato civile nel luogo dell’apertura del testamento è competente per la registrazione dei riconoscimenti di paternità testamentari in base a una disposizione di inserimento dell'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile.

1. Competenze

L'Ufficio dello stato civile del Distretto di Berna-Mittelland è competente per la registrazione dei decreti di adozione e delle disposizioni di cambiamento del nome.

1. Competenze

1. L'Ufficio di stato civile nel luogo d'origine della persona interessata è competente per l'iscrizione di

a disposizioni delle autorità bernesi di protezione dei minori e degli adulti riguardanti tutele complete (Art. 398 e 449c CC),

b disposizioni della Confederazione e del Cantone riguardanti la cittadinanza nonché autorizzazioni e disposizioni di iscrizione dell'autorità di vigilanza sullo stato civile riguardanti decisioni o documenti stranieri sullo stato civile.

**Procedura di Autenticazione**

1. Le lingue ufficiali sono

a) nel circondario dello stato civile del Giura bernese il francese,

b) nel circondario dello stato civile del Seeland il tedesco e il francese,

c) negli altri circondari dello stato civile il tedesco.

**Procedura di Autenticazione**

1. La Ufficiale di stato civile o l'Ufficiale di stato civile, nonché il personale dell'autorità di controllo nello stato civile, possono disporre la verifica dell'autenticità o la presentazione di una legalizzazione delle decisioni e dei documenti esteri riguardanti lo stato civile.

2. Le spese per la traduzione, la verifica e la legalizzazione delle decisioni e dei documenti esteri riguardanti lo stato civile sono a carico della persona che ha presentato i documenti o per la quale i documenti sono stati procurati d'ufficio.

Procedura di Autenticazione

1. Se nella registrazione dello stato civile esiste un collegamento con l'estero, le decisioni e i documenti stranieri riguardanti lo stato civile possono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza cantonale competente in materia di stato civile.

**Procedura di Autenticazione**

L'Ufficio dello stato civile che redige l'atto di morte rilascia immediatamente e gratuitamente la conferma della registrazione di un decesso, in vista della sepoltura in Svizzera o dell'emissione del passaporto mortuario per il trasporto del cadavere all'estero.

**Procedura di Autenticazione**

1. Le eredi ed eredi della persona deceduta sostengono i costi per il rilascio del certificato medico di morte, a meno che tali costi non possano essere coperti dall'eredità.

2. Il cantone sostiene i costi per il rilascio del certificato medico di morte, qualora non vi siano eredi o qualora tutte le eredi e tutti gli eredi rinuncino all'eredità e i costi non possano essere coperti dall'eredità.

**Obblighi di segnalazione**

I tribunali e le autorità amministrative comunicano le loro decisioni, salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, all'ufficio di stato civile competente per la registrazione ai sensi degli articoli da 7 a 10, dopo che esse siano divenute definitive.

I tribunali comunicano le loro sentenze, ai sensi dell'Articolo 42 del Codice civile svizzero, all'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile, una volta che siano divenute definitive.

L'autorità cantonale per le adozioni comunica i suoi decreti di adozione all'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile, una volta che siano divenuti definitivi.

**Obblighi di segnalazione**

1. Chiunque trovi un bambino di origine sconosciuta deve informare immediatamente la polizia. La polizia informa l'autorità per la protezione dei minori competente per il luogo del ritrovamento.

2. Le strutture sanitarie con una finestra per neonati informano immediatamente l'autorità per la protezione dei minori competente localmente, se trovano un bambino di origine sconosciuta.

3. L'autorità per la protezione dei minori

a. assegna al bambino un cognome e uno o più prenomi,

b. iscrive il bambino presso l'ufficio di stato civile nel luogo del ritrovamento entro tre giorni.

**Obblighi di segnalazione**

1. La comunicazione del decesso è accettata esclusivamente dall'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'articolo 20a ZStV.

2. I decessi possono essere preannunciati in forma elettronica con il consenso dell'ufficio dello stato civile. La comunicazione scritta da parte del soggetto obbligato alla comunicazione, della persona obbligata o della persona autorizzata ai sensi dell'articolo 34a ZStV deve essere inoltrata entro due giorni dal decesso.

**Obblighi di segnalazione**

Le comunità civiche e le comunità miste sono obbligate a trasmettere all'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile le decisioni e i documenti stranieri riguardanti lo stato civile di cittadini svizzeri, che vengono loro comunicati, per l'esame dell'iscrizione nel registro dello stato civile prima della registrazione nel registro di controllo della popolazione.

Comunicazioni alle comunità cittadine

1. L'Ufficio dello stato civile del luogo di origine comunica sistematicamente alle comunità patriziali del Cantone le modifiche dei dati di stato civile dei loro cittadini su richiesta e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile.

2. L'autorizzazione è concessa se le comunicazioni sono strettamente necessarie per l'adempimento di un compito legale.

3. Le comunicazioni sistematiche sono a pagamento.

4. Per le comunità patriziali che ricevono le comunicazioni, valgono i principi di riservatezza secondo gli articoli 44 e 56, paragrafo 3 ZStV.

Locali degli uffici

1. Ogni circondario dello stato civile dispone di almeno un ufficio ordinario secondo l'articolo 1a, paragrafo 3 ZStV presso la sede dell'ufficio.

Locali degli uffici

1. Locali speciali al di fuori degli uffici dello stato civile ai sensi dell'articolo 1a paragrafo 4 ZStV possono essere autorizzati mediante contratto su richiesta di un fornitore o di una fornitrice.

2. Nella concessione dell'autorizzazione si deve prestare attenzione a una distribuzione equilibrata tra i distretti e le regioni dello stato civile nonché all'offerta di cerimonie nel locale ordinario.

3. I locali speciali presentano in particolare i seguenti criteri

a) Castello o edificio storico simile a un castello,

b) posizione particolarmente attraente,

c) spazio adeguato al carattere ufficiale con arredamento interno attraente e un'offerta di posti e sedili adeguata,

d) accesso pubblico al locale durante gli orari delle cerimonie,

e) raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici o privati,

f) capacità sufficiente per condurre più cerimonie consecutive,

g) alta domanda da parte della clientela e buona capacità di utilizzo.

Locali degli uffici

Tutte le spese sostenute per l'allestimento e il funzionamento sono a carico del fornitore o della fornitrice.

L'uso di un locale speciale non deve essere collegato all'obbligo di acquistare ulteriori servizi a pagamento.

Per ogni locale speciale autorizzato, i giorni delle cerimonie e il numero di cerimonie per giorno, così come gli altri dettagli, sono stabiliti tramite contratto.

Locali degli uffici

1. Non sussiste alcun diritto legale a

a) la conclusione di un contratto secondo l'articolo 22, comma 1,

b) specifici giorni e orari per cerimonie nonché un numero determinato di cerimonie per giorno nei locali secondo gli articoli 21 e 22.

Registro Civico e Ruolo Civico

I registri civili e i ruoli dei cittadini che si trovano in possesso dello stato civile costituiscono, salvo quanto previsto nel comma 2, parte integrante dei registri dello stato civile, forniscono piena prova dei dati anagrafici ivi contenuti e sono proprietà del cantone.

I ruoli dei cittadini gestiti parallelamente ad altri registri e in possesso dello stato civile non costituiscono parte del registro dello stato civile e, al termine del periodo di protezione, sono considerati beni d'archivio cantonali.

Gli uffici dello stato civile concedono gratuitamente agli organi delle comunità di cittadini l'accesso ai ruoli dei cittadini consegnati all'ufficio dello stato civile.

Registro Civico e Ruolo Civico

L'autorità che è in possesso dei registri di cittadinanza aperti prima del 1º gennaio 1929 e non consegnati all'ufficio di stato civile, fornisce estratti su richiesta, qualora il comune non tenga registri di cittadinanza o i dati anagrafici non siano contenuti nel registro di famiglia.

Gli estratti destinati agli uffici di stato civile sono forniti gratuitamente.

Registro Civico e Ruolo Civico

1. Un diritto di cittadinanza bernese è identificato sulla base di una corrispondente registrazione nei registri delle comunità borgesi nel registro dello stato civile.

Protezione dei Dati

1. L'autorità cantonale di vigilanza nello stato civile, gli uffici di stato civile e l'autorità per il cambiamento del nome possono gestire sistemi elettronici di elaborazione dei dati nel loro ambito di competenza.

2. I diritti di accesso dei dipendenti dell'autorità cantonale di vigilanza nello stato civile, degli uffici di stato civile e dell'autorità per il cambiamento del nome ai sistemi cantonali di elaborazione elettronica dei dati sono limitati al loro ambito di competenza.

3. L'elaborazione, la conservazione e la distruzione dei dati nei sistemi elettronici di elaborazione dei dati devono avvenire secondo la legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG).

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono modificati

1. Ordinanza del 20 settembre 2017 sul diritto di cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza cantonale sulla cittadinanza, OCit.)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_2137038_2_6_c),

2. Ordinanza d'introduzione del 9 dicembre 2015 alla legislazione federale sulle epidemie (OE EpG)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_2137039_2_7_c).

Disposizioni finali

1. L'ordinanza del 3 giugno 2009 sullo stato civile (OSC)[8] è abrogata.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

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