Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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211.1 EGZGBLICCSLECCCEG CH-BE

Autorità amministrative 1 Presidente del Consiglio comunale (EGZGB)

126 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (126)

Art. 5 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) Art. 6 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 7 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (ES CC) Art. 9 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LDCC) Art. 10 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) Art. 11 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 13 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LC CC) Art. 14 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 15 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 16 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) Art. 16a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LE CSS) Art. 17 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 18 Legge sul Diritto di Introduzione del Codice Civile Svizzero (LI CC) Art. 18a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEg CC) Art. 19 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 20 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) - Corporazioni secondo il diritto cantonale Art. 20a Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero (LEG CC) Art. 20b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 21 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 26e Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EI CC) Art. 54 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LG CC) Art. 57 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - Comunità dotata del diritto ereditario Art. 58 Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero (LCInt CC) Art. 59 Legge di introduzione del Codice civile svizzero (E-LCC) Art. 60 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LI CCS) Art. 61 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - 2.2 Procedura Art. 62 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 63 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 64 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 65 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 66 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 67 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - 2.4 Continuazione dell'azienda Art. 68 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (E-CCS) Art. 69 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG CC) - 4 Proroga del termine Art. 71 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 72 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 73 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEG CC) Art. 73a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) Art. 73b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) - 4 Amministratore dei beni sequestrati e perito valutatore Art. 74 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 74a Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 75 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - Appartenenza Art. 76 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - Nuove terre, beni senza padrone e pubblici, spostamento permanente del suolo Art. 77 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LI CC) Art. 78 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) - 2.2 Uso e Sfruttamento Art. 78a Legge Federale che Introduce il Codice Civile Svizzero (LCdFam) Art. 79 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCIn CC) Art. 79a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 79b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LE Cc) Art. 79c Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEG CC) - 1.4 Fosse per aborti e concimi Art. 79d Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - 1.5 Diritto di corte Art. 79e Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) Art. 79f Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 79g Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LInt CC) Art. 79h Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 79i Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) Art. 79k Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EI CC) Art. 79l Legge riguardante l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - 1.9 Alberi e arbusti Art. 79m Legge riguardante l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LCI CC) Art. 79n Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 79o Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 80 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 81 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) - 3 Impianti di trasporto del legname Art. 82 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LC Int. CC) Art. 83 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 101 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LI CCS) - Prosecuzione delle fonti Art. 102 Legge riguardante l'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) - Alpi, boschi, pascoli comuni e altri. Esclusione della divisione Art. 103 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) Art. 104 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LICCS) Art. 105 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LECC) Art. 106 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 107 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LEG CC) - Diritti di pegno immobiliare Art. 108 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) Art. 109 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LDCC) Art. 109a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) - 3.2 A favore dei Comuni Art. 109b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 109c Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LDCC) Art. 109d Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 109e Legge concernente l'introduzione del Codice Civile svizzero (EG ZGB) - 3.6 Ordine di priorità Art. 110 Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 113 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) - 4.4 Stima ufficiale Art. 114 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) - Pegno su beni mobili Art. 115 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero (Eg ZGB) - 2 Attività di prestito su pegno Art. 116 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 121 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - Registro fondiario Art. 121a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 121b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 122 Legge sul diritto privato internazionale svizzero (LDIP) - Organizzazione degli uffici del registro fondiario Art. 124 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (Legge d'Introduzione CC) Art. 125 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - 3 Responsabilità Art. 126 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 128 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 129 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 130 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG CC) Art. 131 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LC Introduttiva CC) Art. 131a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LCi CC) Art. 131b Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 132 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) - Asta Pubblica Art. 133 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 134 Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero (LEZCC) Art. 136 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 137a Legge sulla promulgazione del Codice civile svizzero (LP CC) Art. 137b Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 137c Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LCI CC) Art. 137d Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) - 4. Costi e Contabilità Art. 137e Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero (LECC) Art. 137f Legge sulla promulgazione del Codice civile svizzero (LD CC) Art. 137g Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 139 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (EG CC) Art. 140a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) - 3 Pubblicazione dell'iscrizione di un rappresentante comunale Art. 157 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 160 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 161 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEF CC) - 1.2 Obbligazione garantita da ipoteca su eccesso di impegno Art. 162 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LEC CC) Art. 163 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LECC) - 1.4 Pegni riservati Art. 164 Legge sull'Introduzione del Codice civile svizzero (EI CC) Art. 165 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) Art. 166 Legge che riguarda l'introduzione del Codice Civile Svizzero (EG ZGB) Art. 167 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LE CC) Art. 168 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 169 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LC Cc) Art. 171 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LECC) - 5 Disposizioni supplementari Art. 172 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (LI CC) Art. 173 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB) - Diritto intercantonale Art. 177 Legge riguardante l'introduzione del Codice Civile Svizzero (LCI CC) - Abrogazione del diritto civile cantonale Art. 178 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB)

Statutory Text (126 Provisions)

Autorità Competenti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale oppure l'ufficio designato dal Comune a tale scopo è l'autorità competente nei seguenti casi previsti dal Codice Civile

a Art. 720 e 721 cpv. 2 CC: Ricezione delle notifiche di ritrovamenti e approvazione dell'asta degli oggetti rinvenuti.

Autorità Competenti

1. Il Consiglio comunale o l'ufficio designato dal comune a tale fine è l'autorità competente nei seguenti casi previsti dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni

a. Art. 84 CC: Sorveglianza sulle fondazioni appartenenti al comune secondo la loro destinazione;

b. Art. 259 comma 2 cifra 3, 260 a CC: Contestazione del riconoscimento della paternità;

c. Art. 261 comma 2 CC: Parte convenuta nel processo di paternità;

d. Art. 490 comma 1 CC: Ordinanza per la redazione di un inventario in caso di sostituzione di eredità;

e. Art. 504 e 505 CC: Conservazione delle disposizioni testamentarie che non sono conservate da un notaio;

f. Art. 550 CC: Introduzione del procedimento di dichiarazione di scomparsa nel contesto successorio;

g. Art. 551 a 555 CC: Ordinanza delle misure per la sicurezza della successione, fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 59 e 60 della presente legge;

h. Art. 517, 556 a 559 CC: Apertura delle disposizioni testamentarie e ordinanza delle misure necessarie;

i. Art. 246 comma 2 CO: Richiesta di esecuzione di oneri nell'interesse del comune nei confronti di un donatario.

2. Il comune può trasferire la sorveglianza sulle fondazioni appartenenti al comune secondo la loro destinazione (Art. 84 CC) alla Sorveglianza sulle fondazioni e BVG di Berna (BBSA).

3. Nei casi degli art. 259 comma 2 cifra 3, 260a, e 550 del Codice civile, la competenza delle comuni patriziali e delle corporazioni borghesi rimane riservata.

4. Nei casi degli articoli 557 a 559 del Codice civile, rimane riservata la stessa competenza dei notai iscritti nel registro notarile del Canton Berna per l'apertura delle disposizioni testamentarie e per il rilascio dei certificati di erede secondo la legislazione notarile.

Autorità Competenti

1. Il Governatore è l'autorità competente nei seguenti casi previsti dal Codice Civile e dal Codice delle Obbligazioni

a) Art. 330 CC: Accertamento delle spese da rimborsare per il mantenimento di un trovatello;

b) Art. 518 CC: Sorveglianza sugli esecutori testamentari;

c) Art. 570, 574, 575 e 576 CC: Ricezione delle rinunce all'eredità e adozione delle misure conseguenti;

d) Art. 580 e 581 CC: Approvazione e ordinanza dell'inventario pubblico;

e) Art. 588 CC: Ricezione della dichiarazione degli eredi dopo la realizzazione dell'inventario pubblico;

f) Art. 593 e 595 CC: Approvazione e ordinanza della liquidazione ufficiale;

g) Art. 602 cpv. 3 CC: Nomina del rappresentante di una comunione ereditaria;

h) Art. 609 CC: Collaborazione dell'autorità nella divisione ereditaria;

i) Art. 246 cpv. 2 CO: Richiesta di esecuzione di un onere posto a carico di un donatario nell'interesse del circondario amministrativo o di più comuni appartenenti a quest'ultimo.

Autorità Competenti

1. Il Consiglio di Stato o la direzione da esso designata è l'autorità competente nei seguenti casi previsti dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni

a Art. 30 CC: Autorizzazione al cambiamento del nome;

b Art. 78 CC: Proposta di azione per lo scioglimento di un'associazione per scopi illeciti o immorali;

c Art. 268 CC: Pronuncia dell'adozione;

d Art. 885 CC: Autorizzazione di istituti bancari o cooperative alla stipula di pegni su bestiame;

e Art. 907 CC: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pegni;

f Art. 12b Titolo finale CC: Sottoposizione delle adozioni precedenti al nuovo diritto;

g Art. 59 Titolo finale CC: Concessione dell'autorizzazione al matrimonio di stranieri;

h Art. 246 cpv.2 CO: Richiesta di esecuzione di obblighi a carico dei donatari nell'interesse del Cantone o di più distretti amministrativi;

i Art. 359 CO: Elaborazione di contratti normali di lavoro;

k Art. 482 CO: Autorizzazione all'emissione di documenti rappresentativi di merci;

l Art. 515 CO: Autorizzazione di lotterie e giochi di sorte;

m Art. 522 e 524 CO: Riconoscimento di istituti di beneficenza e approvazione dei regolamenti d'ammissione e del regolamento interno degli istituti di beneficenza.

Autorità Competenti

1. La procedura dei casi previsti in questa legge e l'ordinamento dei mezzi di impugnazione sono disciplinati dalle disposizioni del diritto di procedura civile e della giustizia amministrativa, nella misura in cui questa legge non contenga una regolamentazione speciale.

2. Il Tribunale Superiore decide in sede di ricorso come ultima istanza cantonale le questioni secondo l'articolo 72 capoverso 2 lettera b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF), nella misura in cui la legge non le assegni a un'altra autorità.

2a

La procedura davanti al Tribunale Superiore è disciplinata dalla Legge del 23 maggio 1989 sulla giustizia amministrativa (LGA), se l'autorità inferiore è un'autorità amministrativa o di giustizia amministrativa.

3. La procedura davanti alle autorità amministrative e di giustizia amministrativa, che decidono come istanze inferiori del Tribunale Superiore, è disciplinata dalle disposizioni della LGA. Il ricorso al Tribunale Superiore deve essere presentato entro 30 giorni. Restano riservate disposizioni divergenti di questa legge e della legislazione speciale.

4. ...

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali

1. La stipulazione pubblica e l'autenticazione delle disposizioni testamentarie pubbliche sono effettuate dai notai iscritti nel registro notarile del Canton Berna.

2. La competenza e i doveri d'ufficio dei notai iscritti nel registro notarile del Canton Berna, nonché le forme degli atti notarili, si conformano alle disposizioni della legislazione speciale.

3. Restano riservate le prescrizioni formali particolari del Codice Civile e la loro importanza per la validità di determinati atti giuridici.

## Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Disposizioni generali

1. Le pubblicazioni prescritte dal diritto civile federale e dalle disposizioni esecutive cantonali, nonché le comunicazioni ufficiali delle autorità, avvengono negli organi di pubblicazione ufficiali dei comuni.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali**

1. Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 582, 662 del Codice Civile Svizzero (CCS), 43 Titolo Finale CCS, dell'articolo 359a CO e dell'articolo 68, la pubblicazione deve avvenire altresì sempre nel Bollettino Ufficiale Cantonale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali

1. Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 582, 662, 43 del Titolo Finale del ZGB e dell'articolo 68 EG, la pubblicazione deve avvenire tre volte consecutivamente.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali**

1. La pubblicazione prescritta dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni nella Gazzetta ufficiale svizzera di commercio è riservata.

2. Allo stesso modo, è riservata la facoltà dell'autorità competente di effettuare ulteriori pubblicazioni appropriate.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Disposizioni Generali**

1. I registri pubblici sono tenuti nella lingua del distretto amministrativo.

2. Per il distretto amministrativo di Bienne/Biel, il Consiglio di Stato disciplina i dettagli tramite regolamento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

1. Il servizio dello stato civile è compito del Cantone.

2. Gli uffici dello stato civile sono subordinati all'ufficio competente della direzione della sicurezza.

3. L'autorità di vigilanza nelle questioni di stato civile è la direzione della sicurezza.

4. Le decisioni di ricorso della direzione della sicurezza possono essere impugnate presso il tribunale superiore entro 30 giorni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

1. Le ufficiali e gli ufficiali di stato civile sono dipendenti pubblici del Cantone.

2. Il Consiglio di Stato può emanare regolamenti che derogano al diritto pubblico del servizio o lo integrano.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

Gli uffici dello stato civile trasmettono le modifiche nel database centrale ai sensi dell'articolo 45a del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS) ai comuni responsabili della gestione del registro degli abitanti. La segnalazione può avvenire per via elettronica.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale e del diritto cantonale.

2. Regola mediante ordinanza in particolare

a) la definizione dei circondari dello stato civile,

b) la sede degli uffici dello stato civile,

c) l'allestimento degli uffici dello stato civile e dei locali per i matrimoni,

d) la tenuta dei registri di famiglia,

e) la sostituzione delle ufficiali e degli ufficiali dello stato civile,

f) la sorveglianza,

g) l'ispezione,

h) la gestione degli uffici,

i) le lingue ufficiali e il servizio di traduzione,

k) l'informazione del pubblico,

l) la registrazione delle notifiche.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

1. Le associazioni comunali, forestali e stradali, le comunità di giuspatronato, le associazioni alpine, le associazioni di sbarramento, le associazioni idriche, le associazioni agrarie, le casse di assicurazione del bestiame (Legge sull'assicurazione del bestiame del 5 febbraio 1974) e altre simili corporazioni soggette al diritto cantonale ottengono la personalità giuridica senza necessità di iscrizione nel registro di commercio attraverso l'approvazione statale dei loro statuti e regolamenti.

2. La competenza per l'approvazione e il percorso di ricorso sono determinati dalle disposizioni della legge comunale.

3. Le corporazioni di questo tipo già esistenti sono riconosciute come persone giuridiche, ma devono presentare i loro statuti e regolamenti all'unità amministrativa competente per l'approvazione. Quest'ultima può fissare loro un termine per tale presentazione, sotto minaccia di sanzioni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale – Diritto delle Persone

1. Nelle fondazioni ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del CC, gli interessati possono presentare ricorso contro le decisioni delle autorità di vigilanza alla Direzione dell'Interno e della Giustizia.

2. Contro le decisioni dell'autorità di conversione e modifica, gli interessati possono

a) presentare ricorso alla Direzione dell'Interno e della Giustizia, se la BBSA ha deciso, e

b) presentare opposizione, se ha deciso la Direzione dell'Interno e della Giustizia.

3. La decisione sul ricorso o il nuovo provvedimento può essere impugnata presso il Tribunale Superiore entro 30 giorni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia

1. Il Cantone si assicura che i coniugi e le persone che vivono in una convivenza simile al matrimonio abbiano a disposizione centri di consulenza matrimoniale o familiare (centri di consulenza di coppia) in caso di difficoltà di coppia.

2. Può creare propri centri di consulenza oppure indurre enti comunali, ecclesiastici o privati a svolgere questo compito cantonale tramite contratti e supporto finanziario.

3. I centri di consulenza di coppia di cui al paragrafo 2 sono considerati come offerte di prestazioni sociali ai sensi della legge del 9 marzo 2021 sulle offerte di prestazioni sociali (OPSL)[[5]]. Le spese del Cantone per i centri di consulenza sono soggette alla compensazione dei costi secondo la legge dell'11 giugno 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Legge sull'assistenza sociale, LAS)[[6]].

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia

L'Ufficio del Registro di Commercio è competente per la ricezione delle dichiarazioni di sottomissione ai sensi degli artt. 52 ss. LDIP.

All'Ufficio del Registro di Commercio spetta la conservazione del registro dei regimi patrimoniali chiuso al 31 dicembre 1987.

Il diritto di consultare il registro dei regimi patrimoniali resta garantito.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia

1. Contro le disposizioni e le decisioni della Direzione degli affari interni e della giustizia in materia di adozioni può essere presentato ricorso presso il Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti entro 30 giorni.

2. La procedura è regolata dalla legge del 1° febbraio 2012 sulla protezione dei minori e degli adulti (KESG)[7].

3. ...

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia

La determinazione della quota di utile netto di una comunione di rendita secondo l'articolo 347 del Codice Civile Svizzero (CCS) avviene, nel caso degli immobili, tramite le commissioni permanenti menzionate all'articolo 113, numero 1, del Codice di Procedura Civile (CPC).

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio**

Il soggetto erbberechtigato è lo Stato. Metà dell'eredità è devoluta al comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

In caso di decesso, l'autorità competente per la sigillazione redige un verbale di sigillazione. Può apporre sigilli ufficiali quando il patrimonio deve essere protetto da modifiche o occultamenti illeciti o quando una persona presunta avente diritto all'eredità richiede la sigillazione. Oggetti di valore, titoli, documenti e altri beni patrimoniali devono essere, se possibile, presi in custodia provvisoria.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

Articolo Numerato: Obbligo di Notifica del Decesso

Gli eredi del defunto, e in mancanza di questi o in loro assenza, i suoi familiari e conviventi, nonché le persone che si sono prese cura di lui, sono obbligati a notificare immediatamente il decesso al presidente del consiglio comunale dei residenti o all'ufficio designato a tale scopo dal comune.

L'ufficiale competente deve apporre senza indugio il sigillo sull'eredità secondo le modalità consuete. Lo stesso ufficiale è incaricato anche di rimuovere il sigillo.

Il consiglio di governo disciplina la procedura di sigillatura tramite regolamento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. L'inventario è disposto

1. se un erede deve essere sottoposto a tutela o è già sotto tutela;

2. se un erede è permanentemente e senza rappresentanza assente;

3. se uno degli eredi lo richiede;

4. se il padre o la madre è deceduto e ci sono figli minorenni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. L'inventario ereditario è redatto da una notaia o un notaio iscritta/o nel registro notarile del Cantone di Berna e deve contenere un elenco il più accurato possibile dei beni ereditari con stima e degli obblighi gravanti sull'eredità.

2. Il Consiglio di Stato regola la procedura dell'inventario ereditario mediante ordinanza.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. Le disposizioni testamentarie restano, dopo la loro apertura, in custodia dell'autorità di apertura.

2. Se l'eredità viene liquidata da una notaia iscritta o un notaio iscritto nel registro notarile del Cantone di Berna, la disposizione rimane in custodia della notaia o del notaio.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio**

La richiesta di redazione di un inventario pubblico deve essere presentata al governatore del distretto amministrativo nel cui ambito l'ereditando aveva la sua ultima residenza.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. Il governatore designa, su proposta non vincolante degli eredi, un amministratore del patrimonio per l'esecuzione dell'inventario, il quale ha i diritti e i doveri di un tutore.

2. Egli supervisiona l'esecuzione dell'inventario e decide sulle contestazioni degli eredi.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. L'amministratore della massa ereditaria ha l'obbligo di farsi consegnare l'eredità dall'impiegato che ha apposto i sigilli e, con la collaborazione di un notaio indicato dal governatore regionale su proposta non vincolante degli eredi, di redigere l'inventario secondo le norme di legge entro 60 giorni.

2. Il consiglio regionale regola la procedura dell'inventario pubblico tramite regolamento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

L'amministratore dell'eredità ha il compito di gestire l'eredità fino alla presentazione della dichiarazione degli eredi (Art. 588 Codice Civile Svizzero).

Gli oggetti mobili facilmente sottraibili, il denaro contante e i titoli intestati devono essere posti in custodia sicura dopo essere stati registrati.

Gli oggetti mobili la cui custodia comporta costi o danni possono essere venduti all'asta pubblica dall'amministratore dell'eredità o venduti privatamente con l'autorizzazione del prefetto.

Gli immobili possono essere alienati solo con il consenso di tutti gli eredi.

Le azioni legali possono essere intraprese solo con l'approvazione del prefetto.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio**

1. L'amministratore della massa è tenuto a prendere le misure necessarie affinché l'attività del de cuius possa essere continuata in modo che non apporti pregiudizio ai creditori, qualora un'interruzione dell'esercizio dell'attività possa risultare dannosa per l'eredità.

2. La continuazione dell'attività da parte di un erede richiede l'approvazione del delegato del governo, il quale, qualora gli altri eredi lo richiedano, può anche disporre una garanzia (Art. 585 CC).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni

1. Il Richiamo dei Conti (Art. 582 CCS) deve essere reso noto pubblicamente nel luogo di domicilio del defunto e pubblicato, ove l'amministratore dell'asse lo ritenga necessario, anche su quei giornali attraverso i quali i creditori possono più facilmente venire a conoscenza del Richiamo dei Conti.

2. Le dichiarazioni dei creditori devono essere presentate per iscritto all'ufficio del prefetto entro il termine stabilito dall'amministratore dell'asse.

3. A ogni dichiarante deve essere consegnata, su sua richiesta e a spese dell'eredità, una certificazione dell'avvenuta dichiarazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

Sulle richieste di proroga dei termini ai sensi dell'articolo 587 comma 2 del Codice Civile (ZGB) decide il prefetto del governo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

Le disposizioni sull'inventario pubblico (Art. 63 fino a 70 EG) si applicano in modo analogo alla chiamata dei creditori nel caso di acquisizione di un'eredità da parte della comunità (Art. 592 CCS).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. Le spese dell'inventario ereditario sono considerate debiti dell'eredità. Se l'eredità non è sufficiente, le eredi o gli eredi che hanno richiesto l'inventario sostengono le spese. Se l'eredità non è sufficiente e l'autorità comunale competente ha disposto l'inventario senza richiesta delle eredi o degli eredi (a causa di minore età, tutela o assenza delle eredi o degli eredi), il comune sostiene le spese.

2. Le spese dell'inventario pubblico ai sensi dell'articolo 398 comma 3 CC sono a carico del pupillo. Se il patrimonio del pupillo non è sufficiente, le spese sono a carico del comune di residenza.

3. Le spese dell'inventario pubblico ai sensi dell'articolo 580 CC sono a carico dell'eredità. Se questa non è sufficiente, le eredi o gli eredi che hanno richiesto l'inventario sostengono le spese.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. Il Comune riscuote una tassa per la sigillatura in conformità al suo regolamento sulle tasse.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

L'ufficio del governatore del governo riscuote tasse per le sue attività.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio**

1. L'amministratrice della massa o l'amministratore della massa riceve il rimborso delle proprie spese vive e percepisce un'indennità adeguata. Il governatrice o il governatore la determina in base al carico di lavoro e all'entità del patrimonio netto.

2. Il governatrice o il governatore determina l'indennità per le periti o i periti incaricati.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio**

1. Nelle divisioni ereditarie, la determinazione del valore di mercato avviene secondo gli articoli 617, 618 e 619 del CC mediante la Commissione di stima delle successioni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio

1. Le decisioni e gli atti di disposizione della o del "Landamman" riguardanti la sorveglianza sulle esecutrici testamentarie e gli esecutori testamentari, nonché su altre rappresentanti e rappresentanti ereditari, le misure per la salvaguardia dell'eredità e l'inventario pubblico possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Superiore entro 30 giorni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Negli stabilimenti industriali e commerciali, secondo l'uso corrente, i beni mobili destinati all'attività commerciale, come macchinari, mobili d'albergo e simili, sono considerati come pertinenze e possono essere ipotecati insieme agli edifici.

2. Per la nuova parte del cantone, questa disposizione entra in vigore con l'approvazione di questa legge da parte del popolo e, dopo l'entrata in vigore del Codice civile, è considerata espressione dell'uso corrente.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Se attraverso alluvione, riporto, spostamento del terreno, modifica del corso o dell'acqua di un corpo idrico pubblico, regresso di un ghiacciaio o in altro modo si forma un terreno sfruttabile proveniente da suolo vacante, esso appartiene allo Stato.

2. Lo Stato può concedere tale terreno agli confinanti o destinarlo a fini di manutenzione fluviale.

3. I terreni attuali di riso, boschi fluviali, prati alluvionali o aree golenali, che non erano già stati destinati alla manutenzione fluviale, possono essere assegnati a tale scopo dal Consiglio di Stato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Terra senza padrone può passare nella proprietà privata solo con l'approvazione della direzione designata dal Consiglio di Stato e, in tal caso, deve essere iscritta nel registro fondiario.

2. Sono considerate beni pubblici tutti i laghi, fiumi e ruscelli per i quali non sia dimostrata la proprietà privata mediante titoli speciali.

3. Le aree di riva che vengono regolarmente inondate dall'acqua alta fanno parte del letto del fiume o del lago.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. L'uso e lo sfruttamento del terreno senza padrone e dei beni pubblici, in particolare dei letti marini e fluviali, sono soggetti alla sorveglianza statale.

2. Se l'uso e lo sfruttamento compromettono interessi pubblici, in particolare quelli dei distretti di soglia, la direzione designata dal consiglio governativo può vietarli.

3. La direzione designata dal consiglio governativo può assegnare in via esclusiva lo sfruttamento dei letti marini e fluviali alla cooperativa di soglia o subordinare tale sfruttamento, se di notevole entità, al pagamento di una tassa.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. I comuni designano, nell'ambito del rilevamento ufficiale, le aree con spostamento permanente del suolo ai sensi dell'articolo 660a del Codice Civile Svizzero (ZGB).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Per le costruzioni che in qualsiasi punto superano il suolo naturale di oltre 1,20 m, deve essere rispettata una distanza di almeno 3 m dai confini delle proprietà adiacenti. Sono fatte salve le disposizioni del diritto pubblico riguardanti l'edificazione continua o quasi continua.

2. Se l'edificazione continua è consentita, ma non obbligatoria, il proprietario del terreno che non colloca la parete perimetrale laterale al confine deve rispettare una distanza di 6 m dal confine.

3. Se secondo la normativa edilizia precedente è stato costruito un edificio limitrofo con una parete perimetrale al confine, è consentito edificare nello stesso modo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Per le costruzioni accessorie e secondarie a un solo piano, non destinate alla permanenza continua di persone o animali, è sufficiente una distanza di 2 metri dal confine, a condizione che l'altezza media della facciata di queste costruzioni non superi i 4 metri e la loro superficie non oltrepassi i 60 metri quadrati.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Parti sporgenti aperte, come tettoie, scale d'ingresso, balconi, non devono sporgere oltre 1,20 m all'interno della distanza dal confine, misurata dal muro di cinta.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Le strutture per la raccolta di escrementi, liquami, concimi ed altri rifiuti maleodoranti devono essere costruite ad una distanza di almeno 3 m dal confine.

2. Se queste strutture sono costruite in modo tale da non causare alcun disturbo ai vicini, non è necessario rispettare la distanza dal confine, a condizione che esse non superino il livello del terreno naturale di oltre 1,20 m.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Se un edificio viene distrutto completamente o parzialmente da eventi naturali, può essere ricostruito entro cinque anni nelle sue precedenti dimensioni senza riguardo alla distanza limite prevista dal diritto privato.

2. Il termine è rispettato se la domanda di costruzione è presentata prima della sua scadenza. La ricostruzione deve essere effettuata senza interruzioni arbitrarie.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Edifici, che vengono costruiti al confine, devono essere dotati di un muro tagliafuoco sul lato confinante.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Il diritto di utilizzare un muro tagliafuoco eretto dal vicino viene acquisito tramite l'acquisto della comproprietà.

Per il diritto di uso comune deve essere corrisposto un indennizzo, che deve essere stabilito in base all'interesse dei vicini coinvolti nel muro tagliafuoco.

I diritti di proprietà e di utilizzo che il vicino ha acquisito sul muro tagliafuoco esistente possono essere annotati nel registro fondiario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Ogni comproprietario ha il diritto di aumentare l'altezza del muro tagliafuoco o di approfondirlo nel terreno a proprie spese. Se il vicino si collega alla nuova parte del muro, è tenuto a partecipare alle spese di costruzione conformemente all'articolo 79f paragrafo 2.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Chi esegue riempimenti o scavi lungo il confine deve garantire la sicurezza del terreno confinante tramite scarpate o muri di sostegno.

2. Le inclinazioni delle scarpate non devono superare i 45° (100%). In terreni ripidi è consentita un'inclinazione maggiore per scarpate formatesi naturalmente o sufficientemente protette.

3. Il muro di sostegno può essere posizionato al confine. Se serve al riempimento, non deve superare il terreno naturale del fondo posto a quota superiore di oltre 1,20 m.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Un muro di sostegno, che si trova sul confine, è considerato parte integrante del fondo del proprietario che lo ha costruito. Se ciò non può essere determinato, si presume la comproprietà di entrambi i vicini.

Inoltre, le disposizioni relative ai muri tagliafuoco si applicano mutatis mutandis.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Einfriedungen wie Holzwände, Mauern, Zäune, bis zu einer Höhe von 1,20 m vom gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstücks aus gemessen, dürfen an die Grenze gestellt werden. Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von der Grenze zurückzunehmen, jedoch höchstens auf 3 m. Für Grünhecken gelten um 50 cm erhöhte Abstände; diese sind bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messen.

Recinzioni come pareti di legno, muri, cancelli, fino a un'altezza di 1,20 m misurata dal terreno del fondo più elevato, possono essere poste al confine. Recinzioni più alte devono essere arretrate rispetto al confine di una distanza pari all'eccedenza dell'altezza, ma non più di 3 m. Per le siepi verdi sono previsti distacchi aumentati di 50 cm; queste distanze devono essere misurate fino al centro del punto di impianto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Per gli alberi e gli arbusti piantati dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni, devono essere rispettate almeno le seguenti distanze di confine, misurate fino al centro del punto di piantagione

a) 5 m per alberi ad alto fusto, che non appartengono alla categoria degli alberi da frutto, così come per i noci;

b) 3 m per alberi da frutto ad alto fusto;

c) 1 m per alberi da frutto nani, alberi ornamentali e spalliere, purché siano sempre potati a un'altezza di 3 m;

d) 50 cm per arbusti ornamentali fino a un'altezza di 2 m, così come per arbusti di bacche e viti.

2. Queste distanze si applicano anche per gli alberi e gli arbusti selvatici.

3. Il diritto alla rimozione di piantagioni troppo vicine si prescrive dopo cinque anni. Il rispetto delle altezze massime può essere richiesto in qualsiasi momento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Se le condizioni igieniche abitative sono notevolmente compromesse dall'ombra proiettata da alberi ad alto fusto, il proprietario degli stessi è obbligato a ridurre gli alberi disturbanti a un livello accettabile dietro adeguata indennità, e se necessario, a rimuoverli.

2. Sono fatti salvi gli interessi pubblici contrari, in particolare quelli relativi alla protezione della natura e del patrimonio culturale e alla salvaguardia dei viali.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Su muri e pareti situati sul confine o al limite, il vicino può installare gratuitamente dispositivi innocui, in particolare graticci.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Il vicino deve consentire l'accesso o l'uso temporaneo della sua proprietà, se ciò è necessario per la costruzione o la manutenzione di edifici, strade, piantagioni lungo il confine o di altre infrastrutture come condutture. Egli deve essere informato tempestivamente e ha diritto alla massima considerazione e a un risarcimento completo dei danni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Le piantagioni nel bosco non devono avvicinarsi a meno di un metro dal confine di proprietà. Inoltre, le linee di confine devono essere mantenute costantemente aperte per almeno un metro di larghezza.

2. Dove il bosco confina con un terreno aperto, il margine del bosco, in caso di nuovi impianti, deve essere arretrato a cinque metri di larghezza e, nel caso di rinnovo di boschi esistenti, ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine. Se lungo il confine c'è un sentiero o un canale, la larghezza dello stesso può essere inclusa in questa distanza.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. I proprietari di boschi che non dispongono di un’adeguata connessione con una strada pubblica per il trasporto del legname hanno il diritto di richiedere la concessione del diritto di costruire impianti per il trasporto del legname, come teleferiche, scivoli per legname di ogni tipo, piste di scorrimento e simili, contro un risarcimento completo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Per l'autorizzazione del proprietario del terreno a entrare nella proprietà vicina allo scopo di gestione o esecuzione di riparazioni o costruzione di edifici, per il diritto di passaggio pedonale o a cavallo, il transito per abbeveraggio, il percorso invernale, il percorso incolto, il deposito di legname, il percorso di trasporto, il diritto al mantenimento delle recinzioni, per i diritti di abbeveraggio e irrigazione e simili, nonché riguardo a fossati, recinzioni, muri e altre delimitazioni di proprietà, continuano a valere le pratiche consuete, in particolare le disposizioni di polizia e quelle economiche dei diritti statutari.

2. Le relative disposizioni devono essere raccolte e ordinate più dettagliatamente in un decreto del Gran Consiglio. I diritti derivanti da tali disposizioni non devono essere registrati nel registro fondiario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. L'elenco delle ipotesi di annotazione secondo l'articolo 962, comma 3 del Codice Civile Svizzero (ZGB), è redatto e aggiornato dalla Direzione dell'Interno e della Giustizia.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. In relazione alla canalizzazione delle sorgenti e delle acque sotterranee si applica la Legge sull'Uso delle Acque del 23 novembre 1997 (LUA[8]).

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. Nele Alpi, nei pascoli, nei boschi, nelle fontane e nei ruscelli che appartengono alle società di uso civico o ad altre corporazioni similari, o nei quali una divisione renderebbe impossibile un uso o una gestione adeguata, la divisione è esclusa.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Alpi e prelazioni che appartengono alle corporazioni ai sensi dell'articolo 20 possono essere alienate, ipotecate e gravate da diritti di superficie con il consenso di due terzi dei comproprietari presenti all'assemblea, i quali, se l'alpe è suddivisa in diritti su vacche, dispongono contemporaneamente di almeno due terzi dei diritti su vacche rappresentati all'assemblea.

2. Su richiesta dei comuni o dell'ufficio del registro fondiario, la Direzione degli interni e della giustizia designa i terreni cui si riferisce il termine alpi e prelazioni ai sensi del comma 1.

3. Il divieto di divisione dell'articolo 102 è riservato.

4. L'ipoteca di alpi sezionali è regolata dalle disposizioni sulla comproprietà.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Per gli alpeggi suddivisi in diritti di pascolo, viene tenuto un registro apposito dall'ufficio del catasto.

2. Un regolamento del consiglio di governo stabilirà le disposizioni necessarie in merito all'organizzazione e alla gestione del registro.

3. Il registro costituisce parte integrante del catasto, e le registrazioni nel registro hanno per i diritti di pascolo gli stessi effetti delle registrazioni nel catasto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Per l'acquisto dei diritti relativi alle mucche e dei diritti reali ad essi connessi, è necessaria l'iscrizione nel Seybuch.

2. I diritti relativi alle mucche possono essere alienati e ipotecati, tuttavia è vietata una divisione inferiore a un quarto del diritto relativo alle mucche e non può essere iscritta nel Seybuch.

3. I contratti di alienazione e ipoteca richiedono l'autenticazione pubblica, nella misura in cui ciò è previsto dalla legge federale in relazione alle transazioni immobiliari.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Se, nelle Alpi sinistrate, prima del 1º gennaio 1912, diritti legati al possesso di mucche (Kuhrechte) sono stati ipotecati come quote di comproprietà, tali quote dal 1º gennaio 1912 si considerano come diritti di mucche ai sensi dell'articolo 105 EG. L'ipoteca deve essere iscritta d'ufficio nel Seybuch.

2. Se non vi sono più di sei comproprietari, si può rinunciare alla tenuta del Seybuch mediante deliberazione di due terzi dei comproprietari, i quali dispongano contemporaneamente di almeno due terzi dei diritti di mucche; in tal caso, i rapporti giuridici relativi all'Alpi sono disciplinati secondo le disposizioni della comproprietà.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. È consentito il distacco unilaterale dei diritti di pegno fondiario (Art. 828 fino a 830 ZGB).

2. L'ammontare della somma di distacco può essere stabilito su richiesta di tutti i creditori e con il consenso dell'acquirente mediante perizia ufficiale (Art. 113 EG).

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. Fino alla sua revisione, la legge del 18 luglio 1875 sull'ente ipotecario è modificata e integrata come segue

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. A favore del Cantone esiste, senza bisogno di iscrizione nel registro fondiario, un’ipoteca legale a garanzia

a) dell’imposta sulla sostanza dovuta per i due ultimi anni fiscali precedenti l’apertura del fallimento o la richiesta di realizzazione, e per l’anno corrente, relativamente agli immobili e alle forze idriche sottoposti a imposta,

b) dell’imposta sugli utili immobiliari relativamente all’immobile alienato,

c) dell’imposta di successione o di donazione sull’immobile acquisito per causa di morte o per donazione,

d) dell’imposta sul passaggio di proprietà sull’immobile interessato dalla mutazione di proprietà,

e) delle ultime due annualità scadute al momento dell’apertura del fallimento o della richiesta di realizzazione, e dell’anno corrente, dei canoni per i diritti d'acqua sulle installazioni e le costruzioni dell'opera idrica e sul relativo terreno,

f) del recupero di contributi per il miglioramento strutturale in base alla Legge sull'agricoltura cantonale del 16 giugno 1997 (LAC),

g) * del recupero di contributi o prestiti ai sensi della Legge del 7 febbraio 1978 sul miglioramento dell'offerta abitativa,

h) * delle sue pretese derivanti dall'indagine, sorveglianza e risanamento di un sito inquinato nei confronti dei proprietari dell’immobile interessato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. **A favore dei comuni esiste, senza necessità di iscrizione nel registro fondiario, un diritto di pegno legale per garantire:**

a. l'imposta sulla sostanza relativa ai beni immobili e alle forze idriche per gli ultimi due anni fiscali scaduti al momento dell'apertura del fallimento o della richiesta di esecuzione, e per l'anno fiscale in corso, sui beni immobili e sulle forze idriche soggette a tassazione,

b. l'imposta sugli utili immobiliari sul bene immobile venduto,

c. l'imposta immobiliare sul corrispondente immobile,

d. i contributi dei proprietari dei terreni ai costi delle strutture di urbanizzazione in base all'articolo 115 della legge edilizia del 9 giugno 1985 (BauG) e in conformità con il decreto emesso dal Gran Consiglio ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c, della BauG sul relativo immobile,

d1. ***\*** il credito e gli interessi di mora derivanti dalla riscossione del contributo al plusvalore in conformità con gli articoli 142 e seguenti della BauG,

e. la restituzione dei costi per l'esecuzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della BauG sul relativo immobile,

f. la restituzione dei contributi al miglioramento delle strutture in conformità con la KLwG.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Un'ipoteca legale esiste senza iscrizione nel registro fondiario a favore

a) dell'assicurazione edifizi di Berna per garantire i crediti di premio dovuti per l'edificio assicurato per l'anno in cui viene dichiarato il fallimento della proprietaria o del proprietario dell'immobile o viene presentata la domanda di esecuzione, nonché per i due anni precedenti sull'edificio assicurato,

b) **\*) ...

c) dell'ente responsabile di un'impresa comune per garantire le quote di costo per le migliorie del suolo e del bosco secondo la legge del 16 giugno 1997 sulla procedura in materia di migliorie fondiarie e forestali (VBWG) sul relativo terreno,

d) del consorzio di ricomposizione fondiaria per garantire i propri crediti nei confronti degli aventi diritto coinvolti, secondo il decreto emesso dal Gran Consiglio in base all'articolo 143, comma 1, lettera d del BauG.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

10. Per garantire il diritto al risarcimento dei costi secondo l'articolo 30, paragrafo 3 BauG, esiste un'ipoteca legale sul terreno in questione senza la necessità di trascrizione nei registri immobiliari.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

**1. Eccezioni alla Cancellazione dei Diritti di Pegno Legale**

1. Salvo il diritto di pegno legale immobiliare ai sensi dell'articolo 109b, paragrafo 1, lettera a, i diritti di pegno legale immobiliare si estinguono se non vengono iscritti nel registro fondiario entro sei mesi. Il termine inizia a decorrere

a) per un diritto di pegno legale immobiliare ai sensi degli articoli 109, 109a e dell'articolo 109b, paragrafo 1, lettera c, con il passaggio in giudicato della tassazione o disposizione;

b) per un diritto di pegno legale immobiliare ai sensi dell'articolo 109c, con il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda di compensazione degli oneri.

2. Il diritto di pegno legale immobiliare ai sensi dell'articolo 109b, paragrafo 1, lettera a, si estingue se non viene iscritto entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della decisione che revoca l'opposizione legale.

3. In caso di proroga del termine di pagamento sotto forma di moratoria o concessione di pagamenti frazionati, il termine per l'iscrizione viene posticipato di pari durata.

4. I diritti di pegno immobiliare di importo superiore a 1000 franchi possono essere fatti valere nei confronti di terzi, che si affidano in buona fede al registro fondiario, solo se vengono iscritti nel registro fondiario entro quattro mesi dalla scadenza della domanda o al massimo entro due anni dalla nascita della domanda stessa.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

I diritti di pegno legale sugli immobili secondo gli articoli 109 e 109a hanno priorità sui diritti di pegno legale sugli immobili secondo gli articoli 109b e 109c, così come su tutti gli altri diritti di pegno. Questi ultimi sono di pari grado tra loro.

I diritti di pegno legale sugli immobili secondo l'articolo 109b hanno priorità sul diritto di pegno sugli immobili secondo l'articolo 109c e sui diritti di pegno privati. Questi ultimi sono di pari grado tra loro.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Nel contratto di pegno immobiliare, la partecipazione del creditore alla stipulazione del diritto di pegno non è necessaria.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Le Commissioni di stima dei gravami sono competenti per la stima ufficiale in caso di riscatto unilaterale dei diritti di pegno fondiario secondo l'articolo 107.

2. Il Consiglio di governo disciplina mediante regolamento l'organizzazione di queste commissioni nonché la procedura e stabilisce le tariffe che coprono i costi. Nomina i membri delle commissioni.

3. ...

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

Per ciascuna regione amministrativa, l'ufficiale di esecuzione tiene un registro delle ipoteche sui beni mobili relativo al pegno sul bestiame.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. L'attività di prestito su pegno è regolata dalla legge commerciale.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. La designazione degli istituti di emissione di obbligazioni ipotecarie, le disposizioni relative alla loro autorizzazione e le condizioni per l'emissione di obbligazioni ipotecarie avvengono, fino all'entrata in vigore della normativa federale, tramite decreto del Gran Consiglio.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. La costituzione del catasto avviene secondo i comuni di residenti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. La Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia può, nel rispetto delle disposizioni federali, disporre la tenuta del registro fondiario tramite l'elaborazione elettronica dei dati.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. Il Consiglio di Stato può introdurre il commercio elettronico con gli uffici del registro fondiario attraverso un'ordinanza. Emette le disposizioni esecutive necessarie.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. In ciascuna delle cinque regioni amministrative del cantone esiste un ufficio del registro fondiario.

2. La Direzione degli Interni e della Giustizia stabilisce la sede degli uffici regionali del registro fondiario. Essa può creare filiali degli uffici del registro fondiario.

3. Il Consiglio di Stato regola l'organizzazione degli uffici del registro fondiario. Può trasferire questa competenza alla Direzione degli Interni e della Giustizia.

4. La Direzione degli Interni e della Giustizia nomina per ogni ufficio del registro fondiario una direttrice o un direttore del registro fondiario responsabile della gestione.

5. Può essere nominata come direttrice o direttore del registro fondiario la persona in possesso di una patente di avvocato, di una patente di notariato bernese o di una formazione giuridica equivalente.

6. Una persona che esercita la professione di notaio nel Cantone di Berna e contemporaneamente svolge un'attività nella gestione del registro fondiario è tenuta ad astenersi, oltre ai motivi indicati all'articolo 9 capoverso 1 VRPG, se l'affare da giudicare proviene dallo stesso studio notarile in cui esercita la professione. Lo stesso vale per una persona che è impiegata in uno studio notarile senza esercitare la professione notarile.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. La Direzione dell'Interno e della Giustizia è l'autorità cantonale di vigilanza sugli uffici del registro fondiario. Essa esercita la sorveglianza sulla loro gestione amministrativa, organizzativa e tecnica e stabilisce con loro accordi di prestazione.

2. Le decisioni di ricorso della Direzione dell'Interno e della Giustizia possono essere impugnate davanti al Tribunale superiore entro 30 giorni.

3. Il Consiglio di Stato regola la vigilanza e la gestione tramite decreto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. La Responsabilità dei Dipendenti Cantonali degli Uffici del Registro Fondiario è disciplinata dalle disposizioni della Legge sul Personale.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali

1. I beni immobili pubblici dello Stato e dei comuni devono essere iscritti nel registro fondiario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

L'articolo 1: Il notaio deve d'ufficio richiedere l'iscrizione nel registro fondiario degli atti da lui autenticati entro 30 giorni dalla loro autenticazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. La rettifica di un numero maggiore di servitù, preavvisi o annotazioni, che sono diventati completamente o ampiamente obsoleti o la cui posizione non è più determinabile (Art. 976c CC), è ordinata dalla Direzione degli Interni e della Giustizia su richiesta dell'ufficio del registro fondiario, nella cui giurisdizione si trova la maggior parte dei terreni interessati.

2. L'ordinanza di rettifica avviene mediante disposizione. Nella disposizione vengono stabiliti l'ambito locale e quello materiale della rettifica.

3. La disposizione viene pubblicata nel bollettino ufficiale cantonale e comunicata per iscritto ai proprietari dei terreni nel perimetro di rettifica.

4. Contro la disposizione della Direzione degli Interni e della Giustizia è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. La rettifica viene eseguita dall'ufficio del catasto competente. Deve essere annotata su tutte le proprietà nel perimetro di rettifica.

2. L'ufficio del catasto esamina nel perimetro di rettifica i diritti di servitù, le priorità e le annotazioni per valutarne l'attuale significato giuridico e fattuale. Redige per ogni proprietà un elenco delle servitù, delle priorità e delle annotazioni che rimangono e di quelle da cancellare.

3. Può inoltre, in particolare per quanto riguarda le servitù, redigere un piano della posizione locale degli oneri e dei diritti permanenti, che diventa parte integrante di tali oneri o diritti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. L'ufficio del catasto apre i registri con le servitù, preannotazioni e annotazioni permanenti e da cancellare mediante disposizione

a) ai titolari delle servitù, preannotazioni e annotazioni da cancellare,

b) agli obbligati delle servitù, preannotazioni e annotazioni da cancellare, se dalla cancellazione possono essere coinvolti in interessi degni di tutela,

c) a tutte le persone coinvolte dalle rispettive servitù, se nel contesto della rettifica è stato elaborato o modificato un piano ai sensi dell'articolo 130 comma 3.

2. Contro la disposizione può essere presentata opposizione scritta e motivata all'ufficio del catasto entro 30 giorni. L'ufficio del catasto può condurre un'udienza di opposizione.

3. Le modifiche definitive vengono iscritte d'ufficio nel catasto dall'ufficio del catasto. Esso cancella l'annotazione della rettifica insieme all'iscrizione o con la conclusione della procedura di rettifica per il fondo in questione, se le iscrizioni nel catasto non subiscono modifiche.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Contro la decisione di opposizione dell'ufficio del registro fondiario può essere presentato ricorso alla Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia entro 30 giorni.

2. Le decisioni di ricorso della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia possono essere impugnate presso il Tribunale Superiore entro 30 giorni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose

1. Le spese per l'ordinanza di sanatoria emessa dalla Direzione degli Interni e della Giustizia e per la procedura di sanatoria davanti all'Ufficio del Registro fondiario sono a carico del Cantone.

2. Per il resto, le procedure davanti all'Ufficio del Registro fondiario e alle autorità giudiziarie si conformano alle disposizioni del VRPG.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Un'asta pubblica deve essere annunciata pubblicamente almeno otto giorni prima del suo svolgimento. Per motivi importanti, il prefetto può ridurre questo termine.

2. All'asta partecipano un notaio come verbalizzante e l'usciere dell'ufficio esecuzioni competente territorialmente come banditore. Se quest'ultimo è impedito, il prefetto nomina come banditore una persona idonea a tale compito.

3. ...

4. Per le aste di beni mobili il cui valore complessivo non supera i 5000 franchi, è sufficiente la comunicazione secondo l'uso locale e la partecipazione di un usciere dell'ufficio esecuzioni o di un funzionario comunale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Aste, in cui le disposizioni dell'articolo 132 EG non vengono osservate, sono soggette alle disposizioni del contratto di compravendita ordinario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Codice delle Obbligazioni

1. Ogni asta deve essere chiusa prima dell'orario di chiusura della polizia.

2. L'influenza sul risultato di un'asta mediante promessa o somministrazione abusiva di bevande alcoliche e il tentativo di tale influenza sono vietati.

3. Le violazioni di queste disposizioni sono punite con una multa da 10 a 100 franchi.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Il deposito dei canoni di affitto e di locazione ai sensi degli articoli 259 g e 288 paragrafo 1 CO deve avvenire presso l'autorità di conciliazione regionale nel luogo dell'oggetto dell'affitto o della locazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Codice delle Obbligazioni

1. Competente per l'esecuzione in caso di sgombero giudizialmente autorizzato di un immobile (esmissione) è il prefetto del circondario amministrativo in cui si trova l'immobile.

2. Per l'accertamento delle circostanze, i dati necessari a tal fine possono essere raccolti presso gli organi di polizia competenti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

Il prefetto o la prefetta redige un inventario degli oggetti trovati nell'immobile e organizza la loro rimozione, trasporto e deposito.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Il bene esmissorio deve essere immagazzinato per un massimo di tre mesi. Gli oggetti evidentemente privi di valore o deperibili devono essere smaltiti immediatamente.

2. Se la proprietaria o il proprietario non reclamano gli oggetti, questi possono essere utilizzati o smaltiti dopo il termine di tre mesi.

3. Il governatore regionale o la governatrice regionale organizza l'utilizzo o lo smaltimento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Codice delle Obbligazioni

1. Le spese per lo sgombero, il trasporto e il deposito nonché per il recupero o lo smaltimento sono a carico della parte espulsa. La parte espellente deve anticipare le spese per lo sgombero e il trasporto.

2. Il prefetto o la prefetta emette il rendiconto finale tramite un'ordinanza. In esso va specificato, in particolare, quali costi la parte espulsa deve rimborsare alla parte espellente.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. La decisione del Governatore può essere impugnata con ricorso presso il Tribunale superiore.

2. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Il Consiglio di Stato regola i dettagli mediante ordinanza, in particolare

a) la gestione di categorie specifiche di oggetti,

b) l'immagazzinamento,

c) lo smaltimento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Il Cantone è responsabile per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave.

2. Il regresso è disciplinato dagli articoli 102 e seguenti della legge sul personale del 16 settembre 2004 (PG).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Per l'intero Cantone esiste un ufficio del registro di commercio.

2. Il responsabile del registro di commercio deve possedere una formazione giuridica completa o una laurea universitaria o di scuola universitaria professionale nel settore dell'economia aziendale.

2a. Una persona che esercita la professione notarile e allo stesso tempo svolge un'attività nella gestione del registro di commercio, deve astenersi oltre ai motivi indicati nell'articolo 9, paragrafo 1 VRPG, se l'affare da valutare proviene dal medesimo studio notarile in cui essa esercita la professione notarile. Lo stesso vale per una persona che è impiegata in uno studio notarile senza esercitare la professione notarile.

3. Il Consiglio di Stato regola l'organizzazione dell'ufficio del registro di commercio. Può delegare questa competenza alla Direzione degli Interni e della Giustizia. Questa può nominare la direzione.

4. La Direzione degli Interni e della Giustizia è l'autorità di vigilanza cantonale sull'ufficio del registro di commercio. Essa esercita la supervisione sulla conduzione amministrativa, organizzativa e tecnica e stabilisce con esso l'accordo di prestazione.

5. Contro le disposizioni dell'ufficio del registro di commercio può essere presentato ricorso al Tribunale superiore entro 30 giorni.

6. Il Consiglio di Stato regola la supervisione e il controllo attraverso un'ordinanza.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni

1. Le iscrizioni relative ai rappresentanti della comunione (Art. 341 par. 3 CC) devono essere pubblicate una volta nel bollettino ufficiale cantonale.

Disposizioni Transitorie - Diritto di Famiglia

1. Per le casse familiari e le fondazioni familiari esistenti nella vecchia parte del cantone, si applicano le disposizioni della legge del 6 maggio 1837[[16]], che rimangono riservate.

**Disposizioni Transitorie - Diritto Reale**

1. Per gli atti di obbligazione esistenti nel momento dell'entrata in vigore del Codice Civile nella parte antica del cantone secondo il diritto bernese, devono essere emessi nuovi atti di obbligazione o lettere di credito entro un anno dall'entrata in vigore del Codice Civile, sulla base del nuovo diritto, a scelta del creditore.

2. Nella misura in cui questi atti di obbligazione superano il limite di gravame del nuovo diritto (art. 848 CC), devono essere emesse lettere di credito.

3. La posizione di garanzia rimane invariata.

Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose

1. Allo stesso modo, per i crediti che inizialmente non avevano un'ipoteca e che hanno acquisito tale diritto solo tramite sovraobbligo o istruzione, deve essere redatto entro un anno dall'entrata in vigore del Codice Civile un nuovo titolo di pegno sulla base della nuova normativa.

2. La posizione del pegno rimane invariata.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

1. È vietata l'iscrizione dei vecchi titoli di pegno nel registro fondiario svizzero nei casi previsti dagli articoli 160 e 161 EG.

2. I vecchi titoli di pegno devono essere garantiti mediante semplice annotazione (art. 961 ZGB).

3. Il conservatore o la conservatrice del registro fondiario deve avvertire le parti, d'ufficio, tramite una particolare comunicazione scritta, di queste disposizioni in occasione dell'annotazione.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

1. Le parti possono richiedere, sulla base di un accordo scritto, che anche nei casi di ritenzione del diritto di pegno, in luogo dei vecchi titoli di pegno, vengano emessi certificati di debito secondo il nuovo diritto, mantenendo la posizione del pegno.

Disposizioni transitorie - Diritto delle cose

1. Per la registrazione e il rilascio dei nuovi titoli emessi conformemente alle disposizioni degli articoli 160 e 161 non può essere richiesta alcuna tassa.

2. Per la registrazione e il rilascio dei nuovi titoli emessi conformemente alla disposizione dell'articolo 163 non può essere richiesta alcuna tassa percentuale, ma solo una tassa fissa, il cui importo è stabilito con decreto del Gran Consiglio.

3. I costi dell'iscrizione sono a carico congiunto delle parti interessate.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

1. Con l'introduzione del registro fondiario svizzero sono equiparati

1. All'atto di debito del nuovo diritto: le obbligazioni ipotecarie della vecchia parte del cantone; le "obligations hypothécaires" per prestiti nella nuova parte del cantone; le obbligazioni della Cassa ipotecaria.

2. Alla costituzione di ipoteca del nuovo diritto: i titoli relativi ai diritti di pegno riservati nella vecchia parte del cantone, come le clausole di riserva di proprietà, le clausole di cessione, nonché le lettere di indennità; gli altri "titres hypothécaires" della nuova parte del cantone.

3. Al diritto di pegno legale dell'articolo 837 del Codice Civile Svizzero: nella nuova parte del cantone i diritti di prelazione previsti dall'articolo 2103 numeri 1, 3 e 4 del Codice Civile Francese per i venditori, i coeredi e comproprietari e i costruttori, imprenditori edili, muratori e altri lavoratori.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

1. Se, secondo il titolo fondiario del diritto precedente, il rimborso deve avvenire tramite ammortamenti annuali, i creditori ipotecari successivi sono considerati aventi diritto a subentrare. Sia il creditore che il debitore possono annotare il diritto di subentrare nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 814 del Codice Civile Svizzero.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

1. Il registro fondiario viene istituito sulla base dei lavori di misurazione dei comuni e dei fogli del registro fondiario del registro fondiario cantonale (Legge del 27 giugno 1909 sulla sistemazione dei registri fondiari nel Cantone di Berna).

2. Può essere istituito contemporaneamente per l'intero cantone o successivamente per singoli distretti o comuni.

3. La Direzione degli Interni e di Giustizia determina il momento dell'introduzione.

Disposizioni transitorie - Diritto delle cose

1. Fino all'introduzione del registro fondiario svizzero, per la costituzione, il trasferimento, la modifica e la cessazione dei diritti reali, si applica l'effetto giuridico del nuovo diritto per l'iscrizione nel registro fondiario cantonale.

2. Dove il registro fondiario cantonale non è stato istituito fino all'entrata in vigore del Codice civile, l'iscrizione nel diario acquisisce l'effetto giuridico del nuovo diritto.

3. I proprietari di beni immobili, che al momento dell'introduzione del registro fondiario svizzero non hanno fatto iscrivere il loro diritto di proprietà secondo le disposizioni di legge nel registro fondiario cantonale, sono obbligati a farlo entro un termine determinato dal consiglio di governo.

4. Trascorso questo termine, il consiglio comunale competente deve disporre d'ufficio l'iscrizione a spese del ritardatario.

**Disposizioni Transitorie - Diritto delle Cose**

Diritti Reali

I diritti reali, che secondo il Codice Civile non possono più essere costituiti, devono essere, su richiesta delle parti interessate, convertiti in diritti reali ammissibili (ad es. comproprietà o servitù) e registrati come tali o annotati in modo appropriato.

**Disposizioni Transitorie - Diritto Reale**

1. Gli articoli da 129 a 131b si applicano anche alla rettifica dei libri fondiari cantonali e all'introduzione del libro fondiario svizzero. Le ulteriori disposizioni vengono emanate dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

2. Il regolamento deve stabilire in particolare anche le condizioni in base alle quali eventuali diritti reali non registrati possano essere successivamente inseriti nel libro fondiario cantonale e come debba essere organizzata l’iscrizione dei diritti di pegno in quei casi in cui solo una parte di una proprietà immobiliare o più proprietà non appartenenti allo stesso proprietario siano soggette a garanzia o quando l’ordine di un diritto di pegno sia incerto.

Disposizioni transitorie - Varie disposizioni

Per i rapporti di diritto civile la cui regolamentazione è lasciata al diritto cantonale, il Codice civile svizzero e la Legge federale del 30 marzo 1911 concernente il complemento dello stesso (quinto libro: Codice delle obbligazioni) valgono come diritto suppletivo.

Disposizioni transitorie - Varie disposizioni

1. La legge federale del 25 giugno 1891 concernente le relazioni di diritto civile dei domiciliati e soggiornanti[[18]] si applica in maniera analoga ai domiciliati e soggiornanti di una parte del cantone che risiedono nell'altra parte del cantone (Art. 61 cpv. 1[[19]] Titolo finale CC).

Disposizioni transitorie - Varie disposizioni

1. Le disposizioni civili della legislazione cantonale sono abrogate con l'entrata in vigore di questa legge, nella misura in cui non vi sono contenute o riservate e nella misura in cui, dove ciò non avviene, il Codice civile svizzero non riserva il diritto cantonale.

2. Lo stesso vale per le disposizioni civili vigenti nel Giura bernese e nel Laufental, in particolare il Codice civile e il Codice di procedura civile francesi.

3. Sono abrogati in particolare i decreti legislativi elencati nell'Appendice II a questa legge.

Disposizioni transitorie - Varie disposizioni

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1912.

2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 9 e 14 di questa legge, che si riferiscono al diritto delle obbligazioni, acquistano efficacia legale soltanto se la legge federale del 30 marzo 1911 concernente il completamento del Codice Civile Svizzero (quinto parte: diritto delle obbligazioni) entra in vigore.

3. Le disposizioni degli articoli 75 comma 2, 82 fino a 86, 141, 142, 143, 170 e 171 di questa legge entrano in vigore con l'accettazione del popolo.

4. I decreti del Gran Consiglio e i regolamenti del Consiglio di Stato previsti negli articoli 18, 21, 30, 65, 70, 82, 104, 113, 122, 123, 130, 131, 171, 175 e 176 di questa legge possono essere emanati e messi in vigore dal momento dell'accettazione di questa legge da parte del popolo.

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