Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.11-1 CH-BE

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, operante per conto dei cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali ed enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) - Scopo Art. 2 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio federale svizzero, agendo nel nome dei Cantoni di Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali e enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 3 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, operante in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, relativa alla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 4 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali ed enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 5 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, operante in nome dei Cantoni Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra autorità territoriali e enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) - Trasferimento e assegnazione di compiti nella fornitura di servizi pubblici Art. 6 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali ed enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 7 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Responsabilità delle Parti contraenti Art. 8 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Strutture per la cooperazione transfrontaliera Art. 9 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 10 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Enti con personalità giuridica Art. 11 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Associazioni intercomunali transfrontaliere Art. 12 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali ed enti pubblici locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 13 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, operante in nome dei Cantoni Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 14 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 15 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti locali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Scioglimento Art. 16 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) Art. 17 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Accordo di Karlsruhe) Art. 18 Convenzione tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Granducato di Lussemburgo e il Consiglio Federale Svizzero, agendo a nome dei Cantoni Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura, sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali (Convenzione di Karlsruhe) - Durata e cessazione

Testo normativo (18 Articoli)

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Scopo di questo accordo è facilitare e promuovere la collaborazione transfrontaliera tra le autorità territoriali e gli enti pubblici locali di Germania, Francia, Lussemburgo e Svizzera nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto del diritto nazionale e degli obblighi di diritto internazionale delle parti contraenti.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questa Convenzione si applica alle seguenti entità territoriali e autorità pubbliche locali

1. nella Repubblica Federale di Germania

a. nel Land Baden-Württemberg ai comuni e ai circondari;

b. nel Land Renania-Palatinato ai comuni, alle comunità di comuni, ai circondari e all'associazione del distretto della Renania-Palatinato;

c. nel Saarland ai comuni, ai circondari e all'associazione urbana di Saarbrücken, nonché alle loro associazioni e agli enti pubblici dotati di personalità giuridica;

2. nella Repubblica Francese alla Regione Alsazia e alla Regione Lorena, ai comuni, ai dipartimenti e alle loro associazioni nel territorio di queste regioni, nonché ai loro enti pubblici, nella misura in cui le entità territoriali partecipano a questa cooperazione transfrontaliera;

3. nel Granducato di Lussemburgo ai comuni, ai sindacati dei comuni e agli enti di diritto pubblico sotto la supervisione dei comuni, nonché ai parchi naturali nella loro qualità di entità territoriale;

4. nella Confederazione Elvetica

a. nel Cantone di Soletta ai comuni e ai distretti,

b. nel Cantone di Basilea-Città ai comuni,

c. nel Cantone di Basilea-Campagna ai comuni,

d. nel Cantone di Argovia ai comuni,

e. nel Cantone del Giura ai comuni e ai distretti.

2. Anche i Länder citati nel paragrafo 1 numero 1 e i cantoni menzionati nel paragrafo 1 numero 4 possono, tra di loro, nonché con le entità territoriali e le autorità pubbliche locali indicate al paragrafo 1 di questo articolo, stipulare accordi di carattere non internazionale relativi a progetti di cooperazione transfrontaliera, purché tali accordi rientrino nella loro competenza in base alla legge nazionale e non contrastino con esigenze di politica estera e, in particolare, con obblighi internazionali.

3. I rappresentanti dello Stato nei dipartimenti e nelle regioni francesi sono autorizzati, in collaborazione con le autorità competenti dei Länder e dei cantoni interessati, a esaminare le modalità attraverso le quali si possono facilitare le iniziative tra le entità territoriali francesi da un lato, e i Länder e i cantoni dall'altro, qualora la loro efficace attuazione sia ostacolata da diverse disposizioni legali nazionali negli Stati coinvolti; le entità territoriali francesi non vengono pertanto limitate nell'esercizio libero delle loro funzioni.

4. Le parti contraenti possono, di comune accordo per iscritto, estendere l'ambito di applicazione di questa Convenzione ad altre entità territoriali o alle loro associazioni e enti pubblici, nonché ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, purché la partecipazione sia consentita dal diritto nazionale e coinvolga anche entità territoriali nelle forme di cooperazione transfrontaliera.

5. Entità territoriali e autorità pubbliche locali ai sensi di questa Convenzione sono le entità citate nei paragrafi 1, 2 e 4.

6. In questa Convenzione, l'espressione «cooperazione transfrontaliera» significa la cooperazione transfrontaliera tra entità territoriali e autorità pubbliche locali, con esclusione della cooperazione transfrontaliera praticata dagli Stati sovrani, che non è disciplinata da questa Convenzione.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Le entità territoriali e gli enti pubblici locali possono stipulare accordi di cooperazione nei settori di competenza che condividono in base al diritto interno applicabile. È richiesta la forma scritta per gli accordi di cooperazione. Gli accordi vengono redatti in un esemplare originale nella lingua di ciascuna delle parti contraenti, con ciascun testo avente eguale forza vincolante. Gli accordi di cooperazione con un'entità territoriale o un ente pubblico locale lussemburghese o svizzero possono essere redatti in lingua tedesca o francese.

2. Gli accordi di cooperazione devono consentire ai partner di coordinare le loro decisioni, fornire servizi e gestire strutture pubbliche di interesse comune locale. A tal fine, gli accordi di cooperazione possono prevedere la creazione di enti di collaborazione che, secondo il diritto interno applicabile delle parti contraenti, possono essere enti con o senza personalità giuridica propria.

3. Nel caso della Repubblica Federale di Germania, può essere presa in considerazione, nel singolo caso e nella misura in cui le condizioni del diritto interno lo permettano, la possibilità per i Länder di trasferire diritti sovrani a enti di vicinanza transfrontaliera ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1a, della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Ogni ente territoriale o autorità pubblica locale che stipula un accordo di cooperazione deve, prima della conclusione, rispettare le procedure e i controlli previsti per essi dal diritto nazionale. Allo stesso modo, le misure adottate da un ente territoriale o autorità pubblica locale per attuare un accordo di cooperazione sono soggette alle procedure e ai controlli previsti dal diritto nazionale.

2. Nell'accordo di cooperazione deve essere stabilita la sua durata. Devono inoltre essere disciplinate le condizioni per la cessazione della collaborazione.

3. Poteri esercitati da un'autorità locale per conto di o sotto istruzione, così come poteri normativi e di polizia, non possono essere oggetto di un accordo di cooperazione.

4. Un accordo di cooperazione non può comportare alcuna modifica dello status giuridico o dei poteri degli enti territoriali o delle autorità pubbliche locali coinvolti.

5. Nell'accordo di cooperazione deve essere disciplinato il rapporto di responsabilità verso terzi tra gli enti territoriali o le autorità pubbliche locali coinvolti.

6. Negli accordi di cooperazione deve essere stabilito quale diritto si applichi agli obblighi in essi contenuti. Il diritto applicabile deve essere quello di una delle parti contraenti. Per controversie relative al rispetto di tali obblighi sono competenti i tribunali della parte contraente il cui diritto è stato scelto.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Nell'accordo di cooperazione può essere regolato in particolare che un ente territoriale o un ente pubblico locale assuma compiti di un altro ente territoriale o ente pubblico locale in suo nome e secondo le sue istruzioni, nel rispetto del diritto interno dell'ente delegante.

2. Se l'esecuzione di servizi pubblici viene affidata o trasferita dall'ente territoriale o ente pubblico locale di una parte contraente a un ente territoriale o ente pubblico locale di un'altra parte contraente, o a una delle entità di cooperazione transfrontaliera menzionate negli articoli 10 e 11, si applicano a tale processo le norme e le procedure del diritto interno di ciascuna delle parti contraenti.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Se un accordo di cooperazione prevede l'assegnazione di appalti pubblici, l'assegnazione è soggetta alla legislazione della parte contraente applicabile all'ente territoriale o agli enti di cooperazione di cui agli articoli 10 e 11, sotto la cui responsabilità avviene l'assegnazione.

2. Se enti territoriali o organismi pubblici locali delle altre parti contraenti partecipano direttamente o indirettamente al finanziamento dell'appalto pubblico, nell'accordo di cooperazione devono essere indicate le obbligazioni di ciascun ente territoriale o organismo pubblico locale, concernenti le procedure di divulgazione, gara pubblica e selezione dei candidati, tenendo conto della natura e dei costi di tale misura.

3. Gli enti territoriali e gli organismi pubblici locali adottano tutte le misure adeguate per consentire a ciascuno di essi di adempiere, senza pregiudizio per la legislazione applicabile a tali appalti pubblici, agli obblighi loro imposti dal diritto nazionale.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Gli accordi di cooperazione obbligano solo le entità territoriali e le autorità pubbliche locali tra le quali sono conclusi. Le parti contraenti non sono in alcun modo responsabili per le conseguenze degli obblighi contrattuali derivanti dagli accordi di cooperazione stipulati dalle entità territoriali o dalle autorità pubbliche locali, né per l'attuazione di tali accordi di cooperazione.

2. Qualora un accordo di cooperazione venga dichiarato nullo in una delle parti contraenti coinvolte, in conformità con il diritto nazionale di tale parte, le altre parti contraenti devono essere immediatamente informate della dichiarazione di nullità.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Per l'istituzione di una cooperazione transfrontaliera efficace, negli accordi di cooperazione può essere prevista la creazione di enti senza personalità giuridica (Art. 9), la creazione di enti con personalità giuridica o la partecipazione agli stessi (Art. 10) oppure la creazione di consorzi locali transfrontalieri (Art. 11).

Qualora un ente territoriale o un ente pubblico locale intenda creare un ente di cooperazione transfrontaliera al di fuori dello Stato di appartenenza o partecipare a tale ente, è necessaria l'autorizzazione preventiva secondo le disposizioni del diritto interno della parte contraente a cui appartiene.

L'autorità di vigilanza competente informa le autorità competenti delle parti contraenti sulle misure che intende adottare, nonché sui risultati del controllo, nella misura in cui tali informazioni possano incidere sulla cooperazione degli enti territoriali o enti pubblici locali che vi partecipano.

Gli statuti e le decisioni di un ente di cooperazione transfrontaliera devono essere redatti nella lingua di ciascuna delle parti contraenti. Per gli enti di cooperazione transfrontaliera ai quali partecipa un ente territoriale o un ente pubblico locale del Lussemburgo o della Svizzera, possono essere redatti in lingua tedesca o francese.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Le Comunità territoriali e gli enti pubblici locali possono, ai sensi dell'articolo 3, istituire enti comuni privi di personalità giuridica e senza autonomia finanziaria; fra questi rientrano in particolare conferenze, associazioni comunali, gruppi di esperti e gruppi di riflessione, nonché comitati di coordinamento, che esaminano questioni di interesse comune, elaborano proposte di collaborazione, scambiano informazioni o contribuiscono affinché le autorità interessate adottino le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Un ente privo di personalità giuridica non può adottare decisioni vincolanti per i membri o per terzi.

3. Un accordo di cooperazione che prevede la creazione di un ente privo di personalità giuridica deve contenere disposizioni riguardanti

a i settori in cui l'ente deve operare,

b l'istituzione e il funzionamento dell'ente,

c la durata per la quale l'ente è creato.

4. Un ente privo di personalità giuridica è soggetto alla legge stabilita nell'accordo di cooperazione.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Enti territoriali e autorità pubbliche locali possono partecipare ad organismi con personalità giuridica o istituire tali organismi, qualora appartengano a quelle entità che, secondo il diritto interno della Parte contraente in cui hanno sede, possono includere enti territoriali stranieri.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Enti territoriali e enti pubblici locali possono costituire associazioni di comuni transfrontaliere per svolgere compiti e fornire servizi di interesse comune. L'associazione di comuni transfrontaliere è soggetta alla legislazione nazionale applicabile alle strutture pubbliche di cooperazione comunale, della Parte contraente nel cui territorio ha la sua sede.

2. L'associazione di comuni transfrontaliere è una persona giuridica di diritto pubblico. Essa acquista personalità giuridica a partire dal giorno in cui la decisione di costituzione diviene efficiente per il diritto. Essa dispone di capacità giuridica e potere finanziario.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Le entità territoriali o gli enti pubblici locali partecipanti ad un consorzio locale transfrontaliero concordano uno statuto.

2. Lo statuto di un consorzio locale transfrontaliero deve includere in particolare disposizioni riguardanti

1. le entità territoriali o gli enti pubblici locali di cui si compone,

2. l'obiettivo del consorzio, i compiti consortili e le relazioni tra il consorzio e le entità territoriali o gli enti pubblici locali di cui si compone, in particolare per quanto concerne la responsabilità per attività che il consorzio svolge per conto di questi,

3. il nome e la sede del consorzio nonché l'area consortile,

4. le competenze degli organi consortili, il funzionamento del consorzio nonché il numero dei rappresentanti dei membri del consorzio negli organi,

5. la procedura per la convocazione dei membri,

6. il quorum,

7. le modalità di deliberazione e le maggioranze richieste a tal fine,

8. il funzionamento del consorzio, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale,

9. i criteri secondo i quali i membri del consorzio devono contribuire al fabbisogno finanziario, nonché le norme di bilancio e contabili,

10. le condizioni per la modifica dello statuto, in particolare in caso di adesione o recesso dei membri del consorzio,

11. la durata per la quale il consorzio è costituito e le condizioni per il suo scioglimento, fatte salve le disposizioni di cui in appresso.

12. Le condizioni per la liquidazione del consorzio dopo lo scioglimento.

3. Lo statuto del consorzio locale transfrontaliero deve stabilire le condizioni alle quali può essere modificato. Le modifiche dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi del numero legale di rappresentanti delle entità territoriali e degli enti pubblici locali nell'assemblea consortile. Lo statuto può prevedere disposizioni aggiuntive. Nei consorzi locali transfrontalieri che comprendono entità territoriali o enti pubblici locali di tre delle quattro parti contraenti, è richiesta una maggioranza di tre quarti.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Gli organi dell'associazione di scopo locale transfrontaliera sono l'assemblea dell'associazione, il presidente dell'associazione nonché uno o più vicepresidenti. I vicepresidenti devono essere scelti tra i membri che, in qualità di enti territoriali e autorità pubbliche locali, non appartengono alla parte contraente di cui il presidente è cittadino. Ogni ente territoriale o autorità pubblica locale dispone di almeno un seggio nell'assemblea dell'associazione; nessun ente territoriale o autorità pubblica locale può disporre da solo di più della metà dei seggi. Lo statuto dell'associazione di scopo locale transfrontaliera può prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale di ciascuna delle parti contraenti, organi aggiuntivi.

2. L'invio dei rappresentanti degli enti territoriali o delle autorità pubbliche locali nell'assemblea dell'associazione e il loro mandato sono regolati dal diritto nazionale della parte contraente cui appartiene l'ente territoriale o l'autorità pubblica locale in questione.

3. L'assemblea dell'associazione decide sugli affari che risultano dallo scopo dell'associazione.

4. Il presidente si occupa dell'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dell'associazione e rappresenta l'associazione di scopo locale transfrontaliera in tutte le questioni legali. Egli può, sotto la propria responsabilità e supervisione, delegare parti delle sue funzioni a uno o più vicepresidenti.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Associazione locale transfrontaliera

L'associazione locale transfrontaliera è finanziata dai contributi dei suoi membri; si tratta di spese inevitabili dei membri. L'associazione può inoltre finanziare se stessa tramite i proventi derivanti dai servizi da essa forniti.

L'associazione locale transfrontaliera presenta un bilancio annuale, sul quale delibera l'assemblea dell'associazione; redige un conto amministrativo e un bilancio annuale che devono essere verificati da esperti indipendenti; gli esperti devono essere indipendenti dagli enti territoriali o dagli enti pubblici locali che costituiscono l'associazione.

Nella misura in cui un'associazione locale transfrontaliera è autorizzata a contrarre prestiti, deve essere stabilito un accordo tra tutti i membri dell'associazione sulla contrazione e sui dettagli del rimborso del prestito. In caso di difficoltà o di scioglimento dell'associazione locale transfrontaliera, gli enti territoriali o gli enti pubblici locali sono responsabili in proporzione alla loro precedente partecipazione, salvo diversa disposizione dello statuto. La responsabilità degli enti territoriali o degli enti pubblici locali, in quanto membri dell'associazione, rispetto agli obblighi di quest'ultima, persiste fino al loro adempimento.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

**Lo scioglimento di un'associazione finalizzata locale transfrontaliera**

Lo scioglimento di un'associazione finalizzata locale transfrontaliera avviene ex lege sia al termine del periodo per il quale è stata costituita, sia al raggiungimento dell'obiettivo per cui la sua fondazione era stata perseguita. Lo scioglimento può avvenire anche in base a una decisione unanime dei membri dell'associazione, a condizione che i diritti dei terzi siano garantiti dalle condizioni della liquidazione.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questa Convenzione si applica anche agli accordi sulla cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali e autorità pubbliche locali stipulati prima della sua entrata in vigore. Tali accordi verranno adeguati alle disposizioni della presente Convenzione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, nella misura del possibile.

2. Le competenze e i poteri di altri organi esistenti nell'ambito della cooperazione transfrontaliera interstatale rimangono inalterati.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima parte contraente notifica alle altre parti contraenti che sono state soddisfatte le condizioni nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

1. Questo accordo è concluso a tempo indeterminato.

2. Ciascuna parte contraente può recedere da questo accordo mediante preavviso scritto di almeno un anno al termine di un anno civile, notificando tale recesso alle altre parti contraenti.

3. In caso di recesso da questo accordo, le misure di collaborazione entrate in vigore prima della cessazione e le disposizioni che si riferiscono direttamente alle forme di collaborazione rimangono inalterate. Fatto a Karlsruhe il 23 gennaio 1996 in quattro originali, ciascuno in lingua tedesca e francese, con entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →