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170.212 RKGVOROCRRPCR CH-BE

Ambito di applicazione (RKGV)

55 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (55)

Art. 1 Regolamento relativo al Regolamento delle Procedure per le Conferenze Regionali (RPCR) Art. 2 Regolamento sull'Ordine di Lavori per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 3 Regolamento sul Regolamento interno per le Conferenze regionali (RKGV) Art. 4 Regolamento sul regolamento operativo per le conferenze regionali (RKGV) - Compiti obbligatori Art. 5 Regolamento sul regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) Art. 6 Regolamento sull'ordinamento aziendale per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 7 Regolamento sull'ordinamento amministrativo per le conferenze regionali (RKGV) Art. 8 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (RKGV) Art. 9 Regolamento sul Regolamento delle Conferenze Regionali (RKGV) Art. 10 Regolamento sulla Procedura delle Conferenze Regionali (RCR) - Pubblicità Art. 11 Regolamento sul Rinvio delle Conferenze Regionali (RKGV) Art. 12 Regolamento sul regolamento interno per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 13 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (RKGV) Art. 14 Regolamento sulle Norme di Procedura per le Conferenze Regionali (RKGV) - Riunioni Art. 15 Regolamento concernente il regolamento d'esercizio per le conferenze regionali (RKGV) - Preparazione e convocazione Art. 16 Regolamento sull'ordinamento per le conferenze regionali (RKGV) - Inserimento all'ordine del giorno Art. 17 Regolamento sulle Norme di Procedura per le Conferenze Regionali (RKGV) - Accesso, Rigetto Art. 18 Regolamento sull'ordinamento per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 19 Regolamento concernente il regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) - Mozioni d'ordine Art. 20 Regolamento concernente il regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) Art. 21 Regolamento sulla Normativa per i Regolamenti delle Conferenze Regionali (RKGV) - Elezioni Art. 22 Regolamento sull'ordinamento dei lavori per le conferenze regionali (RKGV) Art. 23 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (RKGV) - Delibere soggette a referendum Art. 24 Regolamento sul Regolamento Interno per le Conferenze Regionali (RKGV) - Composizione Art. 25 Regolamento sull'ordinanza per i regolamenti interni delle conferenze regionali (RKGV) Art. 26 Regolamento sul Regolamento Interno per le Conferenze Regionali (RKGV) - Costituzione Art. 27 Regolamento sul Regolamento Interno delle Conferenze Regionali (RKGV) - Quorum, Deliberazioni Art. 28 Regolamento relativo al regolamento procedurale per le conferenze regionali (RKGV) - Procedura Art. 29 Regolamento sul Regolamento interno per le Conferenze regionali (RKGV) Art. 30 Regolamento sulle norme procedurali per le Conferenze regionali (RKGV) Art. 31 Regolamento sul regolamento d'esercizio per le conferenze regionali (RKGV) Art. 32 Regolamento concernente il regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) Art. 33 Regolamento sul regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) Art. 34 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (ROCR) Art. 35 Regolamento sul regolamento interno delle conferenze regionali (RKGV) Art. 36 Regolamento sul Regolamento Interno per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 37 Regolamento sul Regolamento Aziendale per le Conferenze Regionali (RKGV) - Supervisione Art. 38 Regolamento sul Regolamento d'esercizio per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 39 Regolamento sull'ordinamento per le conferenze regionali (RKGV) Art. 40 Regolamento sul Regolamento Aziendale per le Conferenze Regionali (RKGV) - Competenza Art. 41 Regolamento sull'ordinamento interno delle conferenze regionali (RKGV) Art. 42 Regolamento sull'ordinamento organico per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 43 Regolamento sulle Norme Procedurali per le Conferenze Regionali (RNCR) Art. 44 Ordinanza sul Regolamento Interno per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 45 Regolamento concernente le norme procedurali per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 46 Regolamento sul regolamento interno per le conferenze regionali (RKGV) - Scioglimento Art. 47 Regolamento sulla Normativa per il Regolamento Interno delle Conferenze Regionali (RKGV) - Principio Art. 48 Regolamento sul Regolamento Interno delle Conferenze Regionali (RKGV) Art. 49 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (RKGV) - Piano Finanziario Art. 50 Regolamento sull'ordinamento delle conferenze regionali (RKGV) Art. 51 Regolamento sul Regolamento Interno delle Conferenze Regionali (RKGV) Art. 52 Regolamento sull'ordinamento interno per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 53 Regolamento sull'ordinamento interno per le Conferenze Regionali (RKGV) Art. 54 Regolamento sulle norme procedurali per le conferenze regionali (RKGV) - Procedura Art. 55 Regolamento sul Regolamento Interno per le Conferenze Regionali (RKGV)

Testo normativo (55 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina il regolamento interno per quelle conferenze regionali che non hanno emanato un proprio regolamento interno.

2. Le conferenze regionali possono, nel rispetto delle disposizioni di legge, emanare regolamenti divergenti o supplementari rispetto al presente regolamento interno. Tali regolamenti sono soggetti a esame preliminare e approvazione da parte dell'Ufficio dei comuni e dell'ordinamento del territorio.

Regolamento per le Conferenze Regionali

1. Questo regolamento interno disciplina, nel quadro delle disposizioni di legge, i compiti, l'organizzazione e il procedimento, il bilancio finanziario nonché lo scioglimento della conferenza regionale, nonché la costituzione e l'organizzazione delle sottoconferenze.

2. Ha lo scopo di assegnare chiaramente le competenze e di regolare chiaramente le procedure decisionali.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Compiti**

1. La Conferenza Regionale

La Conferenza Regionale serve all'efficace adempimento dei compiti dei comuni partecipanti e all'adozione congiunta di decisioni vincolanti in questioni regionali, che sono state ad essa delegate dal cantone o dai comuni.

Essa può avviare, coordinare e sostenere la collaborazione tra i comuni in ulteriori ambiti di compiti e proporre ai comuni forme adeguate per tale collaborazione, sia all'interno che all'esterno della Conferenza Regionale.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Compiti

1. La Conferenza Regionale svolge, secondo le disposizioni della legislazione speciale, i seguenti compiti

a) la pianificazione regionale direttiva, del traffico complessivo e degli insediamenti e il loro coordinamento reciproco,

b) la promozione culturale regionale,

c) i compiti regionali secondo le direttive della legislazione sulla politica regionale,

d) altri compiti che le sono attribuiti dalla legge cantonale.

2. Essa decide in modo vincolante in questi ambiti al posto dei comuni.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Compiti

1. I comuni possono trasferire ulteriori compiti della loro area di competenza alla conferenza regionale.

2. L'assemblea regionale emana un regolamento per il trasferimento, che viene sottoposto ai comuni per l'approvazione. Il trasferimento è valido per i comuni che approvano il regolamento.

3. Il regolamento disciplina almeno

a) i requisiti per la realizzazione del trasferimento, in particolare il numero di comuni che devono approvare il regolamento per la sua entrata in vigore,

b) la natura e l'entità dei compiti trasferiti e le relative competenze,

c) il peso del voto dei comuni nell'assemblea della conferenza parziale,

d) l'adesione successiva di comuni e le sue conseguenze,

e) l'uscita dei comuni,

f*) il finanziamento, in particolare la distribuzione dei costi tra i comuni,

g) gli argomenti soggetti a referendum facoltativo o obbligatorio.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Compiti

1. Nella misura in cui la Conferenza Regionale non svolge i propri compiti autonomamente, conferisce incarichi di prestazione, a tempo determinato o indeterminato, a organizzazioni o persone appropriate.

2. Regola la natura e l'entità del trasferimento in un regolamento, qualora questo

a) possa portare a restrizioni dei diritti fondamentali,

b) riguardi una prestazione significativa o

c) autorizzi la riscossione di contributi.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Disposizioni Generali

1. Gli organi della Conferenza Regionale sono

a gli aventi diritto di voto,

b i comuni,

c l'assemblea regionale,

d la direzione,

e le commissioni, nella misura in cui hanno potere decisionale,

f la segreteria e

g l'organo di controllo.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Disposizioni Generali

1. Negli organi della Conferenza regionale bilingue di Biel/Bienne-Seeland-Giura bernese, le trattative si svolgono in tedesco (dialetto o lingua standard) e in francese e vengono tradotte nell'altra lingua.

2. I documenti di trattativa sono presentati in entrambe le lingue.

3. La direzione, le commissioni, la segreteria e l'organismo di controllo possono prevedere per sé regole semplificate.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Disposizioni Generali

1. L'Assemblea Regionale, la direzione e le commissioni redigono verbali delle loro deliberazioni.

2. Il verbale deve contenere almeno

a. il luogo, la data, l'ora e la durata delle deliberazioni,

b. i nomi delle partecipanti e dei partecipanti,

c. le mozioni con relative motivazioni e

d. le delibere adottate.

3. Indipendentemente dalla sua approvazione ai sensi del paragrafo 4, il verbale dell'Assemblea Regionale viene inviato ai comuni al più tardi un mese dopo l'assemblea.

4. Il verbale viene approvato nella riunione o seduta successiva e firmato digitalmente dalla o dal presidente e dalla persona che redige il verbale.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Disposizioni Generali

1. Le deliberazioni dell'assemblea regionale sono pubbliche.

2. Le deliberazioni e le altre attività della direzione, delle commissioni, della segreteria e dell'organo di controllo, così come i verbali relativi, non sono pubblici.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Disposizioni Generali

1. Persone che hanno un interesse personale immediato in un affare si astengono dal partecipare alla discussione nell'assemblea regionale, nella direzione aziendale, nelle commissioni, nell'ufficio e nell'organo di controllo.

2. È obbligato ad astenersi anche chi

a) è parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, affine, o legato da matrimonio, unione registrata o convivenza di fatto con una persona i cui interessi personali sono direttamente coinvolti in un affare; oppure

b) ...

c) rappresenta legalmente, statutaramente o contrattualmente tale persona.

3. Chi è obbligato ad astenersi deve dichiarare spontaneamente i propri legami di interesse. Essi possono esprimere la propria opinione prima di lasciare la stanza.

4. La rappresentanza degli interessi dei comuni in un organo della conferenza regionale non è considerata come perseguimento di interessi personali immediati e pertanto non obbliga all'astensione.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. La composizione, la capacità deliberativa e le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, nonché la forza di voto dei comuni, sono disciplinati dagli articoli 145 e 148 della Legge Fondamentale.

2. Il numero di abitanti determinante per la forza di voto è stabilito dall'articolo 7 della legge del 27 novembre 2000 sull'equilibrio finanziario e del carico (FILAG).

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Assemblea Regionale

1. L'assemblea regionale elegge un presidente o una presidente, che non deve necessariamente appartenere all'assemblea.

2. Essa elegge dal proprio seno un vicepresidente o una vicepresidente, che rappresenta il presidente o la presidente in caso di impedimento.

3. Il presidente o la presidente partecipa al voto e, nel contesto della conciliazione delle proposte, esprime il voto decisivo.

4. Se il presidente o la presidente appartiene all'assemblea, il diritto di voto è determinato dall'articolo 148 GG. In caso contrario, il presidente o la presidente dispone di un voto.

5. La durata del mandato è di quattro anni. È ammessa la rielezione.

6. Il presidente o la presidente dirige l'assemblea regionale e si assicura che le disposizioni del presente regolamento interno siano rispettate.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Assemblea Regionale

1. L'assemblea regionale si riunisce secondo necessità, ma almeno due volte all'anno.

2. Un decimo dei comuni e le commissioni possono richiedere la convocazione di un'assemblea regionale entro due mesi e l'inserimento di un determinato argomento all'ordine del giorno.

Regolamento per le Conferenze Regionali – Organizzazione e Procedura – Assemblea Regionale

1. La direzione aziendale prepara la riunione dell'assemblea regionale e la convoca. Restano riservate le competenze delle commissioni.

2. La direzione aziendale invia l'invito con l'indicazione del luogo, dell'orario e degli oggetti della discussione (argomenti) nonché la documentazione necessaria alle municipalità almeno 30 giorni prima.

3. Rende pubblica l'invito almeno dieci giorni prima della riunione nei mezzi di pubblicazione legali delle municipalità.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Assemblea Regionale

1. L'assemblea regionale delibera in via definitiva solo sugli affari iscritti all'ordine del giorno.

2. Essa può decidere che affari non iscritti all'ordine del giorno siano iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta o di una seduta convocata appositamente a tale scopo.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Assemblea Regionale

1. L'assemblea regionale si riunisce senza consultazione e voto su ogni affare all'ordine del giorno.

2. Essa può rinviare un affare alla direzione o alla commissione competente per la revisione.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale

1. Le commissioni rappresentano gli affari da esse preparati nell'assemblea regionale.

2. La direzione gestisce gli altri affari. Può esprimersi sugli affari preparati dalle commissioni.

3. I membri dell'assemblea regionale possono esprimersi sugli affari e presentare proposte.

4. Il presidente o la presidente concede e revoca la parola, se necessario.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. Ogni membro dell'assemblea regionale può richiedere di limitare il tempo di intervento o di chiudere la discussione.

2. La Presidente o il Presidente sottopone immediatamente tale mozione procedurale a votazione.

3. Se l'assemblea regionale approva una mozione di chiusura della discussione, hanno facoltà di parola solo

a) i membri dell'assemblea regionale che si sono iscritti a parlare prima della presentazione della mozione,

b) il portavoce della direzione e della commissione che ha preparato la questione.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea regionale vota apertamente sulle questioni materiali.

2. Le schede di voto dei rappresentanti comunali sono contrassegnate in base alla loro forza di voto (Art. 12).

3. La presidente o il presidente stabilisce la procedura di voto in modo che possa esprimere la vera volontà degli aventi diritto al voto. Qualora sia necessario, offre all'assemblea l'opportunità di esprimersi sulla procedura di voto prevista.

4. La maggioranza dei voti espressi decide. In caso di parità di voti, l'affare è considerato respinto.

5. Nell’ambito della conciliazione di mozioni che si escludono a vicenda, la presidente o il presidente dà il voto decisivo.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. L'assemblea regionale vota a scrutinio palese. I membri che rappresentano insieme almeno un terzo dei voti presenti possono richiedere una votazione segreta.

2. Le schede elettorali dei rappresentanti comunali sono contrassegnate in base alla loro forza votante (Art. 12).

3. Si considera determinante

a) al primo turno elettorale la maggioranza assoluta dei voti espressi,

b) al secondo turno elettorale la maggioranza relativa dei voti espressi e, in caso di parità di voti, il sorteggio.

4. In un secondo turno elettorale rimangono in gara al massimo il doppio dei candidati rispetto ai seggi da assegnare.

5. La presidente o il presidente può dichiarare eletti tacitamente i candidati, se non vengono proposte più persone rispetto ai seggi da occupare.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. L'assemblea regionale elegge

a. il/la suo/a presidente (Art. 13 Comma 1),

b. il/la vicepresidente (Art. 13 Comma 2),

c. i membri della direzione,

d. i membri delle commissioni,

e. l'organo di controllo.

2. Essa tratta i referendum e le iniziative sottoposti a votazione regionale. Può formulare una raccomandazione di voto e contrapporre un controprogetto a un'iniziativa.

3. Essa adotta i regolamenti per il trasferimento di ulteriori compiti (Art. 5) a favore dei comuni.

4. Prende atto del piano finanziario.

5. Delibera in via definitiva su

a. gli oggetti designati nella legislazione speciale,

b. il bilancio, il conto annuale, nonché crediti di impegno e, subordinatamente all'articolo 29 comma 1 lettera g, crediti suppletivi ad eccezione delle spese vincolate,

c. la creazione di commissioni,

d. la struttura dell'ufficio (Art. 36),

e. il trasferimento di compiti a terzi ai sensi dell'articolo 6, nella misura in cui non sia richiesto un regolamento,

f. il rapporto annuale destinato ai comuni.

6. Delibera, salvo referendum popolare facoltativo, su

a. gli oggetti designati nella legislazione speciale,

b. la modifica e l'abrogazione di regolamenti per l'adempimento di ulteriori compiti (Art. 5), a condizione che il regolamento in questione non preveda un referendum obbligatorio,

c. l’adozione, la modifica e l’abrogazione di regolamenti riguardanti il trasferimento di compiti dalla conferenza regionale a terzi,

d. l’adozione di un eventuale regolamento del personale per l'ufficio,

e. l’adozione, la modifica e l’abrogazione del regolamento interno.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Assemblea Regionale**

1. Decisioni soggette al referendum facoltativo sono rese pubbliche nei mezzi di pubblicazione legali dei comuni.

2. La pubblicazione contiene

a. la decisione,

b. l'indicazione sulla possibilità del referendum,

c. il termine per il referendum,

d. la percentuale di aventi diritto al voto o comuni che possono richiedere un referendum regionale,

e. il luogo dove presentare la richiesta,

f. l'indicazione di dove e quando eventuali documenti siano disponibili.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione

1. La direzione è composta da nove persone.

2. La presidente o il presidente dell'assemblea regionale e la rappresentante o il rappresentante della città principale della regione fanno parte di diritto della direzione.

3. Gli altri membri sono eletti nell'ambito dell'assemblea regionale per un mandato di quattro anni.

4. Nella direzione devono essere adeguatamente rappresentati i comuni piccoli e medi.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione

1. La Direzione della Conferenza Regionale Bilingue di Biel/Bienne-Seeland-Giura bernese è composta da nove persone.

2. La Presidente o il Presidente dell'Assemblea Regionale e la rappresentante o il rappresentante della città di Biel/Bienne fanno parte della Direzione di diritto.

3. Gli altri membri sono eletti dall'interno dell'Assemblea Regionale per una durata di carica di quattro anni.

4. Nella Direzione devono essere adeguatamente rappresentati i comuni di lingua tedesca e francese.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione

1. La direzione si costituisce autonomamente conformemente all'articolo 24.

2. Può istituire comitati o gruppi di lavoro per la preparazione delle proprie attività.

3. La direttrice o il direttore della segreteria partecipa alle riunioni con voto consultivo e diritto di proposta, salvo diversa decisione della direzione.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione Esecutiva

1. La direzione è in grado di deliberare quando sono presenti almeno cinque membri.

2. Può adottare decisioni per via circolare, se tutti i membri concordano con questo procedimento.

3. Ogni membro della direzione dispone di un voto.

4. La presidente o il presidente vota e, in caso di parità, esprime il voto decisivo.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione Esecutiva

La Presidente o il Presidente convoca la direzione rispettando un termine di sette giorni.

Ogni membro può richiedere la convocazione di una riunione.

Per il resto, la direzione determina le proprie procedure autonomamente. Nella misura in cui non prenda decisioni specifiche, si applicano per analogia le disposizioni valide per l'assemblea regionale.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione Esecutiva

1. La Direzione

a prepara le riunioni dell'Assemblea Regionale, salvo le competenze delle commissioni, ed esegue le sue decisioni,

b emette regolamenti sulla base dell'autorizzazione pertinente dell'Assemblea Regionale (Art. 146 capoverso 4 Costituzione Comunale),

c adatta gli atti della Conferenza Regionale quando il diritto superiore richiede adattamenti e non lascia margine di regolamentazione alla Conferenza Regionale,

d elabora il piano finanziario e lo sottopone all'Assemblea Regionale per presa visione,

e è responsabile della gestione del bilancio secondo le disposizioni della legislazione comunale e ne garantisce un’organizzazione adeguata nonché un efficace sistema di controllo interno,

f delibera spese vincolate indipendentemente dalla loro entità,

g delibera su crediti aggiuntivi fino a 5000 franchi nonché su crediti aggiuntivi ai crediti di bilancio approvati, purché questi non superino il dieci percento del credito originario e non superino i 100 000 franchi,

h gestisce i fondi approvati,

i garantisce la pubblicazione delle delibere soggette a referendum facoltativo,

k certifica l'inizio della raccolta firme per le iniziative,

l esamina la legalità delle iniziative presentate e ne dichiara eventualmente l'invalidità, nella misura in cui il difetto si estende,

m prende posizione su iniziative e referendum presentati a favore dell'Assemblea Regionale,

n ordina votazioni regionali su iniziative e referendum nonché la dissoluzione della Conferenza Regionale,

o presenta all'Assemblea Regionale i regolamenti per la delega di ulteriori compiti (Art. 5) a favore dei comuni,

p rappresenta la Conferenza Regionale nei confronti del Cantone, dei comuni, delle altre Conferenze Regionali, della Confederazione e di altri terzi,

q garantisce l'informazione del pubblico e le consultazioni conformemente agli articoli 153 capoversi 2 e 3 Costituzione Comunale,

r tutela, in caso di ricorsi, gli interessi della Conferenza Regionale, purché l'Assemblea Regionale non decida diversamente,

s riferisce all'Assemblea Regionale regolarmente sulla propria attività e sull'attività della segreteria,

t decide su modifiche di lieve entità dei piani guida regionali.

2. Essa è competente per l’assunzione della direttrice o del direttore, nonché del restante personale, oppure per l’assegnazione dell’incarico di direzione a una persona fisica o giuridica. Può autorizzare la direttrice o il direttore ad assumere il restante personale della segreteria.

3. Può autorizzare la segreteria all’utilizzo dei fondi approvati o alla rappresentanza della Conferenza Regionale nei confronti di terzi specifici.

4. L'Assemblea Regionale può affidare incarichi o direttive alla direzione riguardo al modo di adempimento dei suoi compiti.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Direzione Generale

1. La direzione aziendale presenta all'assemblea regionale le questioni preparate dalle commissioni, purché queste siano debitamente registrate.

2. Presenta le questioni senza modifiche. Può commentarle e presentare proposte al riguardo.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Commissioni

1. L'Assemblea Regionale istituisce commissioni per la preparazione dei suoi affari.

2. Essa elegge i presidenti delle commissioni e gli altri membri.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione speciale sull'organizzazione o le competenze delle commissioni.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Commissioni

1. Le commissioni sono istituite mediante delibera dell'Assemblea regionale.

2. La delibera determina

a) la composizione,

b) se necessario, l'organizzazione,

c) i compiti e le competenze,

d) nel caso di commissioni permanenti, la durata del mandato dei membri,

e) nel caso di commissioni non permanenti, la durata del mandato.

3. Nelle commissioni partecipano in qualità di membri le rappresentanti e i rappresentanti dei comuni. Sono eleggibili tutte le persone capaci di intendere e di volere con residenza nell'area della conferenza regionale.

Regolamento interno per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Commissioni

1. Le commissioni si costituiscono autonomamente nell'ambito della delibera di insediamento.

2. Ogni membro della commissione dispone di un voto.

3. Per il resto, le commissioni determinano il proprio procedimento autonomamente. Nella misura in cui non adottano decisioni specifiche al riguardo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni vigenti per l'assemblea regionale.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedure - Commissioni

1. Le Commissioni

a preparano il contenuto degli affari dell'Assemblea Regionale,

b garantiscono la collaborazione con gli organi cantonali competenti per materia,

c* esprimono pareri all'Assemblea Regionale in particolare su iniziative e referendum presentati, che riguardano il loro ambito di attività,

d* presentano all'Assemblea Regionale le mozioni necessarie,

e* emanano regolamenti sulla base della corrispondente autorizzazione dell'Assemblea Regionale.

2. Esse decidono sulla questione con riserva del comma 1 lettera e non in via definitiva.

3. Possono

a coinvolgere terzi con diritto di consulenza e proposta, ma senza diritto di voto, per il trattamento dei loro affari,

b istituire sottocommissioni per la preparazione degli affari delle Commissioni,

c* affidare incarichi a terzi nell'ambito dei mezzi approvati dal budget.

Regolamento delle Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Commissioni

1. Le commissioni presentano alla direzione gli affari da sottoporre all'assemblea regionale tempestivamente e con tutta la documentazione necessaria.

2. Rappresentano gli affari nell'assemblea regionale.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Segreteria**

**1. L'assemblea regionale determina l'organizzazione dell'ufficio. Essa decide in particolare se il personale dell'ufficio debba essere assunto sotto la direzione di una direttrice o di un direttore con un contratto di diritto pubblico o privato, oppure se il relativo incarico debba essere conferito a una persona fisica o giuridica.**

**2. L'assemblea regionale**

a) emana un regolamento del personale quando la direttrice o il direttore e altro personale proprio per l'ufficio sono assunti con contratto di diritto pubblico;

b) delibera in merito al conferimento di un incarico a terzi;

c) può delegare specifiche competenze a terzi secondo l'articolo 38.

**Regolamento per le Conferenze Regionali - Organizzazione e Procedura - Segreteria** 1. **Organizzazione delle Conferenze Regionali** Le Conferenze Regionali devono essere organizzate in conformità con le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Lo scopo principale di queste conferenze è promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le diverse regioni. 2. **Procedura delle Conferenze** Le procedure da seguire durante le conferenze sono delineate nel presente regolamento. Esse includono la convocazione delle conferenze, la conduzione delle riunioni, e la registrazione dei verbali ufficiali. 3. **Funzioni della Segreteria** La Segreteria è responsabile della gestione amministrativa delle conferenze. Le sue funzioni includono la preparazione dei documenti, l'organizzazione logistica degli incontri, e il mantenimento della comunicazione tra i partecipanti. Questo regolamento è vincolante per tutte le parti coinvolte e deve essere rispettato durante tutte le fasi della preparazione e dello svolgimento delle Conferenze Regionali.

L'ufficio è sotto la supervisione della direzione aziendale.

La direzione aziendale può impartire istruzioni all'ufficio in merito all'adempimento delle sue funzioni.

**Regolamento interno per le conferenze regionali - Organizzazione e procedura - Segreteria** --- **Articolo 1: Scopo e Obiettivi** 1.1 Questo regolamento interno stabilisce le linee guida per l'organizzazione e il funzionamento delle conferenze regionali. 1.2 Le conferenze regionali sono finalizzate a promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse autorità regionali. **Articolo 2: Struttura Organizzativa** 2.1 Ogni conferenza regionale sarà gestita da un Comitato Organizzatore, composto da rappresentanti delle autorità regionali pertinenti. 2.2 Il Comitato Organizzatore sarà responsabile della pianificazione, coordinamento e gestione delle conferenze. **Articolo 3: Procedura delle Conferenze** 3.1 Le conferenze saranno convocate almeno una volta l'anno, o più frequentemente se necessario. 3.2 Gli avvisi di convocazione, insieme all'ordine del giorno, saranno inviati a tutti i partecipanti non meno di 30 giorni prima della data fissata per la conferenza. 3.3 Le decisioni saranno prese sulla base della maggioranza dei voti dei membri presenti. **Articolo 4: Segreteria** 4.1 La Segreteria avrà il compito di supportare le attività del Comitato Organizzatore. 4.2 È responsabilità della Segreteria garantire che tutta la documentazione relativa alle conferenze sia accuratamente conservata e facilmente accessibile. **Articolo 5: Modifiche al Regolamento** 5.1 Il presente regolamento può essere modificato solo con il consenso della maggioranza qualificata dei membri del Comitato Organizzatore. 5.2 Le proposte di modifica devono essere comunicate per iscritto ai membri almeno 60 giorni prima dell'assemblea in cui saranno discusse. **Articolo 6: Disposizioni Finali** 6.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Comitato Organizzatore. 6.2 Ogni questione non disciplinata dal presente regolamento sarà risolta dal Comitato Organizzatore nel rispetto della normativa vigente. --- This structure and legal terminology aim to reflect the original document while accurately translating it into Italian.

1. La segreteria si occupa delle mansioni amministrative per l'assemblea regionale, la direzione e le commissioni e coordina le attività della conferenza regionale.

2. Mantiene un contatto costante con i comuni, il cantone, altre conferenze regionali, la federazione e ulteriori terzi secondo le direttive dell'assemblea regionale e della direzione.

3. Insieme alla direzione e alle commissioni, verifica quali ulteriori compiti la conferenza regionale dovrà affrontare in futuro.

4. Assume ulteriori compiti affidatile dalla direzione (Art. 29 cpv. 2).

Regolamento interno per le conferenze regionali - Organizzazione e procedura - Organo di controllo

1. L'assemblea regionale elegge come organo di controllo un ente idoneo a tale scopo.

2. I requisiti e le condizioni di eleggibilità sono conformi alla legislazione comunale.

3. La durata del mandato dell'organo di controllo è di un anno.

Regolamento interno per le conferenze regionali - Organizzazione e procedura - Organo di controllo

1. L'organo di controllo esamina la gestione contabile e la rendicontazione finanziaria della conferenza regionale secondo le disposizioni della legislazione comunale e del regolamento del 24 ottobre 2007 sulle conferenze regionali (CR) [3].

2. Riferisce alla direzione e all'assemblea regionale sull'esito e presenta all'assemblea regionale una proposta di approvazione o non approvazione del conto.

3. Non ha funzione di revisione della gestione.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Conferenze Parziali

1. Le sotto-conferenze assolvono i compiti,

a) che in base alla legislazione speciale sono assegnati in modo obbligatorio solo a una parte dei comuni situati nella zona della conferenza regionale per un adempimento comune oppure

b) che solo una parte dei comuni ha trasferito mediante l'approvazione del relativo regolamento (Art. 5).

2. La conferenza regionale può istituire sotto-conferenze per preparare gli affari che rientrano nella competenza della conferenza regionale. Essa disciplina i compiti e l'ambito territoriale di queste sotto-conferenze nel regolamento interno.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Conferenze Parziali

1. Una sottoconferenza comprende i comuni che sono legalmente obbligati a svolgere congiuntamente i relativi compiti obbligatori, che hanno acconsentito al trasferimento dei relativi compiti volontari o che sono assegnati, nel regolamento interno, alla preparazione delle materie della conferenza regionale a una sottoconferenza.

2. Restano riservate le disposizioni della legislazione speciale riguardanti l'appartenenza di altri comuni (sottoconferenza ampliata).

3. La conferenza regionale mantiene elenchi aggiornati delle sottoconferenze e dei comuni associati.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Conferenze Parziali

1. Sui temi di una conferenza parziale discutono e deliberano nell'assemblea regionale le rappresentanti e i rappresentanti dei comuni della conferenza parziale in questione.

2. Ogni conferenza parziale nomina la propria presidente o il proprio presidente. Essa può stabilire che la presidente o il presidente dell'assemblea regionale diriga le discussioni.

3. Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni generali sull'assemblea regionale.

Regolamento delle Riunioni Regionali - Conferenze Parziali

1. Le sottoconferenze nominano il loro comitato direttivo e il loro ufficio. Esse determinano la composizione del comitato direttivo e la durata del mandato dei membri. Le disposizioni generali riguardanti il comitato direttivo e l'ufficio si applicano mutatis mutandis, salvo quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2.

2. L'organo di controllo della conferenza regionale svolge le sue funzioni anche per le sottoconferenze, a meno che queste non dispongano diversamente.

Regolamento per le Conferenze Regionali - Conferenze Parziali

1. Le sottoconferenze possono istituire delle commissioni.

2. Per le commissioni delle sottoconferenze si applicano mutatis mutandis le disposizioni generali sulle commissioni (Art. 31 a 35).

3. Le commissioni istituite dalla conferenza regionale possono svolgere compiti per una sottoconferenza.

Regolamento delle Riunioni Regionali - Conferenze Parziali

1. Le conferenze parziali vengono sciolte con lo scioglimento della conferenza regionale.

2. Le conferenze parziali per l'adempimento di compiti trasferiti volontariamente vengono inoltre sciolte tramite delibera dei comuni partecipanti o con il ritiro di tutti i comuni partecipanti tranne uno.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

1. La conferenza regionale pianifica e gestisce il suo bilancio finanziario in conformità con le normative applicabili ai comuni.

2. Il piano dei conti è soggetto al regolamento della Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

1. La contabilità comprende tutti gli eventi che influiscono finanziariamente sulla conferenza regionale (principio della completezza).

2. I contributi che i comuni, sulla base delle decisioni della conferenza regionale, versano direttamente a terzi, non vengono rilevati.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

1. Il piano finanziario indica il fabbisogno prevedibile di risorse della conferenza regionale per i prossimi quattro fino a otto anni.

2. La direzione rivede annualmente il piano finanziario insieme all'elaborazione del bilancio e lo presenta all'assemblea regionale per presa d'atto.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

La Conferenza Regionale riporta separatamente le spese e i ricavi che possono essere attribuiti alle singole sottoconferenze o ai compiti da esse svolti.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

1. I comuni devono alla conferenza regionale contributi alle spese di amministrazione secondo l'articolo 155 GG e ad ulteriori costi secondo la legislazione speciale.

2. La ripartizione dei costi nel settore dei compiti ulteriori trasferiti (Art. 5) si basa sulle disposizioni del relativo regolamento.

3. Per la ripartizione dei costi nelle sottoconferenze si applicano in modo analogo i paragrafi 1 e 2.

Regolamento di gestione per le Conferenze Regionali - Bilancio Finanziario

1. I contributi dei comuni ai sensi dell'articolo 155 GG diventano esigibili il 1º gennaio dell'anno finanziario. I comuni trasferiscono i loro contributi entro e non oltre il 31 marzo dell'anno finanziario in questione.

Regolamento aziendale per le Conferenze Regionali - Scioglimento

1. Se l'Assemblea regionale propone ai comuni e ai loro aventi diritto al voto, di propria iniziativa o su iniziativa altrui, una proposta di scioglimento della conferenza regionale, nella proposta espone come possano essere gestiti i compiti che per legge superiore devono essere svolti congiuntamente, dopo lo scioglimento.

2. La conferenza regionale supporta i comuni nella creazione di enti idonei per questi compiti.

3. La decisione sullo scioglimento di una conferenza regionale viene eseguita quando è garantito l'adempimento dei compiti da svolgere congiuntamente.

Regolamento aziendale per le Conferenze Regionali - Scioglimento

1. Se i comuni e i loro aventi diritto al voto hanno deliberato lo scioglimento della conferenza regionale e l'adempimento dei compiti da svolgere congiuntamente è garantito, l'assemblea regionale stabilisce il momento della cessazione dell'attività della conferenza regionale.

2. La direzione

a. liquida il patrimonio della conferenza regionale,

b. chiude il bilancio al momento della cessazione dell'attività, includendo un accantonamento per i lavori ancora da eseguire,

c. sottopone tale bilancio all'esame dell'organo di controllo e lo presenta all'assemblea regionale per l'approvazione.

3. L'assemblea regionale delibera sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione delle quote di liquidazione ai comuni della conferenza regionale. Con tale delibera, la conferenza regionale si considera sciolta.

4. La direzione esegue gli ultimi lavori amministrativi.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008.

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