Statutory Text (14 Provisions)
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Questo decreto legislativo ha lo scopo di promuovere le fusioni volontarie dei comuni mediante la concessione di contributi statali per la preparazione e l'attuazione delle fusioni.
2. Ai sensi di questo decreto legislativo, sono considerati comuni
a. i comuni abitanti, i comuni misti, i comuni parrocchiali e i comuni parrocchiali complessivi delle chiese nazionali,
b. i comuni patriziali e le corporazioni patriziali in relazione alla concessione di contributi per le indagini preliminari (Art. 3).
3. I contributi statali ai sensi di questo decreto legislativo sono concessi sotto forma di
a. contributi per le indagini preliminari (Art. 3),
b. contributi di fusione (Art. 4 e 5),
c. bonus per i centri (Art. 6-8).
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La promozione delle fusioni volontarie dei comuni è orientata ai seguenti obiettivi di efficacia
a) Assicurare la capacità operativa dei comuni,
b) Sostenere l'adempimento efficace ed economico dei compiti dei comuni,
c) Rafforzare l'autonomia comunale.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
L'autorità competente della Direzione per gli affari interni e la giustizia può, su richiesta dei comuni coinvolti, concedere un contributo per le indagini, indipendente dal successo, fino a un massimo di 70.000 franchi per ciascun caso, per la preparazione di una fusione.
Se alle indagini partecipano più di due comuni, il contributo può aumentare fino a un massimo di 10.000 franchi per ciascun comune aggiuntivo, ma non superando mai un totale di 120.000 franchi per ciascun caso.
Il provvedimento relativo alla concessione del contributo per le indagini può essere impugnato mediante ricorso presso la Direzione per gli affari interni e la giustizia.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La Direzione degli Affari interni e della Giustizia può concedere un contributo di fusione su richiesta del comune unito, se
a) la fusione dei comuni è stata completata e
b) il comune unito ha una popolazione residente di almeno 1000 persone.
2. In presenza di circostanze particolari, il contributo di fusione può, in via eccezionale, essere concesso a un comune unito con una popolazione residente inferiore a 1000 persone, se il comune presenta una richiesta opportunamente motivata.
3. Il comma 1 lettera b non si applica alle fusioni di parrocchie.
4. La decisione sull'erogazione del contributo di fusione può essere impugnata con ricorso presso il Consiglio di Stato.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Il contributo per la fusione all'aggregazione di comuni residenziali o comuni misti ammonta forfettariamente a 400'000 franchi.
2. Il contributo per la fusione all'aggregazione di parrocchie è determinato tenendo conto della situazione finanziaria, del numero di membri delle parrocchie coinvolte e del numero di parrocchie coinvolte, e ammonta a un massimo di 200'000 franchi.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Alle fusioni di comuni residenziali o comuni misti, la Direzione degli Interni e della Giustizia può, su richiesta del comune fuso, assegnare un bonus per i centri, in aggiunta al contributo di fusione, se
a. alla fusione partecipa un comune centro di livello da 1 a 4 secondo il piano regolatore cantonale, oppure
b. il comune fuso dimostra di svolgere una funzione di centro.
2. Nell'ambito dell'esame della dimostrazione di cui al comma 1 lettera b, la Direzione degli Interni e della Giustizia consulta la conferenza regionale competente o la regione di pianificazione.
3. La decisione sulla concessione del bonus per i centri può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Il bonus centrale si ottiene moltiplicando il contributo base dipendente dalla popolazione per ogni comune fuso, secondo il paragrafo 2, con il fattore di congiunzione di cui al paragrafo 3.
2. Il contributo base ammonta a
a) Popolazione residente fino a 5000 persone: 800'000 CHF
b) Popolazione residente da 5001 a 10'000 persone: 1'200'000 CHF
c) Popolazione residente da 10'001 a 30'000 persone: 1'500'000 CHF
d) Popolazione residente oltre 30'001 persone: 1'800'000 CHF
3. Il fattore di congiunzione è pari a 1 in caso di fusione di due comuni e aumenta di 0,2 per ogni comune aggiuntivo.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Un comune che non raggiunge di poco la soglia superiore della popolazione residente ai sensi dell'Articolo 7 comma 2, può essere assegnato a tale soglia in casi giustificati.
2. Il bonus per il centro ammonta a un massimo di 3,1 milioni di franchi.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La popolazione residente viene determinata ai sensi dell'articolo 7 della legge del 27 novembre 2000 sul pareggio finanziario e di oneri (FILAG).
2. Per la determinazione si considerano i dati relativi all'anno precedente la fusione.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. L'organo competente approva ogni quattro anni un credito quadro per i contributi statali destinati alla promozione delle fusioni volontarie dei comuni.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. A una fusione completata, che è stata decisa prima dell'entrata in vigore di questa legge e per la quale, secondo il diritto precedente, sarebbe stato concesso un contributo statale più elevato, può essere concessa un'assistenza finanziaria ai sensi degli articoli da 3 a 7 della legge del 25 novembre 2004 per la promozione delle fusioni comunali (Legge sulle Fusioni Comunali, LFC), anche se la domanda di contributo richiesta viene presentata dopo l'entrata in vigore di questa legge.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La legge del 27 novembre 2000 sul riequilibrio finanziario e degli oneri (FILAG) viene modificata.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. La legge del 25 novembre 2004 per la promozione delle fusioni tra comuni (Legge sulle fusioni comunali, LFC)[5] viene abrogata.
Sezione 1: Titolo e Ambito di Applicazione Articolo 1: Titolo La presente legge è intitolata "Legge sulla Protezione dei Dati Personali" e disciplina la raccolta, l'uso e la diffusione dei dati personali da parte di organizzazioni e individui. Articolo 2: Ambito di Applicazione La legge si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da o per conto di un'entità stabilita nel Paese o che utilizza mezzi situati nel territorio del Paese. Sezione 2: Definizioni Articolo 3: Definizioni Ai fini della presente legge: (a) "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; (b) "Trattamento" si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati stessi. Sezione 3: Disposizioni Generali Articolo 4: Principi del Trattamento Il trattamento di dati personali deve avvenire lecitamente, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, limitato a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati e conservi accurati e, ove necessario, aggiornati. Articolo 5: Diritti dell'Interessato L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 2025.