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Disposizioni Generali - Principi (GG)

173 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (173)

Art. 1 Legge Comunale (LC) - Scopo Art. T1-1 Legge Comunale (LC) Art. 2 Legge Comunale (LC) - Ambito di Applicazione Art. T2-1 Legge Comunale (LC) Art. 3 Legge Comunale (LC) - Autonomia Art. 4 Legge Comunale (LC) - Esistenza, Territorio, Patrimonio Art. 4a Legge Comunale (LC) Art. 4b Legge sui comuni (LC) Art. 4c Legge comunale (LC) Art. 4d Legge Comunale (LC) - Effetto della Fusione Art. 4e Legge Comunale (LC) - Contratto di Fusione Art. 4f Legge Comunale (LC) - Regolamento di Fusione Art. 4g Legge Comunale (LC) - Regolamento Organizzativo Art. 4h Legge Comunale (LC) Art. 4i Legge Comunale (LC) Art. 4k Legge Comunale (LC) Art. 4l Legge Comunale (LC) - 3. Contributo Speciale Art. 5 Legge Comunale (LC) - Principio della Volontarietà Art. 6 Legge Comunale (LC) Art. 7 Legge sulle Municipalità (LM) - Forme Art. 8 Legge Comunale (LC) - Obbligo di Collaborazione Art. 9 Legge Comunale (LC) Art. 10 Legge Comunale (LC) - Organi Art. 11 Legge Comunale (LC) - Competenze Art. 12 Legge Comunale (LC) - Assemblea Comunale, Votazione per Urna Art. 13 Legge Comunale (LC) - Diritto di voto Art. 14 Legge Comunale (LC) - Votazione Popolare Facoltativa, Referendum Art. 15 Legge comunale (LC) Art. 16 Legge Comunale (LC) Art. 17 Legge Comunale (LC) - 3. Iniziative Inammissibili Art. 18 Legge Comunale (LC) Art. 19 Legge Comunale (LC) - 5. Procedimento Art. 20 Legge Comunale (LC) - Votazioni Art. 21 Legge Comunale (LC) - Votazioni Consultive Art. 22 Legge Comunale (LG) Art. 22a Legge Comunale (LC) - Voto Elettronico Art. 23 Legge Comunale (LC) Art. 24 Legge Comunale (LC) Art. 25 Legge Comunale (LC) - Competenze Art. 26 Legge Comunale (LC) Art. 27 Legge Comunale (LC) Art. 28 Legge comunale (LC) Art. 29 Legge Comunale (LC) - Commissioni non permanenti Art. 30 Legge Comunale (LC) Art. 31 Legge Comunale (LC) - Definizione Art. 32 Legge Comunale (LC) - Diritto Applicabile Art. 33 Legge Comunale (LC) - Procedura Elettorale Art. 34 Legge Comunale (LC) - Durata del Mandato Art. 35 Legge Comunale (LC) - Eleggibilità Art. 36 Legge Comunale (LC) - Incompatibilità Art. 37 Legge Comunale (LC) Art. 38 Legge Comunale (LC) - Principio Art. 39 Legge Comunale (LC) Art. 40 Legge Comunale (LC) Art. 41 Legge Comunale (LC) Art. 42 Legge Comunale (LC) - Diritto delle Minoranze Art. 43 Legge Comunale (LC) Art. 44 Legge Comunale (LC) Art. 45 Legge Comunale (LC) Art. 46 Legge Comunale (LC) - Procedura Art. 47 Legge Comunale (LC) - Astensione Art. 48 Legge Comunale (LC) - Vincolo di interesse, Diritto di espressione Art. 49 Legge Comunale (LC) - Verbale Art. 49a Legge Comunale (LC) Art. 49b Legge Comunale (LC) - Principi Art. 49c Legge comunale (LC) - Effetti della pubblicazione e della consultazione Art. 49d Legge Comunale (LC) Art. 49e Legge Comunale (LC) Art. 49f Legge Comunale (LC) Art. 49h Legge Comunale (LC) Art. 49i Legge Comunale (LC) Art. 50 Legge Comunale (LC) - Principio dell'autonormazione Art. 51 Legge Comunale (LC) - Regolamento Organizzativo Art. 52 Legge Comunale (LC) - Competenze Art. 53 Legge Comunale (LC) - Delega Art. 54 Legge comunale (LC) Art. 55 Legge Comunale (LC) - Pre-esame Art. 56 Legge Comunale (LC) Art. 57 Legge Comunale (LC) Art. 58 Legge Comunale (LC) Art. 59 Legge Comunale (LC) - 2. Competenza Art. 60 Legge Comunale (LC) Art. 61 Legge Comunale (LC) - Principio Art. 62 Legge Comunale (LC) Art. 63 Legge Comunale (LC) - Verifica dell'adempimento delle funzioni Art. 64 Legge Comunale (LC) Art. 65 Legge Comunale (LC) - Aziende Comunali Art. 66 Legge Comunale (LC) Art. 67 Legge Comunale (LC) - Partecipazione a istituzioni di diritto privato Art. 68 Legge Comunale (LC) Art. 69 Legge Comunale (LC) - Vigilanza e Informazione Art. 69a Legge Comunale (LC) Art. 70 Legge Comunale (LC) - Principio Art. 71 Legge Comunale (LC) - Responsabilità Art. 72 Legge Comunale (LC) - Revisione dei Conti Art. 73 Legge Comunale (LC) Art. 74 Legge Comunale (LC) - Disavanzo di Bilancio Art. 75 Legge Comunale (LC) - Misure di risanamento Art. 76 Legge Comunale (LC) Art. 77 Legge Comunale (LC) Art. 78 Legge Comunale (LC) Art. 79 Legge Comunale (LC) - Sviluppo della situazione finanziaria Art. 80 Legge Comunale (LC) Art. 81 Legge Comunale (LC) Art. 82 Legge Comunale (LC) - 2. Misure del Cantone Art. 83 Legge Comunale (LC) - 3. Procedura e Amministrazione della Giustizia Art. 84 Legge Comunale (LC) - Responsabilità Patrimoniale Art. 85 Legge Comunale (LC) - Principio Art. 86 Legge comunale (LC) - Obblighi del comune Art. 87 Legge Comunale (LC) Art. 88 Legge Comunale (LC) Art. 89 Legge Comunale (LC) - 3. Misure Art. 90 Legge Comunale (LC) Art. 91 Legge Comunale (LC) Art. 91a Legge Comunale (LC) - 6. Amministrazione della Giustizia Art. 108 Legge Comunale (LC) - Definizione Art. 109 Legge Comunale (LC) - Nomi e Stemmi Art. 110 Legge Comunale (LC) Art. 111 Legge Comunale (LC) - Diritto di Cittadinanza Art. 112 Legge Comunale (LC) Art. 113 Legge Comunale (LC) - 2. Diritto di Voto Art. 114 Legge Comunale (LC) - 3. Patrimonio Art. 115 Legge Comunale (LC) Art. 116 Legge Comunale (LC) Art. 117 Legge Comunale (LC) Art. 118 Legge Comunale (LC) - Definizione Art. 119 Legge Comunale (LC) Art. 120 Legge Comunale (LC) - Patrimonio Art. 121 Legge Comunale (LC) Art. 122 Legge Comunale (LC) - 2. Competenza Art. 123 Legge Comunale (LC) Art. 124 Legge comunale (LC) - Istruzione Art. 125 Legge comunale (LC) - Abrogazione Art. 126 Legge Comunale (LC) - Principio Art. 127 Legge Comunale (LC) - Diritto di Voto Art. 128 Legge Comunale (LC) Art. 129 Legge Comunale (LC) - Raccolta di Mezzi, Responsabilità Art. 130 Legge Comunale (LC) Art. 131 Legge Comunale (LC) - Posizione Giuridica Art. 132 Legge Comunale (LC) Art. 133 Legge Comunale (LC) Art. 134 Legge Comunale (LC) - Regolamento Organizzativo Art. 135 Legge sulle comunità (LC) - Responsabilità in caso di liquidazione Art. 136 Legge Comunale (LC) Art. 137 Legge Comunale (LG) Art. 138 Legge Comunale (LC) Art. 139 Legge Comunale (LC) Art. 140 Legge Comunale (LC) Art. 141 Legge Comunale (LC) Art. 142 Legge Comunale (LC) Art. 143 Legge Comunale (LC) Art. 144 Legge Comunale (LC) Art. 145 Legge Comunale (LC) Art. 146 Legge Comunale (LC) Art. 147 Legge Comunale (LC) Art. 148 Legge Comunale (LC) Art. 149 Legge Comunale (LC) - Referendum Regionale Art. 150 Legge Comunale (LC) Art. 151 Legge Comunale (LC) Art. 152 Legge Comunale (LC) Art. 153 Legge Comunale (LC) Art. 154 Legge Comunale (LC) - Bilancio Finanziario Art. 155 Legge Comunale (LC) Art. 156 Legge Comunale (LC) Art. 157 Legge Comunale (LC) - Responsabilità Art. 158 Legge Comunale (LC) Art. 158a Legge Comunale (LC) Art. 159 Legge sui Comuni (LC) Art. 160 Legge Comunale (LC) - Adeguamento dei Regolamenti Comunali Art. 161 Legge Comunale (LC) Art. 162 Legge Comunale (LC) Art. 163 Legge Comunale (LC) Art. 164 Legge Comunale (LC) - Entrata in vigore

Testo normativo (173 Articoli)

Disposizioni Generali - Principi

Questo articolo di legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione e il regime finanziario dei comuni, la loro cooperazione e la supervisione cantonale sui comuni.

Disposizione transitoria della modifica del 21.03.2018

La modifica degli articoli 126, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 129, paragrafo 1, è applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2020.

Disposizioni Generali - Principi

1. Questo legge si applica a

a) i comuni residenziali,

b) i comuni patriziali,

c) le corporazioni patriziali,

d) i comuni misti,

e) le parrocchie delle chiese nazionali,

f) le parrocchie generali delle chiese nazionali,

g) le associazioni comunali,

h) * le sotto-unità,

i) * le corporazioni di soglia e

k) * le conferenze regionali.

2. Sono enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

3. Le disposizioni generali di questa legge si applicano, fatte salve le disposizioni particolari, per analogia alle corporazioni elencate al comma 1 lettere da a ad i.

Disposizione transitoria della modifica dell'08.12.2021

1. Per i comuni che al 1° gennaio 2023 pubblicano congiuntamente un bollettino ufficiale all'interno della stessa regione amministrativa, questa modifica è applicabile al più presto dal 1° gennaio 2025, a meno che l'organo competente dell'organizzazione congiunta del bollettino non deliberi, con una decisione conforme a quella necessaria per lo scioglimento della relativa organizzazione, che i comuni membri possano applicare tale modifica già prima di tale data.

Disposizioni Generali - Principi

1. L'autonomia dei comuni è garantita. La sua portata è determinata dal diritto cantonale e federale.

2. Il diritto cantonale concede ai comuni un margine d'azione il più ampio possibile.

Disposizioni Generali - Principi

1. L'esistenza, il territorio e il patrimonio dei comuni sono garantiti.

2. Il Consiglio di Stato può, mediante una delibera, istituire, sopprimere o modificare il territorio di un comune. Ascolta previamente i comuni interessati.

3. Se il Consiglio di Stato non approva l'istituzione, la soppressione o la modifica del territorio di un comune, decide il Gran Consiglio.

4. La soppressione o la modifica del territorio di un comune richiede il suo consenso. Resta riservata la facoltà del Gran Consiglio di disporre fusioni di comuni ai sensi dell'articolo 4i.

Disposizioni Generali - Principi

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a stabilire le modifiche formali e redazionali nelle leggi, nei decreti e nelle deliberazioni del Gran Consiglio necessarie in seguito alla creazione, abolizione, modifica del territorio o fusione di comuni. Per ulteriori modifiche, la competenza del Gran Consiglio resta riservata.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Il Cantone promuove la fusione dei comuni. A tal fine, può in particolare utilizzare mezzi finanziari.

2. L'autorità competente della Direzione degli Interni e della Giustizia

a) sostiene e consiglia i comuni che desiderano fondersi,

b) può proporre fusioni di comuni,

c) effettua, se necessario, accertamenti in vista di una fusione comunale.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Comuni simili possono unirsi, attraverso

a) l'incorporazione di uno o più comuni in un altro comune (fusione per assorbimento),

b) l'unione di due o più comuni per formare un nuovo comune (fusione per combinazione).

2. Sono consentite fusioni di comuni cittadini e comuni misti, così come di comuni parrocchiali e comuni ecclesiastici generali in un comune parrocchiale.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

Con la fusione, i comuni che vengono incorporati da un altro comune e i comuni che si uniscono per formare un nuovo comune vengono sciolti.

Il comune ampliato o di nuova formazione tramite fusione (nuovo comune) subentra nei diritti e obblighi dei comuni sciolti, secondo i termini della successione universale (Universalsukzession). Rimangono riservati eventuali accordi diversi con terzi.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Gli aventi diritto di voto dei comuni coinvolti nella fusione decidono sulla fusione nell'ambito della votazione sul contratto di fusione.

2. Il contratto di fusione contiene le disposizioni necessarie per l'attuazione della fusione. Disciplina in particolare

a) il momento della fusione,

b) il nome e i confini del nuovo comune,

c) i principi fondamentali dell'organizzazione del nuovo comune,

d) la deliberazione sul primo bilancio per il nuovo comune,

e) la deliberazione su un eventuale regolamento di fusione (Art. 4f).

3. Disciplina inoltre, in caso di fusione sotto forma di fusione combinata,

a) la deliberazione sul regolamento organizzativo per il nuovo comune,

b) la costituzione degli organi del nuovo comune.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. La eventuale continuazione di regolamenti, norme e piani dei comuni soppressi deve essere stabilita in un regolamento di fusione.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

In caso di fusione mediante fusione combinata, è necessario promulgare il regolamento organizzativo per il nuovo comune prima della fusione.

Se al momento della fusione non esiste un regolamento organizzativo approvato per il nuovo comune, il consiglio di governo lo emana in via sostitutiva.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Il Consiglio di Stato è responsabile dell'approvazione di una fusione comunale, alla quale i comuni interessati hanno acconsentito (fusione volontaria).

2. Esso concede l'approvazione se la fusione è legittima e non contrasta con interessi cantonali superiori. La sua decisione è definitiva a livello cantonale.

3. Se il Consiglio di Stato non acconsente a una fusione volontaria, il Gran Consiglio decide sull'approvazione. I comuni interessati devono essere ascoltati in precedenza.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Il Gran Consiglio può, su proposta del Consiglio di Stato, ordinare la fusione di comuni contro la loro volontà, se un comune non è più in grado di svolgere autonomamente i propri compiti in maniera duratura, in quanto

a presenta ripetutamente un disavanzo di bilancio e non vi sono prospettive di risanamento realizzabili nel medio termine,

b non può garantire la propria operatività a causa della vacanza prolungata di cariche o posizioni amministrative importanti oppure

c non soddisfa per lungo tempo i requisiti della Confederazione, del Cantone o della chiesa nazionale per l'adempimento di importanti compiti comunali.

2. Nel disporre una fusione di comuni ai sensi del comma 1, tiene conto in particolare delle condizioni quadro geografiche, storiche, culturali, economiche e finanziarie, nonché delle relazioni di cooperazione esistenti tra i comuni interessati.

3. Può, su richiesta del Consiglio di Stato, ordinare la fusione di più di due comuni contro la loro volontà, se la maggioranza dei comuni interessati e dei votanti ha precedentemente approvato la fusione tramite votazione.

4. I comuni interessati e gli ulteriori circoli designati nella legislazione speciale devono essere previamente consultati.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. La decisione del Gran Consiglio relativa alla disposizione di una fusione dei comuni è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione del nuovo comune tramite regolamento. Il regolamento deve essere a termine.

Disposizioni Generali - Fusione di Comuni

1. Il Gran Consiglio può, con l'ordinanza di una fusione comunale secondo l'articolo 4i, concedere un contributo straordinario per attenuare l'aggravio finanziario della nuova comunità.

2. Le competenze di spesa del popolo sono trasferite al Gran Consiglio per l'approvazione di un contributo straordinario.

3. Un contributo straordinario viene concesso in aggiunta all'aiuto finanziario ai sensi della legge del 25 novembre 2004 per la promozione delle fusioni comunali (Legge sulla Fusione dei Comuni, LFC) e addebitato al conto economico.

Disposizioni Generali - Collaborazione tra i Comuni

1. I comuni possono unirsi per adempiere insieme a compiti comunali o regionali.

2. I comuni che collaborano o intendono collaborare in diversi ambiti come regioni o agglomerati concludono un contratto di collaborazione.

3. Il contratto determina

a. i comuni che partecipano alla regione o all'agglomerato (perimetro complessivo),

b. i singoli ambiti di collaborazione, la loro forma giuridica e i comuni che vi partecipano,

c. le linee fondamentali dell'organizzazione nonché la natura e l'entità dei mezzi impiegati.

4. Il contratto di collaborazione è portato a conoscenza del consiglio di governo.

5. Le autorità cantonali competenti consigliano e supportano i comuni secondo necessità.

Disposizioni Generali - Collaborazione tra i Comuni

Qualora l'adempimento di compiti comunali e regionali sia più efficace o più economico congiuntamente e sia nell'interesse pubblico, il Cantone può subordinare i suoi contributi finanziari alla collaborazione fra i comuni.

**Disposizioni Generali - Collaborazione tra i Comuni**

1. La cooperazione tra i comuni può essere configurata come

a) associazione di comuni,

b) rapporto contrattuale,

c) * impresa di diritto pubblico (istituto) o

d) persona giuridica di diritto privato.

Disposizioni Generali - Collaborazione tra i Comuni

1. Qualora sia necessario per un efficace ed economico adempimento dei compiti, il Consiglio di Governo può concedere ai comuni di una regione o agglomerato un termine per l'elaborazione di un contratto di collaborazione.

2. Se entro il termine non viene presentato al Consiglio di Governo un contratto di collaborazione idoneo, il Gran Consiglio può obbligare i comuni alla cooperazione mediante legge o decisione.

3. Il Gran Consiglio stabilisce

a. i comuni che partecipano alla collaborazione (perimetro complessivo),

b. le singole aree di collaborazione, la loro forma giuridica e i comuni che vi partecipano rispettivamente,

c. le linee guida dell'organizzazione nonché la natura e l'entità dei mezzi impiegati.

4. La partecipazione dei comuni è garantita.

Disposizioni Generali - Organi - Definizione e Competenze

1. Nell'ambito del diritto prevalente, spetta ai comuni l'autonomia organizzativa.

Disposizioni Generali - Organi - Definizione e Competenze

1. I comuni agiscono attraverso i loro organi.

2. Gli organi comunali sono

a gli aventi diritto di voto,

b il parlamento comunale,

c il consiglio comunale e i suoi membri, nella misura in cui sono autorizzati a prendere decisioni,

d * l'ufficio incaricato della revisione dei conti,

e * le commissioni, nella misura in cui sono autorizzate a prendere decisioni, e

f * il personale autorizzato a rappresentare il comune.

3. Il regolamento organizzativo determina, a quali condizioni terzi possono operare come organi sotto la responsabilità del consiglio comunale.

Disposizioni Generali - Organi - Definizione e Competenze

Le Comunità stabiliscono i principi fondamentali delle competenze degli aventi diritto al voto, del Parlamento e del Consiglio Comunale nel regolamento organizzativo.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli Aventi Diritto di Voto**

1. Gli aventi diritto di voto sono l'organo supremo del comune.

2. Essi esprimono la loro volontà nell'assemblea comunale, a meno che il regolamento d'organizzazione non prescriva il voto o l'elezione per corrispondenza.

3. Se eccezionalmente un'assemblea comunale non può essere svolta in condizioni ragionevoli, il Prefetto, su richiesta del Consiglio comunale o d'ufficio, dispone un voto per corrispondenza.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Hanno diritto di voto nelle questioni municipali le persone che risiedono nel comune da almeno tre mesi e che sono aventi diritto di voto nelle questioni cantonali.

## Disposizioni Generali - Organi - Gli Aventi Diritto di Voto

1. Il regolamento organizzativo designa le decisioni degli organi comunali soggette a referendum facoltativo.

2. Il referendum ha luogo se la relativa richiesta è sottoscritta dal cinque percento degli aventi diritto al voto o da una parte più piccola determinata dal regolamento organizzativo.

3. Se il regolamento organizzativo non prevede un termine maggiore, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione dell'organo comunale.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Il dieci per cento, o una percentuale inferiore stabilita dal regolamento organizzativo, degli aventi diritto al voto può, mediante un'iniziativa, richiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di regolamenti o decisioni che rientrano nelle competenze degli aventi diritto al voto o del parlamento comunale.

2. Il regolamento organizzativo può assoggettare al diritto d'iniziativa altri oggetti chiaramente definiti che rientrano nella competenza di un organo diverso da quelli menzionati al paragrafo 1.

3. Un'iniziativa deve essere sottoposta agli aventi diritto al voto se regola una materia che è soggetta a referendum obbligatorio o se l'organo comunale competente non approva.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. L'iniziativa può assumere la forma di una semplice proposta o di un progetto elaborato.

2. Essa non può includere più di un oggetto.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Il Consiglio comunale dichiara nulle le iniziative illecite o irrealizzabili.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

Le iniziative popolari devono includere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei soggetti autorizzati al ritiro.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Il regolamento organizzativo stabilisce il procedimento e i termini per il trattamento delle iniziative.

2. Se il regolamento organizzativo non prevede un termine più lungo, l'iniziativa può essere sottoscritta per sei mesi.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. I comuni stabiliscono le linee fondamentali della procedura di voto nel regolamento organizzativo nell'ambito del diritto superiore.

2. Nella misura in cui questa legge o il diritto comunale non contengano disposizioni proprie, si applica, per analogia, la legislazione cantonale sui diritti politici.

3. Nelle votazioni su questioni materiali decide la maggioranza dei votanti.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. I comuni possono prevedere nel regolamento organizzativo votazioni consultive.

2. La procedura per le votazioni consultive è conforme alla procedura ordinaria di votazione.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Il voto per corrispondenza è consentito nei referendum e nelle elezioni tramite urna alle stesse condizioni previste per i referendum cantonali.

2. Le disposizioni cantonali relative ai comitati di scrutinio si applicano mutatis mutandis.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. I comuni possono introdurre il voto elettronico per referendum e elezioni non appena ciò sia possibile a livello cantonale e siano soddisfatte le condizioni tecniche e organizzative.

2. Deve essere possibile accertare correttamente la volontà degli aventi diritto al voto e mantenere il segreto del voto.

**Disposizioni Generali - Organi - Gli aventi diritto di voto**

1. Ai cittadini aventi diritto di voto competono, come affari non delegabili

a) l'elezione della presidenza dell'assemblea comunale, dei membri del consiglio comunale e del parlamento,

b) l'elezione dei membri degli organi di revisione contabile,

c) l'approvazione e la modifica del regolamento organizzativo,

d) la modifica del tasso di imposta,

e) **\*** l'avvio della procedura per la formazione, la soppressione, la modifica del territorio o la fusione di comuni e

f) **\*** il parere del comune nell’ambito degli articoli 4 e 4i, mentre semplici rettifiche di confine rientrano nella competenza del consiglio comunale.

2. Nei comuni con parlamento, quest'ultimo elegge i membri degli organi di revisione contabile, salvo che il regolamento organizzativo non disponga diversamente.

3. Nei comuni con parlamento, il regolamento organizzativo può sottoporre gli affari menzionati al capoverso 1 lettere d fino a f a referendum facoltativo.

1. Disposizioni Generali - Organi - Parlamento Comunale

1. I comuni possono istituire un parlamento.

2. Il regolamento organizzativo determina competenze, numero di membri e durata del mandato del parlamento comunale.

3. Il numero dei membri non può essere inferiore a 30.

Disposizioni Generali - Organi - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale dirige il comune; esso pianifica e coordina le sue attività.

2. Al consiglio comunale spettano, nell’amministrazione comunale, tutte le competenze che non sono trasferite ad un altro organo dalle disposizioni della Confederazione, del Cantone o del comune.

Disposizioni Generali - Organi - Consiglio Comunale

1. Il regolamento organizzativo determina il numero dei membri del consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale è composto da almeno tre membri. È da perseguire un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Disposizioni Generali - Organi - Consiglio Comunale

1. Il regolamento organizzativo stabilisce le condizioni alle quali il comune può concedere a singoli membri o comitati del consiglio comunale il potere decisionale autonomo per determinati affari o settori di attività.

Disposizioni Generali - Organi - Commissioni

Le comunità determinano in un decreto i compiti, le competenze e l'organizzazione delle commissioni permanenti, nella misura in cui non esistano disposizioni superiori.

Il decreto stabilisce il numero dei membri o, nel caso di commissioni con composizione variabile, il quadro del numero dei membri.

Disposizioni Generali - Organi - Commissioni

Gli aventi diritto al voto, il parlamento comunale o il consiglio comunale possono istituire commissioni non permanenti per trattare affari di loro competenza, a meno che non esistano disposizioni superiori.

La delibera di istituzione determina i compiti, la competenza, l'organizzazione e la composizione delle commissioni non permanenti.

Disposizioni Generali - Organi - Commissioni

1. Il regolamento organizzativo stabilisce le condizioni in base alle quali il comune può conferire poteri decisionali autonomi a singoli membri o comitati di commissioni per determinati affari o ambiti di attività.

Disposizioni Generali - Organi - Personale Comunale

Al personale comunale appartengono tutte le persone che sono impiegate per una comunità nell'ambito di un rapporto di servizio.

I poteri di disposizione del personale richiedono una base in un'ordinanza.

Disposizioni Generali - Organi - Personale Comunale

Nella misura in cui i comuni non prevedono regolamenti propri, per il personale comunale si applica, mutatis mutandis, il diritto del pubblico impiego cantonale.

Disposizioni Generali - Organi - Costituzione

1. I comuni stabiliscono le linee fondamentali del procedimento elettorale nel regolamento organizzativo nell'ambito del diritto superiore autonomamente.

2. Nella misura in cui questa legge o il diritto comunale non prevedano disposizioni proprie, si applica per analogia la legislazione cantonale sui diritti politici.

Disposizioni Generali - Organi - Costituzione

1. I comuni stabiliscono la durata del mandato dei loro organi, nella misura in cui questi sono eletti per una durata determinata.

2. La durata del mandato non può superare i sei anni.

Disposizioni Generali - Organi - Costituzione

1. Possono essere eletti

a. nel consiglio comunale, nel parlamento comunale, nella presidenza e nella vicepresidenza dell'assemblea comunale, gli aventi diritto di voto nel comune,

b. nelle commissioni con potere decisionale, gli aventi diritto di voto negli affari federali,

c. nelle commissioni senza potere decisionale, tutte le persone capaci di discernimento.

2. Il regolamento organizzativo può limitare l'elettorato passivo dei membri delle commissioni agli aventi diritto di voto.

3. Il regolamento organizzativo può limitare la rieleggibilità, ma non per più di un mandato.

4. L'eleggibilità dei membri del parlamento comunale, del consiglio comunale, dell'organo di revisione dei conti e delle commissioni, così come l'eleggibilità della presidenza e della vicepresidenza dell'assemblea comunale, non può essere limitata da limiti di età massima.

5. Il regolamento può stabilire limiti di età massimi e minimi appropriati per i parlamenti giovanili.

Disposizioni Generali - Organi - Costituzione

1. Incompatibili con l'appartenenza a un parlamento comunale, al consiglio comunale o a una commissione con potere decisionale sono

a l'appartenenza al consiglio esecutivo (Regierungsrat),

b gli incarichi di prefetto o viceprefetto,

c tutte le occupazioni svolte per il comune, che sono direttamente subordinate a questi organi e il cui volume raggiunge il minimo dell'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sulla previdenza professionale.

2. Persone che sono membri di organi di revisione contabile non possono contemporaneamente appartenere al consiglio comunale, a una commissione o al personale comunale.

3. Nei comuni residenziali e nei comuni misti, i membri del consiglio comunale non possono contemporaneamente appartenere al parlamento.

4. I comuni possono stabilire ulteriori incompatibilità nel regolamento organizzativo.

Disposizioni Generali - Organi - Costituzione

1. Non possono contemporaneamente far parte del consiglio comunale

a) parenti e affini in linea retta,

b) fratelli e sorelle germani e unilaterali;

c) coniugi e

d) **\*** persone che vivono insieme in una partnership registrata o in una convivenza di fatto.

2. Non è eleggibile a un organo di revisione dei conti chi è parente o affine in linea retta, fratello o sorella germano o unilaterale, coniugato, unito da una partnership registrata o da una convivenza di fatto con

a) un membro del consiglio comunale,

b) un membro di una commissione oppure

c) una rappresentante o un rappresentante del personale comunale.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. In caso di elezioni a maggioranza degli organi comunali, occorre tener conto della rappresentanza delle minoranze.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. La protezione delle minoranze si applica alle elezioni di maggioranza del parlamento comunale, del consiglio comunale e delle commissioni.

2. La protezione delle minoranze non si applica alle elezioni

a) dei delegati nelle associazioni comunali, se è esclusa dal comune tramite un regolamento,

b) nelle parrocchie e nelle parrocchie unificate.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. Sono considerate minoranze politiche quei gruppi di elettori che sono organizzati come associazioni ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero con lo scopo di attività politica e che rivendicano un diritto di rappresentanza.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. Le minoranze possono proporre i propri rappresentanti. La maggioranza può richiedere una proposta doppia.

2. Le minoranze possono avanzare diritti di rappresentanza o rivendicare rappresentanze maggiori rispetto a quelle precedenti, se

a) si svolgono elezioni ordinarie di rinnovo oppure

b) tutte le gruppi elettorali possono partecipare a elezioni di sostituzione.

3. Alla minoranza spetta il diritto esclusivo di proposta per la sostituzione della propria rappresentanza durante il mandato. Se non ne fa uso, il diritto di proposta diventa disponibile per tutti i gruppi elettorali.

**Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze**

1. La forza delle minoranze viene calcolata nelle elezioni segrete in base ai voti di partito, mentre nelle elezioni aperte in base ai voti dei candidati.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. Il diritto della minoranza viene calcolato per ciascun organo da eleggere secondo la formula

(M x S) : W

2. Questa formula viene applicata come segue

a) Nelle elezioni segrete si intende per

1. M il numero di voti di partito ottenuti dalla minoranza,

2. S nelle elezioni di rinnovo e sostituzione il numero totale dei membri dell'organo da eleggere compreso il suo presidio,

3. W il numero delle schede elettorali pervenute; si escludono le schede bianche e non valide.

b) Nelle elezioni aperte si intende per

1. M i voti della candidata o del candidato della minoranza o, in caso di più candidature della minoranza, la media dei voti ottenuti,

2. S nelle elezioni di rinnovo e sostituzione il numero totale dei membri dell'organo da eleggere compreso il suo presidio,

3. W il numero degli aventi diritto al voto che partecipano all'elezione.

3. Se dal calcolo risulta, la minoranza ha diritto a

- almeno 1,40 fino a 2,80: 1 seggio

- almeno 2,81 fino a 4,20: 2 seggi

- almeno 4,21 fino a 5,70: 3 seggi

- almeno 5,71 fino a 7,20: 4 seggi

- almeno 7,21 fino a 8,70: 5 seggi

- almeno 8,71 fino a 10,20: 6 seggi

- e così via.

**Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze**

1. Se un organo viene eletto da un altro, il diritto di rappresentanza della minoranza nell'organo da eleggere si determina in base al numero di voti di partito che ha ottenuto in occasione dell'ultima nuova nomina dell'organo elettorale, o, in mancanza di questo, in base al rapporto tra i suoi seggi nell'organo elettorale e il numero totale dei seggi del medesimo.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. Nel regolamento organizzativo, il comune può prevedere un diritto di minoranza più ampio.

Disposizioni Generali - Organi - Rappresentanza delle Minoranze

1. Il Consiglio di Governo disciplina mediante regolamento la procedura per la tutela delle minoranze, in particolare

a la presentazione della domanda,

b la sua pubblicazione,

c l'ammissibilità degli accordi elettorali e

d i dettagli della procedura elettorale.

1. Disposizioni Generali - Organi - Astensione, Verbale, Obbligo di Contestazione

1. Chiunque abbia interessi personali diretti in un affare è tenuto ad astenersi dal trattarlo.

2. È altresì tenuto ad astenersi chiunque sia con una persona i cui interessi personali sono direttamente coinvolti

a) in linea diretta o collaterale fino al terzo grado di parentela o affinità, o unito per matrimonio, unione registrata o convivenza di fatto, o

b) rappresenti legalmente, statutarialmente o contrattualmente tale persona.

3. L'obbligo di astensione non si applica

a) al momento del voto,

b) durante l'assemblea comunale e

c) nel parlamento comunale.

### Disposizioni Generali - Organi - Astensione, Verbale, Obbligo di Ricorso

1. Gli obbligati all'astensione devono comunicare spontaneamente il loro legame d'interesse.

2. Possono esprimersi sull'argomento prima di lasciare la stanza.

Disposizioni Generali - Organi - Astensione, Verbale, Obbligo di Ricorso

1. È necessario redigere un verbale delle deliberazioni degli aventi diritto al voto, del Parlamento, del consiglio comunale e delle commissioni.

1. Disposizioni Generali - Organi - Astensione, Verbale, Obbligo di Contestazione

1. La violazione delle norme di competenza e delle procedure nell'assemblea comunale o in riunioni di altri organi comunali deve essere immediatamente contestata.

2. L'obbligo di immediata contestazione non sussiste se, date le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che la persona interessata abbia denunciato tempestivamente il vizio.

3. Chi ha omesso di presentare reclami tempestivi in violazione del dovere non può più presentare ricorso contro elezioni e decisioni a posteriori.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali

1. Gli organi di pubblicazione ufficiale per le comunicazioni ufficiali dei comuni sono

a) il bollettino ufficiale per la forma stampata,

b) la piattaforma di pubblicazione accessibile via Internet per la forma elettronica.

2. I comuni e i comuni misti utilizzano un organo di pubblicazione ufficiale secondo il comma 1, potendo designare il bollettino ufficiale (lett. a) o la piattaforma di pubblicazione (lett. b) o entrambi come loro organi di pubblicazione ufficiale.

3. Se la pubblicazione avviene in entrambi gli organi di pubblicazione ufficiale, è determinante la comunicazione in forma stampata.

4. La pubblicazione aggiuntiva di comunicazioni ufficiali in altri organi di pubblicazione è consentita, ma non è determinante.

5. Le comunicazioni ufficiali delle altre entità giuridiche comunali secondo l'articolo 2 comma 1 avvengono nell'organo di pubblicazione ufficiale determinante per i comuni e i comuni misti nel territorio pertinente. È consentita la pubblicazione aggiuntiva nell'altro organo di pubblicazione ufficiale e in altri organi di pubblicazione.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali

1. Il contenuto delle pubblicazioni ufficiali divulgate negli organi di pubblicazione ufficiali si considera noto.

2. I comuni garantiscono che le loro pubblicazioni ufficiali dell'anno corrente e di quello precedente possano essere consultate gratuitamente.

3-4

...

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali - Bollettini Ufficiali

1. La pubblicazione degli indicatori ufficiali è compito dei comuni municipali e dei comuni misti.

2. I comuni municipali e i comuni misti possono congiuntamente pubblicare un indicatore ufficiale per più comuni della stessa regione amministrativa.

3. Gli indicatori ufficiali possono contenere, oltre alla parte ufficiale, una parte non ufficiale.

4. Devono essere distribuiti gratuitamente a tutte le imprese e famiglie nell'area di distribuzione, ad eccezione delle case vacanza e delle seconde case, e possono anche essere distribuiti come inserto sfuso in un quotidiano o settimanale.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali - Bollettini Ufficiali

1. Nella parte ufficiale possono essere pubblicati esclusivamente gli avvisi ufficiali delle autorità ai sensi dell'articolo 2 della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG) e della Confederazione.

2. ...

3. Le responsabilità degli annunci regolano i costi per la pubblicazione degli avvisi ufficiali dei comuni.

4. La pubblicazione degli avvisi ufficiali delle autorità delle chiese nazionali, del cantone e della Confederazione avviene a pagamento. Fatte salve diverse disposizioni delle responsabilità degli annunci.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali - Bollettini Ufficiali

1. La parte non ufficiale deve essere chiaramente separata dalla parte ufficiale.

2. Sono vietati i contributi di testo e i commenti che formano opinioni, così come gli annunci e gli altri contributi di testo che mettono in pericolo la tranquillità e l'ordine pubblico, sono discriminatori o immorali.

3. Sono ammessi i contributi di testo delle autorità comunali che servono all'adempimento del loro incarico informativo secondo l'articolo 26 della legge del 2 novembre 1993 sull'informazione e la promozione dei media (IMG).

4. Le associazioni per la pubblicazione stabiliscono i costi delle pubblicazioni nella parte non ufficiale.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni Ufficiali - Bollettini Ufficiali

1. Gli avvisi ufficiali possono contenere inserti sciolti.

2. Per questi si applicano le disposizioni di contenuto della parte non ufficiale secondo l'articolo 49f, paragrafi 2 e 3.

Disposizioni Generali - Comunicazioni Ufficiali - Piattaforma di Pubblicazione Accessibile tramite Internet

1. Pubblicazioni ufficiali in forma elettronica avvengono su una piattaforma di pubblicazione accessibile via Internet. I comuni determinano le piattaforme e si adoperano per una soluzione uniforme a livello cantonale.

Disposizioni Generali - Legislazione

1. I comuni emanano, nell'ambito del diritto superiore, le disposizioni necessarie per la loro organizzazione e per l'adempimento dei loro compiti.

2. Gli atti normativi degli aventi diritto al voto e del parlamento comunale si chiamano regolamenti.

3. Gli atti normativi del consiglio comunale e degli organi a lui subordinati si chiamano ordinanze.

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. Il Regolamento Organizzativo (Ordinamento Comunale) contiene i principi dell'organizzazione, delle competenze e della partecipazione degli aventi diritto di voto.

1. Disposizioni Generali - Legislazione

1. I comuni disciplinano la competenza normativa dei loro organi nell'ambito del diritto superiore.

2. Nella misura in cui il regolamento organizzativo o il diritto superiore non dispongano altrimenti, sono gli aventi diritto al voto o, laddove esista, il consiglio comunale a essere competenti per la normazione.

3. Qualora il diritto del comune debba essere adeguato al diritto superiore e il comune non disponga di margine di regolamentazione, il consiglio comunale può decidere autonomamente la modifica.

1. Disposizioni Generali - Normazione

1. Gli aventi diritto al voto possono delegare le proprie competenze legislative al Parlamento o al Consiglio comunale e le competenze legislative del Parlamento al Consiglio comunale.

2. La delega deve essere limitata a un ambito specifico. È inammissibile delegare principi legali fondamentali e importanti.

3. Il Consiglio comunale può trasferire le sue competenze legislative ad altri organi, se un regolamento lo autorizza o se la materia da disciplinare è di importanza secondaria.

Disposizioni Generali - Legislazione

1. I regolamenti da adottare da parte degli aventi diritto al voto devono essere esposti pubblicamente per 30 giorni prima della deliberazione, salvo diversa regolamentazione.

2. Se il comune ha sottoposto un regolamento a verifica preliminare da parte di un'autorità cantonale, il suo rapporto deve essere allegato agli atti da esporre.

Disposizioni Generali - Legislazione

1. Il regolamento organizzativo è soggetto a un controllo preliminare da parte dell'autorità cantonale competente. Per tale controllo preliminare non viene addebitata alcuna tassa.

2. Le disposizioni non soggette ad approvazione possono essere sottoposte all'autorità cantonale competente per un controllo preliminare. Per questo controllo preliminare viene addebitata una tassa calcolata in base al tempo impiegato.

3. ...

Disposizioni Generali - Legislazione

Il regolamento organizzativo necessita, per la sua validità, dell'approvazione da parte dell'autorità cantonale competente.

Il regolamento organizzativo viene approvato se è legittimo e privo di contraddizioni.

L'autorità di approvazione valuta, in luogo della governatrice o del governatore distrettuale, i ricorsi contro il regolamento organizzativo. La sua decisione è soggetta a ricorso amministrativo.

Disposizioni Generali - Legislazione

Altri regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità cantonale competente, nella misura in cui le disposizioni speciali lo prevedano.

Disposizioni Generali - Legislazione

1. I comuni possono minacciare sanzioni pecuniarie nei loro decreti per l'applicazione degli stessi, a meno che disposizioni penali federali o cantonali non vi si oppongano.

2. L'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è di 5000 franchi per i regolamenti e di 2000 franchi per le ordinanze.

Disposizioni Generali - Legislazione

Le multe vengono imposte dagli organi comunali designati nei decreti.

Se la persona accusata presenta un'opposizione contro la disposizione della multa entro dieci giorni dalla notifica, l'ente competente del comune trasmette gli atti alla procura competente.

Disposizioni Generali - Legislazione

1. L'autorità giudicante informa il comune sull'esito del procedimento penale.

2. Le multe vengono versate nella cassa comunale.

Disposizioni Generali - Compiti

1. I comuni svolgono i compiti loro assegnati e quelli scelti autonomamente.

2. I compiti comunali possono essere tutte le questioni che non sono di competenza esclusiva della Confederazione, del cantone o di altre organizzazioni.

Disposizioni Generali - Compiti

Le comunità assumono compiti scelti autonomamente tramite un decreto o una delibera dell'organo competente della comunità.

Disposizioni Generali - Compiti

I comuni verificano continuamente il corretto e economico adempimento dei compiti.

Disposizioni Generali - Compiti

1. Le comunità possono, fatte salve disposizioni particolari, svolgere i compiti

a) autonomamente,

b) assegnandoli a un'azienda comunale (istituto) oppure

c) trasferendoli a terzi al di fuori dell'amministrazione.

2. I compiti possono essere assegnati o trasferiti tramite decreto, provvedimento o contratto.

Disposizioni Generali - Compiti

1. I comuni possono rendere autonomi determinati rami amministrativi come aziende comunali (istituzioni) e dotarli di personalità giuridica propria.

2. I comuni supervisionano le aziende.

Disposizioni Generali - Compiti

1. Le aziende comunali richiedono una base in un regolamento.

2. Il regolamento stabilisce

a) la natura e l'entità delle prestazioni da fornire,

b) i principi fondamentali dell'organizzazione,

c) i principi di gestione aziendale e

d) i principi di finanziamento.

3. Il regolamento determina in che misura le aziende sono soggette alle norme sul bilancio finanziario dei comuni.

Disposizioni Generali - Compiti

Le comunità possono partecipare a istituzioni di diritto privato.

Disposizioni Generali - Compiti

1. I comuni stabiliscono la competenza per il trasferimento di compiti a terzi in un regolamento.

2. La natura e l'ampiezza del trasferimento devono essere disciplinate in un regolamento, se questo

a) può portare a limitazioni dei diritti fondamentali,

b) riguarda una prestazione significativa o

c) autorizza la riscossione di tributi.

Disposizioni Generali - Compiti

1. I comuni vigilano sui terzi, nella misura in cui questi ultimi svolgono un compito per conto dei comuni.

2. I comuni assicurano, nell'ambito dei compiti loro conferiti, un'adeguata informazione e pianificazione finanziaria da parte dei terzi.

Disposizioni Generali - Compiti

1. Per l'organizzazione, l'amministrazione e la conservazione dei documenti, nonché la gestione degli archivi, si applicano le disposizioni della legislazione cantonale sull'archiviazione.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Il Consiglio di Stato emana disposizioni sul bilancio finanziario dei comuni. A tal fine, si orienta al Modello Contabile Armonizzato 2 (MCA2).

2. Il comune si impegna a garantire

a la gestione accurata e l'uso parsimonioso dei fondi pubblici,

b la protezione contro la cattiva gestione e

c un sistema contabile significativo e comparabile.

3. Essa adotta gli strumenti di gestione adeguati alla propria situazione.

4. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni minime a riguardo.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

Il Consiglio Comunale è responsabile del bilancio finanziario.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. La revisione dei conti è effettuata da revisori o revisori indipendenti dall'amministrazione, che sono abilitati all'esame del bilancio comunale.

2. Il consiglio di governo definisce i requisiti per l'abilitazione alla revisione dei conti.

3. Le persone incaricate della revisione dei conti sono responsabili nei confronti del comune per i danni che causano a causa di violazioni intenzionali o negligenti dei loro obblighi.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Il bilancio deve essere formulato in modo tale che il patrimonio finanziario risulti bilanciato.

2. Un disavanzo nel conto economico può essere preventivato se è coperto da un'eccedenza patrimoniale o se vi è prospettiva di copertura ai sensi dell'articolo 74.

3. Il Consiglio di Stato emana norme relative agli ammortamenti.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Il disavanzo patrimoniale deve essere eliminato entro otto anni dalla sua prima rilevazione.

2. Il disavanzo patrimoniale non può superare un terzo del normale gettito fiscale annuale.

3. Se il comune prevede un deficit nel conto economico che non può essere coperto da un'eccedenza patrimoniale, il consiglio comunale deve indicare nel piano finanziario come colmare il disavanzo patrimoniale. Il piano finanziario deve essere comunicato in anticipo all'organo competente per l'approvazione del bilancio e all'ente competente della Direzione degli Affari Interni e della Giustizia.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Se il comune presenta un disavanzo di bilancio da tre anni, elabora un piano finanziario con misure di risanamento prima di adottare la delibera sul prossimo budget.

2. Il piano finanziario con misure di risanamento stabilisce l'estinzione del disavanzo di bilancio entro il termine previsto all'articolo 74, comma 1. Deve essere comunicato all'autorità competente della Direzione Affari Interni e Giustizia.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, come ultima istanza cantonale, il bilancio e l'imposta comunale, se

a) il disavanzo di bilancio secondo il budget supera il limite dell'articolo 74 paragrafo 2,

b) il comune non presenta un piano finanziario o presenta un piano finanziario insufficiente con misure di risanamento secondo l'articolo 75 oppure

c) il comune adotta una decisione sul budget o sull'imposta che contrasta con il piano finanziario aggiornato con misure di risanamento.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce il bilancio nell'ambito del paragrafo 1 in modo che sia equilibrato e che il disavanzo secondo l'articolo 74 paragrafo 1 sia eliminato. A tal fine, può aumentare le entrate del comune o ridurre le sue spese, a meno che il comune non si sia obbligato in modo vincolante nei confronti di terzi.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. Il Consiglio di governo decide il bilancio e stabilisce il tasso fiscale tenendo conto dell'Articolo 74, qualora l'organo comunale competente non abbia approvato il bilancio entro il 30 giugno dell'anno contabile. La sua decisione è l'ultima istanza cantonale.

2. Il Consiglio comunale informa l'ufficio competente della Direzione degli Interni e della Giustizia con copia alla Prefettura sul seguito della procedura, qualora l'organo competente non abbia approvato il bilancio entro la fine dell'anno precedente.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

1. L'autorità cantonale competente consiglia e vigila sui comuni nel settore della gestione finanziaria.

2. Emana un vademecum che presenta i fondamenti della gestione finanziaria comunale e ne descrive dettagliatamente l'uso.

3. Autorizza

a) * ...

b) * Modifiche della destinazione di contributi da parte di terzi e

c) altre deroghe alle disposizioni sulla gestione finanziaria, nella misura in cui tali deroghe siano giustificate da nuove forme di gestione amministrativa.

Disposizioni Generali - Bilancio Finanziario

La Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia gestisce, basandosi sulla pianificazione finanziaria, un sistema per la rilevazione precoce di sviluppi negativi nei bilanci finanziari dei comuni residenti, comuni misti, comuni ecclesiastici completi e comuni ecclesiastici.

I risultati del sistema di rilevazione precoce non sono pubblici.

**1. Disposizioni Generali - Responsabilità**

Gli organi comunali e il personale comunale devono adempiere ai propri doveri ufficiali con diligenza e cura.

**1. Disposizioni Generali - Responsabilità**

1. I comuni possono sottoporre i loro organi ed il restante personale alla responsabilità disciplinare.

2. Se il diritto disciplinare del comune non contiene norme di competenza, si applica quanto segue

a) Il consiglio comunale è l'autorità disciplinare per il personale comunale.

b) Il prefetto governativo o la prefetta governativa è l'autorità disciplinare per i membri degli organi comunali, nella misura in cui non sia competente il consiglio comunale.

3. Se il diritto disciplinare del comune non contiene disposizioni, possono essere inflitte le seguenti sanzioni

a) Ammonimento,

b) Multa fino a 5000 franchi oppure

c) Sospensione dall'incarico fino a sei mesi con riduzione o revoca dello stipendio.

4. Le autorità disciplinari possono richiedere all'autorità cantonale competente la destituzione di membri delle autorità o persone con rapporto di lavoro a tempo determinato, se l'incapacità, prestazioni permanentemente insufficienti, violazione grave o ripetuta dei doveri di servizio o un altro motivo importante rendono intollerabile la continuazione delle funzioni d'ufficio.

5. Restano riservate particolari disposizioni disciplinari cantonali.

**1. Disposizioni Generali - Responsabilità**

1. La prefetta o il prefetto avvia un procedimento disciplinare quando la gestione corretta del comune appare disturbata o seriamente minacciata da gravi violazioni dei doveri d'ufficio e l'organo comunale superiore non interviene efficacemente.

2. La prefetta o il prefetto hanno la facoltà secondo l'articolo 81 comma 3 e il diritto di proposta secondo l'articolo 81 comma 4 nei confronti dei membri dell'autorità. Egli o ella è autorizzato/a ad avviare d'ufficio il procedimento di revoca per persone con rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. La competenza per la revoca secondo l'articolo 81 comma 4 è di

a. la Direzione degli Affari Interni e della Giustizia per i membri dell'autorità,

b. la prefetta o il prefetto per le persone con rapporto di lavoro a tempo determinato.

**1. Disposizioni Generali - Responsabilità**

1. Prima di infliggere una misura disciplinare, alla persona interessata deve essere data la possibilità di visionare i documenti, presentare richieste di prove e esprimere la propria opinione sulla questione.

2. Con l'apertura di un procedimento di revoca, la persona interessata è sollevata dall'incarico.

3. L'organo comunale sovraordinato alla persona interessata può disporre la sospensione totale o parziale della retribuzione. L'importo trattenuto viene rimborsato se la revoca viene definitivamente respinta.

4. Contro il provvedimento di revoca è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo. Questo ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità istruttoria ne disponga l’applicazione.

5. Per il resto, il procedimento e l'amministrazione della giustizia sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG).

**1. Disposizioni Generali - Responsabilità**

1. Per la responsabilità patrimoniale si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni sulla responsabilità della legislazione sul personale del Cantone. L'articolo 104b della Legge sul personale del 16 settembre 2004 (PG) non si applica.

2. Il Consiglio comunale emette il provvedimento sui reclami in materia di risarcimento del danno o di indennizzo contro il Comune, salvo che il diritto comunale non preveda una diversa regolamentazione.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

Le comunità sono sottoposte alla supervisione cantonale.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. Qualora in un comune vengano riscontrate irregolarità, l'organo comunale competente chiarisce la questione e prende le misure necessarie.

2. A tal fine, i comuni possono condurre o far condurre indagini ufficiali.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. La Governatrice o il Governatore esercita la vigilanza cantonale sui comuni, salvo che disposizioni particolari non incarichino altre autorità cantonali a tale scopo.

2. La Governatrice o il Governatore può coinvolgere gli uffici specializzati cantonali nell'attività di vigilanza.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. L'autorità cantonale competente avvia un'indagine su segnalazione di vigilanza o d'ufficio quando

a. sussiste il sospetto che la corretta amministrazione sia seriamente disturbata o compromessa da azioni illegittime degli organi comunali o in altro modo e

b. il comune non regola autonomamente la questione secondo l'articolo 86.

2. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. L'autorità cantonale competente può

a) adottare misure provvisorie,

b) impartire istruzioni al comune per rimediare a situazioni illegittime,

c) annullare decisioni o disposizioni illegittime degli organi comunali,

d) adottare provvedimenti inderogabili al posto di organi comunali inadempienti.

2. Può proporre al consiglio di Stato l'annullamento di atti illegittimi, ulteriori misure o l'istituzione di un'amministrazione speciale.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. Il Consiglio di Stato può, su richiesta dell'autorità cantonale competente o d'ufficio

a) annullare gli atti illeciti del comune,

b) nominare un'amministrazione speciale per il comune, qualora non si possa garantire altrimenti una corretta amministrazione del comune,

c) adottare ulteriori misure necessarie.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

1. Se un'indagine di vigilanza rileva situazioni illegali, di norma il comune deve sostenere le spese dell'indagine e delle eventuali misure.

2. Se l'illegalità è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave da organi del comune o dal personale comunale, il comune può imputare loro i costi integralmente o parzialmente.

**Disposizioni Generali - Vigilanza**

Contro i provvedimenti dell'autorità cantonale competente in procedimenti di sorveglianza è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il procedimento è regolato dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa.

Disposizioni Particolari - Comuni residenti

Le comunità residenziali comprendono il territorio tramandato o assegnato per delibera del Gran Consiglio e la sua popolazione residente.

Disposizioni Speciali - Comuni Residenziali

1. I comuni mantengono i loro nomi e stemmi attuali.

2. I nomi e gli stemmi possono essere modificati con l'approvazione del consiglio di governo.

1. Disposizioni Particolari - Comuni di Residenza

1. Alle comunità municipali spettano tutti i compiti comunali che non sono adempiuti da un altro ente di diritto comunale in base a normative specifiche.

Disposizioni Particolari - Comuni residenti

1. Il diritto di cittadinanza comunale è regolato dalla legislazione cantonale sulla cittadinanza.

Disposizioni Particolari - Comuni borghesi e corporazioni borghesi

1. Le comunità borghesi sono le comunità organizzate come comuni. Esse si impegnano, nei limiti delle loro risorse, per il bene della collettività.

2. Alle comunità borghesi competono

a l'assicurazione o il conferimento della cittadinanza comunale nella forma del diritto borghese,

b l'adempimento dei loro ulteriori compiti tradizionali,

c l'amministrazione del loro patrimonio e

d la gestione di compiti che le vengono assegnati tramite disposizioni speciali.

3. Possono assumere ulteriori compiti, a condizione che questi non siano svolti dai comuni di residenza o da suddivisioni subordinate.

Disposizioni Particolari - Comuni borghesi e corporazioni borghesi

Aventi diritto di voto nella comunità civica sono tutti i cittadini e le cittadine ivi residenti, aventi diritto di voto negli affari cantonali.

Il regolamento organizzativo della comunità civica può conferire il diritto di voto anche ai cittadini e alle cittadine che risiedono altrove.

**Disposizioni Speciali - Comuni Borghesi e Corporazioni Borghesi**

1. Le comunità civiche rispettano, nella gestione e nell'impiego del loro patrimonio e dei suoi proventi, i bisogni delle comunità residenziali.

2. Esse hanno il diritto di cedere il loro patrimonio, nel rispetto di particolari scopi statutari, in tutto o in parte alla comunità residenziale, o di utilizzare il suo reddito per scopi pubblici, in particolare a favore della comunità residenziale. Se ciò non avviene, i proventi del patrimonio sono utilizzati secondo la determinazione descritta nei regolamenti.

Disposizioni Particolari - Comuni borghesi e corporazioni borghesi

1. Le comunità borghesi possono nel loro regolamento trasferire l'esecuzione dei loro compiti alla comunità degli abitanti, interamente o parzialmente, se questa acconsente.

2. Il trasferimento e il consenso della comunità degli abitanti possono essere revocati in qualsiasi momento.

Disposizioni Particolari - Comuni borghesi e corporazioni borghesi

Dove non esiste una comunità patriziale, il consiglio comunale dei residenti rappresenta la comunione patriziale.

Esso si occupa dell'amministrazione di eventuali beni patriziali che non appartengono a nessuna corporazione patriziale.

Le sue decisioni sull'utilizzo dei beni patriziali necessitano, per essere valide, dell'approvazione dell'autorità cantonale competente. Tale decisione è soggetta a ricorso presso la Direzione degli Affari Interni e della Giustizia.

**Disposizioni Speciali - Comuni Borghesi e Corporazioni Borghesi**

Le corporazioni civili sono riconosciute come le società civili o corporazioni della Burgergemeinde di Berna e le corporazioni di utilità civili.

Disposizioni Speciali - Comuni Misti

1. Le comunità miste sono associazioni dei comuni di residenza con uno o più comuni patriziali presenti sul territorio.

2. La creazione di nuove comunità è inammissibile.

3. Un comune di residenza e una comunità mista esistente possono fondersi per formare una comunità mista.

Disposizioni Speciali - Comuni Misti

Le comunità miste sostituiscono il comune di residenti e il comune borghese.

Sono soggette alle stesse disposizioni delle comunità di residenti, svolgono gli stessi compiti e si occupano, in aggiunta, della gestione patrimoniale borghese come stabilito.

Disposizioni Speciali - Comuni Misti

1. Nelle comunità miste sorte dopo il 1° gennaio 1918, l'intero patrimonio è passato alla comunità mista.

2. Nella misura in cui il patrimonio borghese è destinato a fini puramente borghesi tramite donazione, contratto di divisione o regolamento, non può essere utilizzato per altri scopi senza il consenso dell'assemblea dei cittadini.

3. Se il patrimonio borghese non è stato trasferito alle comunità miste esistenti già prima del 1° gennaio 1918, rimane di proprietà della cittadinanza, a meno che quest'ultima non decida di trasferirlo alla comunità mista.

Disposizioni Speciali - Comuni Misti

1. L'Assemblea civica del comune misto è composta dai cittadini aventi diritto di voto in questioni cantonali residenti nel comune.

2. L'Assemblea civica elegge al suo interno il proprio presidente e vicepresidente.

Disposizioni Speciali - Comuni Misti

1. L'Assemblea dei cittadini decide su

a) l’ammissione di nuovi cittadini con diritto d'uso tra le persone che possiedono il diritto di cittadinanza del comune misto,

b) gli atti giuridici riguardanti la proprietà e i diritti reali limitati sul patrimonio della cittadinanza e

c) l'approvazione delle decisioni dell'assemblea comunale o del consiglio comunale secondo l'articolo 120 paragrafo 2.

2. Negli affari di cui al paragrafo 1 lettera b, un rappresentante del consiglio comunale ha diritto di parola consultiva nell'assemblea dei cittadini.

Disposizioni Speciali - Sottosezioni

Le sotto-sezioni sono enti pubblici territoriali esistenti all'interno di un comune o di un comune misto.

Sono riconosciute e delimitate come tali nel regolamento organizzativo del comune complessivo.

Il regolamento organizzativo assegna alle sotto-sezioni determinati compiti comunali permanenti da adempiere. Possono assumere ulteriori compiti, nella misura in cui i comuni complessivi non li svolgano direttamente.

Disposizioni Speciali - Sottosezioni

La formazione di sottodivisioni richiede l'approvazione del Consiglio di Governo. La sua decisione è definitiva a livello cantonale.

Disposizioni Speciali - Sottosezioni

1. Le sotto-sezioni possono essere abolite in qualsiasi momento mediante decisioni concordanti del consiglio comunale e delle sotto-sezioni.

2. Su richiesta del consiglio comunale o dell'autorità amministrativa della sotto-sezione, il consiglio di governo la abolisce se non esistono più motivi sufficienti per mantenerla o se non adempie correttamente ai propri compiti. La sua decisione è definitiva a livello cantonale. Le corporazioni coinvolte devono essere ascoltate in precedenza.

Disposizioni Speciali - Parrocchie e Unioni di Parrocchie

1. Per le parrocchie si applicano le disposizioni di questa legge, a meno che la legislazione della chiesa nazionale non contenga disposizioni divergenti.

2. L'articolo 23 paragrafo 1 lettera a non si applica alle parrocchie generali.

Disposizioni Speciali - Parrocchie e Unioni di Parrocchie

1. Il diritto di voto è regolato dagli ordinamenti delle chiese regionali.

2. Laddove le chiese regionali non regolino il diritto di voto nei loro affari, per le comunità ecclesiastiche si applicano le disposizioni di questa legge.

Disposizioni Speciali - Parrocchie e Unioni di Parrocchie

1. Le comunità ecclesiastiche complessive regolano nel loro regolamento organizzativo

a) i compiti,

b) l’adesione e l’uscita delle comunità ecclesiastiche,

c) i diritti di partecipazione delle singole comunità ecclesiastiche,

d) le conseguenze patrimoniali dell’uscita.

2. L'assunzione di compiti, che le singole comunità ecclesiastiche finora hanno svolto autonomamente, richiede il loro consenso.

3. Nella misura in cui la comunità ecclesiastica complessiva non preveda una diversa regolamentazione, una comunità ecclesiastica può uscire rispettando un termine minimo di sei anni, purché ciò non renda eccessivamente difficile l’adempimento dei compiti della comunità ecclesiastica complessiva.

4. Se una comunità ecclesiastica esce, non ha diritto al patrimonio finanziario della comunità ecclesiastica complessiva, a meno che il regolamento organizzativo della comunità ecclesiastica complessiva non disponga diversamente.

5. Sulla dissoluzione delle comunità ecclesiastiche complessive e sui principi della liquidazione decidono in via definitiva i loro parlamenti o, dove tali mancano, gli aventi diritto al voto.

Disposizioni Speciali - Parrocchie e Unioni di Parrocchie

1. Per la raccolta dei fondi delle parrocchie e delle parrocchie complessive si applicano le disposizioni della legislazione ecclesiastica nazionale.

2. Per i debiti della parrocchia complessiva ne risponde esclusivamente essa stessa.

3. Se una parrocchia complessiva si dissolve, le parrocchie interessate sono responsabili dell'eccedenza dei debiti.

Disposizioni Particolari - Associazioni di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti di diritto pubblico composti da due o più comuni per l'adempimento di uno o più compiti comunali o regionali.

Disposizioni Speciali - Associazioni di Comuni

1. Le associazioni di comuni assumono, nell'ambito dei compiti loro assegnati, i diritti e i doveri dei comuni ad esse affiliati.

2. Possono riscuotere tasse o contributi per i compiti assunti.

3. Non possono riscuotere imposte.

Disposizioni Particolari - Associazioni di Comuni

1. Sulla costituzione di un unione di comuni o sull'adesione decidono gli aventi diritto al voto, a meno che il regolamento organizzativo del comune non preveda diversamente.

2. Sulla dissoluzione di un unione di comuni decidono in via definitiva i comuni interessati.

Disposizioni Particolari - Associazioni di Comuni

1. Organi necessari dell'associazione di comuni sono un esecutivo e gli aventi diritto al voto delle associazioni di comuni o un parlamento dell'associazione. L'articolo 24 paragrafo 3 non è applicabile.

2. Le associazioni di comuni determinano come esercitare il loro potere di voto nel parlamento dell'associazione; regolano la rappresentanza.

3. Le associazioni di comuni possono istruire i loro rappresentanti e impartire loro istruzioni vincolanti.

Disposizioni Particolari - Associazioni di Comuni

1. Le associazioni dei comuni emanano un regolamento organizzativo.

2. Il regolamento organizzativo disciplina almeno

a) i compiti dell'associazione,

b) l'adesione, il recesso e lo scioglimento,

c) le competenze degli aventi diritto di voto o dell'organo che li rappresenta,

d) i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e dei comuni affiliati,

e) la raccolta dei mezzi e la ripartizione dei costi,

f) la responsabilità dopo il recesso e

g) l'informazione dei comuni membri dell'associazione.

Disposizioni Particolari - Associazioni di Comuni

Nel corso della liquidazione di un'unione di comuni, i comuni associati sono responsabili in solido per i debiti associativi esistenti al momento dello scioglimento.

Disposizioni Particolari - Corporazioni di Soglia

1. Corporazioni arginali, che adempiono del tutto o in parte il dovere di costruzione idrica per i comuni, sono soggette a questa legge, a meno che la legislazione sulla costruzione idrica non contenga disposizioni diverse.

2. L'autorità cantonale competente esercita in particolare la supervisione sull'organizzazione e sull'amministrazione finanziaria delle corporazioni arginali.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Le conferenze regionali servono al compimento efficace dei compiti delle comunità coinvolte.

2. Esse svolgono i compiti loro affidati dal Cantone e dalle comunità.

3. Le deliberazioni delle conferenze regionali sono vincolanti.

4. Le conferenze regionali sono autonome nell'ambito delle loro competenze.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Una conferenza regionale nasce tramite decisione dei comuni e degli aventi diritto di voto.

2. Il consiglio di governo dispone un referendum regionale sulla costituzione di una conferenza regionale, quando più comuni lo richiedono. Esso decide in ultima istanza a livello cantonale sulla realizzazione del referendum.

3. La conferenza regionale decide il proprio scioglimento in un referendum regionale da lei indetto.

4. La costituzione e lo scioglimento di una conferenza regionale necessitano del consenso della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei comuni.

5. Al procedimento di voto si applicano per analogia le disposizioni della legislazione sui diritti politici. Sono aventi diritto di voto le persone residenti nel territorio in questione, aventi diritto di voto in affari cantonali.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Il Consiglio di governo stabilisce mediante ordinanza l'area di competenza delle conferenze regionali. Prima di farlo, consulta i comuni.

2. Una conferenza regionale comprende tutti i comuni dell'area interessata. Restano riservate disposizioni divergenti nella legislazione speciale.

3. Il Consiglio di governo designa i comuni che possono appartenere contemporaneamente come membri a due conferenze regionali adiacenti (doppia affiliazione).

Disposizioni Particolari - Conferenze Regionali

1. Il Consiglio di Stato regola l'adesione dei comuni di altri cantoni alle conferenze regionali bernesi e l'adesione dei comuni bernesi a organizzazioni cantonali corrispondenti mediante un contratto con i cantoni interessati.

2. Per la trattazione di questioni interregionali, le conferenze regionali possono coinvolgere o consultare le conferenze regionali vicine o singoli comuni limitrofi. I soggetti coinvolti o consultati non hanno diritto di voto.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Le conferenze regionali svolgono, secondo le disposizioni della legislazione speciale, in particolare i seguenti compiti obbligatori

a. la pianificazione regionale direzionale, del traffico e dell'insediamento nonché il loro coordinamento reciproco,

b. **\*** la promozione culturale regionale,

c. l'adempimento dei compiti regionali secondo le direttive della legislazione sulla politica regionale.

d. **\*** la consulenza energetica.

2. Ulteriori compiti obbligatori possono essere assegnati alle conferenze regionali attraverso una legge.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. I comuni possono trasferire alle conferenze regionali ulteriori compiti di loro competenza.

2. Le conferenze regionali disciplinano, mediante regolamento, le condizioni per il trasferimento dei compiti, l'esecuzione di tali compiti, l'adesione di ulteriori comuni nonché il recesso dei comuni.

3. Il trasferimento di compiti da parte dei comuni avviene con il loro consenso al relativo regolamento. Impegna esclusivamente i comuni che hanno dato il loro assenso.

4. Il regolamento indica le materie soggette a referendum facoltativo.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. All'interno di una conferenza regionale possono essere costituite delle sottoconferenze.

2. La legislazione speciale può stabilire che una sottoconferenza includa comuni del territorio limitrofo (sottoconferenza estesa).

3. Qualora previsto dalla legislazione speciale, a una sottoconferenza possono essere assegnati compiti obbligatori da adempiere nel regolamento interno.

4. La costituzione di una sottoconferenza per l'adempimento di ulteriori compiti richiede l'approvazione della conferenza regionale.

5. A una sottoconferenza partecipano i comuni che hanno acconsentito al trasferimento dei compiti pertinenti o che sono obbligati all'adempimento dei compiti obbligatori pertinenti.

6. Le disposizioni per le conferenze regionali si applicano alle sottoconferenze in modo corrispondente.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Gli organi di una conferenza regionale sono

a gli aventi diritto di voto,

b i comuni,

c l'assemblea regionale,

d la direzione,

e la segreteria,

f l'organo di controllo e

g le commissioni, nella misura in cui dispongono di potere decisionale.

2. L'assemblea regionale nomina una presidente o un presidente. Gli altri membri della direzione sono nominati tra i membri dell'assemblea regionale.

3. Nella Conferenza Regionale Biel/Bienne-Seeland-Giura bernese, le trattative si svolgono in tedesco (dialetto o lingua standard) e in francese e vengono tradotte nella lingua opposta. I documenti delle trattative devono essere presentati in entrambe le lingue.

4. Il consiglio di governo emette un regolamento interno tramite ordinanza. Le conferenze regionali possono emettere regolamenti diversi, laddove l'ordinanza lo permetta. I regolamenti delle conferenze regionali sono soggetti all'approvazione da parte dell'autorità cantonale competente.

5. Le pubblicazioni ufficiali delle conferenze regionali vengono pubblicate nei bollettini ufficiali di annunci.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Nell'assemblea regionale prendono parte le Presidentesse e i Presidenti dei consigli comunali. In caso di impedimento, essi sono sostituiti da un altro membro del consiglio comunale designato a tale scopo in modo permanente.

2. Il consiglio comunale può impartire istruzioni vincolanti alla rappresentante o al rappresentante del comune nell'assemblea regionale.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. L'Assemblea regionale è definitivamente competente per

a) i soggetti designati dalla legislazione speciale,

b) **\*** l'approvazione del budget, del rendiconto annuale e dei crediti d'impegno,

c) l'elezione della direzione, delle commissioni e dell'organo di controllo,

d) l'istituzione dell'ufficio, a meno che il regolamento interno non preveda disposizioni contrarie.

2. Essa adotta i regolamenti per conto dei comuni per il trasferimento di ulteriori compiti alla conferenza regionale o a una sottoconferenza.

3. Essa è competente, fatto salvo il referendum facoltativo (Art. 150), per

a) i soggetti designati dalla legislazione speciale,

b) la modifica e l'abrogazione dei regolamenti per l'adempimento di ulteriori compiti della conferenza regionale, a meno che i regolamenti in questione non sottopongano tale competenza al voto obbligatorio,

c) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione del regolamento interno (Art. 144 comma 4) e

d) **\*** l'emanazione, la modifica e l'abrogazione degli altri regolamenti.

4. Essa può autorizzare la direzione e le commissioni ad emanare regolamenti.

5. L'Assemblea regionale decide, a meno che le disposizioni della Confederazione, del Cantone o della conferenza regionale non stabiliscano un altro organo competente.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. L'Assemblea Regionale può istituire commissioni.

2. Essa determina i compiti, le competenze, l'organizzazione e la composizione delle commissioni. Restano salve le disposizioni della legislazione speciale.

3. L'appartenenza alle commissioni di rappresentanti comunali termina quando le persone interessate cessano le loro funzioni nel comune rappresentato o trasferiscono la loro residenza in un altro comune al di fuori della conferenza regionale.

4. Il trasferimento di competenze decisionali alle commissioni richiede una base nel regolamento interno.

5. Le commissioni possono, se necessario, istituire comitati (sottocommissioni) e coinvolgere terzi (rappresentanti del cantone e delle regioni limitrofe, esperti ecc.). I partecipanti non hanno diritto di voto.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. L'Assemblea Regionale è valida per deliberare quando è rappresentata la maggioranza dei voti.

2. Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti rappresentati. Resta riservato il comma 4. La procedura per le elezioni è disciplinata nel regolamento interno.

3. La forza del voto dei comuni alle elezioni e alle votazioni è determinata come segue

| Dimensione del comune (numero di abitanti) | Forza del voto |

| --- | --- |

| fino a 1000 abitanti | 1 voto |

| per ogni ulteriori 3000 abitanti o una frazione di essi in più | 1 voto |

4. Il numero degli abitanti, rilevante per il calcolo della forza del voto, è determinato secondo gli articoli 7 e 9 della legge del 27 novembre 2000 sul riequilibrio finanziario e dei carichi (FILAG).

5. Per la presa delle decisioni nell'Assemblea Regionale della Conferenza Regionale Biel/Bienne-Seeland-Giura bernese si applica quanto segue

a Le delibere dell'Assemblea Regionale su questioni che riguardano principalmente il Giura bernese, se non raccolgono la maggioranza dei voti espressi dai comuni del Giura bernese, può essere richiesto che un'altra soluzione venga sottoposta a votazione.

b Per avvalersi di questo diritto partecipativo, almeno dieci comuni del Giura bernese devono richiedere una distinta contea dei voti prima della votazione.

c Nella nuova votazione decide la maggioranza dei voti rappresentati.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Oggetto di un referendum regionale sono

a) la costituzione e lo scioglimento di una conferenza regionale,

b) le richieste di referendum e

c) le iniziative.

2. Nelle votazioni ai sensi del comma 1 decide la maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni coinvolti.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Due percento degli aventi diritto al voto oppure il dieci percento dei comuni nel territorio interessato possono, entro 90 giorni dalla pubblicazione, richiedere una votazione regionale riguardo a una decisione dell'assemblea regionale su

a) gli argomenti designati nella legislazione speciale,

b) la modifica e l'abrogazione dei regolamenti per l'adempimento di ulteriori compiti della conferenza regionale e

c) l'emanazione e la modifica del regolamento interno.

2. Fintanto che i comuni non stabiliscono diversamente la competenza per i referendum delle autorità, è competente il consiglio comunale.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Il cinque percento degli aventi diritto al voto o il venti percento dei comuni possono richiedere con un'iniziativa

a la decisione su un oggetto designato nella legislazione speciale,

b l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di un regolamento per l'adempimento di ulteriori compiti,

c l'emanazione e la modifica del regolamento interno e

d lo scioglimento della conferenza regionale.

2. Nella misura in cui i comuni non regolano diversamente la competenza per le iniziative delle autorità, è competente il consiglio comunale.

3. Le iniziative possono assumere la forma di un semplice suggerimento o di un progetto elaborato, non possono riguardare più di un oggetto e devono contenere una clausola di ritiro incondizionata nonché i nomi degli aventi diritto al ritiro.

4. Le iniziative devono essere presentate all'ufficio competente entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle firme.

5. La direzione dichiara invalide le iniziative illegali o inattuabili dopo aver ascoltato il comitato promotore.

6. Le iniziative valide vengono sottoposte agli aventi diritto al voto, se riguardano lo scioglimento di una conferenza regionale o se l'assemblea regionale respinge la richiesta.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. L'assemblea regionale tratta le richieste di referendum e le iniziative presentate. Può dare una raccomandazione di voto per gli aventi diritto al voto.

2. Per le richieste di referendum e le iniziative, il consiglio direttivo indice una votazione regionale entro sei mesi dalla presentazione. Hanno diritto di voto le persone residenti nell'area della conferenza regionale che hanno diritto di voto in affari cantonali.

3. Le richieste di referendum e le iniziative necessitano, per la loro approvazione, del consenso della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei comuni.

4. Alle procedure di voto si applicano per analogia le disposizioni della legislazione sui diritti politici.

Disposizioni Particolari - Conferenze Regionali

1. Le conferenze regionali presentano annualmente relazioni di gestione rendendo conto delle loro attività. Dove esistono parlamenti comunali, le relazioni di gestione vengono direttamente sottoposte a questi ultimi.

2. Le conferenze regionali informano regolarmente il pubblico sulle loro attività e comunicano tempestivamente e in modo completo i progetti pianificati di rilevanza regionale.

3. Per progetti importanti, consultano preventivamente le competenti autorità cantonali, i comuni e, se necessario, le altre corporazioni comunali, i partiti politici organizzati a livello regionale e, se necessario, gli altri gruppi di interesse. Dove esistono parlamenti comunali, questi ultimi vengono anch'essi consultati.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

Le conferenze regionali gestiscono il loro bilancio finanziario secondo le disposizioni applicabili ai comuni. È consentita la formazione di un'eccedenza di bilancio.

La direzione generale è responsabile della gestione del bilancio finanziario.

Il controllo contabile è effettuato da un organismo di controllo indipendente. L'articolo 37 comma 2 si applica mutatis mutandis.

Disposizioni Particolari - Conferenze Regionali

1. I costi amministrativi legati alla gestione di una conferenza regionale sono ripartiti tra i comuni in base al numero dei loro abitanti.

2. Il numero di abitanti di riferimento è determinato secondo gli articoli 7 e 9 della FILAG.

3. Il cantone concede contributi adeguati ai costi amministrativi delle conferenze regionali sotto forma di contributi di base e contributi aggiuntivi pro capite. I costi di traduzione della conferenza regionale Biel/Bienne-Seeland-Giura bernese sono compensati attraverso contributi maggiorati.

4. La legislazione speciale regola la ripartizione dei costi e l'erogazione dei contributi statali ai progetti nel campo delle mansioni obbligatorie.

5. Il regolamento stabilisce il finanziamento e la ripartizione dei costi nel settore delle altre mansioni delegate dai comuni.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

1. Contro le disposizioni, i decreti, le elezioni, le votazioni e ulteriori decisioni degli organi di una conferenza regionale è possibile presentare ricorso secondo le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa (9).

2.

3.

4.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

**Per le obbligazioni della conferenza regionale risponde il suo patrimonio. La responsabilità patrimoniale è disciplinata dall'Articolo 84.**

In caso di scioglimento di una conferenza regionale, i comuni che ne fanno parte rispondono solidalmente dei debiti esistenti al momento dello scioglimento.

La liquidazione è di competenza della direzione amministrativa.

Un'eccedenza patrimoniale o debitoria viene assegnata ai comuni in proporzione ai loro contributi (Art. 155 Comma 1) durante i due anni precedenti.

Disposizioni Particolari - Conferenze Regionali

1. Le conferenze regionali sono soggette alla vigilanza cantonale.

2. La vigilanza cantonale sulle conferenze regionali è esercitata dalla governatrice o dal governatore del circondario amministrativo in cui risiede la maggior parte della popolazione. Fatte salve disposizioni speciali che incaricano altri uffici cantonali.

3. Gli articoli 85 e seguenti si applicano mutatis mutandis.

Disposizioni Speciali - Conferenze Regionali

Gli articoli 31 e 32, 34, 36, da 47 a 49a nonché da 80 a 84 si applicano mutatis mutandis alle conferenze regionali.

Disposizioni particolari - Disposizioni transitorie e finali

1. Il termine per l'abbattimento del disavanzo di bilancio ai sensi dell'articolo 74 inizia con l'entrata in vigore di questa legge.

2. Per i comuni che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, presentano già un disavanzo di bilancio, il consiglio di governo stabilisce, insieme al comune interessato, un piano di risanamento vincolante entro un anno.

Disposizioni Particolari - Disposizioni Transitorie e Finali

1. I comuni adeguano i loro regolamenti a questa legge entro cinque anni.

2. La disciplina relativa all'inammissibilità della limitazione dell'eligibilità mediante limiti massimi d'età (art. 35 cpv. 4) si applica dal momento dell'entrata in vigore. Tuttavia, per i mandati del consiglio comunale a tempo pieno o a tempo parziale con un carico di lavoro comparabile, esiste un periodo transitorio di tre anni per l'adeguamento dei regolamenti.

Disposizioni Particolari - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

2. Emanerà in particolare disposizioni su

a) la formazione, soppressione e modifiche territoriali dei comuni,

b) **\* la procedura per la protezione delle minoranze,

c) il bilancio finanziario dei comuni,

d) la sorveglianza sui comuni e la collaborazione tra i comuni,

e) la pubblicazione dei decreti comunali,

f) la procedura di apertura delle contravvenzioni nei comuni,

g) competenze e particolarità delle unioni comunali che comprendono comuni di più cantoni,

h) **\* ...

3. Può delegare tutto o parte del potere normativo ai sensi dell'articolo 2 lettera c alla Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia.

Disposizioni Particolari - Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono modificati

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Legge del 5 maggio 1980 sui diritti politici[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146372_2_10_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Legge scolastica del 19 marzo 1992[[11]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146373_2_11_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Legge del 16 novembre 1989 sulla protezione dell'aria[[12]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146374_2_12_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Legge del 9 settembre 1975 sulla conservazione degli alloggi[[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146375_2_13_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 5. | Legge d'introduzione del 23 giugno 1993 alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti[[14]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146376_2_14_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 6. | Legge del 16 novembre 1989 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (ELGK)[[15]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146377_2_15_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 7. | Legge del 1° dicembre 1996 sulla quiete nei giorni festivi pubblici[[16]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146378_2_16_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 8. | Legge del 17 aprile 1966 sulla proiezione di film[[17]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146379_2_17_c) | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| 9. | Legge del 2 novembre 1993 sull'informazione alla popolazione (Legge sull'informazione; IG)[[18]](#enumeration_itemtext_content_fn_3146380_2_18_c) | | |

Disposizioni Particolari - Disposizioni Transitorie e Finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a) Legge comunale del 20 maggio 1973,

b) Legge del 13 dicembre 1990 sul bilancio finanziario dei comuni,

c) Legge del 10 ottobre 1853 sull'accertamento e la determinazione giudiziale della destinazione dei beni comunali,

d) Decreto del 16 febbraio 1977 sull'unione dei piccoli comuni,

e) Decreto del 12 settembre 1985 sulla tutela delle minoranze,

f) Decreto del 9 gennaio 1919 sul procedimento di apertura delle sanzioni nei comuni.

Disposizioni Particolari - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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