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Ammissione all'Esame di Notariato (NPV)

29 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (29)

Art. 1 Regolamento sull'Esame di Notariato (REN) Art. T1-1 Regolamento sull'esame per i notai (RNP) Art. 2 Regolamento sull'Esame Notarile (REN) Art. 3 Regolamento sull'Esame di Notariato (NPV) - Esperti di contabilità Art. 4 Regolamento sull'esame notarile (NPV) Art. 5 Regolamento sull'Esame Notarile (NPV) - Requisiti Art. 6 Regolamento sugli Esami Notarili (NPV) - 2. Titolo di studio universitario estero Art. 7 Regolamento sull'esame notarile (NPV) - Durata e Luogo Art. 8 Regolamento sull'esame di notariato (NPV) - Tempo di presenza e interruzioni Art. 9 Regolamento sull'Esame di Notariato (NPV) Art. 10 Regolamento sull'esame notarile (NPV) Art. 11 Regolamento sugli Esami Notarili (REN) Art. 12 Regolamento sull'esame notarile (NPV) - Oggetto Art. 13 Regolamento sull'Esame Notarile (NPV) Art. 14 Regolamento sull'esame notarile (NPV) - Durata Art. 15 Regolamento sull'esame notarile (NPV) - Esame preliminare in materia di contabilità Art. 16 Regolamento sull'esame notarile (NPV) - Date degli esami Art. 17 Regolamento sull'esame di notariato (NPV) - Esami scritti Art. 18 Regolamento sull'Esame Notarile (REN) Art. 19 Ordinanza sugli Esami Notarili (NPV) - Valutazione Art. 20 Regolamento relativo all'esame notarile (NPV) Art. 21 Regolamento sull'esame di notariato (REN) Art. 22 Regolamento sull'esame notarile (NPV) Art. 23 Regolamento sull'esame notarile (NPV) Art. 24 Regolamento sull'Esame di Notariato (RENs) Art. 26 Ordinanza sull'esame notarile (NPV) - Patente di patrocinio Art. 27 Regolamento sugli Esami Notarili (NPV) Art. 28 Ordinanza sull'esame di notariato (OEN) Art. 29 Decreto sulla prova notarile (NPV) - Entrata in vigore

Testo normativo (29 Articoli)

Ammissione all'Esame di Notariato

1. All'esame notarile è ammesso chi

a) ha conseguito la licenza o il diploma di master in giurisprudenza presso un'università svizzera o un diploma universitario equivalente di uno Stato con cui la Svizzera ha concordato il riconoscimento reciproco e che assegna reciprocità per l'ammissione all'esame notarile,

b) ha completato una formazione pratica nel Cantone Berna,

c) ha superato l'esame preliminare in contabilità presso l'Università di Berna o, qualora essa non offra l'esame preliminare in lingua francese, in lingua francese presso le università di Neuchâtel o Friburgo, e

d) presenta un certificato di capacità giuridica.

2. Sull'ammissione all'esame notarile decide il presidente o la presidente della Commissione d'esame notarile.

Disposizione transitoria della modifica del 21.05.2014

1. Chi ha ottenuto il brevetto d'avvocato bernese tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 2014, può far valere, per l'esame notarile nelle materie conformi all'articolo 12 comma 3 lettere da d a f NPV, i voti degli esami orali d'avvocatura secondo l'articolo 11 comma 1 lettere da a a c APV nella versione del 25 ottobre 2006, calcolati singolarmente.

Commissione d'Esame Notarile

1. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia nomina una commissione d'esame notarile e designa il presidente o la presidente, nonché il vicepresidente o la vicepresidente.

2. Per ciascuna materia d'esame, la commissione d'esame notarile è composta da un numero sufficiente di esperti ed esperte in qualità di membri della commissione. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia può, per casi particolari, nominare anche membri straordinari della commissione.

3. Possono essere nominati membri della commissione d'esame notarile docenti universitari, membri del personale giudiziario e persone in possesso di un patentino notarile o forense bernese. Devono essere consultati l'Associazione dei notai bernesi e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berna.

4. La durata del mandato è di quattro anni.

5. La Direzione degli Affari Interni e della Giustizia gestisce la segreteria.

Commissione d'Esame Notarile

1. La Direzione degli Interni e della Giustizia nomina le necessarie esperte e i necessari esperti in materia di contabilità per un periodo di quattro anni ciascuno.

2. Essa può, per casi individuali, nominare anche esperte ed esperti straordinari di contabilità.

Formazione Pratica

Lo stage dovrebbe fornire una formazione pratica nell'ambito di un impiego a tempo determinato.

La stagista o il stagista deve essere seguito da una persona con una laurea in giurisprudenza.

Formazione Pratica

1. Alla formazione pratica è ammesso chi ha conseguito la licenza in giurisprudenza o il diploma di master presso un'università svizzera.

Formazione Pratica

**Articolo 1: Ammissione alla formazione pratica**

Alla formazione pratica è ammesso anche colui che possiede un diploma universitario equivalente di uno Stato con cui la Svizzera ha concordato il reciproco riconoscimento. Il candidato deve dimostrare in un esame, prima dell'inizio della formazione pratica, di possedere conoscenze sufficienti del diritto svizzero nella misura in cui siano necessarie per l'esercizio della professione notarile.

L'esame viene svolto oralmente e ha una durata di 30 minuti. È condotto dalla presidente o dal presidente della Commissione d'esame notarile o da un membro della commissione da lei o lui designato, in presenza di un altro membro della commissione.

Gli argomenti dell'esame sono i principi del diritto privato svizzero, con un'enfasi particolare sul diritto delle obbligazioni e sul diritto commerciale.

In base alla performance, la presidente o il presidente della Commissione d'esame notarile emette una decisione di ammissione o non ammissione alla formazione pratica.

L'esame può essere ripetuto una volta.

Formazione Pratica

1. La formazione pratica dura 24 mesi.

2. Almeno 18 mesi devono essere svolti presso uno studio notarile e almeno tre mesi presso un ufficio del registro fondiario.

3. I restanti tre mesi possono essere svolti presso l'ufficio del registro di commercio, un tribunale cantonale, il servizio legale di una direzione dell'amministrazione cantonale, presso la cancelleria di Stato o presso un ufficio del prefetto governativo.

Formazione Pratica

1. Il tempo di presenza presso il luogo di tirocinio è di almeno 28 ore settimanali. In casi particolari, la Presidente o il Presidente della Commissione esaminatrice per il notariato può autorizzare un tempo di presenza più breve e prorogare di conseguenza la durata del tirocinio.

2. Le interruzioni nella formazione pratica dovute a gravidanza, servizio militare, ferie, malattia o altri motivi, nella misura in cui superino complessivamente la durata di dieci settimane, non saranno conteggiate nella durata del tirocinio prescritta.

3. Nell'attestato di tirocinio devono essere indicate il tempo di presenza secondo il comma 1 e la durata delle interruzioni secondo il comma 2.

Formazione Pratica

1. Pratiche e parti di tirocinio che al momento dell'inizio dell'esame risalgono a più di dieci anni fa, non saranno conteggiate.

Formazione Pratica

1. Su richiesta, la Presidente o il Presidente della commissione d'esame notarile può conteggiare un'attività professionale giuridica completamente o parzialmente nel computo della durata del praticantato.

2. L'attività professionale deve essere stata svolta in uno dei luoghi menzionati all'articolo 7, commi 2 e 3.

3. Le attività professionali che, all'inizio dell'esame, risalgono a più di dieci anni addietro, non verranno conteggiate.

Formazione Pratica

1. Chi possiede il brevetto di avvocato bernese deve completare una formazione pratica abbreviata di 18 mesi, di cui 15 mesi presso uno studio notarile e tre mesi presso un ufficio del registro fondiario.

2. Durante il periodo di tirocinio non può essere esercitata alcuna attività legale nell'ambito del tempo minimo di presenza prescritto dall'articolo 8 paragrafo 1.

Esame di Notariato - Principi Generali

1. L'esame notarile consiste in una prova scritta e una orale.

2. Le prove scritte comprendono la redazione di

a) due documenti notarili e

b) una sentenza in una causa civile, amministrativa, fiscale o penale.

3. Le prove orali riguardano le seguenti materie

a) diritto notarile e atti notarili,

b) regime patrimoniale coniugale, diritto successorio,

c) diritti reali immobiliari incluso il diritto catastale,

d) diritto amministrativo e costituzionale del Cantone di Berna incluso il diritto procedurale,

e) diritto processuale penale incluso il diritto sostanziale,

f) diritto processuale civile nazionale e internazionale incluso il diritto privato nazionale e internazionale, il diritto esecutivo e fallimentare, e l'arbitrato,

g) diritto fiscale incluso il diritto fiscale intercantonale.

Esame di Notariato - Principi Generali

1. Chi possiede il brevetto di avvocato bernese e l'ha ottenuto dopo il 1° ottobre 2014, può fare accreditare per l'esame notarile i voti degli esami orali in diritto in modo separato per i seguenti campi

a) diritto statale e amministrativo bernese, incluso il diritto procedurale,

b) diritto processuale penale, incluso il diritto sostanziale,

c) diritto processuale civile nazionale e internazionale, incluso il diritto privato nazionale e internazionale, il diritto dell'esecuzione e del fallimento e il diritto dell'arbitrato.

2. Al momento dell'iscrizione all'esame notarile, il candidato o la candidata deve indicare separatamente per ogni materia se desidera che il relativo voto venga accreditato.

Esame di Notariato - Disposizioni Generali

1. Gli esami scritti durano sei ore ciascuno per tutte le materie.

2. Gli esami orali durano 20 minuti ciascuno in tutte le materie.

Esame di Notariato - Principi Generali

1. L'esame preliminare nella materia di contabilità si svolge per iscritto. Il voto è stabilito dall'esaminatrice o dall'esaminatore e costituisce parte del risultato dell'esame. Per la valutazione si applica l'articolo 19, paragrafi 1 e 2.

2. L'esame può essere ripetuto una sola volta.

Esame Notarile - Svolgimento e Valutazione

1. L'esame notarile si svolge una volta all'anno.

Esame di Notariato - Svolgimento e Valutazione

1. Gli esami scritti si svolgono sotto supervisione. L'autrice o l'autore del compito d'esame determina i materiali consentiti.

2. Gli esami scritti sono valutati ciascuno da due membri della commissione d'esame notarile.

Esame Notarile - Svolgimento e Valutazione

1. Gli esami orali vengono sostenuti davanti a un membro della commissione notarile. Un'auditore o un'auditrice con una laurea in giurisprudenza redige il verbale dell'esame.

2. Gli esami orali sono pubblici. Gli ascoltatori o le ascoltatrici che disturbano gli esami saranno allontanati.

3. Per gli esami orali, i partecipanti devono presentarsi in abbigliamento decoroso.

Esame Notarile - Svolgimento e Valutazione

1. Le prestazioni d'esame sufficienti sono valutate secondo la seguente scala di voti

| Voto | Valutazione |

| --- | --- |

| 6 | eccellente |

| 5,5 | molto buono |

| 5 | buono |

| 4,5 | soddisfacente |

| 4 | sufficiente |

2. Le prestazioni d'esame insufficienti sono valutate secondo la seguente scala di voti: 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1.

3. L'esame si considera superato quando la media dei voti, inclusa la contabilità, è di almeno 4,0 e non sono presenti più di tre voti insufficienti. Per il calcolo della media, i voti delle prove scritte, ad eccezione di quella di contabilità, contano doppio.

Esame di Notariato - Svolgimento e Valutazione

1. Dopo il completamento degli esami, la commissione d'esame notarile compila i voti delle singole materie. I voti sono stabiliti dalla commissione d'esame notarile su proposta dei membri esaminatori.

Esame Notarile - Svolgimento e Valutazione

La decisione della Commissione d’esame notarile riguardante il superamento o il non superamento dell’esame notarile viene comunicata per iscritto alle candidate e ai candidati.

Esame notarile - Svolgimento e Valutazione

1. Chiunque influenzi o tenti di influenzare un voto d'esame mediante inganno, in particolare attraverso l'uso di mezzi ausiliari non consentiti, non ha superato l'esame di notariato.

2. Durante le prove scritte, la persona incaricata della sorveglianza annota l'incidente per iscritto e lo comunica alla presidente o al presidente della commissione d'esame di notariato. Quest'ultima o quest'ultimo decide sull'esclusione della candidata o del candidato dalle ulteriori prove.

Esame Notarile - Svolgimento e Valutazione

1. L'esame di notariato può essere ripetuto una volta.

2. Chi sostiene l'esame di notariato per la seconda volta può richiedere la presenza di un secondo membro della commissione esaminatrice per le prove orali.

3. L'interruzione o l'assenza da un esame o una parte di esso ai sensi dell'articolo 12 senza motivo valido è equiparata all'insuccesso dell'esame di notariato.

4. Motivi validi comprendono, in particolare, una malattia o un infortunio di una certa gravità, nonché il decesso di una persona cara. La decisione sulla sussistenza di un motivo valido spetta al presidente o alla presidente della commissione esaminatrice del notariato.

5. I motivi validi devono essere segnalati immediatamente e comprovati da un certificato medico o altri documenti pertinenti. Il presidente o la presidente della commissione esaminatrice del notariato può consultare un esperto medico.

6. In caso di interruzione giustificata o assenza da parti dell'esame o dall'intero esame, la commissione esaminatrice del notariato offre un esame di recupero. Questo non è considerato una ripetizione ai sensi del paragrafo 1.

7. Per l'esame di recupero ai sensi del paragrafo 6 non sono richieste nuove tasse. Le tasse d'esame già sostenute non vengono in nessun caso rimborsate.

**Tariffe**

1. La tassa per l'esame notarile e per una ripetizione ammonta a 2600 franchi ciascuna. La tassa per l'esame di ammissione alla formazione pratica varia da 400 a 1200 franchi.

2. Chi ritira l'iscrizione prima dell'inizio dell'esame deve pagare una tassa da 100 a 200 franchi.

3. La tassa per il brevetto ammonta a 300 franchi.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Chi ha acquisito il titolo bernese di avvocato secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1994, è ammesso alla formazione pratica e all'esame di notarile.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Nell'anno solare dell'entrata in vigore del presente regolamento e nell'anno solare successivo, verranno svolti due esami notarili.

Disposizioni Transitorie e Finali

Il regolamento del 19 ottobre 1994 sull'esame notarile (BSG 169.221) viene abrogato.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

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