Organizzazione del Notariato - Disposizioni Generali (NG)
Indice delle disposizioni (77)
Testo normativo (77 Articoli)
1. Questa legge si applica ai notai iscritti nel registro notarile del Cantone di Berna.
2. Altre persone sono soggette alla legge solo nella misura in cui è espressamente previsto.
1. Il Consiglio di Stato verifica otto anni dopo l'entrata in vigore di questa modifica e delle sue disposizioni esecutive l'organizzazione e la situazione dei redditi dei notariati bernesi, nonché le tariffe notarili.
2. È necessario verificare in particolare come l'apertura delle forme organizzative influisca sull'indipendenza dei notariati bernesi e sulla loro diffusione nel territorio del cantone.
3. Oltre alla situazione generale dei redditi dei notariati bernesi, deve essere valutata in particolare la percentuale delle tariffe notarili sul reddito totale.
4. Per quanto riguarda le tariffe notarili, è necessario verificare in particolare se e come lo spazio di manovra esistente per le diverse tipologie di tariffe viene concretamente sfruttato.
5. I notai e le note bernesi sono obbligati a collaborare nella valutazione.
6. Successivamente, il Consiglio di Stato presenta un rapporto al Gran Consiglio.
1. Il notaio esercita una professione libera, scientifica e pubblica.
1. Il notaio o la notaia esercita la professione in modo indipendente e sotto la propria responsabilità.
2. La professione può essere esercitata in regime di dipendenza
a) da un altro notaio o un’altra notaia, che è iscritto/a nel registro notarile,
b) da una società per azioni (Notariats-AG) o una società a responsabilità limitata (Notariats-GmbH), a condizione che queste siano controllate da persone iscritte nel registro notarile.
3. La sede di una Notariats-AG o di una Notariats-GmbH deve essere nel Cantone di Berna.
4. La presidenza dell’organo di direzione superiore di una Notariats-AG o di una Notariats-GmbH deve essere esercitata da una persona iscritta nel registro notarile.
5. Il Consiglio di Stato disciplina, mediante regolamento, le condizioni di ammissibilità della Notariats-AG e della Notariats-GmbH e i requisiti minimi di controllo da parte di persone iscritte nel registro notarile.
1. Incompatibile con l'esercizio della professione notarile è un'altra attività professionale la cui esecuzione occupa prevalentemente il tempo di lavoro della notaia o del notaio. L'autorità di vigilanza può concedere deroghe, purché non venga messa in pericolo l'indipendenza dell'esercizio professionale e il prestigio del notariato.
2-3
...
4. È ammesso l'esercizio simultaneo della professione di notaia o notaio e di avvocata o avvocato.
5. ...
1. La notaia o il notaio non deve esercitare attività permanenti o occasionali che siano incompatibili con l'esercizio indipendente e impeccabile della professione, come in particolare
a. operazioni speculative di qualsiasi tipo,
b. assunzione di fideiussioni o garanzie in relazione all'esercizio della professione,
c. commercio immobiliare.
2. L'intermediazione immobiliare è incompatibile con la professione notarile, in particolare quando è effettuata in modo permanente, commerciale o dietro provvigione o basata su un accordo di compenso simile. È consentita un'attività di intermediazione meramente occasionale, da compensare con un onorario indipendente dal risultato e calcolato in base al tempo impiegato. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.
3. La notaia o il notaio non può far esercitare attività incompatibili nemmeno da terzi.
1. Il brevetto notarile viene rilasciato a una persona che
a) è capace di agire e
b) ha superato l’esame notarile bernese.
2. È ammesso all’esame notarile bernese chi
a) ha conseguito la licenza giuridica o il diploma di master presso un'università svizzera o un diploma universitario equivalente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concordato il riconoscimento reciproco e che concede reciprocità per l'ammissione all’esame notarile, e
b) ha completato una formazione pratica nel Cantone di Berna.
3. Chi possiede un diploma universitario equivalente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concordato il riconoscimento reciproco deve dimostrare, prima di iniziare la formazione pratica, tramite un esame, di avere conoscenze sufficienti del diritto svizzero nella misura in cui sono necessarie per l'esercizio della professione notarile.
4. Il Consiglio di Stato regola la materia degli esami, in particolare la composizione della commissione d’esame, la scelta dei suoi membri, le ulteriori condizioni di ammissione, il contenuto e lo svolgimento dell'esame, nonché le tasse d'esame mediante regolamento.
5. La titolare o il titolare del brevetto notarile può utilizzare il titolo professionale di notaio o notaria.
5a. Dopo la cancellazione dell'iscrizione nel registro notarile ai sensi dell'articolo 47 comma 1 lettera d, il titolo professionale di notaio o notaria non può essere utilizzato per tre anni.
6. Se viene a mancare una condizione per il brevetto notarile, questo deve essere revocato. Se viene meno la causa della revoca, esso può essere nuovamente rilasciato.
7. Se il notaio o la notaria, a causa di malattia, incidente o età, non è più capace di agire, il brevetto notarile deve di norma essere mantenuto.
1. Contro le disposizioni della Commissione per l'esame notarile e contro le disposizioni della sua Presidente o del suo Presidente può essere presentato ricorso presso la Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia.
2. Con il ricorso contro i risultati dell'esame possono essere sollevati solo errori di diritto.
3. Per il resto si applica la legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG).
Notaie e notai che desiderano esercitare la professione notarile nel Cantone di Berna devono registrarsi nel registro notarile.
Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli della gestione del registro notarile mediante regolamento.
1. Il Registro Notarile contiene
a) il nome, il cognome, la data di nascita e il luogo di origine o la nazionalità della notaia o del notaio,
b) la data di abilitazione,
c) la data di iscrizione e la data di cancellazione,
d) **\*** il nome, l'indirizzo e la forma giuridica dello studio notarile e delle sue filiali,
e) **\*** i provvedimenti amministrativi e le misure disciplinari,
f) **\*** il nome e l'indirizzo dei revisori dello studio notarile.
2. Il Consiglio di Stato può prevedere l'inclusione di ulteriori dati personali nel Registro Notarile, nella misura in cui siano rilevanti per l'esercizio della supervisione sui notai praticanti.
1. L'autorità di vigilanza iscrive le/i notarie/i nel registro notarile su richiesta. Essa verifica se i requisiti sono soddisfatti e comunica alla richiedente o al richiedente la decisione con provvedimento.
1. L'iscrizione nel registro notarile avviene quando la richiedente o il richiedente
a. è in possesso del patentino notarile del Cantone di Berna,
b. è capace di agire e si trova in condizioni di salute tali da poter esercitare la professione,
c. * offre garanzia di un esercizio professionale irreprensibile, in particolare non è stata condannata per atti incompatibili con la professione notarile, a meno che la condanna non appaia più nel casellario giudiziale per le persone private,
d. versa in condizioni finanziarie ordinate,
e. ha il domicilio in Svizzera,
f. * ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale,
g. dispone di locali adatti nel Cantone di Berna,
h. non mantiene attività incompatibili con il notariato e
i. * ha depositato la firma presso la Direzione degli affari interni e della giustizia.
2. Il Consiglio di Stato autorizza l'autorità di vigilanza, tramite regolamento, a riconoscere, in luogo del patentino notarile bernese, i documenti di un altro Cantone attestanti l'idoneità degli ufficiali roganti come requisito per l'iscrizione nel registro notarile, a condizione che la formazione e gli esami siano equivalenti e che l'altro Cantone applichi la reciproca riconoscibilità.
1. I notai e le notarie iscritti nel registro notarile utilizzano nei rapporti commerciali e nei loro atti, accanto alla qualifica professionale, l'indicazione «iscritto nel registro notarile del Cantone di Berna».
1. La notaia o il notaio viene cancellato dal registro notarile quando
a) lei o lui richiede la cancellazione,
b) lei o lui è deceduto,
c) una delle condizioni per l'iscrizione non è più soddisfatta,
d) la cancellazione è stata disposta come misura disciplinare.
2. La sospensione viene annotata nel registro notarile.
1. Le notarie e i notai comunicano senza indugio all'autorità di vigilanza ogni modifica delle circostanze rilevanti ai fini dell'iscrizione.
Ognuno ha diritto di sapere se una notaia o un notaio è registrata/o nel registro notarile o se è annotata una sospensione.
Le notaie e i notai possono consultare la propria registrazione nel registro notarile.
1. L'iscrizione e la cancellazione di una notaia o di un notaio nel registro notarile sono pubblicate.
2. I nomi e gli indirizzi degli studi delle note e dei notai iscritti nel registro notarile possono essere pubblicati.
3. Il Consiglio di governo determina il modo di pubblicazione. Può consentire l'accesso ai nomi e agli indirizzi degli studi delle note e dei notai iscritti nel registro notarile attraverso un procedimento di consultazione.
1. La notaia o il notaio gestisce un proprio ufficio notarile con locali adatti all'esercizio della professione.
2. Lei o lui può aprire uffici secondari.
3. Il consiglio di governo stabilisce i requisiti per l'ufficio notarile.
1. La notaia o il notaio può condurre un ufficio comune con le seguenti persone
a. Notai e notarie iscritti nel registro notarile del Cantone di Berna,
b. Avvocati e avvocate iscritti in un registro degli avvocati.
c. *** Altre persone che offrono servizi di consulenza qualificata, come ad esempio amministrazione fiduciaria, consulenza fiscale, gestione immobiliare, gestione patrimoniale, architettura o consulenza edilizia.
2. Il Consiglio di Stato può definire, mediante ordinanza, i servizi consentiti nell'ambito di un ufficio comune.
1. I notai e le notare cancellati dal registro notarile devono immediatamente cessare qualsiasi riferimento all'esercizio della professione. L'ufficio notarile deve essere chiuso. I sigilli professionali devono essere consegnati senza indugio all'autorità di vigilanza.
2. La raccolta degli originali e il registro degli originali devono essere consegnati secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza.
3. L'autorità di vigilanza assicura, se necessario, la raccolta degli originali e il registro degli originali così come la raccolta testamentaria e i beni affidati al notaio o alla notara.
1. La raccolta degli atti originali e i registri degli atti originali possono essere affidati per la custodia alla sucessora o al successore dell'ufficio.
2. La sucessora o il successore dell'ufficio è responsabile della custodia e della gestione degli atti originali e dei registri degli atti originali ricevuti.
1. Se le parti non designano un'altra notaia o un altro notaio per la continuazione delle attività professionali in corso dopo la cancellazione o la sospensione di una notaia o di un notaio dal registro notarile, l'autorità di vigilanza nomina una notaia o un notaio per l'espletamento di tali attività.
2. La notaia o il notaio è obbligato ad accettare l'incarico.
3. Lei o lui ha il diritto di ricevere un compenso per tale attività da parte delle parti coinvolte.
4. L'autorità di vigilanza può procedere nello stesso modo se la notaia o il notaio è impossibilitato a esercitare la professione per un periodo prolungato.
1. La stipulazione in forma pubblica è di competenza delle notarisse e dei notai iscritti nel registro notarile.
2. L'attività professionale principale della notarissa o del notaio comprende quegli atti per i quali la notarissa o il notaio è esclusivamente competente.
1. Per lo svolgimento della loro attività professionale principale ai sensi dell'articolo 20, i notai e le notarie hanno accesso al profilo di base previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d della legge del 20 marzo 2020 sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sui dati personali, PDSG) mediante procedura di richiamo.
2. Per determinare la capacità di agire civilmente delle persone, i notai e le notarie hanno inoltre accesso, tramite procedura di richiamo, alle informazioni particolarmente sensibili riguardanti le misure di protezione degli adulti, senza tuttavia le funzionalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera f PDSG.
3. Qualora un notaio o una notaria utilizzi i dati delle raccolte centrali di dati personali per scopi diversi dallo svolgimento della loro attività professionale principale, il diritto di accesso può essere revocato. Restano riservati provvedimenti disciplinari e misure penali.
1. La notaia o il notaio è esclusivamente competente per l'espletamento degli atti di giurisdizione volontaria, nella misura in cui questi non siano assegnati per legge ad altri organi.
2. Su richiesta delle parti coinvolte, redige in particolare gli atti pubblici previsti dal diritto privato riguardanti negozi giuridici, nonché atti di accertamento.
3. I negozi giuridici per la costituzione o modifica di diritti reali su beni immobili bernesi e i contratti preliminari, di prelazione, di opzione e di retrovendita relativi a tali immobili possono essere autenticati pubblicamente solo da una notaia o un notaio registrati nel registro notarile.
4. La notaia o il notaio è autorizzato a depositare presso gli uffici del registro competenti gli atti pubblici da lei o lui redatti che necessitano di registrazione per l'iscrizione nei registri pubblici. È autorizzata o autorizzato a rappresentare in giudizio davanti alle istanze cantonali nei procedimenti correlati.
1. La notaia o il notaio può effettuare atti notarili in tutto il territorio del Cantone.
2. Nel caso di redazione di autenticazioni ed estratti elettronici, non vi è alcuna restrizione territoriale per l'apposizione della firma e della prova di funzione.
3. Se l'accertamento notarile avviene tramite mezzi di comunicazione elettronica, la notaia o il notaio deve trovarsi nel Cantone di Berna.
1. Gli atti redatti da una notaia o un notaio sono atti pubblici.
1. Non si origina alcun atto pubblico quando
a) il notaio o la notaria non è competente per la redazione dell'atto,
b) il notaio o la notaria redige un atto senza richiesta,
c) il notaio o la notaria è escluso a causa di un coinvolgimento personale,
d) il notaio o la notaria non ha percepito personalmente le dichiarazioni di volontà o gli eventi e stati certificati,
e) le parti dell'atto non abbiano ricevuto conoscenza del contenuto dell'atto nella forma prescritta o non abbiano dato il proprio consenso nella forma prescritta,
f) manca la firma del notaio o della notaria.
1. Il documento redatto nel procedimento di autenticazione è l'originale.
2. Qualora il diritto federale consenta la redazione elettronica di un originale, il Consiglio di Stato emana, tramite regolamento, le necessarie disposizioni introduttive e d'esecuzione.
**Esemplari sono atti pubblici che riproducono fedelmente il contenuto dell'originale e servono come mezzo di prova o come attestazione di base giuridica per l'iscrizione nei registri pubblici.**
Vengono redatti dalla notaia o dal notaio che autentica l'atto. Se è impossibilitata o impossibilitato, gli esemplari possono essere redatti da una notaia o da un notaio che esercita la propria attività professionale principale nello stesso ufficio. L'autorità di sorveglianza può designare un'altra notaia o un altro notaio, iscritti nel registro notarile, per la redazione di un esemplare.
Se la notaia o il notaio non sono più iscritti nel registro notarile, la successora o il successore dell'ufficio, che gestisce gli originali, ha il diritto di redigere esemplari. In assenza di una successora o di un successore, gli esemplari sono redatti secondo le istruzioni dell'autorità di sorveglianza.
1. La Notaria o il Notaio è autorizzato a
a redigere copie conformi elettroniche,
b autenticare copie di originali elettronici e cartacei nonché il passaggio di supporti da copie cartacee a elettroniche o viceversa,
c autenticare le firme durante il cambio di supporto.
1. Salvo diversa disposizione legislativa, la notaia o il notaio deve registrare le minute da essa o esso redatte.
2. I registri delle minute sono atti pubblici.
3. Il consiglio di governo può autorizzare le notaie e i notai a tenere il registro delle minute in formato elettronico. Regola i dettagli tramite ordinanza.
1. Il Consiglio di Governo regola le procedure di autenticazione, la redazione delle copie, nonché la registrazione e la conservazione degli atti mediante ordinanza.
2. ...
1. La notaia o il notaio, fatto salvo quanto previsto in merito all'incompatibilità, è autorizzata/autorizzato, oltre all'attività professionale principale, ad accettare incarichi di consulenza legale, gestione patrimoniale, funzioni fiduciari e operazioni simili.
2. L'attività secondaria è soggetta al diritto privato.
La notaia o il notaio è obbligata o obbligato a dare seguito ad una rogatoria per l'esercizio di una funzione professionale che ricade nella sua competenza.
1. La notaia o il notaio deve rifiutare la rogazione,
a) se è legalmente escluso dalla partecipazione,
b) se il contenuto dell'atto notarile è manifestamente impossibile dal punto di vista giuridico, contrario alla legge o all'ordine pubblico,
c) se deve partecipare alla stipulazione una persona manifestamente incapace di intendere e di volere.
2. Essa o egli ha il diritto di rifiutare la partecipazione se è impedito da motivi essenziali o se il pagamento anticipato delle spese richiesto non è stato effettuato.
1. La notaia o il notaio non può partecipare alla redazione di un atto pubblico e alle funzioni professionali ad esso collegate se
a) lei o lui stesso è coinvolto,
b) il suo coniuge o la sua coniuge, la sua partner registrata o il suo partner registrato, la persona con cui vive in convivenza di fatto, una persona tra i parenti in linea retta nonché le sue sorelle o i suoi fratelli o una coniuge, un coniuge, una partner registrata, un partner registrato o una persona che vive in convivenza di fatto con tali parenti è coinvolta,
c) una società in nome collettivo o in accomandita coinvolta è a cui lei o lui partecipa come socia a responsabilità illimitata o socio a responsabilità illimitata o come accomandante,
d) nel caso di verbalizzazione di una dichiarazione di volontà, una persona giuridica è coinvolta, a cui lei o lui appartiene come organo legittimato a rappresentare o per cui lei o lui firma.
2. Una persona è coinvolta se
a) lascia che venga effettuata una verbalizzazione che la riguarda,
b) viene effettuata una disposizione a suo favore o a suo carico,
c) rappresenta una parte contrattuale nella verbalizzazione di una dichiarazione di volontà.
3. Non si considera coinvolgimento ai sensi di questa disposizione se in un contratto tra terze persone vengono trasferiti diritti o obblighi delle stesse nei confronti delle persone elencate nel paragrafo 1 o se per tali diritti o obblighi viene redatto un atto di accertamento per conto di un terzo.
4. La notaia o il notaio non è inoltre esclusa o escluso se viene incaricata o incaricato nell'atto di ulteriori affari principali o accessori a carattere professionale.
5. Lo stesso obbligo di astensione vale per gli esperti, le traduttrici e i traduttori, nonché le valutatrici e i valutatori che partecipano alla verbalizzazione.
**Nella autenticazione di firme, copie e trascrizioni non sussiste l'obbligo di astensione.**
Nelle aste l'obbligo di astensione si applica solo nei confronti della banditrice o del banditore d'asta.
Il notaio non può partecipare in qualità di acquirente in un'asta da lui o lei stesso certificata.
Nella certificazione delle delibere assembleari, il notaio è escluso solo se intende esprimere personalmente un voto.
1. Nell'atto di redigere documenti pubblici relativi a contratti di trasferimento della proprietà immobiliare, il notaio o la notaia non può partecipare se una delle seguenti persone ha operato come intermediario o intermediaria dell'immobile oggetto del contratto
a) il notaio o la notaia stesso/a,
b) partner dell'ufficio notarile e di eventuali associazioni d'ufficio,
c) genitori, fratelli e figli delle persone indicate alle lettere a e b,
d) coniugi nonché partner registrati delle persone indicate alle lettere da a a c,
e) impiegati dell'ufficio notarile e delle eventuali associazioni d'ufficio.
1. Il notaio o la notaria può certificare solo dichiarazioni di volontà e fatti che ha percepito personalmente secondo le prescrizioni.
2. L'atto deve essere redatto in modo veritiero e chiaro.
1. Il notaio informa le parti dell'atto circa la forma e il contenuto dell'atto stesso e i suoi effetti giuridici.
**1. La notairessa o il notaio deve mantenere il riserbo sui fatti che le sono stati affidati professionalmente dalle parti. Lo stesso vale per fatti che lei o lui ha conosciuto professionalmente per conto delle parti. Non deve essere concesso a terzi non autorizzati l'accesso a documenti contenenti tali fatti.**
**2. L'obbligo di segretezza si estende anche ai collaboratori, agli esperti, ai traduttori e agli stimatori. La notairessa o il notaio è tenuta a formare queste persone.**
**2a L'obbligo di riservatezza si applica inoltre alle seguenti persone, che la notairessa o il notaio deve istruirle:**
a) a tutti i collaboratori dell'ufficio notarile,
b) a tutti i soci di una comunità d'ufficio e ai loro collaboratori.
**3-4**
...
1. L'obbligo di segretezza viene meno quando
a tutte le parti coinvolte sollevano la notaria o il notaro da tale obbligo,
b il corretto adempimento di un dovere professionale richiede la divulgazione a terzi,
c la notaria o il notaro è esplicitamente obbligato dalla legislazione a comunicare alle autorità.
2. I fatti che sono generalmente noti o che possono essere consultati da chiunque in un registro pubblico non rientrano nell'obbligo di segretezza. Se l'accesso a un registro pubblico è consentito solo a determinate persone, l'obbligo di segretezza viene meno solo nei loro confronti.
1. Il notaio o la notaria può richiedere per iscritto all'autorità di vigilanza di essere esonerato/a dall'obbligo di riservatezza, se le parti non concedono l’esonero o se questo non può essere ottenuto.
2. L'autorità di vigilanza dispone l'esonero dall'obbligo di riservatezza, se l'interesse del notaio o della notaria alla divulgazione è significativamente superiore all'interesse delle parti alla riservatezza.
3. L'interesse alla divulgazione è particolarmente da considerare significativamente superiore quando l'obbligo di riservatezza impedisce al notaio o alla notaria di
a difendersi in un procedimento penale avviato contro di lui/lei,
b respingere attacchi contro l'onore,
c evitare un pregiudizio patrimoniale ingiustificato.
4. Se l'esonero dall'obbligo di riservatezza non può essere ottenuto, l'autorità di vigilanza decide tenendo conto della volontà presunta delle parti.
**L'articolo 1: Obblighi del Notaio**
La notaia o il notaio ha l'obbligo di tutelare gli interessi delle parti coinvolte al meglio delle loro conoscenze e coscienza, in modo equo e imparziale.
Gli affari che le o gli sono stati affidati devono essere espletati entro un termine utile.
Il denaro, i titoli e gli altri beni affidati alla notaia o al notaio devono essere custoditi in conformità alle norme prescrittive.
1. La Direzione per gli Affari Interni e la Giustizia è l'autorità di vigilanza sul notariato. Essa rilascia il brevetto notarile, vigila sul rispetto delle norme applicabili all'esercizio della professione e gestisce il registro notarile.
2. Essa conduce l'inchiesta e decide
a) sulla revoca e sul rilascio del brevetto notarile,
b) sulla cancellazione e sospensione dell'iscrizione nonché sulla reiscrizione nel registro notarile,
c) in casi disciplinari,
d) su domande riguardanti la determinazione ufficiale di onorari e spese.
3. Essa può emettere istruzioni e ordinare misure provvisorie per eliminare situazioni illegali imminenti o accertate e per proteggere interessi pubblici o privati rilevanti.
4. Essa è competente per la revisione degli uffici notarili. Può affidare l'attuazione a persone o organizzazioni idonee.
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, i procedimenti di vigilanza sono condotti secondo le disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG4).
1. Contro le disposizioni dell'autorità di vigilanza, la notaia o il notaio può presentare ricorso al tribunale amministrativo.
2. La notaia o il notaio, nonché il destinatario o la destinataria della fattura, possono presentare ricorso al tribunale amministrativo contro le disposizioni dell'autorità di vigilanza riguardanti la determinazione ufficiale delle tasse e delle spese.
3. Contro l'iscrizione di una notaia o di un notaio nel registro notarile, è riconosciuto al consiglio cantonale delle professioniste e dei professionisti bernesi del notariato il diritto di ricorso. Il ricorso dell'associazione non ha effetto sospensivo.
4. ...
1. L'autorità di vigilanza e gli organi di revisione sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro supervisione e che rientrano nel segreto professionale, allo stesso modo di una notaia o di un notaio.
1. L'autorità di vigilanza garantisce la revisione degli uffici notarili.
2. Può effettuare la revisione con propri organi di revisione oppure riconoscere persone o organizzazioni idonee come organi di revisione approvati e inserirli in un registro pubblico. Se i requisiti per il riconoscimento non sono più soddisfatti, un organo di revisione deve essere rimosso dal registro.
3. L'autorità di vigilanza istituisce un comitato di revisione permanente sotto la sua direzione, in cui rappresentanti dell'autorità di vigilanza, degli organi di revisione e dell'associazione professionale cantonale dei notai bernesi partecipano.
4. Il comitato di revisione permanente
a) esamina i rapporti di revisione degli organi di revisione,
b) valuta le constatazioni della revisione,
c) segnala all'autorità di vigilanza i difetti significativi.
5. Il consiglio del governo regolamenta tramite ordinanza
a) i compiti degli organi di revisione,
b) i requisiti per il riconoscimento per l'ammissione di terzi,
c) i compiti del comitato di revisione,
d) i dettagli dell'esecuzione delle revisioni,
e) la compensazione degli organi di revisione approvati e del comitato di revisione.
1. Il rispetto delle disposizioni professionali deve essere verificato tramite revisioni periodiche degli uffici notarili da parte degli organi di revisione secondo l'articolo 41a. L'obbligo di revisione termina con la conclusione della liquidazione dell'ufficio.
2. I notai devono fornire agli organi di revisione tutte le informazioni necessarie e permettere l'accesso a tutti i libri, documenti e atti che sono connessi all'esercizio della professione. Su richiesta, devono essere rivelate agli organi di revisione le condizioni private di reddito e patrimoniali del notaio.
1. La notaia o il notaio tiene una contabilità per tutte le attività principali e accessorie. La tenuta dei conti avviene secondo i principi commerciali.
2. Il consiglio di governo emette attraverso regolamento disposizioni più dettagliate riguardanti la contabilità, i movimenti di denaro e la solvibilità.
1. ...
2. Se il notaio o la notaia svolge altre attività, la contabilità di tutte le attività lavorative autonome deve avvenire in un'unica contabilità. L'autorità di controllo può stabilire eccezioni.
3. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali che esercitano un'attività affine o collegata al notariato o che collaborano con notai e notaie sono soggette alle norme sulla contabilità, revisione, circolazione del denaro e solvibilità finanziaria, qualora un notaio o una notaia le domini economicamente, detenga una funzione di organo o sia impiegato presso di loro.
3a Se il notaio o la notaia ricopre presso una persona giuridica ai sensi del comma 3 unicamente una funzione di organo nel più elevato organo direttivo con carattere puramente strategico senza possibilità di controllo, la persona giuridica non è tenuta a rispettare le norme speciali di diritto notarile.
4. L'autorità di controllo può esonerare le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali ai sensi del comma 3 dal rispetto delle norme sulla contabilità, revisione, circolazione del denaro e solvibilità finanziaria. A tal fine, valuta la presenza e l'immagine pubblica, il rischio di confusione con l'ufficio notarile, nonché la separazione spaziale, amministrativa e contabile dall'ufficio notarile.
1. Se il notaio viola intenzionalmente o per negligenza i doveri professionali oppure contravviene alle disposizioni di questa legge e dei suoi decreti di esecuzione o all'obbligo di esercizio professionale indipendente e impeccabile, è soggetto a sanzioni disciplinari indipendentemente dalla responsabilità patrimoniale e penale.
2. Nei casi lievi si può rinunciare ad una misura disciplinare, se si presume che il notaio eserciterà la professione in modo irreprensibile in futuro.
1. L'autorità di vigilanza avvia un procedimento disciplinare su segnalazione o d'ufficio.
2. Qualora il notaio o la notaia abbia violato l'obbligo di rogazione, un procedimento disciplinare viene avviato solo su segnalazione di una persona coinvolta.
3. Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali segnalano all'autorità di vigilanza, senza indugio, i fatti che possono riguardare i requisiti per l'iscrizione nel registro notarile o costituire una violazione di un obbligo professionale.
1. Le misure disciplinari sono
a) Richiamo,
b) Multa fino a 20.000 franchi,
c) Sospensione dell'iscrizione nel registro notarile per la durata da un mese a due anni,
d) Cancellazione dell'iscrizione nel registro notarile.
2. Le misure disciplinari possono essere combinate fra loro.
2a. Oltre a una misura disciplinare, può essere disposta la confisca di un profitto realizzato in modo illecito.
3. Dopo la cancellazione o la sospensione dell'iscrizione di una persona nel registro notarile, questa non può svolgere attività che rientrano nelle competenze principali delle notarie e dei notai.
4. La richiesta di cancellazione dell'iscrizione nel registro notarile o la rinuncia al brevetto notarile non esclude la sospensione dell'iscrizione come misura disciplinare.
5. Dopo la cancellazione disciplinare dell'iscrizione nel registro notarile, una nuova iscrizione è esclusa prima del termine di tre anni.
La perseguibilità di un'infrazione disciplinare si prescrive dopo tre anni. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di indagine.
Qualora un'infrazione disciplinare risalga a più di dieci anni, l'adozione di una misura disciplinare è esclusa.
Qualora venga avviato un procedimento penale contro una notaria o un notaio, dopo il decorso dei termini sopra indicati può essere adottata una misura disciplinare per lo stesso fatto entro due anni dalla conoscenza della conclusione definitiva del procedimento penale.
1. I richiami e le multe sono cancellati dal registro notarile cinque anni dopo la loro imposizione.
2. L'iscrizione di una sospensione viene cancellata dal registro notarile dieci anni dopo la sua scadenza.
1. La sorveglianza disciplinare termina con il completo espletamento della liquidazione dell'ufficio e non già con la cancellazione dal registro notarile.
1. La notaia o il notaio ha diritto, per l'attività professionale principale, a un onorario e al pieno rimborso delle spese sostenute. Se l'attività è stata svolta su richiesta di più persone, queste sono solidalmente responsabili per gli onorari e le spese.
2. Lei o lui può richiedere un anticipo adeguato per gli onorari e le spese.
3. Se la debitrice o il debitore degli onorari ha la residenza o la sede al di fuori del Canton Berna, gli onorari e le spese contestati possono essere richiesti presso il tribunale del luogo dell'ufficio notarile o della succursale.
4. La notaia o il notaio può cedere il diritto a un onorario e al rimborso delle spese nei seguenti modi
a. a una notaia o un notaio dello stesso ufficio,
b. a una società per azioni notarile o a una società a responsabilità limitata notarile presso la quale sia impiegata o impiegato.
1. La tassa notarile comprende
a. la ricezione della rogazione,
b. la verifica dei requisiti per la redazione di un atto pubblico,
c. la preparazione dell'atto,
d. l'esecuzione della procedura di autenticazione,
e. la registrazione e la conservazione dell'originale,
f **\***. la redazione e il rilascio di copie,
g **\***. i lavori di chiusura, inclusa l'archiviazione.
2. Per l'adempimento di ulteriori obblighi di legge è prevista una tariffa aggiuntiva calcolata secondo il tempo effettivamente impiegato.
1. L'onorario del notaio è calcolato in base al lavoro svolto, all'importanza dell'atto e alla responsabilità assunta dal notaio o dalla notaia.
2. Il Consiglio di Stato disciplina tramite regolamento le tariffe per l'attività professionale del notaio o della notaia.
3. Le tariffe devono essere strutturate in modo tale che i notai possano esercitare la loro professione indipendentemente, considerando in particolare la loro formazione, la loro responsabilità e il loro rischio imprenditoriale.
4. Il Consiglio di Stato disciplina tramite regolamento
a) una tariffa quadro differenziata per le spese di redazione di atti pubblici relativi a transazioni con valore di affari, prevedendo che, in caso di transazioni riguardanti diritti di garanzia immobiliari nonché eccezionalmente in transazioni societarie, possa essere applicata una tariffa basata sul tempo impiegato secondo la lettera b,
b) la gamma della tariffa oraria per un compenso basato sul tempo impiegato collegato a una tariffa minima,
c) le condizioni secondo le quali un notaio può applicare un tariffa inferiore alla gamma della tariffa oraria in caso di compenso basato sul tempo o alla tariffa minima per una clientela bisognosa o senza scopo di lucro,
d) ulteriori possibilità di riduzione in casi eccezionali.
5. ...
1. Il notaio o la notaia informa la clientela, al momento della ricezione della rogatoria, sui principi del tariffario nonché sulle probabili spese dell'operazione.
1. La destinataria o il destinatario della fattura, nonché la notaia o il notaio, possono richiedere all'autorità di vigilanza la determinazione dell'importo di spese e onorari contestati.
2. Se la fattura è stata pagata senza riserve, non è più possibile richiedere la determinazione ufficiale.
### Prima dell'inizio della procedura ufficiale di determinazione
Prima dell'inizio della procedura ufficiale di determinazione, il destinatario o la destinataria della fattura deve richiedere al notaio o alla notaria, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, un elenco dettagliato e motivato secondo le regole di calcolo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.
Il notaio o la notaria devono redigere l'elenco entro 30 giorni.
La richiesta di determinazione di onorari e spese deve essere presentata all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco. Alla richiesta devono essere allegati la fattura e l'elenco.
Sulla controversia relativa a un obbligo di pagamento contestato riguardante oneri e spese, decide il tribunale civile.
1. La notaia o il notaio è responsabile nei confronti delle parti per il danno che lei o lui ha causato illecitamente nell'esercizio delle attività professionali principali.
2. Per gli atti dei collaboratori e delle collaboratrici, la notaia o il notaio risponde come per i propri.
3. Se la notaia o il notaio ha effettuato correttamente l'autenticazione, risponde solo in caso di violazione di un dovere di diligenza per le conseguenze dannose
a. di un atto giuridico concluso illecitamente dalle parti dell'atto notarile con la sua o la sua collaborazione professionale,
b. di un atto giuridico concluso dalle parti dell'atto notarile a un fine illecito o immorale con la sua o la sua collaborazione professionale o
c. di un'autenticazione provocata in questo senso da una parte dell'atto notarile.
4. Lei o lui non è responsabile se le parti dell'atto notarile hanno agito contro la sua consulenza legale. Lei o lui può inserire una riserva corrispondente nell'atto.
5. Per le autenticazioni di firme, copie e estratti, la notaia o il notaio non è responsabile per il contenuto degli atti.
6. Per la nascita, la determinazione e l'estinzione dei diritti di risarcimento, trovano applicazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) sulle azioni illecite come diritto cantonale supplementare.
7. ...
1. La responsabilità patrimoniale della notaria o del notaro derivante da attività secondaria è disciplinata dalle disposizioni del diritto privato.
1. La società anonima di notariato e la società a responsabilità limitata di notariato possono assumere la responsabilità civile per la responsabilità patrimoniale ai sensi degli articoli 57 e 58 per i notai e le notarie impiegati presso di loro.
2. Per l'assunzione della responsabilità civile è necessaria una base negli statuti.
3. La clientela deve essere informata in forma appropriata riguardo all'assunzione della responsabilità civile da parte della società anonima di notariato o della società a responsabilità limitata di notariato.
4. Qualora la società anonima di notariato o la società a responsabilità limitata di notariato abbia assunto la responsabilità civile, il notaio o la notaria impiegato/a è responsabile in via sussidiaria ai sensi degli articoli 57 e 58.
1. Il notaio o la notaressa deve stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale di importo adeguato per coprire eventuali richieste derivanti dalla sua responsabilità patrimoniale.
1a Una società notarile per azioni o una società notarile a responsabilità limitata deve stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale di importo adeguato per coprire eventuali richieste derivanti dalla propria responsabilità patrimoniale, nonché quella dei notai e delle notaresse da essa impiegati.
2. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.
Il Cantone è responsabile solo in modo sussidiario quando ha contribuito a causare un danno a causa di un esercizio inadeguato del suo obbligo di vigilanza.
Le richieste di risarcimento danni derivanti dall'attività professionale della notaia o del notaio sono giudicate dai tribunali civili.
Chiunque, con dolo o colpa, esercita funzioni che rientrano nella competenza dei notai senza essere iscritto nel registro notarile, o chiunque utilizza il titolo professionale di notaio senza che gli sia stato conferito dall'autorità competente nazionale o estera, è punito con una multa fino a 10.000 franchi.
Se contemporaneamente viene commesso un reato per il quale il diritto federale prevede una pena più severa, si applica esclusivamente quest'ultima.
1. Le notarisse e i notai, che possiedono un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo il diritto precedente, hanno diritto all'iscrizione nel registro notarile.
2. L'autorità di vigilanza li iscrive d'ufficio nel registro notarile entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Possono esercitare attività professionali principali anche prima dell'iscrizione.
1. I seguenti decreti sono modificati
1. Legge del 16 marzo 1995 sugli amministratori governativi (RstG)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215480_2_6_c)
2. Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215481_2_7_c))
3. Legge del 14 marzo 1995 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie in materia civile e penale (GOG[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215482_2_8_c))
4. Legge del 28 maggio 1911 concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (EG ZGB[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215483_2_9_c))
5. Legge del 18 marzo 1992 riguardante le imposte sulla trasmissione e sui pegni (HPG[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215484_2_10_c))
6. Legge sui contributi statali del 16 settembre 1992 (StBG[[11]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215485_2_11_c))
7. Legge fiscale del 21 maggio 2000 (StG[[12]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215486_2_12_c))
8. Legge edilizia del 9 giugno 1985 (BauG[[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_1215487_2_13_c))
1. I seguenti decreti sono abrogati
1. Legge notarile del 28 agosto 1980 (BSG 169.11),
2. Decreto notarile del 28 agosto 1980 (BSG 169.111),
3. Decreto del 24 giugno 1993 riguardante le tasse notarili (BSG 169.81),
4. Decreto del 18 maggio 1892 riguardante le cauzioni d'ufficio e professionali (BSG 930.41).
1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.