Oggetto (PKV)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la determinazione del rimborso delle spese legali da parte dei tribunali e delle autorità amministrative giudiziarie.
1. Il nuovo diritto è applicabile quando nel procedimento in questione si applica il CPC o il CPP.
2. Il diritto precedente è applicabile quando nel procedimento in questione si applica la legge del 7 luglio 1918 sul Codice di Procedura Civile (CPC) o la legge del 15 marzo 1995 sul Procedimento Penale (CPP).
1. Il rimborso delle spese di parte consiste nell'onorario e nelle spese necessarie.
1. Il valore della controversia è determinato secondo le regole degli articoli 91 a 94 del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC[2]).
1. Il Consiglio di Stato adegua periodicamente le tariffe degli onorari all'inflazione su proposta dell'Associazione degli Avvocati del Canton Berna.
1. Se il valore della causa è determinabile, l'onorario nei procedimenti di primo grado è così stabilito
- fino a 8 000 franchi: onorario di 100 - 3 000 franchi
- da 8 000 a 20 000 franchi: onorario di 1 500 - 7 900 franchi
- oltre 20 000 fino a 50 000 franchi: onorario di 3 200 - 15 700 franchi
- oltre 50 000 fino a 100 000 franchi: onorario di 3 900 - 23 700 franchi
- oltre 100 000 fino a 300 000 franchi: onorario di 7 900 - 35 400 franchi
- oltre 300 000 fino a 600 000 franchi: onorario di 11 800 - 49 200 franchi
- oltre 600 000 fino a 1 milione di franchi: onorario di 19 700 - 59 000 franchi
- oltre 1 milione fino a 2 milioni di franchi: onorario di 38 500 - 78 700 franchi
- oltre 2 milioni di franchi: onorario fino al 3,8%.
2. Se il valore della causa non può essere determinato quantitativamente, l'onorario ammonta a 400 - 11 800 franchi. Se devono essere protetti interessi patrimoniali significativi, viene concesso un supplemento sull'onorario fino al 200 percento.
3. Nei procedimenti sommari (Art. 248 e segg. CPC), l'onorario ammonta al 30 - 60 percento degli onorari secondo i paragrafi 1 e 2.
1. Per la conduzione di prove precauzionali (Art. 158 CPC) l'onorario ammonta al 30-60 per cento dell'onorario secondo l'Articolo 5.
1. Nei procedimenti di ricorso (art. 308 bis 334 CPC), nella misura in cui sono condotti dall'avvocata o dall'avvocato precedente, l'onorario ammonta fino al 50 percento dell'onorario secondo l'articolo 5; nei procedimenti di reclamo (art. 319 bis 327 CPC) con impegno minimo fino al 20 percento dell'onorario.
1. In caso di risoluzione della controversia senza sentenza (transazione, rinuncia, ritiro della querela, ecc.), l'onorario ammonta al 25 al 100 percento dell'onorario ai sensi dell'articolo 5 o ai sensi dell'articolo 7.
1. Un supplemento fino al 100 percento sull'onorario è concesso nei procedimenti che richiedono un impegno di tempo e lavoro particolarmente elevato, come ad esempio nella raccolta o compilazione di materiale probatorio difficile e dispendiosa in termini di tempo, in presenza di un ampio materiale di atti o di una corrispondenza voluminoso, quando una parte sostanziale del materiale degli atti o della corrispondenza è in una lingua diversa dalla lingua del tribunale, o in presenza di condizioni fattuali o giuridiche particolarmente complesse.
1. Per un'intera giornata di viaggio viene concesso un supplemento di onorario di 300 franchi.
1. Nei procedimenti di ricorso, l'onorario ammonta a 400 fino a 11.800 franchi per istanza.
2. Qualora sia necessario tutelare interessi patrimoniali significativi, all'onorario viene concesso un supplemento fino al 200 percento.
1. Nei procedimenti di contenzioso con un valore della controversia determinato, gli onorari sono calcolati secondo l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7. Nei procedimenti di espropriazione, il limite inferiore degli importi non è vincolante.
2. Se il valore della controversia non può essere determinato numericamente, l’onorario ammonta da 400 a 11 800 franchi. Se devono essere tutelati interessi patrimoniali di rilievo, è previsto un supplemento sull'onorario fino al 200 percento.
1. Nei procedimenti di reclamo e ricorso in materia di diritto della sicurezza sociale, l'onorario ammonta da 400 a 11.800 franchi per ogni istanza.
1. Per le esecuzioni di prove preventive, l'onorario ammonta al 30 al 60 percento dell'onorario secondo gli articoli 11, 12 o 13.
1. Risoluzione della controversia senza giudizio (conciliazione, rinuncia, ritiro della causa, ecc.) comporta un onorario pari al 25-100 percento dell'onorario previsto dagli articoli 11, 12 o 13.
1. In materia di diritto amministrativo si applicano gli articoli 9 e 10.
1. Nei procedimenti penali, il compenso è determinato come segue
a. nei procedimenti mediante decreto d'accusa da 500 a 5 000 franchi,
b. nei procedimenti dinanzi al tribunale monocratico del tribunale regionale da 500 a 25 000 franchi,
c. nei procedimenti dinanzi al tribunale collegiale del tribunale regionale da 2 000 a 50 000 franchi,
d. nei procedimenti dinanzi al tribunale penale economico da 2 000 a 80 000 franchi,
e. nei procedimenti che si concludono con l'archiviazione da parte del pubblico ministero o del tribunale di primo grado, dal 25 al 100 percento del compenso previsto dalle lettere a a d,
f. nei procedimenti d'appello (art. 379 fino a 415 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 [CPP]), con l'eccezione dei procedimenti di ricorso previsti dalla lettera g, dal 10 al 50 percento del compenso previsto dalle lettere b a e,
g. da 500 a 5 000 franchi nei procedimenti della camera di ricorso del tribunale superiore senza carattere d'appello, così come nei procedimenti di ricorso (art. 393 fino a 397 CPP) riguardanti
1. disposizioni e atti procedurali non definitivi della polizia, del pubblico ministero e dei tribunali di primo grado,
2. decisioni dei tribunali delle misure coercitive,
h. per decisioni autonome successive ai sensi degli articoli 363 e seguenti CPP, dal 10 al 40 percento del compenso previsto dalle lettere a a d, così come f.
2. Il compenso previsto al paragrafo 1 lettere a fino a e comprende anche la remunerazione per le spese della fase preliminare.
In materia penale, si applicano gli articoli 9 e 10.
Se il tempo e l'impegno lavorativo non possono essere adeguatamente compensati neppure applicando l'articolo 9, il supplemento può essere superiore al 75 percento.
1. Per le spese che le avvocate e gli avvocati hanno sostenuto prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, il rimborso delle spese legali di parte sarà calcolato secondo il diritto vigente fino ad allora.
Questo regolamento entra in vigore insieme alla legge cantonale sugli avvocati.