Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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166.1 ENRDDINJ CH-BE

1. Disposizioni Generali (ENRD)

20 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (20)

Art. 1 Decreto sull'indennità per i giudici supplementari (EnRD) Art. 1 Decreto sull'indennità per i giudici supplementari (EnRD) - Oggetto e Ambito di Applicazione Art. A1-1 Decreto sull'indennità dei giudici ausiliari (EnRD) Art. A1-2 Decreto sull'indennità per i giudici onorari (EnRD) Art. A1-3 Decreto sull'Indennità dei Giudici Ausiliari (EnRD) Art. 2 Decreto sull'indennità delle giudici e dei giudici onorari (EnRD) Art. 2 Decreto sull'indennità delle giudici e dei giudici onorari (EnRD) - Rimborso delle spese Art. 3 Decreto sull'indennizzo dei giudici supplenti (EnRD) - Previdenza professionale Art. 4 Decreto sulle indennità per i giudici onorari (EnRD) Art. 5 Decreto sull'Indennità dei Giudici Ausiliari (EnRD) - Indennità Art. 6 Decreto sull'indennità per i giudici ausiliari (EnRD) Art. 7 Decreto sull'indennità per i giudici onorari (EnRD) Art. 8 Decreto sull'indennità dei giudici ausiliari (EnRD) Art. 8 Decreto sull'indennità dei giudici ausiliari (EnRD) - Compenso per la partecipazione e indennità Art. 9 Decreto sull'indennità dei giudici a tempo parziale (EnRD) Art. 10 Decreto sull'indennità dei giudici aggiunti (EnRD) Art. 11 Decreto sulla Remunerazione dei Giudici Ausiliari (EnRD) Art. 12 Decreto sull'indennità delle giudici e dei giudici con funzioni secondarie (EnRD) - Giudici e giudici con funzioni secondarie con funzioni presidenziali Art. 13 Decreto sull'indennità dei giudici straordinari (EnRD) Art. 14 Decreto sull'indennità dei giudici onorari (EnRD) Art. 15 Decreto sull'indennità delle giudici e dei giudici a titolo accessorio (EnRD) Art. 16 Decreto sull'indennità dei giudici non di ruolo (EnRD) Art. 17 Decreto sull'indennizzo dei giudici onorari (DIGO)

Statutory Text (20 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questo decreto disciplina l'indennità dei giudici e dei cancellieri ausiliari delle autorità giudiziarie cantonali.

Ai sensi di questo decreto, i giudici ausiliari includono anche i membri e i membri supplenti della commissione di sorveglianza sull'avvocatura, nonché le persone che vengono nominate come giudici straordinari in casi specifici o per un periodo limitato.

Allegato 1: Art. 9 Comma 1

1. Tribunale Superiore/Autorità di Sorveglianza degli Avvocati

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 a 251

c Indennità per relazione o correlazione: CHF 301 a 1506

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 75 a 301

2. Tribunale Amministrativo

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b *** Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 a 400

c Indennità per relazione o correlazione: CHF 301 a 1506

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 75 a 301

Allegato 1: Art. 9 Comma 1

1. Tribunale per i minorenni

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

2. Commissione del ricorso fiscale

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

3. Commissione ricorsi per misure nei confronti dei conducenti di veicoli

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

4. Commissione di stima per espropriazioni

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

5. Commissione per la bonifica fondiaria

a Indennità giornaliera per giorno di seduta: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

Allegato 1: Art. 9 Comma 1

1. Tribunali Regionali

a Indennità giornaliera per giorno di udienza: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 1004

2. Autorità Regionali di Conciliazione

a Indennità giornaliera per giorno di udienza: CHF 261

b Compenso per partecipazione per affare: CHF 50 fino a 251

c Indennità per relazione o corelazione: CHF 261 fino a 1305

d Indennità per studio degli atti per affare: CHF 50 fino a 201

1. Disposizioni Generali

1. Il rimborso delle spese si basa in modo analogo sulle disposizioni corrispondenti della legislazione del personale. È fatta salva la disposizione dell'articolo 7 comma 2.

2. Per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici si possono addebitare i biglietti di prima classe.

1. Disposizioni Generali

1. Le giudici e i giudici a tempo parziale e le cancelliere e i cancellieri che operano a titolo accessorio non sono generalmente assicurati nell'ambito della previdenza professionale.

2. Se, in un caso particolare, viene raggiunta la soglia d'ingresso secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e non esiste un'assicurazione principale almeno nell'ambito della LPP, le persone interessate vengono segnalate alla Cassa pensioni bernese per l'iscrizione.

1. Disposizioni Generali

1. L'Amministrazione della giustizia può emanare, d'intesa con l'Ufficio del personale, istruzioni e direttive per garantire l'esecuzione uniforme di questo decreto.

**Giudici onorari**

1. L'Indennità è composta da

a un'indennità giornaliera, se l'impiego della giudice o del giudice è associato a una seduta,

b un compenso per la partecipazione a ogni affare, se l'impiego della giudice o del giudice si limita alla partecipazione a una decisione per circolazione,

c un'indennità annuale da concordare tramite contratto, quando tale indennità è prevista da questo decreto.

2. Se l'impiego della giudice o del giudice è associato a un esame degli atti, l'indennità giornaliera è integrata da una sovrattassa corrispondente. Nel compenso per la partecipazione di cui al comma 1 lettera b è già inclusa l'indennità per l'esame degli atti.

3. Se il compito della giudice o del giudice include la redazione di una relazione o di un coriferimento, ha diritto, oltre all'indennità giornaliera o al compenso per la partecipazione, a una sovrattassa per la redazione della relazione. In essa è inclusa anche l'indennità per l'esame degli atti.

**Giudici onorari**

1. Le persone impiegate presso il Cantone ricevono un'indennità per ogni affare pari a una mezza diaria, se la loro attività giudiziaria è conteggiata come tempo di lavoro retribuito dal Cantone. In casi molto complessi o difficili, può essere concessa un'intera diaria.

2. Se la loro attività come giudice non è conteggiata come tempo di lavoro retribuito dal Cantone, l'indennità è disciplinata dall'Articolo 5.

Giudici non a tempo pieno

1. Il diritto a un'indennità giornaliera completa sussiste indipendentemente dalla durata della seduta nel giorno in questione.

2. Con l'indennità giornaliera sono compensati eventuali costi per pasti principali o spuntini.

3. Se la seduta programmata viene annullata, può essere riconosciuta la metà dell'indennità giornaliera.

Giudici non a tempo pieno

1. Il diritto alla retribuzione per la collaborazione e alle indennità sorge con l'assegnazione dell'affare alla giudice ausiliaria o al giudice ausiliario. Lo stesso vale per l'indennizzo secondo l'articolo 6 comma 1.

2. Se l'affare cade prima della decisione, deve essere ordinata una riduzione proporzionata al progresso dell'affare. Se non è ancora stato sostenuto alcun onere lavorativo, non è prevista alcuna indennità.

**Giudici onorari**

L'importo delle indennità giornaliere, delle retribuzioni per la collaborazione e delle indennità è disciplinato nell'Allegato.

Quando l'Allegato prevede un intervallo, l'importo è determinato in base all'importanza e all'entità dell'affare.

In casi molto complessi o difficili, la retribuzione per la collaborazione o l'indennità può essere fissata fino al doppio dell'importo massimo previsto nell'Allegato.

Giudici non a tempo pieno

1. Competenti per la determinazione degli importi sono i presidenti degli organi di decisione. La determinazione di un'indennità in materia propria richiede l'approvazione dell'ente superiore.

2. Il superamento degli importi previsti nell'allegato (Art. 9 par. 3) richiede l'approvazione del tribunale superiore ovvero del tribunale amministrativo.

**Giudici onorari**

1. Se il Consiglio esecutivo decide di aumentare gli stipendi base ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1 della Legge sul personale del 16 settembre 2004 (Legge sul personale, LP), tale decisione si applica automaticamente e simultaneamente anche alle tariffe stabilite nell'allegato. La direzione della giustizia amministrativa rende noti i tassi adeguati in modo appropriato.

**Giudici onorari**

1. I seguenti giudici onorari ricevono un'indennità annuale da concordare tramite contratto

a) il presidente e il vicepresidente della Commissione ricorsi per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli,

b) il presidente e il vicepresidente della Commissione di stima per le espropriazioni,

c) il presidente e il vicepresidente della Commissione per il miglioramento fondiario.

2. L'indennità annuale consiste in

a) un'indennità per il tempo stimato da dedicare, che deve essere stabilita sulla base di un importo forfettario di 150 franchi all'ora per i lavoratori autonomi e di 100 franchi all'ora per tutte le altre persone,

b) un contributo ai costi infrastrutturali.

3. Il contratto è stipulato tra il giudice e il Tribunale amministrativo. È soggetto all'approvazione della direzione amministrativa della giustizia.

4. Per l'adeguamento delle tariffe orarie all'inflazione si applica mutatis mutandis l'articolo 11.

Giudici non a tempo pieno

1. Le persone che vengono impiegate per un periodo determinato di almeno tre mesi come giudici straordinari e che mantengono una funzione originaria in un rapporto di lavoro con il Cantone, ricevono un'indennità di funzione erogata mensilmente.

2. L'indennità ammonta al 60 percento della differenza tra il salario della funzione originaria e il salario ordinario della nuova funzione assunta. Essa non è soggetta a contributi previdenziali.

3. Le persone che vengono impiegate per un periodo determinato di almeno tre mesi come giudici straordinari e che non hanno un rapporto di lavoro con il Cantone, ricevono un compenso da determinare in base alla loro esperienza. Il limite inferiore e superiore sono costituiti dal salario base e massimo applicabile ai giudici ordinari.

**Impiegati Giudiziari Ausiliari**

1. I cancellieri e le cancelliere di tribunale incaricati a titolo accessorio ricevono un'indennità annuale concordata tramite contratto.

2. Il contratto viene stipulato tra il cancelliere o la cancelliera e il tribunale amministrativo o il tribunale superiore. Esso necessita dell'approvazione da parte della direzione dell'amministrazione giudiziaria.

3. L'indennità annuale è composta da

a. un'indennità per il tempo stimato, che per i lavoratori autonomi deve essere determinata sulla base di un importo forfettario di 150 franchi all'ora e per tutte le altre persone sulla base di un importo forfettario di 100 franchi all'ora,

b. un contributo per i costi infrastrutturali.

4. Per l'adeguamento delle tariffe orarie all'inflazione si applica l'articolo 11 con adattamenti pertinenti.

Disposizioni finali

1. Il decreto del 5 maggio 1980 sui diritti politici (DPR) è modificato come segue

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

1. Decreto dell'11 dicembre 1985 relativo alle indennità giornaliere e ai rimborsi spese di viaggio nell'amministrazione giudiziaria e della giustizia (BSG 166.1),

2. Decreto del 10 febbraio 2004 sulla Contabilità Speciale delle Autorità Giudiziarie (BSG 620.01).

Disposizioni finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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