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**Posizione e Organizzazione** (GESCHRSBOL)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (26)

Art. 1 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Regol. Auth. Conc. OL) - Posizione Art. 2 Regolamento della Commissione di Conciliazione Regionale Oberland (Regolamento CCO) Art. 3 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Int. A.R.C. OL) - Organi Art. 4 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (RegI AC OL) Art. 5 Regolamento di gestione dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. di Ges. ARCO) Art. 6 Regolamento della Commissione di Conciliazione Regionale Oberland (Regol. C.R. OL) - Convocazione, Ordine del giorno Art. 7 Regolamento di procedura dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Pro. SB OL) - Decisione Art. 8 Regolamento operativo dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Op. ARC OL) - Compiti Art. 9 Regolamento di procedura dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Regolamento SB OL) - Sostituta o Sostituto Art. 10 Regolamento di Procedura dell'Autorità Regionale di Conciliazione Oberland (Reg.proc. ARC OL) Art. 11 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. int. ARC OL) Art. 12 Regolamento interno dell'Authority regionale di conciliazione Oberland (Regolamento ARC OL) - Diritto di firma Art. 13 Regolamento della Commissione regionale di conciliazione Oberland (Reg. Comm. Concil. OL) - Competenze finanziarie per compiti amministrativi Art. 13a Regolamento interno dell'Autorità regionale di conciliazione dell'Oberland (Regolamento interno ARS OL) - Competenze finanziarie per procedimenti in materia civile Art. 14 Regolamento di Procedura dell'Autorità Regionale di Conciliazione Oberland (Reg. Proc. ARC OL) - Principio Art. 15 Regolamento della Commissione Regionale di Conciliazione Oberland (Reg. CC OL) - Verbale Art. 16 Regolamento Interno dell'Autorità Regionale di Conciliazione Oberland (RegInt AROC OL) Art. 17 Regolamento di funzionamento dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Funz. AU Conc. OL) Art. 18 Regolamento di gestione dell'Autorità regionale di conciliazione Oberland (Regolamento gestione ARC OL) Art. 19 Regolamento interno dell'Autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Int. ARC OL) Art. 20 Regolamento di gestione dell'autorità di conciliazione regionale Oberland (Regol. Gest. AC OL) Art. 21 Regolamento della Commissione di Conciliazione Regionale Oberland (RegR CC OL) - Sicurezza Art. 22 Regolamento interno dell'Autorità regionale di conciliazione Oberland (Regolamento interno ARO) Art. 23 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Oberland (Reg. Int. Aut. Con. OL) - Abbigliamento Art. 24 Regolamento della Commissione Regionale di Conciliazione Oberland (Reg. Conc. Reg. OL) - Risoluzione dei Conflitti Art. 25 Regolamento della Commissione regionale di Conciliazione Oberland (Regolamento CCO)

Testo normativo (26 Articoli)

**Posizione e Organizzazione**

1. Fatte salve le funzioni e le competenze della direzione dell'amministrazione della giustizia, del Tribunale Superiore e del Tribunale Regionale Oberland, l'autorità di conciliazione è autonoma nell'amministrazione e nell'organizzazione.

2. Ove necessario, la direttrice o il direttore si consulta con gli organi direttivi delle altre autorità giudiziarie civili e penali presenti nella regione Oberland e con il Tribunale Superiore.

**Posizione e Organizzazione**

1. Gli organi direttivi rispettano in modo analogo i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni secondo l'articolo 3 della legge sui conti pubblici del 15 giugno 2022 (FHG).

2. L'autorità di conciliazione si impegna internamente ed esternamente al principio della trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland

1. Gli organi dell'autorità di conciliazione sono

a) la conferenza dei presidenti,

b) la direttrice o il direttore,

c) la vice direttrice o il vice direttore,

d) la cancelliera o il cancelliere capo.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Conferenza dei Presidenti

**Conferenza dei Presidenti**

1. Tutti i presidenti regolarmente eletti assegnati dal tribunale superiore all'autorità di conciliazione costituiscono la Conferenza dei Presidenti.

2. Ciascun presidente dispone di un voto indipendentemente dal grado di impiego.

3. I presidenti straordinariamente nominati possono partecipare alla Conferenza dei Presidenti con voto consultivo. Dopo un impiego di sei mesi, hanno diritto di voto al pari dei presidenti regolarmente eletti.

4. Il direttore o la direttrice assume la presidenza della Conferenza dei Presidenti.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Conferenza dei Presidenti

1. La conferenza dei presidenti propone al Tribunale superiore l'elezione di un presidente o di una presidente come direttore o direttrice d’ufficio per una durata di tre anni (Art. 86 cpv. 2 GSOG).

2. Essa elegge

a) il vicedirettore o la vicedirettrice d’ufficio,

b) il cancelliere capo o la cancelliera capo.

3. Essa è responsabile per l’assunzione e la determinazione del grado di occupazione del restante personale.

4. Essa stabilisce l’ambito, la natura e l’organizzazione della consulenza legale.

5. Essa determina l’esonero dalle mansioni ordinarie per il direttore o la direttrice d’ufficio e la sua vicedirezione.

6. Essa determina l’esonero dalle mansioni ordinarie per il cancelliere capo o la cancelliera capo.

7. Essa è responsabile per l’elaborazione dell’accordo sulle risorse con il Tribunale superiore.

8. Essa è competente, salvo approvazione del Tribunale superiore, per l'emanazione e la modifica di questo regolamento interno.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti viene convocata dalla Direttrice o dal Direttore degli Affari,

a) non appena una questione richiede una valutazione,

b) se due Presidenti lo richiedono, e tale richiesta deve essere presentata alla Direttrice o al Direttore degli Affari insieme alle questioni da trattare,

c) ma almeno una volta all'anno.

2. Gli aventi diritto alla partecipazione vengono convocati per iscritto (anche via e-mail) alle riunioni.

3. La Cancelliera Capo o il Cancelliere Capo partecipa alle riunioni con voce consultiva.

4. La convocazione deve avvenire di regola dieci giorni prima della data della riunione, allegando l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Conferenza dei Presidenti

1. La conferenza dei presidenti delibera con la maggioranza relativa dei voti espressi. Affinché una delibera sia valida, è necessario che partecipino alla riunione più della metà di tutti i membri.

2. In caso di parità di voti decide

a) per le delibere: il voto decisivo della direttrice o del direttore;

b) per le elezioni: il sorteggio.

3. Sono ammessi procedimenti decisionali per circolazione. In tal caso, la votazione avviene per iscritto (anche tramite e-mail) mediante apposita dichiarazione alla direttrice o al direttore.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - La Direttrice o il Direttore Generale

1. La direttrice o il direttore garantisce il regolare funzionamento della gestione degli affari dell'autorità di conciliazione. È responsabile dell'amministrazione dell'autorità di conciliazione e competente per tutte le questioni non assegnate ad un altro organo, in particolare per

a. la rappresentanza dell'autorità di conciliazione nei confronti della Corte superiore e verso l'esterno,

b. la preparazione e la conclusione dell'accordo con il Tribunale regionale Oberland,

c. * la rappresentanza dell'autorità di conciliazione presso il Tribunale regionale Oberland e la tutela dei suoi interessi nella Direzione estesa della Corte superiore,

d. la gestione delle risorse a disposizione dell'autorità di conciliazione,

e. la gestione del personale dell'autorità di conciliazione, nella misura in cui non sia competente la conferenza dei presidenti,

f. l'assicurazione di un'elevata competenza professionale e sociale delle impiegate e degli impiegati,

g. * la conduzione dei colloqui di verifica con il sostituto o la sostituta, con i presidenti, con i cancellieri e i segretari di tribunale,

h. la supervisione sull'operato della segreteria,

i. la supervisione sulla contabilità,

k. la regola relativa al bilanciamento del carico tra i presidenti,

l. * ...

m. * l'impiego di collaboratori temporanei provenienti da altre autorità e designati dalla Corte superiore,

n. la convocazione e la presidenza delle riunioni della conferenza dei presidenti,

o. l'esecuzione delle delibere della conferenza dei presidenti,

p. il mantenimento dei contatti con i giudici esperti e la loro informazione,

q. la definizione dei principi riguardanti l'archivio, la gestione dei fascicoli e l'archiviazione,

r. la garanzia di una formazione continua adeguata alle esigenze,

s. l'elaborazione e l'approvazione del concetto di sicurezza e del regolamento dell’edificio,

t. l'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui essa sia applicabile,

u. la protezione dei dati elettronici, in particolare mediante l’emanazione di restrizioni d'accesso e direttive.

2. Può delegare il disbrigo degli affari e compiti alla cancelliera capo, al cancelliere capo o ai singoli presidenti.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - La Direttrice o il Direttore Generale

La sostituta o il sostituto assiste la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti e la o lo rappresenta in caso di impedimento.

**Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - Cancelliere capo o cancelliera capo**

1. La cancelliera dirigente o il cancelliere dirigente assiste la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo e redige il verbale alle riunioni del comitato dei presidenti.

2. Lei o lui coordina e delega i compiti aggiuntivi alle cancelliere e ai cancellieri, nonché alle segretarie giudiziarie e ai segretari giudiziari.

3. Gli ulteriori compiti sono definiti su proposta della direttrice amministrativa o del direttore amministrativo dal comitato dei presidenti.

1. Organi dell'Autorità di Conciliazione Regionale Oberland - Direzione della Segreteria

1. Il Segretariato dispone di una Direttrice o un Direttore.

2. Egli o ella è responsabile per

a l'assistenza agli apprendisti,

b ulteriori compiti speciali che le o gli sono stati assegnati.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - Autorizzazione alla firma e competenze finanziarie

In merito agli affari che rientrano nella competenza dell'autorità di conciliazione, firma la direttrice o il direttore.

Per il resto, il diritto di firma si determina in base ai compiti assegnati. Una delega è possibile.

Fatte salve altre disposizioni applicabili.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - Autorizzazione alla firma e competenze finanziarie

1. La Direttrice o il Direttore approva le spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30.000 franchi secondo la propria competenza. È possibile una delega alla Vice Direttrice o al Vice Direttore oppure alla Responsabile delle Risorse o al Responsabile delle Risorse del Tribunale Regionale Oberland.

2. Le spese superiori a 30.000 franchi richiedono un'approvazione delle spese da parte della direzione del Tribunale Superiore.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Oberland - Autorizzazione alla firma e competenze finanziarie

1. Per le spese relative alle procedure in materia civile, l'autorizzazione finanziaria dei documenti è concessa indipendentemente dall'importo come autorizzazione alla spesa (art. 31 par. 1 lett. e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [FHaV]).

2. La direzione del procedimento è responsabile della verifica sostanziale delle spese. Se l'autorizzazione finanziaria dei documenti spetta a lei in relazione a una spesa, la verifica sostanziale è svolta dal cancelliere o dalla cancelliera responsabile nel procedimento in questione.

3. L'autorizzazione finanziaria dei documenti è concessa

a) per spese fino a un importo massimo di 30'000 franchi dalla direttrice o dal direttore oppure dalla rispettiva vice direttrice o vice direttore,

b) per spese superiori a 30'000 franchi dalla direttrice o dal direttore.

Organi dell'Autorità Regionale di Conciliazione Oberland - Verbale e Informazione

1. La Direttrice o il Direttore informa il personale in modo appropriato riguardo alla propria attività.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Verbale e Informazione

1. È necessario redigere un verbale relativo alle richieste e alle delibere della Conferenza dei Presidenti, che fornisca anche informazioni in forma sintetica sulle discussioni svolte.

2. Il verbale deve essere inviato per iscritto (via e-mail) ai presidenti entro cinque giorni dalla riunione.

3. Eventuali integrazioni e correzioni devono essere comunicate per iscritto entro cinque giorni.

4. Le delibere devono essere comunicate al restante personale tramite estratti del verbale o in altra forma appropriata dalla direttrice o dal direttore degli affari.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Oberland - Registrazione e Informazione

I presidenti hanno accesso a tutti i fascicoli della conferenza dei presidenti.

Hanno il diritto di consultare i fascicoli del responsabile amministrativo o della responsabile amministrativa, nella misura in cui siano personalmente interessati o quando li necessitano per l'esercizio delle loro funzioni.

Disposizioni Varie

1. Presso l'autorità di conciliazione operano

a) i presidenti regolarmente eletti,

b) i presidenti straordinari nominati dal Tribunale superiore,

c) le cancelliere e i cancellieri,

d) i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di diritto del lavoro e locazioni (giudici esperti),

e) le segretarie giudiziarie e i segretari giudiziari,

f) i praticanti giuridici e gli apprendisti.

Disposizioni Varie

1. I presidenti garantiscono una consulenza legale di alta qualità ed efficiente e la risoluzione delle controversie.

2. Essi svolgono ulteriori compiti loro attribuiti dalla legislazione.

Disposizioni Varie

1. Il grado di occupazione del Presidente viene stabilito al momento dell'elezione dal Gran Consiglio. Le modifiche del grado di occupazione durante la durata del mandato sono decise dalla direzione del Tribunale Superiore. Non esiste alcun diritto ad ottenere una modifica del grado di occupazione.

Disposizioni Varie

1. Richieste da parte dei presidenti per l'autorizzazione a tenere incarichi secondari o cariche pubbliche devono essere presentate con tutte le informazioni necessarie alla direttrice o al direttore dell'ufficio. Quest'ultima o quest'ultimo le trasmette insieme alle sue osservazioni e ad un'eventuale proposta alla direzione del Tribunale Superiore.

Disposizioni Varie

1. La direttrice o il direttore sono autorizzati a emanare disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a disporre controlli generali all’ingresso dell’edificio e delle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli nonché ad allontanare persone dall’edificio.

2. In singoli casi, le misure di sicurezza possono essere disposte anche dai rispettivi presidenti a presiedere, per quanto possibile in accordo con la direttrice o il direttore.

Disposizioni Varie

1. Tutti i dipendenti sono tenuti al segreto riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso l'autorità di conciliazione.

2. Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, agli interpreti e ad altri collaboratori. È compito della direzione del procedimento informarli sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.

3. La decisione sulla dispensa dal segreto d'ufficio spetta alla direzione generale del tribunale superiore.

Disposizioni Varie

1. Alle udienze dell'autorità di conciliazione intervengono i presidenti, i cancellieri, i segretari giudiziari, i giudici specializzati, nonché i rappresentanti delle parti, in abbigliamento consono.

Disposizioni Varie

1. I conflitti tra le collaboratrici e i collaboratori vengono risolti internamente, ove possibile.

2. Le parti sono tenute, in primo luogo, a cercare di dialogare tra loro e con la persona referente nominata dalla direttrice o dal direttore.

3. Se non si riesce a raggiungere un accordo, la questione viene presentata alla direttrice o al direttore. Questa o questo adotta le misure appropriate. Lei o lui può coinvolgere la corte suprema.

4. Se si tratta di una questione che potrebbe essere significativa nell'ambito della vigilanza, la direttrice o il direttore informa la corte suprema.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

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