**Posizione e Organizzazione** (GESCHRSBBM)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1. Fatte salve le competenze e le prerogative dell'amministrazione giudiziaria, del tribunale superiore e del tribunale regionale di Berna-Mittelland, l'autorità di conciliazione è autonoma nella gestione e nell'organizzazione.
2. Ove necessario, la direttrice o il direttore si coordina con gli organi direttivi delle altre autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione di Berna-Mittelland e con il tribunale superiore.
1. Gli organi direttivi rispettano in modo analogo i principi generali di gestione delle finanze e delle prestazioni secondo l'articolo 3 della legge sui conti pubblici del 15 giugno 2022 (FHG).
2. L'autorità di conciliazione si impegna internamente ed esternamente al principio della trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.
1. Gli organi dell'autorità di conciliazione sono
a) la conferenza dei presidenti,
b) la direttrice o il direttore,
c) la vice direttrice o il vice direttore,
d) la cancelliera o il cancelliere capo.
1. Tutti i presidenti ordinariamente eletti assegnati al consiglio di conciliazione dal tribunale superiore costituiscono la conferenza dei presidenti.
2. Ciascun presidente dispone di un voto indipendentemente dal grado di occupazione.
3. I presidenti straordinariamente nominati possono partecipare alla conferenza dei presidenti con voto consultivo. Dopo sei mesi di incarico, hanno diritto di voto come i presidenti ordinariamente eletti.
4. La direttrice o il direttore generale assume la presidenza della conferenza dei presidenti.
1. La Conferenza dei Presidenti propone al Tribunale Superiore una presidente o un presidente come direttore amministrativo per una durata di tre anni per l'elezione (Art. 86 par. 2 GSOG).
2. Essa elegge
a) la vice direttrice o il vice direttore amministrativo,
b) la cancelliera capo o il cancelliere capo.
3. È responsabile per l'assunzione e la determinazione del grado di impiego del restante personale.
4. Essa stabilisce l'estensione, la natura e l'organizzazione della consulenza legale.
5. Essa stabilisce l'esonero dai compiti ordinari per la direttrice o il direttore amministrativo e la loro o il loro vice.
6. Essa stabilisce l'esonero dai compiti ordinari per la cancelliera capo o il cancelliere capo.
7. È responsabile per l'elaborazione dell'accordo sulle risorse con il Tribunale Superiore.
8. È responsabile, previa approvazione del Tribunale Superiore, per l'emanazione e la modifica di questo regolamento interno.
1. La conferenza dei presidenti è convocata dalla direttrice o dal direttore amministrativo
a) non appena vi è un affare da valutare,
b) quando due presidenti lo richiedono, e tale richiesta deve essere presentata alla direttrice o al direttore amministrativo insieme agli affari da inserire nell'ordine del giorno,
c) tuttavia, almeno una volta all'anno.
2. I partecipanti aventi diritto vengono convocati per le riunioni per iscritto (anche via e-mail).
3. La cancelliera capo o il cancelliere capo partecipa alle riunioni con voto consultivo.
4. La convocazione deve normalmente avvenire dieci giorni prima della data della riunione, allegando l'ordine del giorno e eventuali documenti.
1. La conferenza dei presidenti decide con la maggioranza relativa dei voti espressi. Affinché una decisione sia valida, è necessario che più della metà di tutti i membri partecipino alla riunione.
2. In caso di parità di voti decide
a) per le delibere: il voto decisivo della direttrice o del direttore;
b) per le elezioni: il sorteggio.
3. Sono ammessi i provvedimenti per circolazione. In questo caso, il voto avviene per iscritto (anche tramite e-mail) con una dichiarazione corrispondente indirizzata alla direttrice o al direttore.
**1. La direttrice o il direttore garantisce il corretto svolgimento delle attività dell'autorità di conciliazione. È responsabile della gestione dell'autorità di conciliazione e competente per tutte le questioni non assegnate ad altri organi, in particolare per**
**a) la rappresentanza dell'autorità di conciliazione nei confronti del tribunale superiore e verso l'esterno,**
**b) l'elaborazione e la conclusione dell'accordo con il Tribunale Regionale Bern-Mittelland,**
**c) la rappresentanza dell'autorità di conciliazione nel Tribunale Regionale Bern-Mittelland e la tutela degli interessi di essa nell'Esecutivo Esteso del Tribunale Superiore,**
**d) la gestione delle risorse messe a disposizione dell'autorità di conciliazione,**
**e) le risorse umane dell'autorità di conciliazione, nella misura in cui non sia competente la conferenza dei presidenti,**
**f) garantire un'elevata competenza professionale e sociale dei dipendenti,**
**g) la conduzione dei colloqui di location con la vice direttrice o il vice direttore, con i presidenti, i cancellieri e le cancellerie,**
**h) la supervisione del funzionamento della segreteria,**
**i) la supervisione della contabilità,**
**k) la regolamentazione dell'equilibrio del carico tra i presidenti,**
**l) ...,**
**m) l'impiego di supplenti designati dal tribunale superiore provenienti da altre autorità,**
**n) la convocazione e la gestione delle riunioni della conferenza dei presidenti,**
**o) l'esecuzione delle decisioni della conferenza dei presidenti,**
**p) il mantenimento dei contatti con i giudici esperti e la loro informazione,**
**q) la definizione dei principi riguardanti la registrazione, la gestione dei fascicoli e l'archiviazione,**
**r) garantire una formazione continua adeguata alle necessità,**
**s) la redazione e l'adozione del concetto di sicurezza e del regolamento interno,**
**t) l'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui sia applicabile,**
**u) la sicurezza dei dati elettronici, in particolare attraverso l'emanazione di restrizioni di accesso e istruzioni.**
**2. Può delegare l'esecuzione di affari e compiti alla cancelliera capo, al cancelliere capo o a singoli presidenti.**
La sostituta o il sostituto assiste la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti e la o lo rappresenta in caso di impedimento.
1. La cancelliera dirigente o il cancelliere dirigente assiste la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo e redige il verbale alle riunioni del comitato dei presidenti.
2. Lei o lui coordina e delega i compiti aggiuntivi alle cancelliere e ai cancellieri, nonché alle segretarie giudiziarie e ai segretari giudiziari.
3. Gli ulteriori compiti sono definiti su proposta della direttrice amministrativa o del direttore amministrativo dal comitato dei presidenti.
1. Il Segretariato dispone di una Direttrice o un Direttore.
2. Egli o ella è responsabile per
a l'assistenza agli apprendisti,
b ulteriori compiti speciali che le o gli sono stati assegnati.
1. Negli affari che rientrano nella competenza dell'autorità di conciliazione, la direttrice o il direttore generale firma.
2. Per il resto, il diritto di firma si basa sui compiti assegnati. Una delega è possibile.
3. Sono fatte salve altre disposizioni applicabili.
1. La direttrice o il direttore autorizza spese per compiti amministrativi fino a un massimo di 30'000 franchi sotto la propria competenza. È possibile una delega alla vice-direttrice o al vice-direttore della direzione o alla responsabile o al responsabile delle risorse del Tribunale Regionale di Berna-Mittelland.
2. Le spese superiori a 30'000 franchi richiedono un'autorizzazione di spesa da parte della direzione del Tribunale superiore.
1. Per le spese relative a procedimenti in materia civile, l'autorizzazione finanziaria dei documenti è considerata come approvazione delle spese indipendentemente dall'importo (Art. 31 comma 1 lett. e del Regolamento sulla gestione finanziaria del 16.11.2022 [RGF]).
2. La direzione del procedimento è responsabile del controllo sostanziale delle spese. Qualora l'autorizzazione finanziaria dei documenti ricada sulla direzione del procedimento, la verifica sostanziale è assunta dal cancelliere o dalla cancelliera responsabile del procedimento in questione.
3. L'approvazione finanziaria dei documenti avviene
a) per spese fino a 30'000 franchi da parte del direttore o della direttrice o dal suo o dalla sua sostituta;
b) per spese superiori a 30'000 franchi da parte del direttore o della direttrice.
1. La Direttrice o il Direttore informa il personale in modo appropriato riguardo alla propria attività.
1. È necessario redigere un verbale relativo alle richieste e alle delibere della Conferenza dei Presidenti, che fornisca anche informazioni in forma sintetica sulle discussioni svolte.
2. Il verbale deve essere inviato per iscritto (via e-mail) ai presidenti entro cinque giorni dalla riunione.
3. Eventuali integrazioni e correzioni devono essere comunicate per iscritto entro cinque giorni.
4. Le delibere devono essere comunicate al restante personale tramite estratti del verbale o in altra forma appropriata dalla direttrice o dal direttore degli affari.
I presidenti hanno accesso a tutti i fascicoli della conferenza dei presidenti.
Hanno il diritto di consultare i fascicoli del responsabile amministrativo o della responsabile amministrativa, nella misura in cui siano personalmente interessati o quando li necessitano per l'esercizio delle loro funzioni.
1. Presso l'organo di conciliazione operano
a) i presidenti regolarmente eletti,
b) i presidenti straordinari nominati dall'Alta Corte,
c) le cancelliere e i cancellieri,
d) i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di diritto del lavoro, parità e locazioni (giudici specializzati),
e) le segretarie e i segretari giuridici,
f) le praticanti e i praticanti di diritto e gli apprendisti.
1. I presidenti garantiscono una consulenza legale di alta qualità ed efficiente e la risoluzione delle controversie.
2. Essi svolgono ulteriori compiti loro attribuiti dalla legislazione.
1. Il grado di occupazione del Presidente viene stabilito al momento dell'elezione dal Gran Consiglio. Le modifiche del grado di occupazione durante la durata del mandato sono decise dalla direzione del Tribunale Superiore. Non esiste alcun diritto ad ottenere una modifica del grado di occupazione.
1. Richieste da parte dei presidenti per l'autorizzazione a tenere incarichi secondari o cariche pubbliche devono essere presentate con tutte le informazioni necessarie alla direttrice o al direttore dell'ufficio. Quest'ultima o quest'ultimo le trasmette insieme alle sue osservazioni e ad un'eventuale proposta alla direzione del Tribunale Superiore.
**La direttrice o il direttore** è autorizzato a emanare disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a disporre controlli generali all'ingresso dell'edificio e delle aule di tribunale, a prevedere controlli su persone e bagagli, nonché ad allontanare persone dall'edificio.
In casi singoli, le misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla direzione del procedimento competente, possibilmente in accordo con la direttrice o il direttore.
1. Tutti i dipendenti sono tenuti al segreto riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso l'autorità di conciliazione.
2. Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, agli interpreti e ad altri collaboratori. È compito della direzione del procedimento informarli sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.
3. La decisione sulla dispensa dal segreto d'ufficio spetta alla direzione generale del tribunale superiore.
1. Alle udienze dell'autorità di conciliazione intervengono i presidenti, i cancellieri, i segretari giudiziari, i giudici specializzati, nonché i rappresentanti delle parti, in abbigliamento consono.
1. I conflitti tra collaboratrici e collaboratori vengono risolti internamente per quanto possibile.
2. Le parti coinvolte sono tenute a cercare inizialmente un dialogo tra di loro e con la persona di riferimento nominata dalla direttrice o dal direttore generale.
3. Se non si raggiunge alcun accordo, la questione viene sottoposta alla direttrice o al direttore generale, che adotterà misure appropriate. Egli o ella può coinvolgere il Tribunale Superiore.
4. Se si tratta di una questione che può avere rilevanza nell'ambito della sorveglianza, la direttrice o il direttore generale informa il Tribunale Superiore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.