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164.212 GESCHRSBEORGACEHAREGPROCARCEOAC CH-BE

**Posizione e Organizzazione** (GESCHRSBEO)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (26)

Art. 1 Regolamento interno dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Regolamento Interno AC EO) - Posizione Art. 2 Regolamento interno dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Regol. Int. Autor. Conc. Emmental-Oberaargau) Art. 3 Regolamento della Commissione regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regol. CRC EO) - Organi Art. 4 Regolamento operativo dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regol. Op. ARC EO) - Composizione e diritto di voto Art. 5 Regolamento della Commissione di Conciliazione Regionale Emmental-Oberaargau (Reg. CC EO) Art. 6 Regolamento Interno dell'Autorità Regionale di Conciliazione Emmental-Oberaargau (Reg. Int. ARC EO) - Convocazione, Ordine del Giorno Art. 7 Regolamento della Commissione regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regolamento CRC EO) - Adozione delle decisioni Art. 8 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regolamento SB EO) Art. 9 Regolamento interno dell'Autorità di Conciliazione Regionale Emmental-Oberaargau (Reg. Int. AC EO) Art. 10 Regolamento di Procedura dell'Autorità Regionale di Conciliazione Emmental-Oberaargau (RegProc ARC EO) Art. 11 Regolamento interno dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Reg. Int. AC EO) Art. 12 Regolamento di funzionamento dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Reg. Funz. ARC EO) Art. 13 Regolamento di Procedura dell’Autorità Regionale di Conciliazione Emmental-Oberaargau (RegProc ARC EO) Art. 13a Regolamento di gestione dell'Autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Reg. Gest. AC EO) Art. 14 Regolamento di gestione dell'Autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (RGE AO) Art. 15 Regolamento Interno dell'Autorità Regionale di Conciliazione Emmental-Oberaargau (Reg. Int. ARC EO) Art. 16 Regolamento dell'Organizzazione della Commissione di Conciliazione Regionale Emmental-Oberaargau (Reg.OCC REO) Art. 17 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regolamento Interno ACR EO) Art. 18 Regolamento procedurale dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Reg. Proc. AC EO) Art. 19 Regolamento di procedura dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Reg. Proc. ACR EO) Art. 20 Regolamento delle attività dell'Autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regolamento ARC EO) - Attività accessorie e cariche pubbliche Art. 21 Regolamento della Commissione Regionale di Conciliazione Emmental-Oberaargau (Regol. CRC EO) Art. 22 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (Regol. interno AC EO) - Segreto d'ufficio Art. 23 Regolamento interno dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Reg. int. ACR EO) - Abbigliamento Art. 24 Regolamento interno dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau (RegI AC EO) - Risoluzione delle controversie Art. 25 Regolamento interno dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau (Regolamento interno ACR EO)

Testo normativo (26 Articoli)

**Posizione e Organizzazione**

1. Fatte salve le responsabilità e le competenze della direzione amministrativa della giustizia, del Tribunale superiore e del Tribunale regionale dell'Emmental-Alta Argovia, l'autorità di conciliazione regionale dell'Emmental-Alta Argovia è autonoma nella gestione e nell'organizzazione.

2. Ove necessario, la direttrice o il direttore generale si coordina con gli organi direttivi delle altre autorità giudiziarie civili e penali situate nella regione dell'Emmental-Alta Argovia e con il Tribunale superiore.

**Posizione e Organizzazione**

1. Gli organi direttivi osservano per analogia i principi generali della gestione delle finanze e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla gestione finanziaria del 15 giugno 2022 (FHG).

2. L'autorità di conciliazione si impegna a rispettare il principio di trasparenza e il diritto all'informazione, sia internamente che esternamente, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

Organi dell'autorità di conciliazione regionale Emmental-Oberaargau

1. Gli organi dell'autorità di conciliazione sono

a) la conferenza dei presidenti,

b) la direttrice o il direttore,

c) la vice direttrice o il vice direttore,

d) la cancelliera o il cancelliere capo.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Conferenza dei presidenti**

1. Tutti i presidenti ordinariamente eletti assegnati dal tribunale superiore all'autorità di conciliazione costituiscono la conferenza dei presidenti.

2. Ogni presidente dispone di un voto, indipendentemente dal grado di occupazione.

3. I presidenti straordinariamente nominati possono partecipare alla conferenza dei presidenti con voce consultiva. Dopo un periodo di servizio di almeno sei mesi, essi hanno diritto di voto come i presidenti ordinariamente eletti.

4. La direttrice o il direttore generale presiede la conferenza dei presidenti.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Conferenza dei presidenti**

1. La conferenza dei presidenti propone al tribunale superiore l'elezione di una o di un presidente come direttore o direttrice per la durata di tre anni (Art. 86 comma 2 GSOG).

2. Essa elegge

a) la vice direttrice o il vice direttore,

b) la cancelliera principale o il cancelliere principale.

3. Essa è responsabile dell'assunzione e della determinazione del grado di occupazione del restante personale.

4. Essa definisce l'estensione, la natura e l'organizzazione della consulenza legale.

5. Essa stabilisce l'esonero dagli incarichi ordinari per la direttrice o il direttore e la loro vice direttrice o il loro vice direttore.

6. Essa stabilisce l'esonero dagli incarichi ordinari per la cancelliera principale o il cancelliere principale.

7. Essa è responsabile dell'elaborazione dell'accordo sulle risorse con il tribunale superiore.

8. Essa è, fatte salve le approvazioni del tribunale superiore, responsabile dell'emanazione e della modifica di questo regolamento interno.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Conferenza dei presidenti**

1. La Conferenza dei Presidenti è convocata dalla direttrice o dal direttore,

a) ogniqualvolta un'affare necessita di valutazione,

b) su richiesta di due presidenti, nel qual caso la domanda deve essere presentata alla direttrice o al direttore insieme agli argomenti da trattare,

c) almeno una volta all'anno.

2. Gli aventi diritto a partecipare sono convocati per iscritto (anche via e-mail) alle riunioni.

3. La cancelliera capo o il cancelliere capo partecipano alle riunioni con funzione consultiva.

4. La convocazione deve avvenire di norma dieci giorni prima della data della riunione, allegando l'ordine del giorno e eventuali documenti.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Conferenza dei presidenti**

1. La conferenza dei presidenti delibera con la maggioranza relativa dei voti espressi. Affinché una delibera sia valida, è necessario che partecipino alla riunione più della metà di tutti i membri.

2. In caso di parità di voti decide

a) per le delibere: il voto decisivo della direttrice o del direttore;

b) per le elezioni: il sorteggio.

3. Sono ammessi procedimenti decisionali per circolazione. In tal caso, la votazione avviene per iscritto (anche tramite e-mail) mediante apposita dichiarazione alla direttrice o al direttore.

1. Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Il direttore o la direttrice generale

1. La Direttrice o il Direttore assicura il regolare svolgimento delle attività della Commissione di Conciliazione. Ella o egli è responsabile dell'amministrazione della Commissione di Conciliazione e competente per tutte le questioni non assegnate ad altri organi, in particolare per

a la rappresentanza della Commissione di Conciliazione nei confronti della Corte Superiore e verso l'esterno,

b la preparazione e la conclusione dell'accordo con il Tribunale Regionale Emmental-Oberaargau,

c la rappresentanza della Commissione di Conciliazione presso il Tribunale Regionale Emmental-Oberaargau e la tutela dei suoi interessi nella Direzione Ampliata della Corte Superiore,

d la gestione delle risorse a disposizione della Commissione di Conciliazione,

e le questioni relative al personale della Commissione di Conciliazione, laddove non competente la conferenza dei presidenti,

f l'assicurare un'elevata competenza professionale e sociale delle collaboratrici e dei collaboratori,

g la conduzione dei colloqui di valutazione con la sostituta o il sostituto, con i presidenti, le cancelliere e i cancellieri, e le segretarie giudiziarie e i segretari giudiziari,

h la supervisione dell'attività di segreteria,

i la supervisione della contabilità,

k la regolamentazione dell'equilibrio del carico di lavoro tra i presidenti,

l ...

m l'impiego di supplenti designati dalla Corte Superiore da altre autorità,

n la convocazione e la presidenza delle riunioni della conferenza dei presidenti,

o l'esecuzione delle delibere della conferenza dei presidenti,

p il mantenimento dei contatti con i giudici esperti e la loro informazione,

q la definizione dei principi riguardanti la registrazione, la gestione dei fascicoli e l'archiviazione,

r la garanzia di una formazione continua adeguata alle esigenze,

s l'elaborazione e l'approvazione del piano di sicurezza e del regolamento interno,

t l'attuazione della legislazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui sia applicabile,

u la sicurezza dei dati elettronici, specialmente attraverso l'emissione di restrizioni di accesso e direttive.

2. Ella o egli può delegare il disbrigo delle questioni e dei compiti alla cancelliere capo, al cancelliere capo o a singoli presidenti.

1. Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Il direttore o la direttrice generale

La sostituta o il sostituto assiste la direttrice o il direttore nella realizzazione dei compiti e la o lo rappresenta in caso di impedimento.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Cancelliere capo o cancelliera capo

1. La cancelliera dirigente o il cancelliere dirigente assiste la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo e redige il verbale alle riunioni del comitato dei presidenti.

2. Lei o lui coordina e delega i compiti aggiuntivi alle cancelliere e ai cancellieri, nonché alle segretarie giudiziarie e ai segretari giudiziari.

3. Gli ulteriori compiti sono definiti su proposta della direttrice amministrativa o del direttore amministrativo dal comitato dei presidenti.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Direzione della segreteria

1. Il Segretariato è diretto da un direttore o una direttrice.

2. Egli o ella è responsabile per

a la gestione degli studenti,

b ulteriori compiti speciali a lui o lei assegnati.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Autorità di firma e competenze finanziarie

1. Negli affari che rientrano nella competenza dell'autorità di conciliazione, la direttrice o il direttore generale firma.

2. Per il resto, il diritto di firma si basa sui compiti assegnati. Una delega è possibile.

3. Sono fatte salve altre disposizioni applicabili.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Autorità di firma e competenze finanziarie

1. La direttrice generale o il direttore generale autorizza le spese per compiti amministrativi fino a un importo di 30'000 franchi con propria competenza. È possibile delegare alla vice direttrice o al vice direttore della direttrice generale o del direttore generale, oppure alla responsabile delle risorse o al responsabile delle risorse del Tribunale regionale Emmental-Oberaargau.

2. Le spese superiori a 30'000 franchi necessitano di un'autorizzazione alla spesa da parte della direzione del Tribunale superiore.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Autorità di firma e competenze finanziarie

1. Per le spese relative ai procedimenti in materia civile, l'autorizzazione finanziaria costituisce approvazione delle spese indipendentemente dall'importo (Art. 31 cpv. 1 lett. e del Regolamento Finanziario del 16.11.2022 [FHaV]).

2. La direzione del procedimento è responsabile del controllo materiale delle spese. Se l'approvazione finanziaria spetta a lei per una determinata spesa, il controllo materiale sarà effettuato dalla cancelliera o dal cancelliere competente nel procedimento interessato. È possibile delegare tale compito alla sostituta o al sostituto della cancelliera o del cancelliere competente.

3. L'approvazione finanziaria viene concessa

a per spese fino a un importo di 30'000 franchi dalla direttrice o dal direttore commerciale, o da una loro sostituta o un loro sostituto,

b per spese superiori a 30'000 franchi dalla direttrice o dal direttore commerciale.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Verbale e Informazione

1. La Direttrice o il Direttore informa il personale in modo appropriato riguardo alla propria attività.

Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Redazione dei verbali e Informazione

1. È necessario redigere un verbale relativo alle richieste e alle delibere della Conferenza dei Presidenti, che fornisca anche informazioni in forma sintetica sulle discussioni svolte.

2. Il verbale deve essere inviato per iscritto (via e-mail) ai presidenti entro cinque giorni dalla riunione.

3. Eventuali integrazioni e correzioni devono essere comunicate per iscritto entro cinque giorni.

4. Le delibere devono essere comunicate al restante personale tramite estratti del verbale o in altra forma appropriata dalla direttrice o dal direttore degli affari.

**Organi dell'autorità regionale di conciliazione Emmental-Oberaargau - Verbale e Informazione**

I presidenti hanno accesso a tutti i fascicoli della conferenza dei presidenti.

Hanno il diritto di consultare i fascicoli del responsabile amministrativo o della responsabile amministrativa, nella misura in cui siano personalmente interessati o quando li necessitano per l'esercizio delle loro funzioni.

Disposizioni Varie

1. Presso l'autorità di conciliazione operano

a) i presidenti regolarmente eletti,

b) i presidenti straordinari nominati dal Tribunale superiore,

c) le cancelliere e i cancellieri,

d) i rappresentanti paritetici per le controversie in materia di diritto del lavoro e locazioni (giudici esperti),

e) le segretarie giudiziarie e i segretari giudiziari,

f) i praticanti giuridici e gli apprendisti.

Disposizioni Varie

1. I presidenti garantiscono una consulenza legale di alta qualità ed efficiente e la risoluzione delle controversie.

2. Essi svolgono ulteriori compiti loro attribuiti dalla legislazione.

Disposizioni Varie

1. Il grado di occupazione del Presidente viene stabilito al momento dell'elezione dal Gran Consiglio. Le modifiche del grado di occupazione durante la durata del mandato sono decise dalla direzione del Tribunale Superiore. Non esiste alcun diritto ad ottenere una modifica del grado di occupazione.

Disposizioni Varie

1. Richieste da parte dei presidenti per l'autorizzazione a tenere incarichi secondari o cariche pubbliche devono essere presentate con tutte le informazioni necessarie alla direttrice o al direttore dell'ufficio. Quest'ultima o quest'ultimo le trasmette insieme alle sue osservazioni e ad un'eventuale proposta alla direzione del Tribunale Superiore.

Disposizioni Varie

La direttrice o il direttore è autorizzato ad emanare disposizioni per la protezione delle persone e dei beni, in particolare a disporre controlli generali d'ingresso all'edificio e alle aule di tribunale, a predisporre controlli su persone e bagagli e ad allontanare persone dall'edificio.

In casi specifici, le misure di sicurezza possono essere disposte anche dalla direzione del procedimento in questione, per quanto possibile in accordo con la direttrice o il direttore.

Disposizioni Varie

1. Tutti i dipendenti sono tenuti al segreto riguardo ai fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni presso l'autorità di conciliazione.

2. Il segreto d'ufficio si applica anche ai periti, agli interpreti e ad altri collaboratori. È compito della direzione del procedimento informarli sull'obbligo di riservatezza e sulle conseguenze penali in caso di violazione.

3. La decisione sulla dispensa dal segreto d'ufficio spetta alla direzione generale del tribunale superiore.

Disposizioni Varie

1. Alle udienze dell'autorità di conciliazione intervengono i presidenti, i cancellieri, i segretari giudiziari, i giudici specializzati, nonché i rappresentanti delle parti, in abbigliamento consono.

Disposizioni Varie

1. I conflitti tra collaboratrici e collaboratori vengono risolti internamente per quanto possibile.

2. Le parti coinvolte sono tenute a cercare inizialmente un dialogo tra di loro e con la persona di riferimento nominata dalla direttrice o dal direttore generale.

3. Se non si raggiunge alcun accordo, la questione viene sottoposta alla direttrice o al direttore generale, che adotterà misure appropriate. Egli o ella può coinvolgere il Tribunale Superiore.

4. Se si tratta di una questione che può avere rilevanza nell'ambito della sorveglianza, la direttrice o il direttore generale informa il Tribunale Superiore.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi del Canton Berna.

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